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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 481/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1058/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso
Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso
Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18095/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 4 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120240014932870000
BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6434/2025 depositato il 28/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Appellato: CONTRIBUENTE E REGIONE : ASSENTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Resistente_1 proponeva ricorso avverso la Regione
Campania e l'Agenzia Entrate Riscossione avverso la cartella
N. 07120240014932870000 emessa da ADER per un presunto debito di € 181,27 relativamente a tassa auto anno
2018 (accertamento n° 834252700302), lamentando l'illegittimità per mancata regolare notifica degli atti presupposti e la prescrizione del tributo.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione che eccepiva la mancata citazione dell'ente che aveva emesso l'atto presupposto e, nel dichiararsi estranea alle nullità e decadenza ad esso addebitabili, insisteva per il rigetto.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, con la sentenza n. 18095 del 10 dicembre 2024, ha accolto il ricorso. Dopo aver rilevato che la Regione Campania, regolarmente citata, non si era costituita, rilevava che l'agente per la riscossione non aveva contestato la fondamentale doglianza dell'omessa notificazione dell'atto impositivo presupposto citato nella cartella impugnata.
Il ricorso era, perciò, accolto e le spese andavano poste a carico di entrambi i resistenti, poiché, ferme le responsabilità dell'ente che avrebbe dovuto provare la notificazione degli atti presupposti, anche l'agente per la riscossione è responsabile perché non può agire per recuperare un credito che non sia certo, liquido ed esigibile, evenienza che non ha accertato nel caso di specie.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle
Entrate Riscossione cui ha resistito il contribuente.
L'appello è infondato.
Il gravame assume che la decisione impugnata sarebbe stata emessa con grave difetto di motivazione, ed ignorando del tutto le difese svolte in primo grado dall'appellante, ribadendosi il difetto di legittimazione quanto alle contestazioni che investivano la notifica degli atti presupposti, trattandosi di contestazione che, unitamente a quella che investiva il maturare della prescrizione, prima ancora della consegna del ruolo al concessionario, vedeva come parte legittimata passiva unicamente la Regione.
Il motivo è evidentemente infondato.
In primo luogo, si rileva che nessuna violazione del principio del contraddittorio appare ricorrente nella fattispecie.
Nella specie trattasi di giudizio introdotto in primo grado in data successiva al 4 gennaio 2024, così che trova applicazione la disciplina del processo tributario successiva alle modifiche di cui al D. Lgs. n. 220 del 2023, ed in particolare è invocabile il comma 6 bis dell'art. 14 del D.
Lgs. n. 546/1992 che oggi dispone che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Nella fattispecie però risulta pacifico che il ricorso introduttivo è stato indirizzato sia all'agente per la riscossione che alla Regione Campania, così che alcuna violazione del contraddittorio è invocabile.
Avendo quindi evocato in giudizio entrambi i soggetti coinvolti nella vicenda, correttamente la sentenza ha rilevato la fondatezza della doglianza che investiva la mancata prova della notifica dell'atto presupposto, pervenendo all'accoglimento del ricorso rivolto nei confronti della cartella esattoriale.
Tanto è sufficiente sia per l'accoglimento del ricorso sia per la conseguenziale statuizione di condanna anche della concessionaria al rimborso delle spese di lite, unica statuizione della quale sembra sostanzialmente dolersi l'appellante.
Ed invero, anche a voler superare il profilo di genericità del motivo di appello, che si duole della mancata disamina di non meglio individuate deduzioni difensive sviluppate nelle controdeduzioni depositate in primo grado (nelle quali si ribadiva sostanzialmente la propria estraneità rispetto alle contestazioni che investivano la notifica degli atti presupposti e l'accertamento della prescrizione della pretesa in epoca anteriore alla notifica della cartella), la tradizionale giurisprudenza di legittimità, prima che venisse imposta ex lege la regola del litisconsorzio necessario, aveva affermato che l'impugnazione della cartella poteva essere indirizzata anche verso uno solo dei soggetti coinvolti (Cass. S.U. n.
