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Articolo 3 della Legge 23 marzo 1998, n. 77
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Legge 23 marzo 1998, n. 77
Articolo 3 della Legge 23 marzo 1998, n. 77
Versione
9 aprile 1998
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 9 aprile 1998
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