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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/11/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2547/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2547/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 15.04.2025.
Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo -
TRA
p.i. ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. L. Cabras
OPPONENTE
E
p.i. ) Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. M. Lezzi
OPPOSTA
All'udienza del 15.04.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________
IN FATTO Con atto di citazione del 08.07.2021 la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 613/2021 di questo Tribunale, emesso il 15.06.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di euro 105.530,00 (oltre interessi moratori e spese del procedimento) in favore della a titolo Controparte_1 di corrispettivo per prestazione di servizi di trattamento di “Sottoprodotti di Origine Animale” (S.O.A.); importo liquidato in base alle allegate fatture n. 165/20 (di euro 61.000,00) e n. 243/20 (di euro 62.830,00), al netto del minor credito di
[...] di euro 18.300,00 (come da fatture n. 1139/20 e n. 1140/20) quale saldo Parte_1 del prezzo della vendita di due mezzi di trasporto da a Parte_1 [...]
Formulava i seguenti motivi di opposizione: CP_1
a) Contestazione delle prestazioni dedotte nelle due fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo e riconoscimento dell'esecuzione del servizio di trattamento di S.O.A. (categoria 1) per il quantitativo di Kg 307.234,49 al prezzo concordato di Euro 9 centesimi al Kg;
per un totale di corrispettivi dovuti a di Controparte_1 euro 27.651,10 (invece del maggiore importo di euro 123.830,00 indicato nel ricorso monitorio). b) Opposizione in compensazione del maggior credito di per Parte_1 euro 166.408,00 (come da “pre-fatture” allegate alla comparsa di risposta) per i trasporti di S.O.A., che erano stati eseguiti a cura di essa e che, Parte_1 in base agli accordi intercorsi con dovevano essere a carico Controparte_1 della stessa Controparte_1
c) Opposizione in compensazione del credito di di euro Parte_1
73.200,00,00 (come da pre-fattura allegata alla comparsa di risposta) a titolo di corrispettivo per la concessione in noleggio di mezzi di trasporto a beneficio di
Controparte_1
d) Opposizione in compensazione dei seguenti ulteriori crediti: 1) euro 30.000,00 per risarcimento dei danni arrecati al trattore stradale tg 10 (rottura blocco motore, di albero e bielle e danni vari alla carrozzeria) tali da renderlo inservibile;
2) euro 12.000,00 per risarcimento dei danni arrecati al trattore stradale tg 70 (asportazione motore e cambio e danni vari alla carrozzeria); 3) mancata restituzione di un mezzo “motrice tg BD931XD, scarrabile”. e) Opposizione in compensazione di euro 33.550,00 per risarcimento dei danni arrecati a numero 220 BI (contenitori in plastica), riconsegnati da
[...] in condizioni tali da essere definitivamente inutilizzabili. CP_1
Concludeva deducendo che il proprio maggior credito opposto in compensazione a ammonta ad euro 307.807,90 a fronte del minor credito della Controparte_1 società opposta che ammonterebbe a oli euro 27.651,10 (invece dell'importo di euro 123.830,00 liquidato con il decreto ingiuntivo).
Tanto premesso, citava a comparire davanti a questo Controparte_1
Tribunale, chiedendo accertarsi i dedotti controcrediti di e per Parte_1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, rigettare le domande proposte con il ricorso monitorio e condannare la al pagamento di quanto Controparte_1 dovuto alla nella misura di euro 307.807,90, iva compresa, o Parte_1 nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, comunque da determinarsi considerando il credito complessivo di pari a euro Parte_1
335.458,00 e il credito complessivo di pari ad euro 27.651.10; con Controparte_1 vittoria sulle spese e compensi professionali.
Con comparsa di risposta del 19.07.21 si costituiva Controparte_1 deducendo ed eccependo quanto segue: a) Le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo non erano mai state contestate dalla opponente;
le stesse trovano pieno riscontro nelle risultanze degli estratti autentici del registro iva delle fatture. b) Con dichiarazione di ricognizione di debito resa in data 9.2.2021, la opponente aveva riconosciuto per intero i crediti riportati nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo. A fronte di detta ricognizione di debito, la opponente non ha fornito la prova contraria di fatti impeditivi o estintivi del credito. c) I crediti opposti in compensazione sono infondati e si basano su allegazioni di fatti inesistenti, artificiosamente costruiti sulla scorta di fittizie “pre-fatture”, confezionate in maniera improvvisata, senza alcuna data certa, nonchè prive di rilevanza fiscale e di valenza probatoria. Dette pretese creditorie non erano state mai avanzate dalla salvo poi essere artificiosamente create Parte_1 solo dopo la diffida di pagamento trasmessa in data 9.2.21 dall'Amministrazione Giudiziaria di Controparte_1
d) Non era mai stato concordato fra le parti che dovessero essere a carico di
[...] le spese di trasporto del materiale organico (S.O.A.) che CP_1 [...] Contro trasferiva dalla Sardegna fino agli stabilimenti della che, a sua Parte_1 volta, provvedeva al trattamento e allo smaltimento degli stessi. Di conseguenza, sono infondate le ragioni di credito dedotte dalla opponente relativamente alle suddette spese di trasporto. e) Sono infondate le ragioni di credito dedotte dall'opponente relativamente a pretesi canoni per il noleggio di mezzi di trasporto, non essendo stati mai conclusi contratti di noleggio e non avendo la mai utilizzato Controparte_1
a noleggio mezzi di trasporto di proprietà della opponente. f) Esclusione di qualsiasi responsabilità di sia per i dedotti Controparte_1 danni ami mezzi di trasporto di proprietà della opponente e sia per la mancata restituzione di alcuno di detti mezzi. L'Amministrazione Giudiziaria non ha rinvenuto negli stabilimenti della alcun mezzo di trasporto di CP_1 proprietà della opponente;
ed infatti, non ve ne è menzione nei verbali di sequestro e negli inventari redatti dalla stessa Amministrazione Giudiziaria. Solo la motrice BD931XD è stata rinvenuta nel piazzale antistante lo stabilimento di ma è risultata essere nella disponibilità di altra società (la Controparte_1
del tutto diversa e autonoma rispetto alla CP_1 Controparte_1
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali in essa contenute, con condanna della opponente alla rifusione delle spese processuali.
