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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/10/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 2282/2024 avente ad oggetto: altre ipotesi – opposizione a precetto ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
, P.IVA in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore avv.to , rappresentata e Parte_1 difesa personalmente da quest'ultimo in virtù di procura in calce all'atto di opposizione, presso il cui studio in Venezia-Mestre, alla via
Ospedale nn. 27.33, elettivamente domicilia
RICORRENTE E RESISTENTE IN RICONVENZIONALE -OPPONENTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa, CP_1 CodiceFiscale_1 in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio r.g.n.
263/2024 ex art. 414 c.p.c., dagli avv.ti Silvio e Giulia ON, presso il cui studio in Mestre, alla via Ospedale n. 8, elettivamente domicilia
RESISTENTE E RICORRENTE IN RICONVENZIONALE -OPPOSTA
CONCLUSIONI
In data 28 ottobre 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito di discussione orale da remoto mediante dispositivo TEAMS, in cui le parti hanno concluso come da verbale d'udienza al quale si rinvia. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 6.11.2024, l'
[...]
ha proposto opposizione avverso il Parte_1 precetto notificatole il 5.11.2024, con il quale , ex CP_1 dipendente dello studio, le intimava il pagamento di € 13.075,95, in virtù della sentenza n. 594/2024 resa dal Tribunale di Venezia.
A sostegno del ricorso ha dedotto: che il legale che ha redatto il precetto ha omesso di riferire che, in seguito a richiesta stragiudiziale di ottemperare alla sentenza del 16.10.2024, seguiva missiva del
18.10.2024 con la quale si conveniva che l'importo fissato dalla sentenza sarebbe stato corrisposto, fatta salva la riserva di ripetizione, con rimesse mensili di € 1.000,00 ciascuna;
che il legale della , CP_1 nell'accettare tale modalità di pagamento, pretendeva che quest'ultimo avvenisse mediante versamento su IBAN del suo conto corrente in virtù della procura alle liti rilasciata dalla lavoratrice;
che per ragioni di certezza si replicava precisando che il pagamento doveva essere fatto a mani del creditore ex art. 1188 c.c. e quindi direttamente dell a lavoratrice, ragione per la quale si chiedeva di comunicare l'IBAN di quest'ultima; che il legale della lavoratrice rifiutava di indicare l'IBAN; che, quindi, il 31.10.2024 si effettuava il pagamento della prima rata di
€ 1.000,00 utilizzando l'IBAN della lavoratrice che aveva comunicato allo studio legale quanto lavorava alle dipendente di quest'ultimo.
Ciò posto, ha quindi dedotto che il credito azionato con il precetto non è esigibile, stante l'accordo sulle modalità di pagamento rateale e considerato che non tiene conto del pagamento nel frattempo operate a titolo di acconto.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari
l'illegittimità e inefficacia dell'atto di precetto non essendo il credito esigibile ed essendo stato in parte pagato;
con vittoria di spese e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della CP_2 domanda.
2 In primo luogo, ha eccepito che l'opponente non ha mai comunicato né alla parte opposta né ai difensori di quest'ultima l'esecuzione del bonifico di € 1.000,00 in data 31.10.2024, e ciò anche dopo la notifica del precetto, avvenuta il 5.11.2024, tant'è che tale circostanza è stata appresa solo dopo la notifica dell'atto di precetto.
Ciò posto, ha poi eccepito che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso in opposizione, tra le parti non è intervenuto alcun accordo sul pagamento rateale, non essendosi raggiunta l'intesa sulle modalità di pagamento richieste dalla creditrice, con la conseguenza che la somma precettata è interamente esigibile con la decurtazione di € 1.000,00; che, inoltre, a conferma di ciò vi è la circostanza che l'opponente non ha effettuato altri pagamenti. Inoltre, ha proposto domanda riconvenzionale in relazione all'espressione contenuta nell'atto di opposizione “anche per
i precedenti disciplinari del collega”, di cui ha chiesto la cancellazione perché offensiva per violazione dell'art. 89 c.p.c. con condanna al pagamento di una somma a titolo risarcitorio.
Infine, ha chiesto respingersi la domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., prospettando che è l'opponente ad aver tenuto un comportamento in contrasto con tale norma.
