Art. 3.
Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i rapporti assicurativi in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, fatti salvi gli effetti dei rapporti gia' esauriti.
Nota all'art. 3:
Il testo dell'art. 207, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 207. - Sono considerati lavori agricoli, ai fini del presente titolo, tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse, ossia quelli che rientrano nell'attivita' dell'imprenditore agricolo, a norma dell' art. 2135 del codice civile , anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda conduttrice del fondo.
Le lavorazioni connesse, complementari od accessorie dirette alla trasformazione od all'alienazione dei prodotti agricoli, quando siano eseguite sul fondo dell'azienda agricola, o nell'interesse e per conto di una azienda agricola sono comprese nell'assicurazione a norma del presente titolo.
Sono altresi' soggetti alle disposizioni del presente titolo i lavori di coltivazione di orti e di giardini, anche se eseguiti su fondi per i quali non sia stabilita l'imposta sui terreni".
Il comma abrogato dal presente articolo prevedeva: "Fra le lavorazioni di cui al secondo comma del presente articolo, sono comprese anche quelle attinenti all'avicoltura, alla bachicoltura, all'apicoltura e simili".
Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i rapporti assicurativi in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, fatti salvi gli effetti dei rapporti gia' esauriti.
Nota all'art. 3:
Il testo dell'art. 207, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 207. - Sono considerati lavori agricoli, ai fini del presente titolo, tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse, ossia quelli che rientrano nell'attivita' dell'imprenditore agricolo, a norma dell' art. 2135 del codice civile , anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda conduttrice del fondo.
Le lavorazioni connesse, complementari od accessorie dirette alla trasformazione od all'alienazione dei prodotti agricoli, quando siano eseguite sul fondo dell'azienda agricola, o nell'interesse e per conto di una azienda agricola sono comprese nell'assicurazione a norma del presente titolo.
Sono altresi' soggetti alle disposizioni del presente titolo i lavori di coltivazione di orti e di giardini, anche se eseguiti su fondi per i quali non sia stabilita l'imposta sui terreni".
Il comma abrogato dal presente articolo prevedeva: "Fra le lavorazioni di cui al secondo comma del presente articolo, sono comprese anche quelle attinenti all'avicoltura, alla bachicoltura, all'apicoltura e simili".