Prodotta varia documentazione ed esperita prova testimoniale, da ultimo la causa era trattenuta per la decisione definitiva, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc. IN DIRITTO
L'Opposizione al decreto ingiuntivo è infondata e deve essere rigettata. Quanto alle ragioni di credito dedotte da nel ricorso monitorio, sulla base delle CP_1 due fatture n. 165/20 (di euro 61.000,00) e n. 243/20 (di euro 62.830,00), relative a prestazione di servizi di trattamento di “Sottoprodotti di Origine Animale” (S.O.A.) conferiti da si deve in primo luogo evidenziare che, con la pec Parte_1 del 9.2.2021, la società opponente aveva riconosciuto tutti i crediti vantati dal
[...]
formulando la seguente dichiarazione rivolta all'Amministrazione CP_1
Giudiziaria di “ieri abbiamo ricevuto la sua pec con il dettaglio della CP_1 situazione in merito ai rispettivi debiti e crediti;
gli importi da lei riportati sono reali, Contr in quanto le fatture effettivamente emesse dalla nei nostri confronti corrispondono”. In base all'art. 1988 cc, la ricognizione di debito “dispensa colui a favore del quale è fatta dell'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”. Dunque, la ricognizione di debito da parte della opponente ha avuto l'effetto di invertire l'onere della prova, dispensando la società creditrice opposta dall'onere di provare il rapporto fondamentale da cui nasce il credito. Spettava pertanto al fornire la prova dell'inesistenza, Parte_1 invalidità o estinzione dei crediti di Controparte_1
Ciò posto, si deve rilevare che non solo non ha assolto a tale Parte_1 onere probatorio (salvo quanto riguarda i crediti opposti in compensazione, sui quali si dirà appresso) ma anzi la stessa creditrice ha fornito la prova Controparte_1 documentale dell'esistenza del credito oggetto della due fatture n. 165/20 (di euro 61.000,00) e n. 243/20 (di euro 62.830,00) poste a fondamento del decreto ingiuntivo, avendo prodotto gli estratti autentici del registro delle fatture da cui risultano i crediti oggetto delle due fatture. Il registro delle fatture (l'estratto autentico dello stesso) costituisce scrittura contabile che, ai sensi dell'art. 2710 cc, è fonte di prova fra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa e fa prova anche a favore dell'imprenditore che produca la scrittura contabile. Dunque, nel caso in esame fa prova a favore di Controparte_1
In conclusione, sia in forza dell'art. 1988 cc (inversione dell'onere della prova derivante dalla ricognizione di debito) e sia in forza dell'art. 2710 cc (efficacia delle scritture contabili fra imprenditori), risulta provato, su base documentale, il credito di 105.530,0 liquidato con il decreto ingiuntivo in favore di Controparte_1
Passando all'esame dei crediti opposti in compensazione dalla opponente con specifico riferimento al dedotto credito di euro 166.408,00 Parte_1 per trasporti del materiale organico (S.O.A.) conferiti dal a Parte_1 [...]