In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, la cancellazione dell'espressione ritenuta offensiva con condanna al risarcimento del danno;
con vittoria di spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In sede di replica alla memoria di parte opposta, la difesa di parte opponente ha poi eccepito la nullità della costituzione in giudizio per difetto di valida procura alle liti e, nel merito, l'infondatezza delle avverse deduzioni difensive, che confermerebbero l'esistenza dell'accordo intervenuto tra le parti. Quanto alla presunta espressione offensiva utilizzata, ha eccepito che in ogni caso, oltre a difettare
l'offensività, l'espressione non riguarderebbe la parte ma l'avv. Silvio
ON, con la conseguenza che non vi è legittimazione di quest'ultimo rispetto alla richiesta, non essendo egli parte del giudizio.
LA DECISIONE
3 1. In via preliminare va respinta l'eccezione di nullità della costituzione in giudizio della parte opposta mediante gli avvocati Silvio e Giulia
ON per pretesa nullità della procura.
La procura richiamata nella memoria difensiva, infatti, e prodotta in atti (cfr. all. 9 della memoria del 4.04.2025 di parte opponente) attribuisce il potere di rappresentare e difendere “in ogni CP_1 fase e grado della presente proceduta, ivi compresi l'esecuzione,
l'appello, il reclamo, l'opposizione”.
Il tenore letterale della procura è particolarmente ampio e tale da consentire di ricomprendere l'attribuzione del potere rappresentativo anche nel presente giudizio che è di opposizione a precetto, e quindi, scaturisce dall'esecuzione del provvedimento re so all'esito del giudizio di cognizione di primo grado: pertanto, facendo la procura espresso riferimento all'esecuzione, quindi alla fase esecutiva, e vertendo il presente giudizio proprio sulla legittimità dell'azione esecutiva, deve ritenersi che la procura sia valida ed efficace;
peraltro la procura contiene anche un riferimento all'opposizione.
2.1 Ciò posto, nel merito l'opposizione è solo in minima parte fondata nei termini che si osserveranno.
In via di estrema sintesi, l'opponente prospetta la non esigibilità del credito azionato con il precetto opposto per inesigibilità dello stesso: ciò, in particolare, perché sarebbe intervenuto un accordo sulle modalità di pagamento, rateali, della somma di cui alla sentenza n.
594/24, nonché un pagamento parziale, di € 1.000,00 in esecuzione del suddetto accordo.
La prospettazione di parte opponente sull'intervenuto raggiungimento dell'accordo sulle modalità di pagamento non è condivisibile.
Dall'esame dello scambio di comunicazioni intervenute tra le parti, e in particolare tra l'avv. e l'avv. ON deve escludersi che Pt_1 possa considerarsi intervenuto un accordo valido, efficace e quindi vincolante per le parti.
In particolare, sul punto assume rilievo decisivo la circostanza che, alla proposta formulata dall'avv. con pec del 18.10.2024 (cfr. Pt_1
4 all. 4 della produzione di parte opponente), non è seguita, con la pec inviata dall'avv. ON del 21.10.2024 (cfr. all. 5 della produzione di parte opposta), un'accettazione totale della proposta formulata, essendo stata, di fatto, formulata una cont roproposta sulle modalità di pagamento e in particolare sull'indicazione del destinatario dei pagamenti rateali, che, per poter essere efficace, avrebbe dovuto essere accettata dalla controparte, il che non è avvenuto (cfr. pec del
30.10.2024 dell'avv. sub all. 6 della produzione di parte Pt_1 opponente nella quale la modalità di pagamento prospettata dall'avv.
ON non è accettata).
Com'è noto, l'art. 1326 c.c. prevede che “Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta”.
Sul punto, in particolare, l'orientamento consolidato del giudice di legittimità è nel senso che occorre l'assoluta conformità tra proposta e accettazione.
Particolarmente chiaro su questo tema è il passaggio motivazionale contenuto nella sentenza n. 8780/2013 della Corte di Cassazione Civ.,
Sez. II, secondo cui “(…) pacifico, nella dottrina e nella giurisprudenza che di questa corte che il contratto si considera concluso nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, ma quando, l'accettazione non è conforme alla proposta, essa equivale a nuova proposta, con la conseguenza che il contratto può ritenersi perfezionato solo nel momento in cui la parte che ha accettato con modifiche l'originaria proposta, abbia, a sua volta, avuto conoscenza dell'accettazione dell'originaria proposta, la quale può avvenire anche tacitamente. In altri termini, l'accettazione difforme non dete rmina la conclusione del contratto, ma equivale a nuova proposta (art. 1326 c.c.,
n. 5) con la precisazione che la conformità e la difformità vanno intesi in senso oggettivo (testuale), e non soggettivo. A sua volta, la giurisprudenza, anche di questa Corte, in ordine al grado di difformità necessario e sufficiente per impedire la conclusione del contratto, sposa una linea molto rigida: la conformità dev'essere totale ed assoluta,
5 qualunque difformità - relativa non solo ad elementi essenziali, ma anche ad elementi secondari - impedisce la conclusione del contratto”.
L'orientamento consolidato della Suprema Corte in materia, quindi, è particolarmente rigoroso nel senso di ritenere che ogni difformità dalla proposta, anche relativa ad elementi secondari, induce a escludere che il contratto possa considerarsi perfezionat o. In questo senso anche la più recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 32860 del 08 novembre 2022, secondo cui “quando l'accettazione non è conforme alla proposta, essa equivale a nuova proposta ai sensi dell'articolo 1326, comma 5, c.c., con la conseguenza che il contratto può ritenersi perfezionato solo nel momento in cui la parte che ha formulato la controproposta abbia, a sua volta, avuto conoscenza dell'accettazione da parte dell'originario proponente”.
2.2 Applicando la norma richiamata come interpretata secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, deve ritenersi che, nel caso di specie, non essendovi stata adesione integrale della parte destinataria della proposta alle condizioni dell'accordo, ed avendo anzi quest'ultima richiesto una modalità di pagamento difforme da quella prospettata dall'opponente indicando un diverso destinatario del pagamento - modalità non accettata a propria volta dalla parte destinataria della controproposta -, l'accordo non può ritenersi perfezionato, con conseguente inefficacia e inopponibilità dello stesso.
Né è rilevante indagare sulle ragioni alla base della controproposta e della legittimità della richiesta di diversa modalità dei pagamenti, essendo evidente che un accordo è il frutto della libera determinazione e del libero convincimento delle parti e che , quindi, ciò che rileva in questa sede, è esclusivamente verificare se esso possa ritenersi intervenuto o meno. Così come irrilevante, alla luce dell'assorbente considerazione che l'accordo non può ritenersi validamente perfezionato, è l'eventuale decadenza dal beneficio del pagamento rateale per non essere intervenuti altri pagamenti dopo il primo.
Ciò di cui non può non tenersi conto, invece, è che in ogni caso parte opponente ha eseguito un pagamento parziale di € 1.000,00 prima della
6 notifica del precetto, andato a buon fine, tant'è che la stessa difesa dell'opposta ha dedotto e documentato di aver dichiarato la riduzione del pignoramento per il suddetto importo nella procedura esecutiva scaturita dalla notifica del precetto impugnato in questa sede (cfr. all.
1 della memoria di costituzione di parte opposta).
Alla luce di ciò, va dichiarata la parziale inefficacia del precetto notificato il 5.11.2024 alla Parte_1
e nella parte in cui eccede l'importo di €
[...] Parte_1
12.075,95 - importo che si ottiene decurtando quello originario del precetto di € 13.075,95 di € 1.000,00 -, per il quale deve ritenersi sussistente il credito di nei confronti della suddetta CP_2
Associazione Professionale con conseguente efficacia del precetto nei limiti di tale somma determinata al netto della decurtazione d el pagamento parziale.
3. Quanto alla domanda di cancellazione e risarcimento danni in relazione all'espressione indicata come sconveniente e offensiva utilizzata da parte opponente all'indirizzo del difensore di parte opposta, a pagina 2 dell'atto di opposizione al precetto, essa va respinta.
Sul punto, deve osservarsi che, secondo l'orientamento pacifico della
Suprema Corte, non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno quando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano suggerite da un passionale e scomposto intento dispregiativo, ma conservino un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa e siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni, senza eccedere dalle esigenze difensive.
Così, Corte di Cassazione, sentenza n. 21031/2016: “In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo
7 della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come, nella specie, la parola "contrabbandare", che, significando
"far passare qualcosa per ciò che non è", si iscrive nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, serve semplicemente a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana
e professionale dell'avversario”.
Ancora più chiara, in questa prospettiva, l'affermazione contenuta nella sentenza n. 17325/2015 della Corte di Cassazione, Sez. II, secondo cui “Non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti dell a controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccede re dalle esigenze difensive, siano preordinate
a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti”.
Nel caso di specie, deve escludersi che l'espressione in contestazione
“che per ragioni di certezza (anche per i precedenti disciplinari del collega) …”, travalichi i limiti della continenza nell'esercizio dell'attività difensiva alla cui tutela è diretto l'art. 89 c.p.c. alla luce dei condivisibili principi di diritto appena richiamati.
Ciò considerando, per un verso, che l'espressione “incriminata” si limita a riportare un dato e non si traduce in un giudizio di dispregio o di non apprezzamento verso il difensore della propria controparte, e, per altro verso, che la correlazione tra la c ircostanza indicata - peraltro
8 tra parentesi - e la questione della sicurezza dei pagamenti esclude che la stessa possa essere considerata del tutto gratuita e superflua perché, nella prospettazione della parte opponente, risulta funzionale a giustificare la propria scelta di rifiutare la modalità di pagamento proposta dalla propria controparte, senza ovviamente che possa esprimersi alcun giudizio su tale valutazione, che questo giudice non può certamente sindacare, trattandosi, come si è osservato innanzi, di una libera trattativa tra le parti.
In altri termini, deve ritenersi che l'espressione non sia intrinsecamente offensiva né sconveniente e che risulti comunque formulata all'interno di una più ampia argomentazione difensiva, il che, anche sotto questo profilo, non la rende illegittima.
Pertanto, la domanda riconvenzionale proposta dall'opposta va rigettata.
4. Infine, vanno respinte le domande proposte dalle parti ex art. 96
c.p.c.: è evidente, infatti, dalla ricostruzione della vicenda operata dalla presente decisione quale emerge dai documenti in atti, che il presente giudizio è scaturito essenzialmente da un deficit di comunicazione in mancanza del quale, probabilmente, le parti avrebbero potuto addivenire ad una diversa soluzione, senza che ciò, però possa essere fonte di responsabilità aggravata per le stesse, le quali hanno avuto un'interlocuzione prima di procedere alla fase esecutiva, interlocuzione che non ha avuto buon esito, ma la cui diversa valutazione ha poi condotto l'opponente a effettuare un primo pagamento e l'opposto a notificare il precetto per l'intero importo, e, successivamente, alla proposizione dell'opposizione a precetto e alla costituzione in giudizio dell'opposta, senza che ciò possa essere considerato frutto di iniziative ingiustificate e arbitrarie e possa, quindi, integrare gli estremi della mala fede e/o della colpa grave richieste per integrare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Spese processuali
Le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate in
9 considerazione del fatto che vi è una condizione di soccombenza reciproca delle parti: parte opponente, infatti, risulta soccombente rispetto alla prospettazione dell'inesigibilità del credito azionato con precetto per intervenuto pagamento parziale e solo in minima parte vittoriosa per la decurtazione di € 1.000,00 dalla somma precettata, mentre parte opposta è soccombente rispetto alla domanda tesa ad accertare la natura offensiva e sconveniente dell'espressione contestata utilizzata da parte opponente e alla conseguente domanda risarcitoria.
Deve escludersi che, nel caso di specie, possa applicarsi il regime della soccombenza, anche parziale, nonostante il precetto risulti quasi integralmente efficace;
in questi termini, Corte di Cassazione , Sez. III, sentenza n. 20374/2016: “In tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 2282/2024 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la parziale inefficacia del precetto notificato il 5.11.2024 alla e Parte_1 Parte_1 nella parte in cui eccede l'importo di € 12.075,95;
2. rigetta, per il resto, l'opposizione;
3. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opposta;
4. compensa le spese processuali tra le parti .
Venezia, 28.10.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 2282/2024 avente ad oggetto: altre ipotesi – opposizione a precetto ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
, P.IVA in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore avv.to , rappresentata e Parte_1 difesa personalmente da quest'ultimo in virtù di procura in calce all'atto di opposizione, presso il cui studio in Venezia-Mestre, alla via
Ospedale nn. 27.33, elettivamente domicilia
RICORRENTE E RESISTENTE IN RICONVENZIONALE -OPPONENTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa, CP_1 CodiceFiscale_1 in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio r.g.n.
263/2024 ex art. 414 c.p.c., dagli avv.ti Silvio e Giulia ON, presso il cui studio in Mestre, alla via Ospedale n. 8, elettivamente domicilia
RESISTENTE E RICORRENTE IN RICONVENZIONALE -OPPOSTA
CONCLUSIONI
In data 28 ottobre 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito di discussione orale da remoto mediante dispositivo TEAMS, in cui le parti hanno concluso come da verbale d'udienza al quale si rinvia. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 6.11.2024, l'
[...]
ha proposto opposizione avverso il Parte_1 precetto notificatole il 5.11.2024, con il quale , ex CP_1 dipendente dello studio, le intimava il pagamento di € 13.075,95, in virtù della sentenza n. 594/2024 resa dal Tribunale di Venezia.
A sostegno del ricorso ha dedotto: che il legale che ha redatto il precetto ha omesso di riferire che, in seguito a richiesta stragiudiziale di ottemperare alla sentenza del 16.10.2024, seguiva missiva del
18.10.2024 con la quale si conveniva che l'importo fissato dalla sentenza sarebbe stato corrisposto, fatta salva la riserva di ripetizione, con rimesse mensili di € 1.000,00 ciascuna;
che il legale della , CP_1 nell'accettare tale modalità di pagamento, pretendeva che quest'ultimo avvenisse mediante versamento su IBAN del suo conto corrente in virtù della procura alle liti rilasciata dalla lavoratrice;
che per ragioni di certezza si replicava precisando che il pagamento doveva essere fatto a mani del creditore ex art. 1188 c.c. e quindi direttamente dell a lavoratrice, ragione per la quale si chiedeva di comunicare l'IBAN di quest'ultima; che il legale della lavoratrice rifiutava di indicare l'IBAN; che, quindi, il 31.10.2024 si effettuava il pagamento della prima rata di
€ 1.000,00 utilizzando l'IBAN della lavoratrice che aveva comunicato allo studio legale quanto lavorava alle dipendente di quest'ultimo.
Ciò posto, ha quindi dedotto che il credito azionato con il precetto non è esigibile, stante l'accordo sulle modalità di pagamento rateale e considerato che non tiene conto del pagamento nel frattempo operate a titolo di acconto.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari
l'illegittimità e inefficacia dell'atto di precetto non essendo il credito esigibile ed essendo stato in parte pagato;
con vittoria di spese e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della CP_2 domanda.
2 In primo luogo, ha eccepito che l'opponente non ha mai comunicato né alla parte opposta né ai difensori di quest'ultima l'esecuzione del bonifico di € 1.000,00 in data 31.10.2024, e ciò anche dopo la notifica del precetto, avvenuta il 5.11.2024, tant'è che tale circostanza è stata appresa solo dopo la notifica dell'atto di precetto.
Ciò posto, ha poi eccepito che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso in opposizione, tra le parti non è intervenuto alcun accordo sul pagamento rateale, non essendosi raggiunta l'intesa sulle modalità di pagamento richieste dalla creditrice, con la conseguenza che la somma precettata è interamente esigibile con la decurtazione di € 1.000,00; che, inoltre, a conferma di ciò vi è la circostanza che l'opponente non ha effettuato altri pagamenti. Inoltre, ha proposto domanda riconvenzionale in relazione all'espressione contenuta nell'atto di opposizione “anche per
i precedenti disciplinari del collega”, di cui ha chiesto la cancellazione perché offensiva per violazione dell'art. 89 c.p.c. con condanna al pagamento di una somma a titolo risarcitorio.
Infine, ha chiesto respingersi la domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., prospettando che è l'opponente ad aver tenuto un comportamento in contrasto con tale norma.
In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, la cancellazione dell'espressione ritenuta offensiva con condanna al risarcimento del danno;
con vittoria di spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In sede di replica alla memoria di parte opposta, la difesa di parte opponente ha poi eccepito la nullità della costituzione in giudizio per difetto di valida procura alle liti e, nel merito, l'infondatezza delle avverse deduzioni difensive, che confermerebbero l'esistenza dell'accordo intervenuto tra le parti. Quanto alla presunta espressione offensiva utilizzata, ha eccepito che in ogni caso, oltre a difettare
l'offensività, l'espressione non riguarderebbe la parte ma l'avv. Silvio
ON, con la conseguenza che non vi è legittimazione di quest'ultimo rispetto alla richiesta, non essendo egli parte del giudizio.
LA DECISIONE
3 1. In via preliminare va respinta l'eccezione di nullità della costituzione in giudizio della parte opposta mediante gli avvocati Silvio e Giulia
ON per pretesa nullità della procura.
La procura richiamata nella memoria difensiva, infatti, e prodotta in atti (cfr. all. 9 della memoria del 4.04.2025 di parte opponente) attribuisce il potere di rappresentare e difendere “in ogni CP_1 fase e grado della presente proceduta, ivi compresi l'esecuzione,
l'appello, il reclamo, l'opposizione”.
Il tenore letterale della procura è particolarmente ampio e tale da consentire di ricomprendere l'attribuzione del potere rappresentativo anche nel presente giudizio che è di opposizione a precetto, e quindi, scaturisce dall'esecuzione del provvedimento re so all'esito del giudizio di cognizione di primo grado: pertanto, facendo la procura espresso riferimento all'esecuzione, quindi alla fase esecutiva, e vertendo il presente giudizio proprio sulla legittimità dell'azione esecutiva, deve ritenersi che la procura sia valida ed efficace;
peraltro la procura contiene anche un riferimento all'opposizione.
2.1 Ciò posto, nel merito l'opposizione è solo in minima parte fondata nei termini che si osserveranno.
In via di estrema sintesi, l'opponente prospetta la non esigibilità del credito azionato con il precetto opposto per inesigibilità dello stesso: ciò, in particolare, perché sarebbe intervenuto un accordo sulle modalità di pagamento, rateali, della somma di cui alla sentenza n.
594/24, nonché un pagamento parziale, di € 1.000,00 in esecuzione del suddetto accordo.
La prospettazione di parte opponente sull'intervenuto raggiungimento dell'accordo sulle modalità di pagamento non è condivisibile.
Dall'esame dello scambio di comunicazioni intervenute tra le parti, e in particolare tra l'avv. e l'avv. ON deve escludersi che Pt_1 possa considerarsi intervenuto un accordo valido, efficace e quindi vincolante per le parti.
In particolare, sul punto assume rilievo decisivo la circostanza che, alla proposta formulata dall'avv. con pec del 18.10.2024 (cfr. Pt_1
4 all. 4 della produzione di parte opponente), non è seguita, con la pec inviata dall'avv. ON del 21.10.2024 (cfr. all. 5 della produzione di parte opposta), un'accettazione totale della proposta formulata, essendo stata, di fatto, formulata una cont roproposta sulle modalità di pagamento e in particolare sull'indicazione del destinatario dei pagamenti rateali, che, per poter essere efficace, avrebbe dovuto essere accettata dalla controparte, il che non è avvenuto (cfr. pec del
30.10.2024 dell'avv. sub all. 6 della produzione di parte Pt_1 opponente nella quale la modalità di pagamento prospettata dall'avv.
ON non è accettata).
Com'è noto, l'art. 1326 c.c. prevede che “Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta”.
Sul punto, in particolare, l'orientamento consolidato del giudice di legittimità è nel senso che occorre l'assoluta conformità tra proposta e accettazione.
