Articolo 20 della Legge 29 giugno 1951, n. 489
Articolo 19Articolo 21
Versione
22 luglio 1951
Art. 20.
Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti circa la esclusione dal rimborso di spese e dalla corresponsione di indennita' nei casi di trasferimento a domanda del personale.
Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di indennita' di missione e di trasferimento nel territorio nazionale, salvo quelle richiamate nella presente legge.
Entrata in vigore il 22 luglio 1951