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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1022/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2344/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 85768 TARI 2016
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 651 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 443/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente assente
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società ha impugnato l'atto sopra indicato e ne ha chiesto l'annullamento, vinte le spese.
Costituitasi la resistente SOGET ha chiesto di onerare la ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore ed ha comunque concluso per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n.1621 del 20/11/25 la Corte disponeva “(…) l'integrazione del contraddittorio ex art 14 d.lgs
546/1992 nei confronti del Comune di Sarno, ente impositore;
considerato che
i motivi eccepiti dalla ricorrente riguardano anche vizi di notifica dell'avviso di accertamento sottostante emesso dal predetto Comune (…) disponendo che (…) la ricorrente CTS srl citi in giudizio il Comune di Sarno nei modi e nei termini di legge per l'udienza del 5 febbraio 2026, ore 9:30 (…)”.
La Soget ha depositato memorie con le quali ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per omessa integrazione del contraddittorio.
All'udienza del 5 febbraio il processo è sto trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto che il comune di Sarno non si è costituito in giudizio e che il ricorrente nulla ha prodotto in relazione alla integrazione del contraddittorio, assente anche all'udienza del 5 febbraio 2026, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resiste costituita liquidate in € 500,00 oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al
4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 DM 55/14 in ragione del 15%).
Salerno, 5 febbraio 2026
Il Presidente Relatore Giovanni Battista De Simone -firma digitale-
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2344/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 85768 TARI 2016
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 651 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 443/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente assente
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società ha impugnato l'atto sopra indicato e ne ha chiesto l'annullamento, vinte le spese.
Costituitasi la resistente SOGET ha chiesto di onerare la ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore ed ha comunque concluso per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n.1621 del 20/11/25 la Corte disponeva “(…) l'integrazione del contraddittorio ex art 14 d.lgs
546/1992 nei confronti del Comune di Sarno, ente impositore;
considerato che
i motivi eccepiti dalla ricorrente riguardano anche vizi di notifica dell'avviso di accertamento sottostante emesso dal predetto Comune (…) disponendo che (…) la ricorrente CTS srl citi in giudizio il Comune di Sarno nei modi e nei termini di legge per l'udienza del 5 febbraio 2026, ore 9:30 (…)”.
La Soget ha depositato memorie con le quali ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per omessa integrazione del contraddittorio.
All'udienza del 5 febbraio il processo è sto trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto che il comune di Sarno non si è costituito in giudizio e che il ricorrente nulla ha prodotto in relazione alla integrazione del contraddittorio, assente anche all'udienza del 5 febbraio 2026, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resiste costituita liquidate in € 500,00 oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al
4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 DM 55/14 in ragione del 15%).
Salerno, 5 febbraio 2026
Il Presidente Relatore Giovanni Battista De Simone -firma digitale-