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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/11/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2649/2025
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to LISO CELESTE, come da procura in atti e da Parte_1 Pt_2
( ) VIA O. IANNUZZI 21 76123 ANDRIA;
[...] C.F._1
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. TO GI (c.f. ) e da avv. C.F._2 [...]
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
TO GI (c.f. ) e da avv. C.F._2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.3.2025, , dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 del come collaboratore scolastico con una serie di contratti a tempo determinato, Controparte_1 ha dedotto: di avere diritto alla voce retributiva “C.I.A.” (Compenso Individuale Accessorio), che il CP_1 non ha corrisposto;
che tale voce di retribuzione è stata istituita dall'art. 25 del CCNI del 3.08.1999 ed è prevista per tutto il personale scolastico, docente, educativo ed ATA;
che per i periodi di servizio inferiori al mese è quantificato in 1/3 per ciascun giorno di servizio;
che per il personale docente il Compenso
Individuale Accessorio dal 15.03.200 è stato denominato Retribuzione Professionale Docenti;
che il mancato riconoscimento del suddetto compenso per il personale scolastico è contrario al principio di non discriminazione, non essendovi alcuna ragione che ne giustifichi il mancato riconoscimento;
che anche la
Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20015/2018 ha riconosciuto il diritto a percepire tale compenso.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti il diritto a percepire il compenso individuale accessorio per gli incarichi svolti con i contratti allegati al ricorso, con condanna del a CP_1 corrispondere l'importo corrispondente;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitisi in giudizio, il e l' Controparte_1 Controparte_2 hanno eccepito, preliminarmente, che dal computo dei giorni per i quali parte ricorrente rivendica l'attribuzione del compenso individuale accessorio (CIA) per il personale ATA si devono sottrarre i gg. di assenza dell'istante dal servizio, in quanto in base al decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge
133/08, all' art. 71, comma 1, per il personale della scuola viene decurtata la Retribuzione professionale el docenti (RPD) per il personale docente e il compenso individuale accessorio (CIA) per il personale ATA;
che la domanda è infondata perché il Compenso Individuale Accessorio (CIA) spetta al personale ATA con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali (incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ma non ai supplenti che svolgono incarichi temporanei.
In conseguenza ha concluso per il rigetto della domanda e in subordine per il riconoscimento del compenso per i soli giorni effettivi.
LA DECISIONE
1. Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
È documentalmente provato che il ricorrente ha lavorato come collaboratore scolastico per l'annualità
2020 /21, 2021/22 sottoscrivendo contratti a tempo determinato continuativi tra loro.
Per la precisione, secondo quanto specificato dal ricorrente , 242 giorni per l'anno 2020/2021 e 241 giorni e non più 247 per l'anno 2021/2022, a seguito dei 6 giorni di congedo parentale decurtati.
Parimenti non è contestato che il non abbia corrisposto, per i suddetti periodi, il Compenso CP_1
Individuale Accessorio.
L'art. 82, comma 1, CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “al personale
ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”.
Il successivo comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8, nel disciplinare le modalità di calcolo e liquidazione del compenso, prevede che esso sia commisurato in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Tale disciplina, specificamente diretta al personale ATA, è del tutto analoga a quella prevista per il personale docente dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti.
Con riferimento a tale ultima voce retributiva si è pronunciata la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 20015/2018, fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. Ciò, del resto, appare in linea con il tenore letterale dell'art. 7, che rinvia all'art. 24 del CCNI del 31.08.1999 solo per quanto concerne i criteri di calcolo del compenso accessorio nonché con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In altri termini, secondo i Giudici di Legittimità non sussistono ragioni per applicare un trattamento deteriore sul piano economico ai docenti che, come la ricorrente, hanno svolto incarichi che non coincidono con l'intera durata dell'anno scolastico o con la durata delle attività scolastiche, non potendosi ravvisare alcuna diversità nelle mansioni svolte con gli altri docenti e sussistendo, anche in questo caso, la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” che è alla base della previsione della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001.