7514/2022; Cass. n. 10019/2018).
Ne consegue che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sebbene non espressamente delibata, si palesa priva di fondamento.
E' stato altresì specificato che, in tema di esecuzione cd. esattoriale, quando l'opposizione proposta dal debitore è accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, il diritto del concessionario del servizio di riscossione di essere manlevato dall'ente medesimo dal pagamento dei compensi professionali dei propri difensori può essere esercitato nell'ambito del medesimo giudizio ovvero in separata sede;
nel primo caso, qualora il giudice non accolga la domanda di manleva o non provveda sulla stessa, il concessionario dovrà coltivare gli ordinari rimedi impugnatori, nell'altro, invece, la disposta compensazione delle spese processuali fra l'opponente e gli opposti non determina alcun giudicato nei rapporti interni fra il concessionario e l'ente creditore
(Cass. Sez. L., 04/03/2020, n. 6092; Cass. n. 12612/2017), ma il principio non appare suscettibile di trovare applicazione nella vicenda in esame, atteso che, proprio dalla lettura delle controdeduzioni proposte in primo grado, non emerge che l'Agenzia delle Entrate Riscossione avesse inteso proporre domanda di manleva nei confronti della
Regione, essendosi solo limitata ad eccepire la propria estraneità rispetto alle contestazioni mosse con il ricorso del contribuente.
La questione circa il difetto di legittimazione passiva potrebbe assumere quindi rilievo esclusivamente per quanto concerne la condanna al rimborso delle spese di lite, che il giudice di primo grado ha posto a carco di entrambe le resistenti, ma anche al riguardo la censura appare priva di fondamento.
Infatti, il giudice di legittimità ha chiarito che, in tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Cass. Sez. 6,
22/03/2017, n. 7371; Cass. n. 7716/2022).
Ne consegue che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza tra l'appellante ed il contribuente appellato e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede: Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado che liquida in € 350,00, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge se dovuti, con attribuzione all'avvocato Difensore_2 , dichiaratosene anticipatario.
Napoli, 22 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1058/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso
Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso
Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18095/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 4 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120240014932870000
BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6434/2025 depositato il 28/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Appellato: CONTRIBUENTE E REGIONE : ASSENTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Resistente_1 proponeva ricorso avverso la Regione
Campania e l'Agenzia Entrate Riscossione avverso la cartella
N. 07120240014932870000 emessa da ADER per un presunto debito di € 181,27 relativamente a tassa auto anno
2018 (accertamento n° 834252700302), lamentando l'illegittimità per mancata regolare notifica degli atti presupposti e la prescrizione del tributo.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione che eccepiva la mancata citazione dell'ente che aveva emesso l'atto presupposto e, nel dichiararsi estranea alle nullità e decadenza ad esso addebitabili, insisteva per il rigetto.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, con la sentenza n. 18095 del 10 dicembre 2024, ha accolto il ricorso. Dopo aver rilevato che la Regione Campania, regolarmente citata, non si era costituita, rilevava che l'agente per la riscossione non aveva contestato la fondamentale doglianza dell'omessa notificazione dell'atto impositivo presupposto citato nella cartella impugnata.
Il ricorso era, perciò, accolto e le spese andavano poste a carico di entrambi i resistenti, poiché, ferme le responsabilità dell'ente che avrebbe dovuto provare la notificazione degli atti presupposti, anche l'agente per la riscossione è responsabile perché non può agire per recuperare un credito che non sia certo, liquido ed esigibile, evenienza che non ha accertato nel caso di specie.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle
Entrate Riscossione cui ha resistito il contribuente.
L'appello è infondato.
Il gravame assume che la decisione impugnata sarebbe stata emessa con grave difetto di motivazione, ed ignorando del tutto le difese svolte in primo grado dall'appellante, ribadendosi il difetto di legittimazione quanto alle contestazioni che investivano la notifica degli atti presupposti, trattandosi di contestazione che, unitamente a quella che investiva il maturare della prescrizione, prima ancora della consegna del ruolo al concessionario, vedeva come parte legittimata passiva unicamente la Regione.
