Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2013, n. 42667
CASS
Sentenza 9 luglio 2013

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In tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso avviso all'indagato - da parte della polizia giudiziaria che proceda all'alcooltest - della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina una nullità a regime intermedio, la quale, ove eccepita tardivamente dalla parte, può essere rilevata d'ufficio dal giudice nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., con la conseguenza che, in tal caso, non sussiste alcuna sanatoria ma semplicemente la decadenza della parte in ordine alla facoltà di dedurre tale eccezione che non pregiudica i poteri officiosi del giudice.

Commentario1

  • 1Alcooltest nullo se gli agenti non hanno avvisato il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore. La giurisprudenza in materia
    Francesca Ledda · https://www.studiocataldi.it/ · 18 ottobre 2014
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2013, n. 42667
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42667
Data del deposito : 9 luglio 2013

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