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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 3, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IOFFREDI ANTONELLA, Presidente
UL IU, Relatore
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 39/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL03GB00699 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 266/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, rituale e tempestivo, la Ricorrente_1 srl ha impugnato l'avviso di accertamento n° THL03GB00699/2024 emesso dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Parma, al fine di ottenerne l'annullamento.
Con l'atto impugnato l'Ufficio ha contestato alla società ricorrente ai fini delle II.DD. un maggior reddito d'impresa pari ai € 93.030,00 (da imputare ai soci ex art. 116 TUIR in base alle rispettive quote) e riprendendo una detrazione di IVA per € 20.467,50 con conseguente applicazione delle relative sanzioni ed interessi, oltre l'importo di € 250,00 per violazioni formali ai fini IRES.
L'avviso di accertamento impugnato, trae origine dall'attività di indagine svolta da parte del Nucleo di Polizia
Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Emilia nell'ambito di un procedimento penale in essere nei confronti della Società_1 Srl.
Nel corso dell'indagine i militari, dopo aver rinvenuto documentazione attestante i rapporti commerciali tra la società ricorrente e la società Società_1 srl, inviavano una segnalazione per competenza territoriale al Gruppo della Guardia di Finanza di Parma che in data 17.03.2023 dava inizio ad una verifica fiscale nei confronti della odierna ricorrente, conclusasi il successivo 12 aprile.
In tale contesto la società ricorrente aveva provveduto ad esibire e consegnare tutte le fatture, le schede contabili, il libro giornale, il registro iva acquisti e vendite, documentazione bancaria, nonché contratti e altra documentazione extracontabile attestante i rapporti commerciali con la Società_1 Srl per gli anni 2014 e 2015.
Il rappresentante legale della società forniva le necessarie delucidazioni a corredo dell'attività investigativa provvedendo a rispondere alle domande poste dai verificatori, come risultante dal PVC redatto al termine delle operazioni.
L'esito dell'attività istruttoria condotta dalla Guardia di Finanza e i rilievi mossi nei confronti della società
Società_1 Srl, venivano traslati dalla Direzione Provinciale di Parma nell'avviso di accertamento, desumendo la sussistenza di “…componenti negativi di reddito non deducibili derivanti da fatture emesse a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti e … iva illegittimamente detratta derivante da fatture emesse a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha eccepito: Errata valutazione delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta;
Presunte criticità della documentazione extracontabile;
Errata valutazione dei terzi;
Inconsistenza delle argomentazioni addotte dall'Agenzia delle
Entrate; Errata applicazione delle sanzioni.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale contesta ogni assunto di parte ricorrente, insistendo nell'avviso di accertamento oggetto di esame.
Discussa la causa alla udienza del 11 dicembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Guardia di Finanza ha rilevato che: il contratto di noleggio, datato 1° gennaio 2013 ed avente durata di
60 giorni (art.6 del contratto) non è mai stato prorogato;
né sul contratto né sulle fatture vengono indicate le macchine utilizzate e gli operatori impiegati;
non è stata predisposta la documentazione prevista dall'art. 72 “obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso” del D.lgs.- 09/04/2008 n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro. Inoltre interrogato il legale rappresentante della società accertata e fornitrice degli escavatoti, lo stesso non era a conoscenza di tante circostanze riguardanti proprio il contratto di noleggio.
Dall'annotazione redatta dalla squadra Mobile della Polizia di Stato del 07/01/2019, nell'ambito del p.p.
7117 /15 (foglio n.11 del PVC, allegato in atti), emerge sinteticamente che: la società accertata aveva sede legale a Parma, in Indirizzo_1, e a tale indirizzo risultava uno studio di commercialisti, il cui rappresentante riferiva di non seguire più la società da sette anni e di aver riconsegnato la documentazione contabile al rappresentante legale della Società_1 S.r.l., il signor Nominativo_1.
Il signor Nominativo_1, a sua volta interrogato, ha riferito di aver smarrito la documentazione contabile riferita al 2014 e di curare personalmente le incombenze amministrative. Tuttavia non vi è traccia di denuncia di smarrimento della documentazione, né dall'analisi forense dei computer è risultata la presenza di documentazione contabile relativa ad altri anni;
risultano inesistenti, oltre alla sede legale, tutte le altre sedi operative o unità locali, alla prova dei fatti, vuote o inesistenti.
Lo stesso Nominativo_1, legale rappresentante della società fornitrice, ha dichiarato che la società non dispone di alcun capannone né di attrezzature;
non risulta, in capo alla Società_1 srl, la disponibilità di macchine escavatrici.