Il motivo è evidentemente infondato.
In primo luogo, si rileva che nessuna violazione del principio del contraddittorio appare ricorrente nella fattispecie.
Nella specie trattasi di giudizio introdotto in primo grado in data successiva al 4 gennaio 2024, così che trova applicazione la disciplina del processo tributario successiva alle modifiche di cui al D. Lgs. n. 220 del 2023, ed in particolare è invocabile il comma 6 bis dell'art. 14 del D.
Lgs. n. 546/1992 che oggi dispone che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Nella fattispecie però risulta pacifico che il ricorso introduttivo è stato indirizzato sia all'agente per la riscossione che alla Regione Campania, così che alcuna violazione del contraddittorio è invocabile.
Avendo quindi evocato in giudizio entrambi i soggetti coinvolti nella vicenda, correttamente la sentenza ha rilevato la fondatezza della doglianza che investiva la mancata prova della notifica dell'atto presupposto, pervenendo all'accoglimento del ricorso rivolto nei confronti della cartella esattoriale.
Tanto è sufficiente sia per l'accoglimento del ricorso sia per la conseguenziale statuizione di condanna anche della concessionaria al rimborso delle spese di lite, unica statuizione della quale sembra sostanzialmente dolersi l'appellante.
Ed invero, anche a voler superare il profilo di genericità del motivo di appello, che si duole della mancata disamina di non meglio individuate deduzioni difensive sviluppate nelle controdeduzioni depositate in primo grado (nelle quali si ribadiva sostanzialmente la propria estraneità rispetto alle contestazioni che investivano la notifica degli atti presupposti e l'accertamento della prescrizione della pretesa in epoca anteriore alla notifica della cartella), la tradizionale giurisprudenza di legittimità, prima che venisse imposta ex lege la regola del litisconsorzio necessario, aveva affermato che l'impugnazione della cartella poteva essere indirizzata anche verso uno solo dei soggetti coinvolti (Cass. S.U. n.
7514/2022; Cass. n. 10019/2018).
Ne consegue che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sebbene non espressamente delibata, si palesa priva di fondamento.
E' stato altresì specificato che, in tema di esecuzione cd. esattoriale, quando l'opposizione proposta dal debitore è accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, il diritto del concessionario del servizio di riscossione di essere manlevato dall'ente medesimo dal pagamento dei compensi professionali dei propri difensori può essere esercitato nell'ambito del medesimo giudizio ovvero in separata sede;
nel primo caso, qualora il giudice non accolga la domanda di manleva o non provveda sulla stessa, il concessionario dovrà coltivare gli ordinari rimedi impugnatori, nell'altro, invece, la disposta compensazione delle spese processuali fra l'opponente e gli opposti non determina alcun giudicato nei rapporti interni fra il concessionario e l'ente creditore
(Cass. Sez. L., 04/03/2020, n. 6092; Cass. n. 12612/2017), ma il principio non appare suscettibile di trovare applicazione nella vicenda in esame, atteso che, proprio dalla lettura delle controdeduzioni proposte in primo grado, non emerge che l'Agenzia delle Entrate Riscossione avesse inteso proporre domanda di manleva nei confronti della
Regione, essendosi solo limitata ad eccepire la propria estraneità rispetto alle contestazioni mosse con il ricorso del contribuente.
La questione circa il difetto di legittimazione passiva potrebbe assumere quindi rilievo esclusivamente per quanto concerne la condanna al rimborso delle spese di lite, che il giudice di primo grado ha posto a carco di entrambe le resistenti, ma anche al riguardo la censura appare priva di fondamento.
Infatti, il giudice di legittimità ha chiarito che, in tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Cass. Sez. 6,
22/03/2017, n. 7371; Cass. n. 7716/2022).
Ne consegue che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza tra l'appellante ed il contribuente appellato e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede: Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado che liquida in € 350,00, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge se dovuti, con attribuzione all'avvocato Difensore_2 , dichiaratosene anticipatario.
Napoli, 22 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente