Sentenza breve 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 13/02/2026, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00447/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Romina Castrogiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura Agrigento, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
del provvedimento prot. 26/2025 Cat. 12./IMM./SEZ. II, emesso dal Questore di Agrigento in data 13/11/2025, con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di conversione del permesso per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 il Presidente, dott.ssa DE IN;
Udito il difensore della parte ricorrente, come da verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata, del che è stato dato atto a verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente espone:
- di aver ottenuto, ai sensi dell’art. 32, c. 3, d.lgs. n. 25/2008, il permesso di soggiorno per protezione speciale a seguito di istanza presentata in data 6/4/2023 (quanto al permesso di soggiorno per protezione internazionale) e trasmissione degli atti al Questore da parte della Commissione territoriale;
- di aver presentato domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- che detta domanda è stata dichiarata inammissibile state l’abrogazione dell’istituto della conversione ad opera della l. n. 50/2023.
Deduce l’illegittimità del provvedimento per violazione di legge (art. 7 d.l. n. 20/2023, conv. in l. n. n. 50/2023 e degli artt. 6, c. 1 bis lett. a) e 19, c. 1.1. e 1.2, d.lgs. n. 286/1998), atteso che l’art. 7 d.l. 20/2023, come modificato in sede di conversione dalla l. n. 50/2023, ha abrogato l’art. 6, c. 1 bis lett. a), d.lgs. n. 286/1998, che prevedeva la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma ha fatto salve le istanze dei cittadini stranieri che avessero presentato domanda per il rilascio di permesso di soggiorno per protezione internazionale fino al 5/5/2023 (data di entrata in vigore della citata abrogazione).
Il Ministero non si è costituito in giudizio, ancorché ritualmente intimato.
Alla camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione per sentenza in forma semplificata, del che è stato dato atto a verbale.
Il ricorso è fondato.
Invero:
- l’istanza per il riconoscimento della protezione internazionale è stata presentata in data 6/4/2023;
- essa è stata rigettata dalla Commissione Territoriale con provvedimento del 18/10/2023, ma ritenuta meritevole di esame da parte del Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato poi in data 30/11/2023;
- secondo l’orientamento anche di questo T.a.r., la legge (v. combinato disposto dell’art. 7, c. 1, lett. a) e c. 2, d.l. n. 20/2023, come modificato dalla l. n. 50/2023), ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione internazionale (cui sia seguito il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale), che deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della disposizione che ha abrogato l’istituto della conversione (la l. n. 50/2023, entrata in vigore il 6/5/2023) (cfr. T.a.r. Sicilia – Palermo, sez. III, sent., 29 aprile 2025, n. 908 e successive); ne consegue che sono suscettibili di conversione le istanze presentate sino al 5/5/2023;
- nel caso di specie, come detto, l’istanza è stata presentata in data 6/4/2023 ed è quindi ammissibile.
Il provvedimento impugnato va quindi annullato (ne consegue, come effetto conformativo, l’obbligo della Questura di Agrigento di esaminare la domanda del ricorrente per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge).
Spese compensate.
Il ricorrente va ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione del compenso va rinviata ad altra camera di consiglio che sarà fissata dopo il deposito, a cura di pare ricorrente, della nota spese, della prova della persistenza dei requisiti reddituali anche per l’anno 2025 e della prova dell’iscrizione del difensore nell’elenco di cui all’art. 81 d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla Segreteria di trasmettere il provvedimento all’Agenzia delle Entrate competente per territorio per le verifiche di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DE IN, Presidente, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
Elena AR, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DE IN |
IL SEGRETARIO