2. Ciò posto, non vi sono ragioni per escludere che la disciplina fin qui richiamata, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, debba essere analogamente interpretata anche con riferimento al personale ATA.
Deve osservarsi, infatti, che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive che ne giustifichino il mancato riconoscimento, ragioni oggettive che non sono ravvisabili nel caso di specie.
Tale ricostruzione, del resto, appare in linea con la giurisprudenza della CGUE formatasi in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro, che è consolidata nel senso che tale clausola escluda qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e possa essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha quindi l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
La disparità di trattamento, infatti, può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Nel caso di specie il C.I.A., che ha senz'altro natura retributiva, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL
“al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, con una formula ampia e idonea, in quanto tale, a ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
Del resto, non vi è dubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico e la fonte dello stesso, né sono ravvisabili
– e comunque parte resistente non le ha eccepite né provate – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Quanto al comma 5 del citato art. 25 del CCNL, esso contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, senza che ciò determini un contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve, quindi, ritenersi riconosciuto a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio. Del resto, a conferma di ciò vi è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
In questi termini, peraltro, si è già espressa questa Sezione in fattispecie analoghe alla presente ,il Tribunale di Foggia con le sentenze n. 355/22, n. 1786/22 e n. 1045/2022.
Alla luce di ciò, quindi, il ricorso deve essere accolto con condanna del Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente dell'emolumento suddetto parametrato ai giorni di lavoro prestati dal ricorrente.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento
(fino ad € 26.000,00), con riduzione al 50% della voce relativa alla fase di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta in tale fase. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.ti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 1424/2025 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara il diritto di a ottenere il Compenso Individuale Accessorio per i periodi di Parte_1 servizio indicati in parte motiva;
2. condanna, per l'effetto, il , in persona del tempore, al Controparte_1 CP_3 pagamento in favore del ricorrente dell'emolumento suddetto parametrato ai giorni di lavoro del ricorrente
(con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola), oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
3. condanna il , in persona del , al pagamento Controparte_1 Controparte_4 delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Trani, il 11/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to LISO CELESTE, come da procura in atti e da Parte_1 Pt_2
( ) VIA O. IANNUZZI 21 76123 ANDRIA;
[...] C.F._1
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. TO GI (c.f. ) e da avv. C.F._2 [...]
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
TO GI (c.f. ) e da avv. C.F._2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.3.2025, , dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 del come collaboratore scolastico con una serie di contratti a tempo determinato, Controparte_1 ha dedotto: di avere diritto alla voce retributiva “C.I.A.” (Compenso Individuale Accessorio), che il CP_1 non ha corrisposto;
che tale voce di retribuzione è stata istituita dall'art. 25 del CCNI del 3.08.1999 ed è prevista per tutto il personale scolastico, docente, educativo ed ATA;
che per i periodi di servizio inferiori al mese è quantificato in 1/3 per ciascun giorno di servizio;
che per il personale docente il Compenso
Individuale Accessorio dal 15.03.200 è stato denominato Retribuzione Professionale Docenti;
che il mancato riconoscimento del suddetto compenso per il personale scolastico è contrario al principio di non discriminazione, non essendovi alcuna ragione che ne giustifichi il mancato riconoscimento;
che anche la
Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20015/2018 ha riconosciuto il diritto a percepire tale compenso.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti il diritto a percepire il compenso individuale accessorio per gli incarichi svolti con i contratti allegati al ricorso, con condanna del a CP_1 corrispondere l'importo corrispondente;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitisi in giudizio, il e l' Controparte_1 Controparte_2 hanno eccepito, preliminarmente, che dal computo dei giorni per i quali parte ricorrente rivendica l'attribuzione del compenso individuale accessorio (CIA) per il personale ATA si devono sottrarre i gg. di assenza dell'istante dal servizio, in quanto in base al decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge
133/08, all' art. 71, comma 1, per il personale della scuola viene decurtata la Retribuzione professionale el docenti (RPD) per il personale docente e il compenso individuale accessorio (CIA) per il personale ATA;
che la domanda è infondata perché il Compenso Individuale Accessorio (CIA) spetta al personale ATA con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali (incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ma non ai supplenti che svolgono incarichi temporanei.
