Sentenza 4 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/2018, n. 30058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30058 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/09/2017 del GIP TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 30.09.2017, il GIP/tribunale di Pesaro convalidava il provvedi- mento interdittivo emesso dal Questore di Pesaro in data 27.09.2017, notificato in data 29.09.2017, nei confronti del AR, con cui, per quanto qui di inte- resse, veniva disposto il divieto per la durata di sei anni, a partire da tre ore prima dell'inizio dell'incontro a tre ore dopo il termine dello stesso, di accedere all'area circostante l'impianto sportivo delimitata dal perimetro meglio descritto nell'atto, con prescrizione per l'interessato dell'obbligo di presentarsi presso la Questura di Pesaro un quarto d'ora dopo l'inizio delle gare e un quarto d'ora prima della fine delle stesse, nei giorni in cui la squadra di Calcio Vis Pesaro disputerà incontri ufficiali di campionato, coppe nazionali, tornei internazionali o amichevoli.
2. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del ricorrente, iscritto all'Albo speciale ex art. 613, cod. proc. pen., prospettando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge per inosservanza del termine da riconoscersi al difensore per presentare memorie prima della pronuncia del GIP, identificato dalla giurisprudenza in 48 ore, con correlativa lesione del diritto di difesa ex art. 111, co. 2, Cost., e nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), c.p.p. Si rileva che, nel caso in esame, il provvedimento del GIP è stato adottato alle h. 11,50 del 30.09.2017, ben prima dello spirare del termine di 48 ore, decorrenti dalla notifica del divieto di accesso al AR, eseguita in data 29.09.2017, h. 13, con ciò pregiudicando il diritto di difesa, estrinsecatosi nella redazione e pre- sentazione da parte del precedente difensore, di memoria difensiva ritualmente depositata dopo la notifica dell'ordine all'interessato, da valutarsi pienamente in quanto pervenuta in tribunale ben prima della scadenza del termine previsto e invece non valutate dal GIP.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, vizio di mancanza della motivazione sui pre- supposti del divieto di accesso che il GIP in sede di convalida deve obbligatoria- mente valutare. Si sostiene che la scarne osservazioni contenute nella convalida, non consentono di rilevare s evi sia stata un'effettiva valutazione delle ragioni di necessità ed ur- genza per l'adozione nei confronti del AR del provvedimento, né della sua pericolosità concreta ed attuale, dovendosi rilevare come la misura dell'obbligo di firma non è stata nemmeno contenuta nel minimo, fissato in 5 anni, senza che il GIP abbia specificato la congruità della durata, fissata in sei anni.
3. Con atto pervenuto a mezzo fax presso la cancelleria di questa Corte in data 15.05.2018, l'Avv. R. Giovannelli, quale nuovo difensore di fiducia, ha dichiarato di riportarsi ai motivi precedente depositati dall'Avv. G. Chiocci, concludendo per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
5. Ed invero, risulta dagli atti che il provvedimento di convalida del GIP è stato adottato alle h. 11,40, con deposito alle h. 11,50 del 30.09.2017, ben prima dello spirare del termine di 48 ore, decorrenti dalla notifica del divieto di accesso al AR, eseguita in data 29.09.2017, h. 13, con ciò pregiudicando il diritto di difesa;
è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il giudice chiamato a convalidare il provvedimento del Questore ha l'obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto da esercitarsi attraverso un "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'inte- ressato può presentare memorie e deduzioni. Ne consegue che, qualora la deci- sione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l'ordi- nanza è affetta dal vizio di violazione di legge (tra le tante: Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007 - dep. 17/01/2008, Castellano, Rv. 238537); l'inosservanza di detto termine viola infatti la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale (Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 - dep. 03/03/2016, La Marca, Rv. 266769).
6. Trattandosi di violazione che inficia in radice la validità dell'ordinanza, deve esserne disposto l'annullamento senza rinvio, conseguendo la perdita di efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione.
7. L'accoglimento del primo motivo esime la Corte dall'esame del secondo motivo, attinente a vizi motivazionali dell'ordinanza impugnata, attesa la valenza assor- bente di quello accolto.
8. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presiden- ziale, ossia ricorso che, ad avviso dei Collegio, non richiede l'esercizio della fun- zione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manife- stamente fondati, infondati o non consentiti. P.O.M. La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Pesaro in data 27.09.2017 limitatamente all'ob- bligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Pesaro. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 maggio 2018 Il Consi stensore Il Presidente Ales i. S ra Giul