Decreto cautelare 21 agosto 2025
Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00476/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01301/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1301 del 2025, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura -OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Perongini e Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ecoambiente Salerno S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lodovico Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Teodoro Reppucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-., in persona del l.r.p.t. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a.) del provvedimento in data 4.08.2025, denominato “Avviso esito gara”, recante la aggiudicazione definitiva del lotto -OMISSIS-per il servizio annuale di prelievo, trasporto e conferimento dei rifiuti liquidi prodotti presso gli impianti gestiti da Ecoambiente Salerno S.p.A., disposta dal R.u.p. - -OMISSIS-;
b.) della proposta di aggiudicazione, disposta dal R.u.p., prot. -OMISSIS-.02.2025 n.-OMISSIS-;
c.) del verbale -OMISSIS-della riunione del Consiglio di amministrazione in data 6.02.2025, nella parte di interesse, se e nella misura in cui occorra, con la quale si prendeva atto della proposta di aggiudicazione del R.u.p. e si procedeva alla aggiudicazione, con relativi atti di comunicazione;
d.) del verbale -OMISSIS- della riunione del Consiglio di amministrazione in data 29.05.2024, nella parte di interesse, se e nella misura in cui occorra, con la quale si deliberava di indire la procedura aperta suddivisa in tre lotti, con relativi atti di comunicazione;
e.) se e nella misura in cui occorra, della delibera del Consiglio di amministrazione n.-OMISSIS-/2024, con la quale - fra l'altro - si deliberava di indire la procedura aperta suddivisa in tre lotti, e con la quale veniva nominato Rup il dott. -OMISSIS-, con relativi atti di comunicazione;
f.) del verbale -OMISSIS- della riunione del Consiglio di amministrazione in data 11.07.2025, nella parte di interesse, se e nella misura in cui occorra, con la quale si prendeva atto della attività istruttoria svolta dal R.u.p., si approvavano gli atti di gara e si disponeva la aggiudicazione a-OMISSIS- s.r.l., con relativi atti di comunicazione;
g.) se e nella misura in cui occorra, della delibera del Consiglio di amministrazione -OMISSIS-8/2025;
h.) se e nella misura in cui occorra, del bando di gara, pubblicato il 20.11.2024, in parte qua;
i.) se e nella misura in cui occorra, del relativo capitolato speciale, in parte qua;
l.) se e nella misura in cui occorra, del Disciplinare di gara, in parte qua;
m.) del verbale di gara -OMISSIS- in data 3.01.2025, denominato “Procedura di gara”, recante le operazioni di gara relative al lotto -OMISSIS-per il servizio annuale di prelievo, trasporto e conferimento dei rifiuti liquidi prodotti presso gli impianti gestiti da Ecoambiente Salerno S.p.A., disposta dal R.u.p. - -OMISSIS- e comunque di tutti i verbali di gara;
n.) della nota dell'11.06.2025 a firma del R.u.p., recante “Esame e valutazione su vicende conosciute successivamente alla proposta di aggiudicazione (...) e conferma della proposta precitata per l'aggiudicazione dei lotti -OMISSIS-in gara”;
o.) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo degli interessi della ricorrente;
nonché per la declaratoria
- di inefficacia dell'eventuale contratto sottoscritto nelle more del presente procedimento;
- del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione definitiva del servizio e, nel caso di affidamento del servizio, del diritto al subentro;
per la declaratoria di inefficacia
- del relativo contratto d'appalto, ove medio tempore stipulato tra la Stazione Appaltante e la società aggiudicataria;
per il subentro
- della ricorrente nello stesso, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 122 c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ecoambiente Salerno S.p.A. e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. ON AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso notificato alla società per azioni Ecoambiente Salerno, alla società a responsabilità limitata -OMISSIS-e alla società a responsabilità limitata-OMISSIS- il 20 agosto 2025 e depositato il 20 agosto 2025, l’impresa ricorrente impugna il provvedimento del 4 agosto 2025, con cui è stato dato l’avviso di esito della gara per l’aggiudicazione definitiva del lotto numero -OMISSIS-del servizio annuale di prelievo, trasporto e conferimento dei rifiuti liquidi prodotti presso gli impianti gestiti da Ecoambiente Salerno società per azioni.
La gara era stata indetta con un bando pubblicato il 20 novembre 2024 e consisteva in una procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, suddivisa in tre lotti.
Alla procedura di gara ha partecipato anche l’odierna ricorrente, la società -OMISSIS-. (che si è aggiudicata il servizio del lotto 2), nonché la società unipersonale-OMISSIS- s.r.l., amministrata dal socio unico -OMISSIS-.
La procedura di gara, per il lotto numero 3, si è conclusa con la società-OMISSIS- s.r.l. collocata al primo posto, con un ribasso pari al 45,00 %, per un importo di euro 159.315,46, a cui vanno aggiunti euro 241.535,5-OMISSIS-per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di euro 400.850,99, e la società -OMISSIS-. al secondo posto, con un ribasso pari al 42,88 %.
L’impresa ricorrente chiede l’annullamento dell’aggiudicazione, al fine di subentrare nel contratto di appalto, qualora stipulato con l’aggiudicataria.
Nel ricorso si evidenzia che l’amministratore e socio unico della società-OMISSIS- è stato destinatario di una ordinanza cautelare personale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, in data 28 dicembre 2024, con il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per un anno.
Questo provvedimento giudiziario sarebbe stato comunicato dalla società-OMISSIS- alla società Ecoambiente Salerno soltanto il 7 aprile 2025.
L’impresa aggiudicataria, inoltre, non avrebbe mai comunicato alla stazione appaltante un altro provvedimento cautelare, questa volta di natura reale, con cui sarebbe stato disposto il sequestro di beni e denaro, per l’importo di euro 93.000, nei confronti dell’amministratore della società e di tre dipendenti autotrasportatori della società stessa.
L’8 aprile 2025-OMISSIS- avrebbe comunicato ad Ecoambiente di aver adottato radicali misure di self-cleaning, limitando il ruolo di -OMISSIS- nella società, con l’ingresso di nuovi soci e la sostituzione dello stesso amministratore, -OMISSIS-, che avrebbe conservato le sole funzioni di preposto alla gestione tecnica, mentre nuovo amministratore unico della società sarebbe stato l’ingegnere -OMISSIS-.
In seguito a queste vicende, la stazione appaltante ha adottato il provvedimento di aggiudicazione impugnato, reso noto il 4 agosto 2025.
Il provvedimento è così motivato:
Successivamente alla proposta di aggiudicazione del 4 febbraio 2025, la stazione appaltante è venuta a conoscenza di fatti che devono essere esaminati e valutati. Il 6 febbraio 2025 il consiglio di amministrazione della società appaltante ha dato mandato al responsabile unico del procedimento di avviare istruttoria per acclarare l’assenza in capo all’operatore economico proposto per l’aggiudicazione di ipotesi di illecito professionale grave di cui all’articolo 98 del codice dei contratti pubblici, costituente causa di esclusione non automatica in base all’articolo 95, comma 1, lettera e) del codice dei contratti pubblici.
L’operatore economico ha fatto pervenire il certificato dei carichi penali pendenti relativi al signor-OMISSIS- da cui risultano procedimenti penali per diverse fattispecie di reato ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008, comunicando le misure di self-cleaning e le ragioni per cui le vicende non inciderebbero sulla moralità e sulla affidabilità.
-OMISSIS- si sarebbe dimesso dalla carica di legale rappresentante della società il 21 gennaio 2025, essendo legale rappresentante, a decorrere dal 15 febbraio 2025, l’ingegner -OMISSIS-; ad -OMISSIS- è stata applicata la misura cautelare interdittiva a contrarre con la pubblica amministrazione per 12 mesi con ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Benevento del 28 dicembre 2024; la società non è stata colpita da alcuna misura interdittiva cautelare; le attività di self-cleaning consistono nella modifica dell’assetto societario con aumento del capitale sociale e riduzione della quota di capitale sociale detenuta da -OMISSIS- al 45,45%, nella nomina di un nuovo legale rappresentante e nell’adozione di modelli organizzativi previsti dal decreto legislativo 231 del 2001, con un organismo di vigilanza interno.
Nel provvedimento si considera che la pendenza di procedimenti penali a carico di -OMISSIS- e l’applicazione di una misura cautelare interdittiva, pur non incidendo direttamente nei confronti della società, rappresentano elementi rilevanti ai fini della valutazione di moralità e affidabilità dell’operatore economico. La mera pendenza di procedimenti penali con l’applicazione di misure cautelari non configura automaticamente, ad avviso della stazione appaltante, un grave illecito professionale. Le successive modifiche dell’assetto societario e le misure di self-cleaning disciplinate dall’articolo 96 del codice dei contratti pubblici consentirebbero all’operatore economico di porre rimedio alle cause di esclusione e di prevenire ulteriori episodi. I fatti contestati non dovrebbero incidere sul giudizio di serietà e affidabilità, sia perché è ancora in corso il relativo giudizio penale, sia perché si tratta di reati non rientranti in quelli immediatamente escludenti di cui all’articolo 94, comma 1, del codice dei contratti pubblici, sia perché, rientrando i fatti nelle ipotesi di illecito professionale, essi non appaiono idonei a incidere sulla serietà e affidabilità dell’operatore economico, avendo quest’ultimo adottato sufficienti misure di self-cleaning.
La stazione appaltante ritiene quindi, che, avendo la misura cautelare interdittiva riguardato soltanto la persona fisica di -OMISSIS- e avendo la società prontamente adottato misure volte a modificare la propria governance, i carichi penali pendenti nei confronti dell’ex legale rappresentante non siano sufficienti a giustificare l’esclusione dalla gara.
L’impresa ricorrente impugna il provvedimento di aggiudicazione per tre motivi.
Con il primo motivo deduce difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e motivazione fondata su dati errati e non rispondenti al vero.
Innanzi tutto, la società-OMISSIS- s.r.l. e il suo amministratore unico -OMISSIS- non avrebbero comunicato alla Stazione appaltante l’avvio del procedimento penale a loro carico, nonostante fossero intervenuti il provvedimento di sequestro di beni e denaro, l’informazione di garanzia con invito a nominare il difensore e la stessa ordinanza cautelare personale, in data 28.12.2024, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Benevento comminava ad -OMISSIS- il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di anni uno. La comunicazione sarebbe avvenuta solo con la nota dell’8.04.2025, vale a dire solo dopo che il Tribunale del riesame aveva respinto il ricorso presentato da -OMISSIS- avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Benevento con la quale era stato comminato a -OMISSIS- il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di anni uno.
La nota dell’8.04.2025 della società-OMISSIS- s.r.l. avrebbe fornito informazioni non rispondenti al vero. Il R.u.p., nel provvedimento datato 11.06.2025, sostiene che la società-OMISSIS- s.r.l., con la predetta nota, avrebbe comunicato che l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Benevento era stata annullata con provvedimento del Tribunale del Riesame -OMISSIS- del 6.02.2025. Invero, dalla sentenza emessa dalla Cassazione, sesta sezione penale, n. 23495/2025, data di udienza 18.04.2025, depositata il 24.06.2025, risulta che “il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello proposto da -OMISSIS- avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Benevento che in data 25 gennaio 2025 ha applicato nei confronti dell’appellante la misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di dodici mesi”. Inoltre, sempre dalla succitata sentenza, si desume che il ricorso proposto in Cassazione dal difensore di -OMISSIS- avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli è stato respinto in quanto inammissibile.
Le misure di self-cleaning, ad avviso della ricorrente, sarebbero state di mera facciata. L’aumento di capitale sarebbe stato apparente, perché non sarebbe stata versata alcuna somma e l’intera operazione sarebbe consistita nel dichiarare un aumento fittizio di capitale. Inoltre, il c.d. aumento di capitale sarebbe avvenuto con l’ingresso in società di -OMISSIS-, figlio di -OMISSIS-, per una quota nominale di euro 113.400,00 (di cui versati solo 28.400,00), pari al 51,55 %, e dell’ing. -OMISSIS-, per una quota nominale di euro 6.600,00 (di cui versati 6.600,00), pari al -OMISSIS-% dell’assetto societario. Tali dati sono desunti dalla visura storica camerale della società-OMISSIS- s.r.l., estratta dal registro delle imprese in data 24.04.2025. Per la natura dei soci che hanno fatto ingresso in società (figlio) e per la natura sostanzialmente virtuale (la maggior parte dell’aumento di capitale non sarebbe stato versato) sarebbe evidente che -OMISSIS- non avrebbe mai perso il controllo e la posizione dominante all’interno della società.
Anche la sostituzione dell’amministratore sarebbe stata un mero espediente. Come risulterebbe dalla visura storica camerale della società-OMISSIS- s.r.l., estratta dal registro delle imprese in data 7.08.2025, -OMISSIS- ha assunto di nuovo la carica di amministratore unico della società, con atto di nomina del 4.07.2025, iscritto in data 14.07.2025, con dichiarazione di agire da solo. In altri termini, la sostituzione dell’amministratore unico sarebbe avvenuta per il solo lasso di tempo necessario per ottenere la revoca del divieto di contrarre con l’amministrazione da parte del G.i.p. di Benevento e di conseguire l’aggiudicazione definitiva da parte della Stazione appaltante.
Infine, dalla visura storica camerale della società-OMISSIS- s.r.l., estratta dal registro delle imprese in data 24.04.2025, non risulterebbe la nomina dell’organismo di valutazione, né l’adozione di misure organizzative idonee a precludere il verificarsi di nuovo dei gravi fatti addebitati all’amministratore -OMISSIS-.
Ad avviso della ricorrente, le valutazioni della stazione appaltante, su quattro gravi illeciti professionali di cui avrebbe dovuto rispondere l’aggiudicataria, sarebbero viziate da difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, motivazione errata, illogica e irrazionale.
Il primo grave illecito professionale sarebbe stato la commissione di fatti penalmente rilevanti, sui quali non sarebbero stati acquisiti gli atti giudiziari. -OMISSIS-, nella qualità di socio e amministratore unico della società-OMISSIS-, nonché di direttore tecnico, avrebbe commesso gravi violazioni del decreto legislativo 81 del 2008, commettendo reati in tema di sicurezza del lavoro e di sorveglianza sanitaria. La stazione appaltante non avrebbe acquisito gli atti del procedimento penale risultante dal certificato penale. Non avrebbe considerato che la società aveva omesso di comunicare il sequestro cautelare di 93.000 € disposto dalla Procura della Repubblica di Benevento e l’ordinanza cautelare del 28 dicembre 2024 con il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. Inoltre non avrebbe comunicato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 19 febbraio 2025 con cui è stato respinto il ricorso avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Benevento e non avrebbe comunicato la sentenza della Cassazione del 18 aprile 2025 che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza cautelare del Giudice delle indagini preliminari. L’ordinanza cautelare personale ha ritenuto -OMISSIS- gravemente indiziato dei delitti di cui all’articolo 356 e all’articolo 640 del codice penale, in quanto egli avrebbe attestato falsamente, mediante 70 formulari di identificazione dei rifiuti, il prelievo, mediante autocarro, di percolato dalla discarica commissariale di Santarcangelo, commettendo frode nell’esecuzione dei contratti e truffa a danno dell’ente pubblico, lucrando un indebito compenso di circa 93.000 €. La pubblica amministrazione non avrebbe considerato la rilevanza degli indizi ai fini della inaffidabilità dell’operatore economico, essendo stati commessi i fatti nell’esercizio di attività identica a quella oggetto della procedura di affidamento.
