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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 538/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA PE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2735/2025 depositato il 20/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Africo - Piazza Municipio 1 89030 Africo RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249016852307000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249016852307000 TARI 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249016852307000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249016852307000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249016852307000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249016852307000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249016852307000 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 20.04.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.097 2024 9016852307/000 notificatagli il 20.01.2025, limitatamente a sette cartelle di pagamento per crediti di natura tributaria, eccependo in particolare la mancata notifica delle predette cartelle nonché
l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché tutte le cartelle sottese erano state ritualmente notificate.
Si costituiva il Comune di Africo il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo state dedotte censure involgenti l'attività dell'agente della riscossione.
All'udienza di trattazione del 16.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento se non limitatamente alla cartella di pagamento n.094
2014 0006030127000, per le ragioni qui appresso specificate.
Ed invero, è stato riscontrato innanzitutto, sulla scorta della produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha ritualmente notificato tutte le cartelle sottese, oggetto di contestazione.
A tal proposito, va rammentato che in tema di notificazione di un atto tributario (cartella, avviso di accertamento, ecc.) a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia dichiaratosi convivente con il destinatario nel luogo indicato correttamente quale indirizzo dello stesso, fa presumere che in quel luogo si trovi la sua residenza effettiva, con la conseguenza che il destinatario, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza, ha l'onere di fornire idonea prova contraria, dimostrando, in particolare, che il familiare era ivi presente per ragioni occasionali e momentanee, senza che possano a tal fine rilevare le mere certificazioni anagrafiche, e, quindi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (tra le tante, Cass. n.32575/2024).
Ed invero, la generale possibilità riconosciuta agli uffici finanziari, ivi compresi gli enti locali, dall'art.14 della legge n.890/1982 di procedere alla notifica degli atti e degli avvisi tributari a mezzo del servizio postale in modo diretto, senza cioè l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori, non ha subito deroghe a opera dell'art.29 del decreto legge n.79/2010, risultando dunque pienamente legittimo l'utilizzo di tale strumento anche per la notificazione degli atti di accertamento, e ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza della Suprema Corte (tra le tante, Cass. n.16183/2021; Cass. n.10109/2023; Cass. n.9832/2023).
Ed infatti, in tema di contenzioso tributario, a proposito di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari -disciplinata dall'art.149 c.p.c. e dalla L. n.890 del 1982- la notifica diretta dell'atto tributario da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si si perfeziona, secondo la disciplina degli artt.32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso
è destinato e quella cui è consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale (Cass. n.1686/2023; Cass. n.946/2020).
Ciò significa che qualora la notifica dell'atto sia eseguita, ai sensi dell'art.26 comma 1, seconda parte, del
D.P.R. n.602 del 1973 mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L.
n.890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n.175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. n.28872/2018; Cass. n.12083/2016).
Ne discende che quando la notificazione dell'atto venga eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art.26 comma 1, seconda parte, del D.P.R. n.602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (Cass. n.4160/2022).
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal ricorrente, osservato che per i crediti per i quali si procede la prescrizione è pacificamente quinquennale (tributi locali), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 20.01.2025 non erano maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali, dovendosi considerare il periodo di sospensione dei termini conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
L'eccezione, invece, si rivela fondata soltanto relativamente alla cartella di pagamento n.094 2014
0006030127000 notificata il 28.11.2014, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato, come detto risalente al 20.01.2025, erano già ampiamente maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo, in una misura che tiene conto della fondatezza del ricorso esclusivamente per una delle sette cartelle impugnate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso limitatamente alla cartella di pagamento n.094 2014 0006030127000; rigetta nel resto.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 600,00 oltre accessori di legge, se dovuti Reggio Calabria, 16.01.2026 Il
Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA PE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2735/2025 depositato il 20/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Africo - Piazza Municipio 1 89030 Africo RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249016852307000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249016852307000 TARI 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249016852307000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249016852307000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249016852307000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249016852307000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249016852307000 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 20.04.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.097 2024 9016852307/000 notificatagli il 20.01.2025, limitatamente a sette cartelle di pagamento per crediti di natura tributaria, eccependo in particolare la mancata notifica delle predette cartelle nonché
l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché tutte le cartelle sottese erano state ritualmente notificate.
Si costituiva il Comune di Africo il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo state dedotte censure involgenti l'attività dell'agente della riscossione.
All'udienza di trattazione del 16.01.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento se non limitatamente alla cartella di pagamento n.094
2014 0006030127000, per le ragioni qui appresso specificate.
Ed invero, è stato riscontrato innanzitutto, sulla scorta della produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha ritualmente notificato tutte le cartelle sottese, oggetto di contestazione.
A tal proposito, va rammentato che in tema di notificazione di un atto tributario (cartella, avviso di accertamento, ecc.) a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia dichiaratosi convivente con il destinatario nel luogo indicato correttamente quale indirizzo dello stesso, fa presumere che in quel luogo si trovi la sua residenza effettiva, con la conseguenza che il destinatario, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza, ha l'onere di fornire idonea prova contraria, dimostrando, in particolare, che il familiare era ivi presente per ragioni occasionali e momentanee, senza che possano a tal fine rilevare le mere certificazioni anagrafiche, e, quindi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (tra le tante, Cass. n.32575/2024).
Ed invero, la generale possibilità riconosciuta agli uffici finanziari, ivi compresi gli enti locali, dall'art.14 della legge n.890/1982 di procedere alla notifica degli atti e degli avvisi tributari a mezzo del servizio postale in modo diretto, senza cioè l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori, non ha subito deroghe a opera dell'art.29 del decreto legge n.79/2010, risultando dunque pienamente legittimo l'utilizzo di tale strumento anche per la notificazione degli atti di accertamento, e ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza della Suprema Corte (tra le tante, Cass. n.16183/2021; Cass. n.10109/2023; Cass. n.9832/2023).
Ed infatti, in tema di contenzioso tributario, a proposito di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari -disciplinata dall'art.149 c.p.c. e dalla L. n.890 del 1982- la notifica diretta dell'atto tributario da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si si perfeziona, secondo la disciplina degli artt.32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso
è destinato e quella cui è consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale (Cass. n.1686/2023; Cass. n.946/2020).
Ciò significa che qualora la notifica dell'atto sia eseguita, ai sensi dell'art.26 comma 1, seconda parte, del
D.P.R. n.602 del 1973 mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L.
n.890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n.175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. n.28872/2018; Cass. n.12083/2016).
Ne discende che quando la notificazione dell'atto venga eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art.26 comma 1, seconda parte, del D.P.R. n.602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (Cass. n.4160/2022).
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal ricorrente, osservato che per i crediti per i quali si procede la prescrizione è pacificamente quinquennale (tributi locali), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 20.01.2025 non erano maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali, dovendosi considerare il periodo di sospensione dei termini conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
L'eccezione, invece, si rivela fondata soltanto relativamente alla cartella di pagamento n.094 2014
0006030127000 notificata il 28.11.2014, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato, come detto risalente al 20.01.2025, erano già ampiamente maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo, in una misura che tiene conto della fondatezza del ricorso esclusivamente per una delle sette cartelle impugnate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso limitatamente alla cartella di pagamento n.094 2014 0006030127000; rigetta nel resto.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 600,00 oltre accessori di legge, se dovuti Reggio Calabria, 16.01.2026 Il
Giudice dott. Giuseppe Campagna