e destinati al relativo trattamento e smaltimento, non risulta dimostrato che CP_1 fra le parti fosse stato pattuito che il trasporto del suddetto materiale organico (da smaltire presso gli stabilimenti della dovesse essere a carico di CP_1 quest'ultima. Appare evidente – quanto meno per ragioni di ordine logico - che colui il quale si reca presso l'impresa alla quale chiede la prestazione di un servizio (nel caso in esame, lo smaltimento di rifiuti organici) non solo deve pagare il corrispettivo del servizio reso in suo favore, ma deve altresì organizzare a proprie cure e spese il trasporto del materiale per il quale chiede il servizio di trattamento e smaltimento, salva l'esistenza di diversi accordi, che nel caso in esame non risultano essere stati formalizzati. A ciò si deve aggiungere che l'unico elemento di prova che la società opponente ha allegato a sostegno di detto credito è costituito dalle così dette “pre- fatture”. Si tratta di documenti non aventi data certa, non riscontrati dalle scritture contabili e del tutto privi di rilevanza contabile e fiscale. La prova testimoniale che era stata articolata dal al fine di provare l'esistenza di accordi sulle Parte_1 spese di trasporto in questione non è stata ammessa per le ragioni analiticamente esposte nell'ordinanza del 13.06.2023, che qui di seguito si richiamano, a fare parte integrante della motivazione della presente sentenza:
“Come già evidenziato con l'ordinanza del 08.01.2023, i cap. dal 5) al 16) sono inammissibili, in quanto diretti a provare l'esistenza e l'esecuzione di accordi contrattuali su trasporti, il cui valore (per centinaia di migliaia di euro) è ostativo all'ammissibilità della prova testimoniale, ai sensi dell'art. 2721 co. 1 e 2 cc.;
- La società opponente chiede che, in riforma della predetta ordinanza, vengano ammessi i capitoli di prova dal 5) al 16), fondamentalmente sulla base di due argomentazioni: a) non vi sarebbe contestazione da parte di che Parte_2 il tipo di contratto dedotto dalla opponente fosse effettivamente intercorso fra le parti;
b) l'ampia documentazione in atti sarebbe chiaramente indicativa del fatto che fra le parti fossero intercorsi rapporti contrattuali del tipo di quello dedotto dalla opponente, la quale dunque a mezzo della prova testimoniale mirerebbe solo a dimostrare nel dettaglio i contenuti di detto accordo, la cui esistenza sarebbe già dimostrata per tabulas.
- In realtà, il primo dei due argomenti (circa la mancanza di contestazioni di controparte) è assolutamente infondato, non essendo vero che la creditrice opposta non abbia contestato la ricostruzione dei rapporti negoziali elaborata nell'atto di opposizione da A solo titolo di esempio, fra i numerosi passaggi della Parte_1 comparsa di risposta di contenenti la specifica contestazione delle avverse CP_1 deduzioni, si richiama il paragrafo il 2.1. di pag. 2 della comparsa di risposta (“…il credito preteso da non è minimamente provato, tanto è vero che trae ragion Pt_1
d'essere da mere prefatture, che appaiono create ad hoc al fine di costruire un controcredito per ottenere una possibile compensazione, ad ogni modo inapplicabile nel caso di specie. E tanto, tra l'altro, spiegano le vere ragioni che hanno portato la a non emettere fatture, così come previsto dalla legge e della normativa Pt_1 fiscale. Infatti, non ha mai avanzato pretese nei confronti di Parte_1 [...]
ma lo ha fatto per la prima volta con nota PEC del 09.02.2021, e soltanto CP_1 dopo che l'amministrazione giudiziaria avendo rinvenuto nella documentazione contabile le due fatture su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto, si era attivata per il recupero dei crediti, invitando l'odierna opponente al pagamento di quanto dovuto. In sostanza, la sia consentito un eufemismo, si è ricordata di vantare un Pt_1 asserito credito nei confronti dell'odierna opposta dopo quasi due anni dall'esecuzione dei trasporti); laddove sostanzialmente si afferma che è totalmente inventata l'intera narrazione di parte opponente circa il tipo di rapporti contrattuali che essa deduce essere intercorsi fra le parti. - Anche il secondo argomento è privo di fondamento. Infatti, la documentazione versata in atti, cui fa riferimento la difesa di dalla quale dovrebbe Parte_1 desumersi quanto meno un principio di prova scritta del rapporto contrattuale che essa deducente vorrebbe provare (anche a mezzo dei capitoli della prova testimoniale non ammessi) è documentazione da ricondurre ai rapporti negoziali di trasporto (più precisamente di conferimento per il trattamento dei S.O.A.) intercorsi fra le parti, compresi quelli per i quali furono emesse le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
- In ogni caso, giova evidenziare che l'art. 2721 cc, al comma 2, stabilisce che la prova testimoniale può essere ammessa fuori dai limiti imposti dal primo comma, a condizione che il giudice “valuti ogni altra circostanza”. Nel caso di specie, la principale circostanza, che induce a non derogare al limite di cui al primo comma, è che la società opponente, nell'arco di due anni dall'esecuzione delle presunte prestazioni riconducibili al rivendicato rapporto di vendita a di prodotti di CP_1 scarto di macellazione, non aveva mai emesso alcuna fattura che potesse ricondursi a tale genere di contratto (accordi sulle spese di trasporto a carico di CP_1
, che solo ora viene opposto a .
[...] CP_1
Pertanto, in conclusione risulta del tutto priva di fondamento probatorio la ragione di credito di euro 166.408,00 dedotta dalla opponente, relativamente alle spese di trasporto dei S.O.A..
Per quanto riguarda il dedotto credito di euro 73.200,00, quale corrispettivo per il presunto noleggio di mezzi di trasporto, anche in questo caso non risulta dimostrato che fra le parti fosse intercorso alcun contratto di noleggio di mezzi di trasporto di proprietà di A tale riguardo, le circostanze riferite da taluni dei Parte_1 testimoni di parte opponente, in ordine all'avvenuta consegna alla Controparte_1 di alcuni trattori stradali di proprietà di non dimostra che fra le Parte_1 due società fosse stato stipulato alcun contratto di noleggio. Semmai le suddette deposizioni testimoniali possono valere a dimostrare che fra le società fosse intercorso un contratto di deposito (contratto che si presume gratuito, ex art. 1767 cc, salvo prova contraria) con correlato obbligo di custodia da parte di Di Controparte_1 conseguenza, la opponente non dispone di alcun valido titolo negoziale per potere rivendicare ragioni di credito per canoni di noleggio di mezzi di trasporto. Al più, avrebbe potuto agire per il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, in relazione all'eventualità che avesse fatto uso dei mezzi di trasporto Controparte_1 che aveva in custodia, senza il consenso della società proprietaria che li aveva affidati in deposito. Ma detta domanda non è stata proposta con l'atto di opposizione;
né d'altra parte, in sede di precisazione delle domande ex art. 183 co. 6 cpc, è stata in tal senso mutata la “causa petendi” della ragione di credito da parte di Parte_1
Anche in questo caso si deve rilevare che l'unico elemento di prova che la opponente ha allegato a sostegno del credito è costituito da così dette pre-fatture. Come innanzi già evidenziato, si tratta di documenti non aventi data certa, non riscontrati dalle scritture contabili e del tutto privi di rilevanza fiscale e di valenza probatoria. Pertanto, risulta del tutto priva di fondamento probatorio la ragione di credito di euro 73.200,00 dedotta dalla opponente, relativamente a pretesi canoni di noleggio di mezzi di trasporto lasciati in deposito presso Controparte_1
Con riferimento ai crediti opposti in compensazione per i danni che sarebbero stati arrecati da ai mezzi di trasporto di proprietà della opponente Controparte_1
(in particolare: 1) per danni arrecati al trattore stradale tg 10 - rottura blocco motore, di albero e bielle e danni vari alla carrozzeria - tali da renderlo inservibile, per un valore di euro 30.000,00, 2) per danni arrecati al trattore stradale tg 70 - asportazione motore e cambio e danni vari alla carrozzeria - per un valore di euro 12.000,00), per la stessa ammissione di parte opponente i danni in questione furono accertati dopo che i predetti mezzi di trasporto ebbero fatto rientro in Sardegna, presso la sede della Da ciò discende che non vi è prova che i danni Parte_1 descritti dalla società opponente fossero stati provocati durante il periodo in cui i mezzi in questione erano stati in deposito presso gli stabilimenti delle e che CP_1 non fossero stati invece provocati in un momento successivo e cioè al rientro degli stessi in Sardegna. Ciò vale tanto più ove si consideri che non vi è in atti alcuna prova documentale di una qualche tempestiva contestazione a per i Controparte_1 suddetti danni ai mezzi di trasporto, se non a distanza di mesi, e precisamente allorquando l'amministrazione giudiziaria di mise in mora CP_1 [...] per i crediti vantati da Diverso sarebbe stato se la Parte_1 Controparte_1 società opponente avesse immediatamente contestato a i gravi Controparte_1 danni sia al motore che alla carrozzeria a suo dire presenti sui veicoli in questione, e se avesse proposto un Accertamento Tecnico Preventivo, volto ad accertare la natura, la consistenza e la collocabilità nel tempo dei danni lamentati, in modo da potere verificare se gli stessi si fossero effettivamente prodotti nel periodo in cui i mezzi erano stati in custodia negli stabilimento della e non invece dopo il rientro CP_1 degli stessi in Sardegna. Pertanto, risulta del tutto priva di fondamento probatorio la ragione di credito di euro 42.000,00 dedotta dalla opponente, a titolo di risarcimento dei danni che sarebbero stati ai mezzi di trasporto.
Analogo discorso vale per i dedotti danni ai c.d. (contenitori in plastica), Pt_3 che sarebbero stati lasciati in deposito dalla opponente a e che Controparte_1 sarebbero stati restituiti in condizioni di degrado tale da risultare inutilizzabili. Non vi è prova di detta circostanza, tenuto conto che peraltro non è allegata in atti alcuna comunicazione di tempestiva contestazione del cattivo stato di conservazione dei suddetti contenitori e soprattutto considerato che gli stessi non sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria, così da potere accertare - mediante un Accertamento Tecnico Preventivo o un CTU in corso di causa - quale fosse l'effettivo lo stato di conservazione degli stessi.
In conclusione, tutti i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo e le domande riconvenzionali proposte da sono infondati e devono essere Parte_1 rigettati. Alla soccombenza segue la condanna di alla rifusione Parte_1 delle spese processuali in favore di nella misura di 22.457,00 per Controparte_1 compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...] contro rigetta le domande riconvenzionali proposte Parte_1 Controparte_1 dalla società opponente. Condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore di
[...]
nella misura di 22.457,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali CP_1 al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 12.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2547/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 15.04.2025.
Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo -
TRA
p.i. ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. L. Cabras
OPPONENTE
E
p.i. ) Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. M. Lezzi
OPPOSTA
All'udienza del 15.04.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________
IN FATTO Con atto di citazione del 08.07.2021 la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 613/2021 di questo Tribunale, emesso il 15.06.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di euro 105.530,00 (oltre interessi moratori e spese del procedimento) in favore della a titolo Controparte_1 di corrispettivo per prestazione di servizi di trattamento di “Sottoprodotti di Origine Animale” (S.O.A.); importo liquidato in base alle allegate fatture n. 165/20 (di euro 61.000,00) e n. 243/20 (di euro 62.830,00), al netto del minor credito di
[...] di euro 18.300,00 (come da fatture n. 1139/20 e n. 1140/20) quale saldo Parte_1 del prezzo della vendita di due mezzi di trasporto da a Parte_1 [...]
Formulava i seguenti motivi di opposizione: CP_1
a) Contestazione delle prestazioni dedotte nelle due fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo e riconoscimento dell'esecuzione del servizio di trattamento di S.O.A. (categoria 1) per il quantitativo di Kg 307.234,49 al prezzo concordato di Euro 9 centesimi al Kg;
per un totale di corrispettivi dovuti a di Controparte_1 euro 27.651,10 (invece del maggiore importo di euro 123.830,00 indicato nel ricorso monitorio). b) Opposizione in compensazione del maggior credito di per Parte_1 euro 166.408,00 (come da “pre-fatture” allegate alla comparsa di risposta) per i trasporti di S.O.A., che erano stati eseguiti a cura di essa e che, Parte_1 in base agli accordi intercorsi con dovevano essere a carico Controparte_1 della stessa Controparte_1
c) Opposizione in compensazione del credito di di euro Parte_1
73.200,00,00 (come da pre-fattura allegata alla comparsa di risposta) a titolo di corrispettivo per la concessione in noleggio di mezzi di trasporto a beneficio di
Controparte_1
d) Opposizione in compensazione dei seguenti ulteriori crediti: 1) euro 30.000,00 per risarcimento dei danni arrecati al trattore stradale tg 10 (rottura blocco motore, di albero e bielle e danni vari alla carrozzeria) tali da renderlo inservibile;
2) euro 12.000,00 per risarcimento dei danni arrecati al trattore stradale tg 70 (asportazione motore e cambio e danni vari alla carrozzeria); 3) mancata restituzione di un mezzo “motrice tg BD931XD, scarrabile”. e) Opposizione in compensazione di euro 33.550,00 per risarcimento dei danni arrecati a numero 220 BI (contenitori in plastica), riconsegnati da
[...] in condizioni tali da essere definitivamente inutilizzabili. CP_1
Concludeva deducendo che il proprio maggior credito opposto in compensazione a ammonta ad euro 307.807,90 a fronte del minor credito della Controparte_1 società opposta che ammonterebbe a oli euro 27.651,10 (invece dell'importo di euro 123.830,00 liquidato con il decreto ingiuntivo).
Tanto premesso, citava a comparire davanti a questo Controparte_1
Tribunale, chiedendo accertarsi i dedotti controcrediti di e per Parte_1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, rigettare le domande proposte con il ricorso monitorio e condannare la al pagamento di quanto Controparte_1 dovuto alla nella misura di euro 307.807,90, iva compresa, o Parte_1 nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, comunque da determinarsi considerando il credito complessivo di pari a euro Parte_1
335.458,00 e il credito complessivo di pari ad euro 27.651.10; con Controparte_1 vittoria sulle spese e compensi professionali.
Con comparsa di risposta del 19.07.21 si costituiva Controparte_1 deducendo ed eccependo quanto segue: a) Le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo non erano mai state contestate dalla opponente;
le stesse trovano pieno riscontro nelle risultanze degli estratti autentici del registro iva delle fatture. b) Con dichiarazione di ricognizione di debito resa in data 9.2.2021, la opponente aveva riconosciuto per intero i crediti riportati nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo. A fronte di detta ricognizione di debito, la opponente non ha fornito la prova contraria di fatti impeditivi o estintivi del credito. c) I crediti opposti in compensazione sono infondati e si basano su allegazioni di fatti inesistenti, artificiosamente costruiti sulla scorta di fittizie “pre-fatture”, confezionate in maniera improvvisata, senza alcuna data certa, nonchè prive di rilevanza fiscale e di valenza probatoria. Dette pretese creditorie non erano state mai avanzate dalla salvo poi essere artificiosamente create Parte_1 solo dopo la diffida di pagamento trasmessa in data 9.2.21 dall'Amministrazione Giudiziaria di Controparte_1
d) Non era mai stato concordato fra le parti che dovessero essere a carico di
[...] le spese di trasporto del materiale organico (S.O.A.) che CP_1 [...] Contro trasferiva dalla Sardegna fino agli stabilimenti della che, a sua Parte_1 volta, provvedeva al trattamento e allo smaltimento degli stessi. Di conseguenza, sono infondate le ragioni di credito dedotte dalla opponente relativamente alle suddette spese di trasporto. e) Sono infondate le ragioni di credito dedotte dall'opponente relativamente a pretesi canoni per il noleggio di mezzi di trasporto, non essendo stati mai conclusi contratti di noleggio e non avendo la mai utilizzato Controparte_1
a noleggio mezzi di trasporto di proprietà della opponente. f) Esclusione di qualsiasi responsabilità di sia per i dedotti Controparte_1 danni ami mezzi di trasporto di proprietà della opponente e sia per la mancata restituzione di alcuno di detti mezzi. L'Amministrazione Giudiziaria non ha rinvenuto negli stabilimenti della alcun mezzo di trasporto di CP_1 proprietà della opponente;
ed infatti, non ve ne è menzione nei verbali di sequestro e negli inventari redatti dalla stessa Amministrazione Giudiziaria. Solo la motrice BD931XD è stata rinvenuta nel piazzale antistante lo stabilimento di ma è risultata essere nella disponibilità di altra società (la Controparte_1
del tutto diversa e autonoma rispetto alla CP_1 Controparte_1
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali in essa contenute, con condanna della opponente alla rifusione delle spese processuali.
Prodotta varia documentazione ed esperita prova testimoniale, da ultimo la causa era trattenuta per la decisione definitiva, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc. IN DIRITTO
L'Opposizione al decreto ingiuntivo è infondata e deve essere rigettata. Quanto alle ragioni di credito dedotte da nel ricorso monitorio, sulla base delle CP_1 due fatture n. 165/20 (di euro 61.000,00) e n. 243/20 (di euro 62.830,00), relative a prestazione di servizi di trattamento di “Sottoprodotti di Origine Animale” (S.O.A.) conferiti da si deve in primo luogo evidenziare che, con la pec Parte_1 del 9.2.2021, la società opponente aveva riconosciuto tutti i crediti vantati dal
[...]
formulando la seguente dichiarazione rivolta all'Amministrazione CP_1
Giudiziaria di “ieri abbiamo ricevuto la sua pec con il dettaglio della CP_1 situazione in merito ai rispettivi debiti e crediti;
gli importi da lei riportati sono reali, Contr in quanto le fatture effettivamente emesse dalla nei nostri confronti corrispondono”. In base all'art. 1988 cc, la ricognizione di debito “dispensa colui a favore del quale è fatta dell'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”. Dunque, la ricognizione di debito da parte della opponente ha avuto l'effetto di invertire l'onere della prova, dispensando la società creditrice opposta dall'onere di provare il rapporto fondamentale da cui nasce il credito. Spettava pertanto al fornire la prova dell'inesistenza, Parte_1 invalidità o estinzione dei crediti di Controparte_1
Ciò posto, si deve rilevare che non solo non ha assolto a tale Parte_1 onere probatorio (salvo quanto riguarda i crediti opposti in compensazione, sui quali si dirà appresso) ma anzi la stessa creditrice ha fornito la prova Controparte_1 documentale dell'esistenza del credito oggetto della due fatture n. 165/20 (di euro 61.000,00) e n. 243/20 (di euro 62.830,00) poste a fondamento del decreto ingiuntivo, avendo prodotto gli estratti autentici del registro delle fatture da cui risultano i crediti oggetto delle due fatture. Il registro delle fatture (l'estratto autentico dello stesso) costituisce scrittura contabile che, ai sensi dell'art. 2710 cc, è fonte di prova fra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa e fa prova anche a favore dell'imprenditore che produca la scrittura contabile. Dunque, nel caso in esame fa prova a favore di Controparte_1
In conclusione, sia in forza dell'art. 1988 cc (inversione dell'onere della prova derivante dalla ricognizione di debito) e sia in forza dell'art. 2710 cc (efficacia delle scritture contabili fra imprenditori), risulta provato, su base documentale, il credito di 105.530,0 liquidato con il decreto ingiuntivo in favore di Controparte_1
Passando all'esame dei crediti opposti in compensazione dalla opponente con specifico riferimento al dedotto credito di euro 166.408,00 Parte_1 per trasporti del materiale organico (S.O.A.) conferiti dal a Parte_1 [...]