La giurisprudenza della Cassazione stabilisce che per le operazioni oggettivamente inesistenti (la transazione non è mai avvenuta), l'Agenzia delle Entrate deve fornire elementi indiziari sulla fittizzietà, dopodiché l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare l'effettiva realizzazione dell'operazione, non bastando fatture o pagamenti, ma servendo prove concrete;
non è richiesta la prova della consapevolezza di frode come per le operazioni soggettivamente inesistenti, che invece sono reali ma con soggetti diversi.
Le sentenze chiariscono la distinzione di onere probatorio tra casi oggettivi (onere più leggero per il Fisco)
e soggettivi (onere più pesante, serve prova di consapevolezza della frode.Grava, invece, sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 28628 del 2021, cit.; Cass. n. 14025 del 2024).
Nel caso in esame l'Ufficio avvalendosi non solo della verifica effettuata ma anche dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante legale della società accertata in sede di PVC, ha assolto al proprio onere probatorio, parte ricorrente si è limitata a produrre un contratto di noleggio, peraltro scaduto, e le relative fatture regolarmente registrate e onorate ma nient'altro.
Il PVC della Guardia di Finanza è un atto Pubblico redatto da Pubblici Ufficiali e fa piena prova fino a querela di falso.
Nell'ordinanza n. 32732 del 16 dicembre 2024 la quinta sezione della Corte di Cassazione (Pres. Nonno,
Rel. Putaturo Donati Viscido Di Nocera) analizza un caso di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti sviluppando una interessante trattazione del valore probatorio del p.v.c. in relazione al contenuto del medesimo verbale.
Per la Corte, in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità:a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi – e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi – esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Sez. 5,
Ordinanza n. 24461 del 05/10/2018).
Nel caso in esame parte ricorrente nulla ha provato per dimostrare la effettività della fornitura, limitandosi solo alla produzione del contratto, peraltro scaduto, e delle fatture che ricevute che da sole non sono sufficienti per assolvere all'onere probatorio gravante sulla stessa.
L'Ufficio ha assolto all'onere probatorio con la produzione del PVC. Sussistono indizi gravi, precisi e concordanti che danno la certezza che si tratta di operazioni oggettivamente inesistenti con le conseguenze del caso.
In merito alle sanzioni, sono state applicate a norma di legge.
Il ricorso, pertanto, viene respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00.
Parma, lì 11 dicembre 2025
Il Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Ioffredi
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 3, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IOFFREDI ANTONELLA, Presidente
UL IU, Relatore
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 39/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THL03GB00699 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 266/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, rituale e tempestivo, la Ricorrente_1 srl ha impugnato l'avviso di accertamento n° THL03GB00699/2024 emesso dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Parma, al fine di ottenerne l'annullamento.
Con l'atto impugnato l'Ufficio ha contestato alla società ricorrente ai fini delle II.DD. un maggior reddito d'impresa pari ai € 93.030,00 (da imputare ai soci ex art. 116 TUIR in base alle rispettive quote) e riprendendo una detrazione di IVA per € 20.467,50 con conseguente applicazione delle relative sanzioni ed interessi, oltre l'importo di € 250,00 per violazioni formali ai fini IRES.
L'avviso di accertamento impugnato, trae origine dall'attività di indagine svolta da parte del Nucleo di Polizia
Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Emilia nell'ambito di un procedimento penale in essere nei confronti della Società_1 Srl.
Nel corso dell'indagine i militari, dopo aver rinvenuto documentazione attestante i rapporti commerciali tra la società ricorrente e la società Società_1 srl, inviavano una segnalazione per competenza territoriale al Gruppo della Guardia di Finanza di Parma che in data 17.03.2023 dava inizio ad una verifica fiscale nei confronti della odierna ricorrente, conclusasi il successivo 12 aprile.
In tale contesto la società ricorrente aveva provveduto ad esibire e consegnare tutte le fatture, le schede contabili, il libro giornale, il registro iva acquisti e vendite, documentazione bancaria, nonché contratti e altra documentazione extracontabile attestante i rapporti commerciali con la Società_1 Srl per gli anni 2014 e 2015.
Il rappresentante legale della società forniva le necessarie delucidazioni a corredo dell'attività investigativa provvedendo a rispondere alle domande poste dai verificatori, come risultante dal PVC redatto al termine delle operazioni.
L'esito dell'attività istruttoria condotta dalla Guardia di Finanza e i rilievi mossi nei confronti della società
Società_1 Srl, venivano traslati dalla Direzione Provinciale di Parma nell'avviso di accertamento, desumendo la sussistenza di “…componenti negativi di reddito non deducibili derivanti da fatture emesse a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti e … iva illegittimamente detratta derivante da fatture emesse a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha eccepito: Errata valutazione delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta;
Presunte criticità della documentazione extracontabile;
Errata valutazione dei terzi;
Inconsistenza delle argomentazioni addotte dall'Agenzia delle
Entrate; Errata applicazione delle sanzioni.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale contesta ogni assunto di parte ricorrente, insistendo nell'avviso di accertamento oggetto di esame.
Discussa la causa alla udienza del 11 dicembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Guardia di Finanza ha rilevato che: il contratto di noleggio, datato 1° gennaio 2013 ed avente durata di
60 giorni (art.6 del contratto) non è mai stato prorogato;
né sul contratto né sulle fatture vengono indicate le macchine utilizzate e gli operatori impiegati;
non è stata predisposta la documentazione prevista dall'art. 72 “obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso” del D.lgs.- 09/04/2008 n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro. Inoltre interrogato il legale rappresentante della società accertata e fornitrice degli escavatoti, lo stesso non era a conoscenza di tante circostanze riguardanti proprio il contratto di noleggio.
Dall'annotazione redatta dalla squadra Mobile della Polizia di Stato del 07/01/2019, nell'ambito del p.p.
7117 /15 (foglio n.11 del PVC, allegato in atti), emerge sinteticamente che: la società accertata aveva sede legale a Parma, in Indirizzo_1, e a tale indirizzo risultava uno studio di commercialisti, il cui rappresentante riferiva di non seguire più la società da sette anni e di aver riconsegnato la documentazione contabile al rappresentante legale della Società_1 S.r.l., il signor Nominativo_1.
Il signor Nominativo_1, a sua volta interrogato, ha riferito di aver smarrito la documentazione contabile riferita al 2014 e di curare personalmente le incombenze amministrative. Tuttavia non vi è traccia di denuncia di smarrimento della documentazione, né dall'analisi forense dei computer è risultata la presenza di documentazione contabile relativa ad altri anni;
risultano inesistenti, oltre alla sede legale, tutte le altre sedi operative o unità locali, alla prova dei fatti, vuote o inesistenti.
Lo stesso Nominativo_1, legale rappresentante della società fornitrice, ha dichiarato che la società non dispone di alcun capannone né di attrezzature;
non risulta, in capo alla Società_1 srl, la disponibilità di macchine escavatrici.
La giurisprudenza della Cassazione stabilisce che per le operazioni oggettivamente inesistenti (la transazione non è mai avvenuta), l'Agenzia delle Entrate deve fornire elementi indiziari sulla fittizzietà, dopodiché l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare l'effettiva realizzazione dell'operazione, non bastando fatture o pagamenti, ma servendo prove concrete;
non è richiesta la prova della consapevolezza di frode come per le operazioni soggettivamente inesistenti, che invece sono reali ma con soggetti diversi.
Le sentenze chiariscono la distinzione di onere probatorio tra casi oggettivi (onere più leggero per il Fisco)
e soggettivi (onere più pesante, serve prova di consapevolezza della frode.Grava, invece, sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 28628 del 2021, cit.; Cass. n. 14025 del 2024).
Nel caso in esame l'Ufficio avvalendosi non solo della verifica effettuata ma anche dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante legale della società accertata in sede di PVC, ha assolto al proprio onere probatorio, parte ricorrente si è limitata a produrre un contratto di noleggio, peraltro scaduto, e le relative fatture regolarmente registrate e onorate ma nient'altro.
Il PVC della Guardia di Finanza è un atto Pubblico redatto da Pubblici Ufficiali e fa piena prova fino a querela di falso.
Nell'ordinanza n. 32732 del 16 dicembre 2024 la quinta sezione della Corte di Cassazione (Pres. Nonno,
Rel. Putaturo Donati Viscido Di Nocera) analizza un caso di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti sviluppando una interessante trattazione del valore probatorio del p.v.c. in relazione al contenuto del medesimo verbale.
Per la Corte, in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità:a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi – e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi – esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Sez. 5,
Ordinanza n. 24461 del 05/10/2018).
Nel caso in esame parte ricorrente nulla ha provato per dimostrare la effettività della fornitura, limitandosi solo alla produzione del contratto, peraltro scaduto, e delle fatture che ricevute che da sole non sono sufficienti per assolvere all'onere probatorio gravante sulla stessa.
L'Ufficio ha assolto all'onere probatorio con la produzione del PVC. Sussistono indizi gravi, precisi e concordanti che danno la certezza che si tratta di operazioni oggettivamente inesistenti con le conseguenze del caso.
In merito alle sanzioni, sono state applicate a norma di legge.
Il ricorso, pertanto, viene respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00.
Parma, lì 11 dicembre 2025
Il Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Ioffredi