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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 22/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA
In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 1865 /2024 tra
) con l'Avv. VERCELLI Parte_1 P.IVA_1
VIRNA che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.
- PARTE ATTRICE
Sig. ) Parte_2 C.F._1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: condominio.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni istanza avversa e/o contraria, accertata e dichiarata la proprietà condominiale del cortile (ente urbano) identificato al NCT del Comune di al foglio Pt_1
82 mappale 144, ordinare al sig. e/o ad eventuali altri soggetti che risultassero Parte_2 proprietari o comproprietari del materiale depositato nel cortile condominiale, l'immediata rimozione dello stesso e la totale liberazione del cortile, con divieto di nuova stabile occupazione, fissando, ai sensi dell'art 614 bis cpc, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva del provvedimento giudiziale, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento stesso, determinandone la decorrenza nel più breve termine possibile. In ogni caso: con vittoria di spese, spese generali e compensi del presente giudizio.”
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il riferisce: Parte_3
“• Che in data 17.05.1952 la società AROM srl ( in allora ) acquistava da fu CP_1 Persona_1
il fabbricato sito in Via Antonio Baglietto 8 – 10 e 12 censito al foglio 82 mappali 13 e Per_2
14 del Comune di , con circostanti terreni, censiti al mappale 17 del medesimo foglio 82; Pt_1
• Che in data 24.12.79 la stessa AROM srl, procedeva al frazionamento di tale mappale 17 che veniva suddiviso, dapprima – provvisoriamente - in 17 A e 17 B, mentre successivamente, in via definitiva, il mappale 17 A “manteneva” il numero 17, ed il mappale 17 B assumeva il numero 144
( doc 1 e 13);
1 • Che il mappale 17 veniva alienato a terzi nel Marzo 1980, mentre il mappale 144 rimaneva di proprietà di AROM;
• Che nel Dicembre 1982, a seguito della vendita da parte di AROM srl di alcuni appartamenti del fabbricato di cui al mappale 13, si veniva a costituire il Condominio di Via Baglietto 10 – 12 (Cass
SS UU 7449/93);
• Che fin dalla costituzione del , l'area retrostante allo stesso, identificata dal mappale Parte_3
144 e debitamente recintata, è sempre stata utilizzata quale cortile condominiale, nonché quale unica via di accesso alle cantine/magazzini di proprietà privata ivi prospicienti.
• Che nel sottosuolo di tale area corrono le condotte di scarico fognario del (doc.4). Parte_3
• Che da diversi anni, il sig. occupa alcune porzioni di detta area cortilizia Parte_2 accatastandovi materiali di vario genere (biciclette, copertoni, un grande cassone che rappresenta un furgoncino, vecchi sci, mobili stipati di attrezzi, bottiglie, bombolette, etc) (doc 5)
• Che tutte le richieste bonarie di rimozione dei suddetti materiali formulate dal sono Parte_3 state respinte dal sig. Pt_2
• Che l'accumulo di materiali da parte del sig. , oltre ad ostacolare il libero utilizzo da Pt_2 parte di tutti i condomini del cortile condominiale, ha creato una situazione di pericolo igienico, tanto che in passato il aveva già lamentato la problematica al Comune di Savona che Parte_3 aveva emesso a carico del sig. una diffida volta ad ottenere la liberazione dell'area Pt_2
(doc.6 ).
• Che il sig. aveva ottemperato all'ordine di pulizia, ma dopo un certo periodo aveva Pt_2 ripreso ad accumulare materiale;
• Che il Condominio ha sempre contestato la condotta del sig. e mai ha avvallato Pt_2
l'occupazione da parte sua delle aree condominiali”.
Con la presente azione il ricorrente chiede che venga dichiarata la proprietà condominiale del cortile e che venga ordinato al sig. l'immediata liberazione dello stesso con divieto di Parte_2 nuova occupazione e con la condanna al pagamento di una somma ex art 614 bis cpc in caso di nuova occupazione o ritardo nella liberazione.
I testi escussi – e - hanno confermato le affermazioni del Testimone_1 Testimone_2
ed in particolare in merito al fatto che l'indebita occupazione da parte del sig. Parte_3 ha carattere sostanzialmente stabile e continuo, impedendo agli altri condomini un uso del Pt_2 cortile conforme alla sua destinazione.
A tale ultimo proposito il ricorrente correttamente afferma che “con riferimento alla proprietà condominiale del cortile, essa risulta ex lege in base al disposto di cui all'art 1117 c.c. che stabilisce una presunzione di condominialità ( superabile solo in presenza di un diverso titolo) di alcune aree specificamente indicate, tra le quali figurano espressamente i cortili “ Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate(…)”. Nel caso di specie non risulta, e comunque non è stato dimostrato, che il sig. possieda un qualche titolo idoneo a superare detta presunzione”. Pt_2
Ancora il ricorrente in modo condivisibile ricorda che “a conferma della natura condominiale del cortile rileva, inoltre, la destinazione espressamente attribuita a detto bene dalla stessa AROM, originaria proprietaria, sia del terreno, che dei fabbricati, poi divenuti ( doc. 2 atto di Parte_3
2 vendita e riportata nei successivi atti di vendita, con particolare riferimento CP_2 all'atto di acquisto da parte dei genitori del Sig. ( doc 10 atto di vendita / Pt_2 CP_2
dove si legge rispettivamente “ …il quale locale confina ai lati con la casa Controparte_3 suddetta e cortile condominiale da tre parti”( doc.2) e “…il quale locale confina ai lati con il caseggiato suddetto e cortile condominiale da tre parti”( doc. 10)”.
La domanda va pertanto accolta ivi compresa la condanna del convenuto al pagamento ex art. 614 bis cpc di una somma di denaro nella misura di € 1.000,00 per ogni mese di indebita occupazione – da accertarsi a mezzo intervento di pubblico ufficiale (polizia locale o altro) - a decorrere dalla data della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da notula del difensore.
PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1865/2024 così decide:
1. accerta e dichiara la proprietà del cortile (ente urbano) identificato al NCT del CP_4
Comune di al foglio 82 mappale 144, Pt_1
2. ordina al sig. e/o ad eventuali altri soggetti che risultassero proprietari o Parte_2 comproprietari del materiale depositato nel cortile condominiale, l'immediata rimozione dello stesso e la totale liberazione del cortile, con divieto di nuova stabile occupazione;
3. Condanna il sig. al pagamento in favore del Parte_2 Parte_1
ai sensi dell'art 614 bis cpc, al pagamento di € 1.000,00 per ogni mese di
[...] indebita occupazione – da accertarsi a mezzo intervento di pubblico ufficiale (polizia locale o altro) - a decorrere dalla data della presente sentenza.
4. Condanna il sig. alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_2 [...]
che liquida in € 5.077,00 oltre accessori di legge ed oltre cu € Controparte_5
518,00, marca € 27,00, fascicolo telematico € 3,00, spese di notifica € 16,26.
Savona, 22.4.25
Il Giudice
Stefano Poggio
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