Particolarmente chiaro su questo tema è il passaggio motivazionale contenuto nella sentenza n. 8780/2013 della Corte di Cassazione Civ.,
Sez. II, secondo cui “(…) pacifico, nella dottrina e nella giurisprudenza che di questa corte che il contratto si considera concluso nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, ma quando, l'accettazione non è conforme alla proposta, essa equivale a nuova proposta, con la conseguenza che il contratto può ritenersi perfezionato solo nel momento in cui la parte che ha accettato con modifiche l'originaria proposta, abbia, a sua volta, avuto conoscenza dell'accettazione dell'originaria proposta, la quale può avvenire anche tacitamente. In altri termini, l'accettazione difforme non dete rmina la conclusione del contratto, ma equivale a nuova proposta (art. 1326 c.c.,
n. 5) con la precisazione che la conformità e la difformità vanno intesi in senso oggettivo (testuale), e non soggettivo. A sua volta, la giurisprudenza, anche di questa Corte, in ordine al grado di difformità necessario e sufficiente per impedire la conclusione del contratto, sposa una linea molto rigida: la conformità dev'essere totale ed assoluta,
5 qualunque difformità - relativa non solo ad elementi essenziali, ma anche ad elementi secondari - impedisce la conclusione del contratto”.
L'orientamento consolidato della Suprema Corte in materia, quindi, è particolarmente rigoroso nel senso di ritenere che ogni difformità dalla proposta, anche relativa ad elementi secondari, induce a escludere che il contratto possa considerarsi perfezionat o. In questo senso anche la più recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 32860 del 08 novembre 2022, secondo cui “quando l'accettazione non è conforme alla proposta, essa equivale a nuova proposta ai sensi dell'articolo 1326, comma 5, c.c., con la conseguenza che il contratto può ritenersi perfezionato solo nel momento in cui la parte che ha formulato la controproposta abbia, a sua volta, avuto conoscenza dell'accettazione da parte dell'originario proponente”.
2.2 Applicando la norma richiamata come interpretata secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, deve ritenersi che, nel caso di specie, non essendovi stata adesione integrale della parte destinataria della proposta alle condizioni dell'accordo, ed avendo anzi quest'ultima richiesto una modalità di pagamento difforme da quella prospettata dall'opponente indicando un diverso destinatario del pagamento - modalità non accettata a propria volta dalla parte destinataria della controproposta -, l'accordo non può ritenersi perfezionato, con conseguente inefficacia e inopponibilità dello stesso.
Né è rilevante indagare sulle ragioni alla base della controproposta e della legittimità della richiesta di diversa modalità dei pagamenti, essendo evidente che un accordo è il frutto della libera determinazione e del libero convincimento delle parti e che , quindi, ciò che rileva in questa sede, è esclusivamente verificare se esso possa ritenersi intervenuto o meno. Così come irrilevante, alla luce dell'assorbente considerazione che l'accordo non può ritenersi validamente perfezionato, è l'eventuale decadenza dal beneficio del pagamento rateale per non essere intervenuti altri pagamenti dopo il primo.
Ciò di cui non può non tenersi conto, invece, è che in ogni caso parte opponente ha eseguito un pagamento parziale di € 1.000,00 prima della
6 notifica del precetto, andato a buon fine, tant'è che la stessa difesa dell'opposta ha dedotto e documentato di aver dichiarato la riduzione del pignoramento per il suddetto importo nella procedura esecutiva scaturita dalla notifica del precetto impugnato in questa sede (cfr. all.
1 della memoria di costituzione di parte opposta).
Alla luce di ciò, va dichiarata la parziale inefficacia del precetto notificato il 5.11.2024 alla Parte_1
e nella parte in cui eccede l'importo di €
[...] Parte_1
12.075,95 - importo che si ottiene decurtando quello originario del precetto di € 13.075,95 di € 1.000,00 -, per il quale deve ritenersi sussistente il credito di nei confronti della suddetta CP_2
Associazione Professionale con conseguente efficacia del precetto nei limiti di tale somma determinata al netto della decurtazione d el pagamento parziale.
3. Quanto alla domanda di cancellazione e risarcimento danni in relazione all'espressione indicata come sconveniente e offensiva utilizzata da parte opponente all'indirizzo del difensore di parte opposta, a pagina 2 dell'atto di opposizione al precetto, essa va respinta.
Sul punto, deve osservarsi che, secondo l'orientamento pacifico della
Suprema Corte, non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno quando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano suggerite da un passionale e scomposto intento dispregiativo, ma conservino un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa e siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni, senza eccedere dalle esigenze difensive.
Così, Corte di Cassazione, sentenza n. 21031/2016: “In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo
7 della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come, nella specie, la parola "contrabbandare", che, significando
"far passare qualcosa per ciò che non è", si iscrive nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, serve semplicemente a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana
e professionale dell'avversario”.
Ancora più chiara, in questa prospettiva, l'affermazione contenuta nella sentenza n. 17325/2015 della Corte di Cassazione, Sez. II, secondo cui “Non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti dell a controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccede re dalle esigenze difensive, siano preordinate
a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti”.
Nel caso di specie, deve escludersi che l'espressione in contestazione
“che per ragioni di certezza (anche per i precedenti disciplinari del collega) …”, travalichi i limiti della continenza nell'esercizio dell'attività difensiva alla cui tutela è diretto l'art. 89 c.p.c. alla luce dei condivisibili principi di diritto appena richiamati.
Ciò considerando, per un verso, che l'espressione “incriminata” si limita a riportare un dato e non si traduce in un giudizio di dispregio o di non apprezzamento verso il difensore della propria controparte, e, per altro verso, che la correlazione tra la c ircostanza indicata - peraltro
8 tra parentesi - e la questione della sicurezza dei pagamenti esclude che la stessa possa essere considerata del tutto gratuita e superflua perché, nella prospettazione della parte opponente, risulta funzionale a giustificare la propria scelta di rifiutare la modalità di pagamento proposta dalla propria controparte, senza ovviamente che possa esprimersi alcun giudizio su tale valutazione, che questo giudice non può certamente sindacare, trattandosi, come si è osservato innanzi, di una libera trattativa tra le parti.
In altri termini, deve ritenersi che l'espressione non sia intrinsecamente offensiva né sconveniente e che risulti comunque formulata all'interno di una più ampia argomentazione difensiva, il che, anche sotto questo profilo, non la rende illegittima.
Pertanto, la domanda riconvenzionale proposta dall'opposta va rigettata.
4. Infine, vanno respinte le domande proposte dalle parti ex art. 96
c.p.c.: è evidente, infatti, dalla ricostruzione della vicenda operata dalla presente decisione quale emerge dai documenti in atti, che il presente giudizio è scaturito essenzialmente da un deficit di comunicazione in mancanza del quale, probabilmente, le parti avrebbero potuto addivenire ad una diversa soluzione, senza che ciò, però possa essere fonte di responsabilità aggravata per le stesse, le quali hanno avuto un'interlocuzione prima di procedere alla fase esecutiva, interlocuzione che non ha avuto buon esito, ma la cui diversa valutazione ha poi condotto l'opponente a effettuare un primo pagamento e l'opposto a notificare il precetto per l'intero importo, e, successivamente, alla proposizione dell'opposizione a precetto e alla costituzione in giudizio dell'opposta, senza che ciò possa essere considerato frutto di iniziative ingiustificate e arbitrarie e possa, quindi, integrare gli estremi della mala fede e/o della colpa grave richieste per integrare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Spese processuali
Le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate in
9 considerazione del fatto che vi è una condizione di soccombenza reciproca delle parti: parte opponente, infatti, risulta soccombente rispetto alla prospettazione dell'inesigibilità del credito azionato con precetto per intervenuto pagamento parziale e solo in minima parte vittoriosa per la decurtazione di € 1.000,00 dalla somma precettata, mentre parte opposta è soccombente rispetto alla domanda tesa ad accertare la natura offensiva e sconveniente dell'espressione contestata utilizzata da parte opponente e alla conseguente domanda risarcitoria.
Deve escludersi che, nel caso di specie, possa applicarsi il regime della soccombenza, anche parziale, nonostante il precetto risulti quasi integralmente efficace;
in questi termini, Corte di Cassazione , Sez. III, sentenza n. 20374/2016: “In tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 2282/2024 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la parziale inefficacia del precetto notificato il 5.11.2024 alla e Parte_1 Parte_1 nella parte in cui eccede l'importo di € 12.075,95;
2. rigetta, per il resto, l'opposizione;
3. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opposta;
4. compensa le spese processuali tra le parti .
Venezia, 28.10.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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