e destinati al relativo trattamento e smaltimento, non risulta dimostrato che CP_1 fra le parti fosse stato pattuito che il trasporto del suddetto materiale organico (da smaltire presso gli stabilimenti della dovesse essere a carico di CP_1 quest'ultima. Appare evidente – quanto meno per ragioni di ordine logico - che colui il quale si reca presso l'impresa alla quale chiede la prestazione di un servizio (nel caso in esame, lo smaltimento di rifiuti organici) non solo deve pagare il corrispettivo del servizio reso in suo favore, ma deve altresì organizzare a proprie cure e spese il trasporto del materiale per il quale chiede il servizio di trattamento e smaltimento, salva l'esistenza di diversi accordi, che nel caso in esame non risultano essere stati formalizzati. A ciò si deve aggiungere che l'unico elemento di prova che la società opponente ha allegato a sostegno di detto credito è costituito dalle così dette “pre- fatture”. Si tratta di documenti non aventi data certa, non riscontrati dalle scritture contabili e del tutto privi di rilevanza contabile e fiscale. La prova testimoniale che era stata articolata dal al fine di provare l'esistenza di accordi sulle Parte_1 spese di trasporto in questione non è stata ammessa per le ragioni analiticamente esposte nell'ordinanza del 13.06.2023, che qui di seguito si richiamano, a fare parte integrante della motivazione della presente sentenza:
“Come già evidenziato con l'ordinanza del 08.01.2023, i cap. dal 5) al 16) sono inammissibili, in quanto diretti a provare l'esistenza e l'esecuzione di accordi contrattuali su trasporti, il cui valore (per centinaia di migliaia di euro) è ostativo all'ammissibilità della prova testimoniale, ai sensi dell'art. 2721 co. 1 e 2 cc.;
- La società opponente chiede che, in riforma della predetta ordinanza, vengano ammessi i capitoli di prova dal 5) al 16), fondamentalmente sulla base di due argomentazioni: a) non vi sarebbe contestazione da parte di che Parte_2 il tipo di contratto dedotto dalla opponente fosse effettivamente intercorso fra le parti;
b) l'ampia documentazione in atti sarebbe chiaramente indicativa del fatto che fra le parti fossero intercorsi rapporti contrattuali del tipo di quello dedotto dalla opponente, la quale dunque a mezzo della prova testimoniale mirerebbe solo a dimostrare nel dettaglio i contenuti di detto accordo, la cui esistenza sarebbe già dimostrata per tabulas.
- In realtà, il primo dei due argomenti (circa la mancanza di contestazioni di controparte) è assolutamente infondato, non essendo vero che la creditrice opposta non abbia contestato la ricostruzione dei rapporti negoziali elaborata nell'atto di opposizione da A solo titolo di esempio, fra i numerosi passaggi della Parte_1 comparsa di risposta di contenenti la specifica contestazione delle avverse CP_1 deduzioni, si richiama il paragrafo il 2.1. di pag. 2 della comparsa di risposta (“…il credito preteso da non è minimamente provato, tanto è vero che trae ragion Pt_1
d'essere da mere prefatture, che appaiono create ad hoc al fine di costruire un controcredito per ottenere una possibile compensazione, ad ogni modo inapplicabile nel caso di specie. E tanto, tra l'altro, spiegano le vere ragioni che hanno portato la a non emettere fatture, così come previsto dalla legge e della normativa Pt_1 fiscale. Infatti, non ha mai avanzato pretese nei confronti di Parte_1 [...]
ma lo ha fatto per la prima volta con nota PEC del 09.02.2021, e soltanto CP_1 dopo che l'amministrazione giudiziaria avendo rinvenuto nella documentazione contabile le due fatture su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto, si era attivata per il recupero dei crediti, invitando l'odierna opponente al pagamento di quanto dovuto. In sostanza, la sia consentito un eufemismo, si è ricordata di vantare un Pt_1 asserito credito nei confronti dell'odierna opposta dopo quasi due anni dall'esecuzione dei trasporti); laddove sostanzialmente si afferma che è totalmente inventata l'intera narrazione di parte opponente circa il tipo di rapporti contrattuali che essa deduce essere intercorsi fra le parti. - Anche il secondo argomento è privo di fondamento. Infatti, la documentazione versata in atti, cui fa riferimento la difesa di dalla quale dovrebbe Parte_1 desumersi quanto meno un principio di prova scritta del rapporto contrattuale che essa deducente vorrebbe provare (anche a mezzo dei capitoli della prova testimoniale non ammessi) è documentazione da ricondurre ai rapporti negoziali di trasporto (più precisamente di conferimento per il trattamento dei S.O.A.) intercorsi fra le parti, compresi quelli per i quali furono emesse le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
- In ogni caso, giova evidenziare che l'art. 2721 cc, al comma 2, stabilisce che la prova testimoniale può essere ammessa fuori dai limiti imposti dal primo comma, a condizione che il giudice “valuti ogni altra circostanza”. Nel caso di specie, la principale circostanza, che induce a non derogare al limite di cui al primo comma, è che la società opponente, nell'arco di due anni dall'esecuzione delle presunte prestazioni riconducibili al rivendicato rapporto di vendita a di prodotti di CP_1 scarto di macellazione, non aveva mai emesso alcuna fattura che potesse ricondursi a tale genere di contratto (accordi sulle spese di trasporto a carico di CP_1
, che solo ora viene opposto a .
[...] CP_1
Pertanto, in conclusione risulta del tutto priva di fondamento probatorio la ragione di credito di euro 166.408,00 dedotta dalla opponente, relativamente alle spese di trasporto dei S.O.A..
Per quanto riguarda il dedotto credito di euro 73.200,00, quale corrispettivo per il presunto noleggio di mezzi di trasporto, anche in questo caso non risulta dimostrato che fra le parti fosse intercorso alcun contratto di noleggio di mezzi di trasporto di proprietà di A tale riguardo, le circostanze riferite da taluni dei Parte_1 testimoni di parte opponente, in ordine all'avvenuta consegna alla Controparte_1 di alcuni trattori stradali di proprietà di non dimostra che fra le Parte_1 due società fosse stato stipulato alcun contratto di noleggio. Semmai le suddette deposizioni testimoniali possono valere a dimostrare che fra le società fosse intercorso un contratto di deposito (contratto che si presume gratuito, ex art. 1767 cc, salvo prova contraria) con correlato obbligo di custodia da parte di Di Controparte_1 conseguenza, la opponente non dispone di alcun valido titolo negoziale per potere rivendicare ragioni di credito per canoni di noleggio di mezzi di trasporto. Al più, avrebbe potuto agire per il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, in relazione all'eventualità che avesse fatto uso dei mezzi di trasporto Controparte_1 che aveva in custodia, senza il consenso della società proprietaria che li aveva affidati in deposito. Ma detta domanda non è stata proposta con l'atto di opposizione;
né d'altra parte, in sede di precisazione delle domande ex art. 183 co. 6 cpc, è stata in tal senso mutata la “causa petendi” della ragione di credito da parte di Parte_1
Anche in questo caso si deve rilevare che l'unico elemento di prova che la opponente ha allegato a sostegno del credito è costituito da così dette pre-fatture. Come innanzi già evidenziato, si tratta di documenti non aventi data certa, non riscontrati dalle scritture contabili e del tutto privi di rilevanza fiscale e di valenza probatoria. Pertanto, risulta del tutto priva di fondamento probatorio la ragione di credito di euro 73.200,00 dedotta dalla opponente, relativamente a pretesi canoni di noleggio di mezzi di trasporto lasciati in deposito presso Controparte_1
Con riferimento ai crediti opposti in compensazione per i danni che sarebbero stati arrecati da ai mezzi di trasporto di proprietà della opponente Controparte_1
(in particolare: 1) per danni arrecati al trattore stradale tg 10 - rottura blocco motore, di albero e bielle e danni vari alla carrozzeria - tali da renderlo inservibile, per un valore di euro 30.000,00, 2) per danni arrecati al trattore stradale tg 70 - asportazione motore e cambio e danni vari alla carrozzeria - per un valore di euro 12.000,00), per la stessa ammissione di parte opponente i danni in questione furono accertati dopo che i predetti mezzi di trasporto ebbero fatto rientro in Sardegna, presso la sede della Da ciò discende che non vi è prova che i danni Parte_1 descritti dalla società opponente fossero stati provocati durante il periodo in cui i mezzi in questione erano stati in deposito presso gli stabilimenti delle e che CP_1 non fossero stati invece provocati in un momento successivo e cioè al rientro degli stessi in Sardegna. Ciò vale tanto più ove si consideri che non vi è in atti alcuna prova documentale di una qualche tempestiva contestazione a per i Controparte_1 suddetti danni ai mezzi di trasporto, se non a distanza di mesi, e precisamente allorquando l'amministrazione giudiziaria di mise in mora CP_1 [...] per i crediti vantati da Diverso sarebbe stato se la Parte_1 Controparte_1 società opponente avesse immediatamente contestato a i gravi Controparte_1 danni sia al motore che alla carrozzeria a suo dire presenti sui veicoli in questione, e se avesse proposto un Accertamento Tecnico Preventivo, volto ad accertare la natura, la consistenza e la collocabilità nel tempo dei danni lamentati, in modo da potere verificare se gli stessi si fossero effettivamente prodotti nel periodo in cui i mezzi erano stati in custodia negli stabilimento della e non invece dopo il rientro CP_1 degli stessi in Sardegna. Pertanto, risulta del tutto priva di fondamento probatorio la ragione di credito di euro 42.000,00 dedotta dalla opponente, a titolo di risarcimento dei danni che sarebbero stati ai mezzi di trasporto.
Analogo discorso vale per i dedotti danni ai c.d. (contenitori in plastica), Pt_3 che sarebbero stati lasciati in deposito dalla opponente a e che Controparte_1 sarebbero stati restituiti in condizioni di degrado tale da risultare inutilizzabili. Non vi è prova di detta circostanza, tenuto conto che peraltro non è allegata in atti alcuna comunicazione di tempestiva contestazione del cattivo stato di conservazione dei suddetti contenitori e soprattutto considerato che gli stessi non sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria, così da potere accertare - mediante un Accertamento Tecnico Preventivo o un CTU in corso di causa - quale fosse l'effettivo lo stato di conservazione degli stessi.
In conclusione, tutti i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo e le domande riconvenzionali proposte da sono infondati e devono essere Parte_1 rigettati. Alla soccombenza segue la condanna di alla rifusione Parte_1 delle spese processuali in favore di nella misura di 22.457,00 per Controparte_1 compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...] contro rigetta le domande riconvenzionali proposte Parte_1 Controparte_1 dalla società opponente. Condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore di
[...]
nella misura di 22.457,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali CP_1 al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 12.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo