Ordinanza cautelare 25 settembre 2019
Ordinanza presidenziale 21 marzo 2023
Sentenza 29 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2026
Parere definitivo 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00689/2026REG.PROV.COLL.
N. 00348/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2024, proposto da
ZA IQ, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Prosperi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n.9067/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. BA ZAana e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. L’appellante espone di avere impugnato dinnanzi al TAR per il Lazio il provvedimento del Ministero dell'Interno emesso in data 28 febbraio 2019 e notificato il 12 aprile 2019, con cui è stata rigettata la domanda di cittadinanza italiana K10/0464150 da egli presentata in data 22 ottobre 2014.
Il provvedimento di diniego è stato gravato dal ricorrente, unitamente agli atti presupposti, con la proposizione di due motivi di ricorso con i quali il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990 e dell’art. 9 della L. n. 91/1992 per vizio di motivazione (carente, contraddittoria e omessa) ed eccesso di potere sotto le plurime figure sintomatiche della manifesta irragionevolezza e travisamento dei fatti.
1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero, per il tramite dell’Avvocatura erariale, insistendo per il rigetto del gravame.
1.3. Con sentenza n.9067 del 29 maggio 2023 il TAR per il Lazio ha accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato, ed ha compensato le spese di lite con la seguente motivazione: “Le spese possono essere compensate ricorrendo giusti motivi”.
2.1. Con atto notificato il 20 dicembre 2023 il signor ZA IQ ha appellato la sentenza n.9067/2023 nella parte in cui il giudice di prime cure ha compensato tra le parti le spese di lite.
Il gravame è affidato a un unico motivo di ricorso così rubricato: Violazione di legge ed in particolare degli artt. 26 e 57 c.p.a. nonché mancata condanna alla refusione delle spese di lite. Mancato rispetto del principio della soccombenza. omessa motivazione sul punto. Motivazione carente. Illogicità della motivazione.
2.2. Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno per il tramite dell’Avvocatura erariale, la quale ha depositato atto di costituzione di mero stile senza articolare difese scritte.
2.3. Alla pubblica udienza del 6 novembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
3. Con l’unico motivo di gravame l’appellante evidenzia i passaggi motivazionali con i quali il giudice di prime cure ha ritenuto di accogliere nel merito il ricorso, avendo in sentenza rilevato che “il provvedimento impugnato non supera nemmeno le - pur ampie - maglie di siffatta forma di sindacato giurisdizionale” e che l’azione della P.A. procedente “si infrange con la pacifica giurisprudenza” per cui, all’esito dell’excursus giurisprudenziale effettuato, il TAR ha ritenuto che “tanto basta per accogliere il gravame” .
Lamenta che a fronte di tali trancianti motivazioni il TAR ha poi statuito - a suo avviso del tutto illogicamente - che “Le spese possono essere compensate ricorrendo giusti motivi”.
Deduce che la giurisprudenza ha avuto cura di precisare che i “giusti motivi o le ragioni di equità” che il giudice utilizza per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, devono quantomeno essere desumibili dal contesto della decisione (Cons. Stato III n. 3682/2014), cosa che non sarebbe avvenuta nel caso di specie.
Deduce, inoltre, che l’art. 92 c.p.c. ha riferito la possibilità della compensazione alla più restrittiva sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4948/2016) di cui nella specie non vi è alcun riscontro; e che con le modifiche normative apportate nel 2014 le spese possono essere compensate nei soli casi di “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Tale disposizione è stata di recente dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018, nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti anche qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni. L’ammissione di una deroga al principio di soccombenza, dunque, soggiacerebbe agli stretti margini della “gravità” ed “eccezionalità” dei motivi che danno luogo alla compensazione.
4. L’appello è infondato.
4.1. L’art 92 c.p.c., cui fa espresso richiamo l’art. 26 c.p.a., prevede al secondo comma le ipotesi al ricorrere delle quali il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero: ovvero quando vi è soccombenza reciproca, oppure nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Peraltro, come ricordato dall’appellante, sulla norma è anche intervenuta la pronuncia della Corte Cost., 19 aprile 2018, n.77, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, parimenti idonee a evidenziare che la soccombenza è dovuta a elementi imprevisti e imprevedibili, e sia evidente che la parte soccombente ha adottato una condotta prudente.
4.2. Ciò premesso, va rilevato che il principio della soccombenza, richiamato dall’art. 92 c.p.c., cui rinvia l’art. 26 c.p.a., riceve attenuazione nel processo amministrativo a fronte della complessità delle regole che governano l’azione amministrativa, soggette a mutamento nel tempo con effetto sulla graduazione degli interessi dalla stessa coinvolti, alla cui cura è preposto l’organo pubblico chiamato in giudizio (Consiglio di Stato sez. III, 4 luglio 2014, n. 3394).
4.3. In particolare, nel processo amministrativo la compensazione delle spese di giudizio fra le parti è espressione di un ampio potere valutativo del giudice di primo grado, che è sostanzialmente sottratto al sindacato del giudice di appello, salva l’ipotesi di statuizioni macroscopicamente irragionevoli, abnormi ed illogiche, ravvisabili ad esempio in caso di condanna alle spese della parte vittoriosa. Circostanze che non ricorrono nel caso in esame.
4.4. Alla stregua dei superiori principi, e venendo al caso in esame, va rilevato che indipendentemente dai passaggi motivazionali enfatizzati dall’appellante, le “giuste ragioni” per compensare le spese di giudizio non appaiono apoditticamente introdotte dal giudice di prime cure ma appaiono, invece, emergere dal passaggio decisivo della sentenza con il quale il TAR ha (anche) dato rilievo alla sentenza penale di assoluzione del ricorrente n. 1841 in data 3 aprile 2019 del Tribunale di Bologna che, all’evidenza, è intervenuta soltanto successivamente all’adozione del provvedimento di diniego della cittadinanza impugnato in primo grado (28 febbraio 2023).
Non ricorre, dunque, nel caso in esame, alcuna ipotesi di statuizione macroscopicamente irragionevole, abnorme ed illogica, che soltanto potrebbe dar luogo a una riforma della statuizione in punto di spese di giudizio.
5. Conclusivamente, l’appello è infondato e va respinto.
6. Sussistono giustificate ragioni, considerata la mancata articolazione di difese scritte da parte della difesa erariale, per compensare tra le parti le spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA D'AN, Presidente
Luca Di Raimondo, Consigliere
AN Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
BA ZAana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BA ZAana | LA D'AN |
IL SEGRETARIO