Il secondo grave illecito professionale sarebbe consistito nella omessa e tardiva comunicazione dei fatti.
Terzo grave illecito professionale sarebbe stata l’adozione di misure di self-cleaning meramente apparenti, su cui la stazione appaltante avrebbe condotto una istruttoria inadeguata e insufficiente, sia per verificare l’effettivo subentro di un nuovo amministratore, sia per accertare l’identità dei soci subentrati, sia per accertare i modelli organizzativi adottati, sia per accertare la nomina dell’organismo di valutazione.
Il quarto grave illecito professionale, ad avviso della ricorrente, sarebbe stato l’aver proposto la domanda di partecipazione alla procedura di gara in violazione del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. Nella domanda di partecipazione alla gara, la società-OMISSIS- avrebbe omesso di dichiarare di trovarsi in una delle cause di esclusione previste dal codice dei contratti pubblici, nello specifico, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione imposto dall’ordinanza cautelare del Giudice delle indagini preliminari di Benevento del 28 dicembre 2024.
A giudizio del Collegio, l’accertamento dell’eventuale sussistenza degli illeciti professionali dedotti in giudizio dalla ricorrente deve essere preceduto da un rigoroso inquadramento giuridico della vicenda.
Come è noto, il codice dei contratti pubblici, adottato con decreto legislativo numero 36 del 2023, accanto alle cause di esclusione automatica dalle procedure di affidamento, previste dall’articolo 94 del codice, individua, all’articolo 95, alcune cause di esclusione non automatica, attribuendo alla stazione appaltante il potere di escludere dalla procedura un operatore economico nel caso sia accertato, tra l’altro (art. 95, comma 1, e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.
All'articolo 98 del codice sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali che possono determinare l’esclusione, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.
Mediante i fatti allegati al primo motivo di impugnazione, parte ricorrente deduce, appunto, la illegittimità della decisione amministrativa di non ravvisare gli estremi per la esclusione del concorrente, nonostante i gravi illeciti professionali imputabili all’operatore economico per condotte omissive o commissive.
Ai sensi dell’articolo 98, comma 2, del codice, l’esclusione di un operatore economico per la commissione di un grave illecito professionale è disposta quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
c) adeguati mezzi di prova (di cui al comma 6).
L’illecito professionale grave si può desumere, ai sensi del richiamato articolo 98, comma 3, al verificarsi di almeno uno degli elementi di fatto descritti di seguito, tra cui quello contraddistinto dalla lettera g):
g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma -OMISSIS-dell'articolo 94, di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94.
Tra i soggetti la cui condotta è rilevante, al fine della configurazione di un grave illecito professionale, rientrano gli amministratori delle società e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo.
I reati la cui contestazione può determinare la causa di esclusione sono, in base all’articolo 94, comma 1, b) i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile).
Costituiscono mezzi di prova adeguati, quanto alla contestazione dei reati di cui alla precedente lettera g), ai sensi dell’articolo 98, comma 6, del codice, tra gli altri, eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale.
Riassumendo, dunque, ciò che viene, innanzitutto, censurato dalla ricorrente è la mancata esclusione dell’impresa aggiudicataria nonostante l’amministratore della società, soggetto rilevante ai fini dell’eventuale esclusione, fosse gravemente indiziato per aver commesso alcuni dei delitti giuridicamente rilevanti per la configurazione del grave illecito professionale. Gli elementi di prova che la stazione appaltante avrebbe dovuto prendere in considerazione, espressamente contemplati, in quanto tali, dall’articolo 98, comma 6, del codice, consistono in una ordinanza cautelare personale che ha applicato nei confronti dell’amministratore il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno e una ordinanza cautelare reale con cui è stato disposto il sequestro della somma di circa euro 93.000.
Al riguardo, si deve considerare, come già accennato, che la fattispecie controversa non ricade nelle cause di esclusione automatica dalle gare d’appalto.
Pertanto spetta alla stazione appaltante, nell'esercizio di un potere tecnico-discrezionale, apprezzare autonomamente le vicende professionali dell'operatore economico, al fine della verifica dei presupposti di sussistenza di un grave illecito professionale (giurisprudenza costante, cfr. tra le altre T.A.R. Sardegna, Sez. I, Sentenza 18/07/2025, n. 641).
Per giurisprudenza consolidata, richiamata, tra l’altro, dal Consiglio di Stato nell’ordinanza numero 3664 del 10 ottobre 2025, con cui il giudice d’appello si è pronunciato, in fase cautelare, sulla controversia in esame, la fattispecie del grave illecito professionale è connotata dalla discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, delimitata per via normativa soltanto dall'idoneità dei fatti e degli elementi valutati a minare l'integrità del concorrente e la sua affidabilità professionale; in correlazione, il sindacato giurisdizionale ha valenza estrinseca, essendo limitato alla verifica dell'insussistenza di evidenti travisamenti della realtà o di macroscopici vizi di motivazione o, in ultima analisi, di assoluta irragionevolezza dell'opzione, espulsiva o non espulsiva, rispetto alla gravità dei fatti, come apprezzati dalla stessa stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2025, n. 6275).
Nel caso concreto, non si può ritenere che la decisione amministrativa di non escludere l’operatore economico dalla procedura sia viziata da evidenti travisamenti della realtà dei fatti, da macroscopici vizi di valutazione, da una istruttoria carente, da una conclusione assolutamente irragionevole.
La stazione appaltante ha acquisito tutti gli elementi essenziali per valutare la gravità dei fatti addebitati all’amministratore della società-OMISSIS-.
Essa ha avuto piena conoscenza dei procedimenti penali pendenti nei confronti del suddetto amministratore, avendone dato atto nel motivato provvedimento di non esclusione. Nello stesso provvedimento, la pubblica amministrazione ha preso in considerazione la misura cautelare interdittiva a contrarre con la pubblica amministrazione, per 12 mesi, imposta con ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Benevento del 28 dicembre 2024, ma ha correttamente rilevato che la misura interdittiva, di natura personale, non si è estesa alla società. Quindi, la stazione appaltante ha preso in esame le misure di self-cleaning adottate dall’impresa: modifica dell’assetto societario, riduzione della quota di capitale sociale detenuta dal precedente amministratore, nomina del nuovo rappresentante legale e adozione di nuovi moduli organizzativi ed ha ritenuto queste misure sufficienti per una valutazione favorevole dell’operatore economico, in termini di affidabilità e integrità.
Le circostanze ostative valorizzate dalla ricorrente non sono tali da determinare la illegittimità della valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante.
Il ritardo nella comunicazione dell’avvio del procedimento penale e dell’ordinanza cautelare non è stato tale da impedire una corretta valutazione dei fatti, essendo tali comunicazioni intervenute nel corso dell’istruttoria aperta per verificare l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione.
Le alterne vicende processuali della misura cautelare emessa nei confronti dell’amministratore della società (rigetto dell’appello cautelare da parte del Tribunale di Napoli, inammissibilità del ricorso per Cassazione) sono ulteriori elementi che non incidono sulla sostanza della valutazione dei fatti, adeguatamente presi in considerazione, in quanto elemento centrale della vicenda è stata la misura interdittiva personale. Anche il sequestro di beni e denaro disposto dalla Procura della Repubblica nei confronti dell’amministratore della società e di tre dipendenti, per quanto non espressamente comunicato dalla società interessata, risulta elemento accessorio rispetto alla gravità dei fatti che, comunque, complessivamente, sono stati introdotti nell’istruttoria amministrativa.
Il fondamento della decisione amministrativa di non escludere l’impresa dalla procedura di affidamento risiede, infatti, nella valutazione di adeguatezza delle misure di self-cleaning da essa adottate e reputate insufficienti dalla ricorrente.
Il fatto che il precedente amministratore e socio unico, cessato dalla carica di amministratore e divenuto socio di minoranza in seguito all’aumento di capitale, abbia conservato le funzioni di preposto alla gestione tecnica non dimostra che lo stesso abbia mantenuto il potere di controllo della società essendo, oltre tutto, la figura del preposto alla gestione tecnica, per le attività di sanificazione, distinta dalla carica di direttore tecnico per il trasporto dei rifiuti.
Così come i nuovi ingressi in società del figlio del precedente amministratore e di una professionista già dipendente dallo stesso non dimostrano che il precedente amministratore abbia continuato ad amministrare di fatto la società. Neppure si può attribuire rilevanza al versamento effettivo dell’aumento di capitale, considerato che già la sottoscrizione di un aumento di capitale attribuisce il diritto di voto ai nuovi soci.
La circostanza che -OMISSIS- abbia nuovamente assunto il ruolo di amministratore unico della società il 4 luglio 2025 è irrilevante, essendo venuta meno, in tale data, la misura cautelare interdittiva disposta dal Giudice delle indagini preliminari. Tale misura risulta essere stata revocata con la motivazione che l’interessato ha serbato, nell’arco di tempo trascorso dall’applicazione della misura, un comportamento corretto ed ha tenuto un atteggiamento estremamente collaborativo in relazione alle indagini in corso, per cui il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha ritenuto la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione non più idonea né proporzionata (ordinanza del 20 giugno 2025).
Neppure si può ritenere che la stazione appaltante abbia ignorato il grave illecito professionale dedotto dalla ricorrente, consistente nell’aver proposto la domanda di partecipazione alla procedura di gara in violazione del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
Ciò in quanto la domanda di partecipazione alla procedura di gara è stata inoltrata il -OMISSIS-gennaio 2025, mentre l’ordinanza cautelare risulta essere stata notificata il 10 gennaio 2025, dopo la presentazione della domanda. Come già chiarito, l’effetto interdittivo, di natura personale, non si è esteso automaticamente all’impresa, per cui la partecipazione alla gara non è stata condotta in violazione dell’ordinanza cautelare del giudice penale.
In conclusione, pur tenuto conto della complessità della vicenda e della controvertibilità delle valutazioni, il provvedimento impugnato si deve ritenere assistito da una istruttoria sufficiente e da una congrua motivazione, tali da resistere alle censure dedotte con il primo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce la violazione dell’articolo 96 del codice dei contratti pubblici perché la stazione appaltante avrebbe atteso l’adozione delle misure di self-cleaning per almeno sei mesi, ritardando la conclusione della procedura di aggiudicazione, in tal modo favorendo illegittimamente la concorrente che avrebbe avuto il tempo di ottenere la revoca del provvedimento cautelare del giudice penale e di attivare la revisione dell’organizzazione societaria.
Il motivo è infondato in quanto la durata del procedimento è stata determinata dalla istruttoria condotta dalla stazione appaltante al fine di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per disporre l’esclusione dell’operatore economico.
Con il terzo motivo, infine, parte ricorrente insiste nel censurare, nel merito, la valutazione della stazione appaltante sulla adeguatezza delle misure di self-cleaning adottate dall’aggiudicataria.
Il motivo è infondato perché, per quanto opinabile, la decisione finale della stazione appaltante di non disporre l’esclusione dell’impresa risulta assistita da una congrua motivazione e da una istruttoria, come già chiarito, sufficiente, tenuto conto della complessità dei fatti.
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.
Le spese processuali, tenuto conto della complessità delle questioni dibattute, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone nominate nella sentenza.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RE ME, Presidente
ON AN, Consigliere, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON AN | RE ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.