In conseguenza ha concluso per il rigetto della domanda e in subordine per il riconoscimento del compenso per i soli giorni effettivi.
LA DECISIONE
1. Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
È documentalmente provato che il ricorrente ha lavorato come collaboratore scolastico per l'annualità
2020 /21, 2021/22 sottoscrivendo contratti a tempo determinato continuativi tra loro.
Per la precisione, secondo quanto specificato dal ricorrente , 242 giorni per l'anno 2020/2021 e 241 giorni e non più 247 per l'anno 2021/2022, a seguito dei 6 giorni di congedo parentale decurtati.
Parimenti non è contestato che il non abbia corrisposto, per i suddetti periodi, il Compenso CP_1
Individuale Accessorio.
L'art. 82, comma 1, CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “al personale
ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”.
Il successivo comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8, nel disciplinare le modalità di calcolo e liquidazione del compenso, prevede che esso sia commisurato in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Tale disciplina, specificamente diretta al personale ATA, è del tutto analoga a quella prevista per il personale docente dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti.
Con riferimento a tale ultima voce retributiva si è pronunciata la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 20015/2018, fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. Ciò, del resto, appare in linea con il tenore letterale dell'art. 7, che rinvia all'art. 24 del CCNI del 31.08.1999 solo per quanto concerne i criteri di calcolo del compenso accessorio nonché con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In altri termini, secondo i Giudici di Legittimità non sussistono ragioni per applicare un trattamento deteriore sul piano economico ai docenti che, come la ricorrente, hanno svolto incarichi che non coincidono con l'intera durata dell'anno scolastico o con la durata delle attività scolastiche, non potendosi ravvisare alcuna diversità nelle mansioni svolte con gli altri docenti e sussistendo, anche in questo caso, la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” che è alla base della previsione della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001.
2. Ciò posto, non vi sono ragioni per escludere che la disciplina fin qui richiamata, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, debba essere analogamente interpretata anche con riferimento al personale ATA.
Deve osservarsi, infatti, che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive che ne giustifichino il mancato riconoscimento, ragioni oggettive che non sono ravvisabili nel caso di specie.
Tale ricostruzione, del resto, appare in linea con la giurisprudenza della CGUE formatasi in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro, che è consolidata nel senso che tale clausola escluda qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e possa essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha quindi l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
La disparità di trattamento, infatti, può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Nel caso di specie il C.I.A., che ha senz'altro natura retributiva, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL
“al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, con una formula ampia e idonea, in quanto tale, a ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
Del resto, non vi è dubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico e la fonte dello stesso, né sono ravvisabili
– e comunque parte resistente non le ha eccepite né provate – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Quanto al comma 5 del citato art. 25 del CCNL, esso contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, senza che ciò determini un contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve, quindi, ritenersi riconosciuto a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio. Del resto, a conferma di ciò vi è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
In questi termini, peraltro, si è già espressa questa Sezione in fattispecie analoghe alla presente ,il Tribunale di Foggia con le sentenze n. 355/22, n. 1786/22 e n. 1045/2022.
Alla luce di ciò, quindi, il ricorso deve essere accolto con condanna del Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente dell'emolumento suddetto parametrato ai giorni di lavoro prestati dal ricorrente.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento
(fino ad € 26.000,00), con riduzione al 50% della voce relativa alla fase di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta in tale fase. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.ti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 1424/2025 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara il diritto di a ottenere il Compenso Individuale Accessorio per i periodi di Parte_1 servizio indicati in parte motiva;
2. condanna, per l'effetto, il , in persona del tempore, al Controparte_1 CP_3 pagamento in favore del ricorrente dell'emolumento suddetto parametrato ai giorni di lavoro del ricorrente
(con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola), oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
3. condanna il , in persona del , al pagamento Controparte_1 Controparte_4 delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Trani, il 11/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore