Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 538
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione della pretesa impositiva per cartella n.094 2014 0006030127000

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione per la cartella di pagamento n.094 2014 0006030127000, in quanto alla data di notifica dell'atto impugnato (20.01.2025) erano ampiamente maturati i termini prescrizionali quinquennali.

  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione abbia ritualmente notificato tutte le cartelle sottese, sulla base della produzione documentale e della presunzione di validità della notifica a mezzo posta a familiare convivente.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa impositiva per le cartelle diverse dalla n.094 2014 0006030127000

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione per le restanti cartelle, ritenendo che, considerando il periodo di sospensione dei termini dovuto all'emergenza Covid-19 (08.03.2020 - 31.08.2021), non fossero maturati i termini prescrizionali quinquennali alla data di notifica dell'atto impugnato (20.01.2025).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 538
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 538
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo