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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 17113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17113 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 10088/2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10088 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, vertente tra
C.F. in persona del l.r. e socio Parte_1 P.IVA_1 accomandatario elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Parte_1
Bertoloni n. 55, presso lo studio dell'avv. Simone Stefanelli, che la rappresenta e difende come da procura;
- opponente
e
C.F. Controparte_1
, in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliata in Roma, P.IVA_2 Controparte_2
Via G. Banti 34, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Bruni, che lo rappresenta e difende come da delega;
- opposta
Conclusioni delle parti
Per parte opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e per tutti i motivi di cui alle premesse del presente atto:
- in via preliminare, rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 20296/2020 - R.G. n. 62368/2020 eventualmente avanzata dalla
Pag. 1 a 6 parte opposta risultando l'opposizione fondata nel merito e su prova scritta oltre che di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.;
- ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti gli importi maturati precedentemente al 24/12/2015 (5 anni prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto) e per l'effetto revocare, dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 20296/2020 - R.G. n. 62368/2020, in quanto non integralmente dovute le somme in esso portate;
- nel merito, accertare e dichiarare tutto quanto dedotto ed eccepito nelle premesse del presente atto e quindi l'infondatezza della pretesa creditoria azionata e per l'effetto, in accoglimento delle eccezioni di cui al presente atto, revocare, dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 20296/2020 - R.G. n. 62368/2020, in quanto non dovute le somme in esso portate, anche in ragione della mancata adesione della
[...] al stante Parte_1 Controparte_1
l'assenza della specifica e formale manifestazione di volontà da parte del consorziato stesso, e della nullità delle delibere azionate;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse anche solo parzialmente dovute le somme ingiunte, revocare, dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 20296/2020 - R.G. n. 62368/2020 e per l'effetto condannare l'opponente alla minor somma effettivamente dovuta e/o di giustizia, anche in accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione avanzata.
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre oneri di legge”.
Per la parte opposta:
“In via preliminare: concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito: rigettarsi le domande tutte ex adverso proposte.
Vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
(di seguito breviter “ ”) conveniva in giudizio
[...] Parte_1 [...]
(di seguito breviter “ ”), deducendo che: Controparte_1 CP_1
- in data 24/12/2020 il le avrebbe notificato il ricorso per decreto ingiuntivo CP_1 unitamente al decreto n. 20296/2020 – R.G.N. 62368/2020, emesso dal Tribunale
Civile di Roma, per mezzo del quale le sarebbe stato ingiunto il pagamento di €
Pag. 2 a 6 123.185,60 oltre interessi e spese legali;
- a sostegno della richiesta di ingiunzione il avrebbe addotto il mancato CP_1 pagamento di oneri consortili per il periodo intercorrente tra il 2012 e il 2019.
Nel formulare l'opposizione eccepiva: Parte_1
- in via preliminare, la prescrizione di parte delle somme ingiunte, nello specifico degli importi maturati precedentemente al 24/12/2015, ossia cinque anni prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di non essere mai stata convocata alle assemblee, e di non aver ricevuto copia dei relativi verbali per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, come da previsione statutaria all'art. 12;
- che i verbali dell'assemblea per le quali non sarebbe stato inviato l'avviso di convocazione a tutti i soci sarebbero nulli così, come nulle sarebbero le relative delibere consortili;
- che, in ogni caso, essa opponente non avrebbe mai aderito al Consorzio volontario, essendo la gestione delle parti comuni regolata dal condominio in cui insisterebbero i locali;
- che, attesa la mancata adesione al , nulla sarebbe dovuto a titolo di oneri CP_1 consortili.
L'opposta, costituitasi nel giudizio di merito, contestava la fondatezza delle eccezioni di parte deducendo:
- che l'eccezione di prescrizione sarebbe infondata, in quanto i crediti del nei CP_1 confronti dei consorziati verrebbero riportati in ogni bilancio e riapprovati dall'Assemblea, di tal modo impedendo che gli stessi possano cadere in prescrizione;
- che, essendo l'ultimo verbale assembleare datato il 25/09/2019, non vi sarebbe alcuna prescrizione;
- che altrettanto infondato sarebbe il motivo di opposizione teso a far valere l'asserita omissione dell'invio dell'avviso di convocazione e dei verbali;
- che di tali atti, la avrebbe avuto piena contezza, quanto meno dal momento Parte_1 della ricezione dei solleciti di pagamento e della notifica del decreto ingiuntivo in data
24/12/2020, in quanto allegati al fascicolo monitorio;
- che, nonostante l'opponente abbia preso visione degli stessi e proposto opposizione il
29/01/2021, la stessa non avrebbe impugnato i suddetti verbali assembleari nel
Pag. 3 a 6 termine di cui al combinato disposto previsto dagli artt. 23 e 24 c.c.;
- che, infine, sarebbe infondato anche il motivo di opposizione volto a far rilevare la mancata adesione al consorzio, atteso che, come previsto dall'art. 2 dello Statuto dell' , la qualifica di Consorziato competerebbe a per il solo CP_1 Parte_1 fatto di essere proprietaria di locali situati all'interno del Centro Commerciale “
[...]
; CP_1
- che, difatti, l'atto costitutivo del attribuirebbe all'ente natura giuridica di CP_1 consorzio obbligatorio.
^^^^^
Con memoria ex art. 183 co. VI n. I c.p.c., parte opponente replicava:
- che quand'anche si volessero ritenere idonee ad interrompere il termine prescrizionale le comunicazioni pec del 16/09/2019 e del 05/11/2019, sarebbero comunque prescritte tutte le somme antecedenti il quinquennio dal 16/09/2019;
- che l'opposta, pur rappresentando di aver ritualmente convocato le assemblee di approvazione dei bilanci, non avrebbe dato prova di tale fatto positivo;
- che, invero, i documenti asseritamente attestanti la regolare convocazione per l'assemblea del 26/06/2019 e l'invio del verbale dell'assemblea del 05/09/2019 non sarebbero corredati dalla prova della loro ricezione.
^^^^^
Con ordinanza del 23/04/2022 veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte convenuta e venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con verbale di udienza a trattazione scritta del 24/10/2022, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava all'udienza del 10/02/2025 per la precisazione delle conclusioni.
^^^^^
L'opposizione va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va respinta l'eccezione di prescrizione.
Ciò in quanto, se per un verso è vero che gli oneri consortili sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 co.4 c.c. e che alcuni degli oneri richiesti in questo giudizio erano maturati prima del quinquennio dalla notifica del decreto ingiuntivo, è altrettanto vero che nelle more, con cadenza annuale, i debiti dell'opponente erano stati puntualmente rendicontati e trasfusi in bilanci consuntivi approvati dall'assemblea, nelle
Pag. 4 a 6 more consolidatisi per mancata impugnazione (cfr. all. 6 al ricorso monitorio).
Ebbene, a tal riguardo va ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “i contributi consortili sono pienamente equiparabili a quelli condominiali, non solo per quanto riguarda la loro approvazione ed il successivo riparto, ma anche con riguardo al regime di prescrizione: pertanto anche i contributi consortili, esattamente come le quote condominiali, sono prestazioni periodiche ed il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma 4 c.c., decorrente dalla delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto, delibera che costituisce il titolo di credito nei confronti del singolo condòmino/consorziato (cfr. Tribunale
Civitavecchia sez. I, 06/02/2023, n.122). Quanto alla valenza interruttiva della prescrizione dei crediti scaduti da attribuire al bilancio consuntivo, va poi precisato che “il termine di prescrizione delle quote condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell'assemblea condominiale, con la conseguenza che i saldi dovuti dai condomini si cristallizzano nel tempo, incluse le morosità pregresse, e diventando esigibili in ogni tempo” (cfr. Trib. Pistoia n. 263/2022).
Venendo al merito, per quanto attiene alla mancata convocazione alle assemblee consortili ed alla conseguente eccezione di invalidità delle delibere di approvazione dei bilanci consuntivi, parte opponente ha eccepito di non essere stata convocata alle relative assemblee, con conseguente invalidità delle delibere assembleari sulla base delle quali si fonda il decreto ingiuntivo opposto.
A tal riguardo, giova ribadire che il resistente è connotato da una natura giuridica e CP_1 da scopi istituzionali che non consentono di equipararlo ad una società di capitali. Pertanto, in analogia con quanto previsto in relazione al funzionamento di enti ad esso assimilabili (quale ad esempio il condominio), l'eventuale omessa convocazione del consorziato avrebbe dato luogo, al più, ad un'ipotesi di mera annullabilità della delibera, la quale, ove dedotta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al fine di paralizzare la domanda proposta dall'opposta, deve essere formulata in termini di domanda riconvenzionale e non, come nel caso di specie, in via di mera eccezione (cfr. ex multis Cass. Civ. 16635/2024).
Nel caso di specie, non risulta essere stata proposta dall'odierna opponente, né in questo giudizio né con separate azioni, alcuna domanda di annullamento delle delibere allegate dall'opposta alla comparsa di costituzione e risposta.
Parte opponente ha poi contestato la propria obbligazione contributiva deducendo altresì di
Pag. 5 a 6 non aver mai formalmente aderito al Controparte_1
[...]
Nemmeno tale eccezione può trovare accoglimento.
Nel caso in esame lo statuto dell Controparte_1
prodotto in atti, prevede espressamente:
[...]
- all'art. 2, che la qualifica di consorziato spetti automaticamente a chiunque sia titolare di diritti reali su unità immobiliari site nel Centro;
- all'art. 4, il carattere obbligatorio della partecipazione;
- all'art. 6, l'obbligatorietà della contribuzione alle spese del Consorzio mediante versamento della quota annuale.
Nel caso di specie è pacifico che l'opponente, in quanto proprietaria di alcuni locali presenti all'interno del Centro Commerciale, abbia negli anni beneficiato dei servizi comuni approntati dal con i fondi ricavati dalla contribuzione dei consorziati stessi. Allo stesso tempo, CP_1 pur in mancanza di un formale atto scritto di adesione al (in ogni caso non richiesto CP_1 dallo statuto dell'ente convenuto), risulta per tabulas che l'opponente avesse senz'altro inteso aderire al , quantomeno in via di fatto, adempiendo spontaneamente agli oneri sorti CP_1 per le annualità precedenti a quelle per cui è causa (cfr. pagamenti prodotti dall'opposta come all. 14).
In conclusione, stante l'infondatezza dei motivi di opposizione, si impone il rigetto della domanda di parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. rigetta l'opposizione proposta dall'attrice avverso il decreto ingiuntivo n. 20296/2020 emesso dal Tribunale di Roma;
II. condanna parte al pagamento, Parte_1 dell'opposta, della somma di € 7.052,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 06/12/2025.
il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Pag. 6 a 6
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10088 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, vertente tra
C.F. in persona del l.r. e socio Parte_1 P.IVA_1 accomandatario elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Parte_1
Bertoloni n. 55, presso lo studio dell'avv. Simone Stefanelli, che la rappresenta e difende come da procura;
- opponente
e
C.F. Controparte_1
, in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliata in Roma, P.IVA_2 Controparte_2
Via G. Banti 34, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Bruni, che lo rappresenta e difende come da delega;
- opposta
Conclusioni delle parti
Per parte opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e per tutti i motivi di cui alle premesse del presente atto:
- in via preliminare, rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 20296/2020 - R.G. n. 62368/2020 eventualmente avanzata dalla
Pag. 1 a 6 parte opposta risultando l'opposizione fondata nel merito e su prova scritta oltre che di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.;
- ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti gli importi maturati precedentemente al 24/12/2015 (5 anni prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto) e per l'effetto revocare, dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 20296/2020 - R.G. n. 62368/2020, in quanto non integralmente dovute le somme in esso portate;
- nel merito, accertare e dichiarare tutto quanto dedotto ed eccepito nelle premesse del presente atto e quindi l'infondatezza della pretesa creditoria azionata e per l'effetto, in accoglimento delle eccezioni di cui al presente atto, revocare, dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 20296/2020 - R.G. n. 62368/2020, in quanto non dovute le somme in esso portate, anche in ragione della mancata adesione della
[...] al stante Parte_1 Controparte_1
l'assenza della specifica e formale manifestazione di volontà da parte del consorziato stesso, e della nullità delle delibere azionate;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse anche solo parzialmente dovute le somme ingiunte, revocare, dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 20296/2020 - R.G. n. 62368/2020 e per l'effetto condannare l'opponente alla minor somma effettivamente dovuta e/o di giustizia, anche in accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione avanzata.
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre oneri di legge”.
Per la parte opposta:
“In via preliminare: concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito: rigettarsi le domande tutte ex adverso proposte.
Vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
(di seguito breviter “ ”) conveniva in giudizio
[...] Parte_1 [...]
(di seguito breviter “ ”), deducendo che: Controparte_1 CP_1
- in data 24/12/2020 il le avrebbe notificato il ricorso per decreto ingiuntivo CP_1 unitamente al decreto n. 20296/2020 – R.G.N. 62368/2020, emesso dal Tribunale
Civile di Roma, per mezzo del quale le sarebbe stato ingiunto il pagamento di €
Pag. 2 a 6 123.185,60 oltre interessi e spese legali;
- a sostegno della richiesta di ingiunzione il avrebbe addotto il mancato CP_1 pagamento di oneri consortili per il periodo intercorrente tra il 2012 e il 2019.
Nel formulare l'opposizione eccepiva: Parte_1
- in via preliminare, la prescrizione di parte delle somme ingiunte, nello specifico degli importi maturati precedentemente al 24/12/2015, ossia cinque anni prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di non essere mai stata convocata alle assemblee, e di non aver ricevuto copia dei relativi verbali per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, come da previsione statutaria all'art. 12;
- che i verbali dell'assemblea per le quali non sarebbe stato inviato l'avviso di convocazione a tutti i soci sarebbero nulli così, come nulle sarebbero le relative delibere consortili;
- che, in ogni caso, essa opponente non avrebbe mai aderito al Consorzio volontario, essendo la gestione delle parti comuni regolata dal condominio in cui insisterebbero i locali;
- che, attesa la mancata adesione al , nulla sarebbe dovuto a titolo di oneri CP_1 consortili.
L'opposta, costituitasi nel giudizio di merito, contestava la fondatezza delle eccezioni di parte deducendo:
- che l'eccezione di prescrizione sarebbe infondata, in quanto i crediti del nei CP_1 confronti dei consorziati verrebbero riportati in ogni bilancio e riapprovati dall'Assemblea, di tal modo impedendo che gli stessi possano cadere in prescrizione;
- che, essendo l'ultimo verbale assembleare datato il 25/09/2019, non vi sarebbe alcuna prescrizione;
- che altrettanto infondato sarebbe il motivo di opposizione teso a far valere l'asserita omissione dell'invio dell'avviso di convocazione e dei verbali;
- che di tali atti, la avrebbe avuto piena contezza, quanto meno dal momento Parte_1 della ricezione dei solleciti di pagamento e della notifica del decreto ingiuntivo in data
24/12/2020, in quanto allegati al fascicolo monitorio;
- che, nonostante l'opponente abbia preso visione degli stessi e proposto opposizione il
29/01/2021, la stessa non avrebbe impugnato i suddetti verbali assembleari nel
Pag. 3 a 6 termine di cui al combinato disposto previsto dagli artt. 23 e 24 c.c.;
- che, infine, sarebbe infondato anche il motivo di opposizione volto a far rilevare la mancata adesione al consorzio, atteso che, come previsto dall'art. 2 dello Statuto dell' , la qualifica di Consorziato competerebbe a per il solo CP_1 Parte_1 fatto di essere proprietaria di locali situati all'interno del Centro Commerciale “
[...]
; CP_1
- che, difatti, l'atto costitutivo del attribuirebbe all'ente natura giuridica di CP_1 consorzio obbligatorio.
^^^^^
Con memoria ex art. 183 co. VI n. I c.p.c., parte opponente replicava:
- che quand'anche si volessero ritenere idonee ad interrompere il termine prescrizionale le comunicazioni pec del 16/09/2019 e del 05/11/2019, sarebbero comunque prescritte tutte le somme antecedenti il quinquennio dal 16/09/2019;
- che l'opposta, pur rappresentando di aver ritualmente convocato le assemblee di approvazione dei bilanci, non avrebbe dato prova di tale fatto positivo;
- che, invero, i documenti asseritamente attestanti la regolare convocazione per l'assemblea del 26/06/2019 e l'invio del verbale dell'assemblea del 05/09/2019 non sarebbero corredati dalla prova della loro ricezione.
^^^^^
Con ordinanza del 23/04/2022 veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte convenuta e venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con verbale di udienza a trattazione scritta del 24/10/2022, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava all'udienza del 10/02/2025 per la precisazione delle conclusioni.
^^^^^
L'opposizione va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va respinta l'eccezione di prescrizione.
Ciò in quanto, se per un verso è vero che gli oneri consortili sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 co.4 c.c. e che alcuni degli oneri richiesti in questo giudizio erano maturati prima del quinquennio dalla notifica del decreto ingiuntivo, è altrettanto vero che nelle more, con cadenza annuale, i debiti dell'opponente erano stati puntualmente rendicontati e trasfusi in bilanci consuntivi approvati dall'assemblea, nelle
Pag. 4 a 6 more consolidatisi per mancata impugnazione (cfr. all. 6 al ricorso monitorio).
Ebbene, a tal riguardo va ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “i contributi consortili sono pienamente equiparabili a quelli condominiali, non solo per quanto riguarda la loro approvazione ed il successivo riparto, ma anche con riguardo al regime di prescrizione: pertanto anche i contributi consortili, esattamente come le quote condominiali, sono prestazioni periodiche ed il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma 4 c.c., decorrente dalla delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto, delibera che costituisce il titolo di credito nei confronti del singolo condòmino/consorziato (cfr. Tribunale
Civitavecchia sez. I, 06/02/2023, n.122). Quanto alla valenza interruttiva della prescrizione dei crediti scaduti da attribuire al bilancio consuntivo, va poi precisato che “il termine di prescrizione delle quote condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell'assemblea condominiale, con la conseguenza che i saldi dovuti dai condomini si cristallizzano nel tempo, incluse le morosità pregresse, e diventando esigibili in ogni tempo” (cfr. Trib. Pistoia n. 263/2022).
Venendo al merito, per quanto attiene alla mancata convocazione alle assemblee consortili ed alla conseguente eccezione di invalidità delle delibere di approvazione dei bilanci consuntivi, parte opponente ha eccepito di non essere stata convocata alle relative assemblee, con conseguente invalidità delle delibere assembleari sulla base delle quali si fonda il decreto ingiuntivo opposto.
A tal riguardo, giova ribadire che il resistente è connotato da una natura giuridica e CP_1 da scopi istituzionali che non consentono di equipararlo ad una società di capitali. Pertanto, in analogia con quanto previsto in relazione al funzionamento di enti ad esso assimilabili (quale ad esempio il condominio), l'eventuale omessa convocazione del consorziato avrebbe dato luogo, al più, ad un'ipotesi di mera annullabilità della delibera, la quale, ove dedotta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al fine di paralizzare la domanda proposta dall'opposta, deve essere formulata in termini di domanda riconvenzionale e non, come nel caso di specie, in via di mera eccezione (cfr. ex multis Cass. Civ. 16635/2024).
Nel caso di specie, non risulta essere stata proposta dall'odierna opponente, né in questo giudizio né con separate azioni, alcuna domanda di annullamento delle delibere allegate dall'opposta alla comparsa di costituzione e risposta.
Parte opponente ha poi contestato la propria obbligazione contributiva deducendo altresì di
Pag. 5 a 6 non aver mai formalmente aderito al Controparte_1
[...]
Nemmeno tale eccezione può trovare accoglimento.
Nel caso in esame lo statuto dell Controparte_1
prodotto in atti, prevede espressamente:
[...]
- all'art. 2, che la qualifica di consorziato spetti automaticamente a chiunque sia titolare di diritti reali su unità immobiliari site nel Centro;
- all'art. 4, il carattere obbligatorio della partecipazione;
- all'art. 6, l'obbligatorietà della contribuzione alle spese del Consorzio mediante versamento della quota annuale.
Nel caso di specie è pacifico che l'opponente, in quanto proprietaria di alcuni locali presenti all'interno del Centro Commerciale, abbia negli anni beneficiato dei servizi comuni approntati dal con i fondi ricavati dalla contribuzione dei consorziati stessi. Allo stesso tempo, CP_1 pur in mancanza di un formale atto scritto di adesione al (in ogni caso non richiesto CP_1 dallo statuto dell'ente convenuto), risulta per tabulas che l'opponente avesse senz'altro inteso aderire al , quantomeno in via di fatto, adempiendo spontaneamente agli oneri sorti CP_1 per le annualità precedenti a quelle per cui è causa (cfr. pagamenti prodotti dall'opposta come all. 14).
In conclusione, stante l'infondatezza dei motivi di opposizione, si impone il rigetto della domanda di parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. rigetta l'opposizione proposta dall'attrice avverso il decreto ingiuntivo n. 20296/2020 emesso dal Tribunale di Roma;
II. condanna parte al pagamento, Parte_1 dell'opposta, della somma di € 7.052,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 06/12/2025.
il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Pag. 6 a 6