Art. 28.
Se l'Amministrazione del Comune o della Provincia non abbia eseguito, in tutto o in parte, nei termini di cui al precedente articolo 26, il pagamento delle somme dovue alla Cassa, l'esattore comunale o il ricevitore provinciale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi la cui riscossione sia a lui affidata e effettua il pagamento a favore della Cassa entro i dieci giorni successivi.
Se l'Amministrazione dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza non abbia in tutto o in parte eseguito entro i termini prescritti il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il tesoriere o cassiere speciale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite dell'Ente, la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della Cassa entro i dieci giorni successivi.
Se l'Amministrazione dell'Azienda speciale o di altro Ente soggetto al contributo non abbia eseguito nei termini prescritti il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il Cassiere speciale deve effettuarne il versamento entro i venti giorni dall'ordine dell'Intendenza di finanza.
La mancanza di fondi non esonera l'esattore comunale, il ricevitore provinciale, il tesoriere o il cassiere speciale dal predetto obbligo, sempreche' le anticipazioni trovino capienza nelle disponibilita' sul totale dei proventi da riscuotere entro l'anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico gia' ricevute. Sulle somme anticipate gli agenti predetti percepiscono, a carico dell'Ente, l'interesse del sei per cento dalla data dei pagamenti.
Se l'esattore, il ricevitore o il cassiere speciale non eseguiscono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e si puo' procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.
Le indennita' di mora a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesorieri o cassieri speciali vanno a beneficio della Cassa di previdenza.
Quando sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza, il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza puo' dichiarare decadute le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le Aziende speciali o gli altri Enti di cui al terzo comma del presente articolo dall'iscrizione alla Cassa di previdenza.
In tale caso i salariati hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi personali coi relativi interessi composti al sagg legale, oppure di rimanere iscritti alla Cassa di previdenza, pagando, oltre i propri, anche i contributi dell'Ente, e, qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio rispettivamente prescritto e non intendano valersi della facolta' di continuare nell'iscrizione, conseguono l'indennita' di cui al successivo articolo 31 o la pensione di cui alla lettera a) dell'aricolo 32.
Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le Aziende speciali e gli altri Enti, che hanno un tesoriere o cassiere speciale, debbono stabilire, nei relativi capitolati, la clausola di decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi alla Cassa di previdenza.
Se l'Amministrazione del Comune o della Provincia non abbia eseguito, in tutto o in parte, nei termini di cui al precedente articolo 26, il pagamento delle somme dovue alla Cassa, l'esattore comunale o il ricevitore provinciale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi la cui riscossione sia a lui affidata e effettua il pagamento a favore della Cassa entro i dieci giorni successivi.
Se l'Amministrazione dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza non abbia in tutto o in parte eseguito entro i termini prescritti il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il tesoriere o cassiere speciale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite dell'Ente, la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della Cassa entro i dieci giorni successivi.
Se l'Amministrazione dell'Azienda speciale o di altro Ente soggetto al contributo non abbia eseguito nei termini prescritti il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il Cassiere speciale deve effettuarne il versamento entro i venti giorni dall'ordine dell'Intendenza di finanza.
La mancanza di fondi non esonera l'esattore comunale, il ricevitore provinciale, il tesoriere o il cassiere speciale dal predetto obbligo, sempreche' le anticipazioni trovino capienza nelle disponibilita' sul totale dei proventi da riscuotere entro l'anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico gia' ricevute. Sulle somme anticipate gli agenti predetti percepiscono, a carico dell'Ente, l'interesse del sei per cento dalla data dei pagamenti.
Se l'esattore, il ricevitore o il cassiere speciale non eseguiscono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e si puo' procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.
Le indennita' di mora a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesorieri o cassieri speciali vanno a beneficio della Cassa di previdenza.
Quando sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza, il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza puo' dichiarare decadute le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le Aziende speciali o gli altri Enti di cui al terzo comma del presente articolo dall'iscrizione alla Cassa di previdenza.
In tale caso i salariati hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi personali coi relativi interessi composti al sagg legale, oppure di rimanere iscritti alla Cassa di previdenza, pagando, oltre i propri, anche i contributi dell'Ente, e, qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio rispettivamente prescritto e non intendano valersi della facolta' di continuare nell'iscrizione, conseguono l'indennita' di cui al successivo articolo 31 o la pensione di cui alla lettera a) dell'aricolo 32.
Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le Aziende speciali e gli altri Enti, che hanno un tesoriere o cassiere speciale, debbono stabilire, nei relativi capitolati, la clausola di decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi alla Cassa di previdenza.