Sentenza 18 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2018, n. 17522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17522 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CH RO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso l'ordinanza del 24/04/2017 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
sentite le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA che conclude per il rigetto dei ricorsi. E' presente l'avvocato POGGIO BRUNO del foro di REGGIO CALABRIA, quale sostituto processuale, per delega orale, dell'avvocato CALABRESE FRANCESCO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di CH RO, NF CA e QU NO, che si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19/04/2017, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria ha disposto il sequestro preventivo delle quote sociali, dell'intero patrimonio aziendale e di quanto meglio indicato in atti della ALL CONSTRUCTION s.r.l. in considerazione di indizi di reità per il reato di turbata libertà degli incanti ex artt. 110, 112, comma 1, n. 1, 81, comma 2, 353, comma 1, cod. pen. e 7 legge 12 luglio 1991 n. 203 relativi alla realizzazione di un centro polifunzionale per il Comune di San Giorgio Morgeto (capo 9).
2. Nei ricorsi riuniti di TR CH, FR FI e TO RO (i primi due soci e il terzo direttore tecnico della ALL CONSTRUCTION) si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo: a) violazione degli artt. 110, 112, comma 1, n. 1, 81, comma 2, 353, comma 1, cod. pen. e 321 cod. proc. pen. per mancanza di indizi circa l'utilizzo della società per realizzare i reati ascritti alla associazione criminale dei LÀ, ritenuta connessa al clan Piromani, non potendo questi essere costituiti dalla mera partecipazione alla gara di appalto o dal fatto che RO informò IT della necessità di fornirsi di una firma digitale o di acquisire un certificato della camera di commercio, né la semplice asserzione dell'esistenza di un accordo fra RO e i coindagati, senza peraltro individuare quale compenso avrebbe ricevuto il primo per la sua illecita prestazione, mentre è meramente congetturale l'affermazione della partecipazione della ALL CONSTRUCTION nel cartello di imprese coinvolte nella turbata libertà degli incanti descritta nel capo 3: b) mancanza del periculum in mora restando indimostrata la correlazione fra il sequestro e l'esigenza di impedire la reiterazione di altre condotte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge, cioè per errores in iudicando o in procedendo o per vizi della motivazione tali da renderla o del tutto mancante o solo apparente o priva della coerenza, completezza e ragionevolezza necessaria per rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Rv.269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), ma non anche la sua illogicità manifesta ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (ex multis: Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119).
2. Per quanto riguarda il presupposto del fumus commissi delicti, l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria ha descritto (pagg. 2-10) il contesto criminale in cui un cartello di imprese (in particolare il gruppo imprenditoriale dei LÀ decritto nel capo 3, agiva sistematicamente in collegamento con l'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata clan MA nel settore degli appalti). In particolare, ha considerato (pagg. 11-18) che dai contenuti delle conversazioni intercettate emerge che TO RO si mostrò disponibile a fornirsi di una firma digitale o ad acquisire un certificato della camera di commercio per partecipare alla gara con l'invio di buste di partecipazione 'in bianco' che sarebbero state completate dai complici e che furono poi tutte spedite da GI IT (pag. 18). In definitiva, RO "partecipava alla gara in argomento e ci lavorava con i fratelli IT in più occasioni e in questioni cui non avrebbe avuto né titolo né interesse a prendervi parte, ponendosi a disposizione dei propri concorrenti e di compagini societarie estranee alla propria" (pag. 19), mettendo la propria impresa a disposizione degli interessi illeciti del gruppo imprenditoriale dei LÀ (pag. 21). Su questo il Tribunale ha ragionevolmente fondato il nesso di pertinenzialità fra i beni dell'impresa e il reato contestato nel capo 9 all'indagato RO.
2. Invece, è fondato il secondo motivo di ricorso. Nel disporre il sequestro preventivo di beni appartenenti a terzi estranei al reato, il giudice deve valutare il presupposto del periculum in mora considerando il collegamento di tali beni con le attività delittuose delle persone indagate sulla base di elementi che indichino concretamente che costoro ne dispongono (Sez. 2, n. 47007 del 12/10/2016, Rv. 268172; Sez. 2, n. 32647 del 17/04/2015, Rv. 264524; Sez. 6, n. 18766 del 18/02/2014, Rv. 259131). Nel caso in esame, il Tribunale ha considerato che la ALL CONSTRUCTION è stata uno degli strumenti per realizzare l'attività criminosa, ma non ha evidenziato dati che concretamente indichino il perdurare di una effettiva disponibilità dei beni da parte delle persone indagate (diverse dai titolari del bene utilizzato) che vada oltre una loro occasionale strumentalizzazione, cosi da individuare nei beni sequestrati un mezzo non solo potenzialmente ma anche probabilmente funzionale alla possibile reiterazione dell'attività criminosa, tramite - per esemplificare - una natura meramente fittizia della intestazione all'interposto, o un sottostante accordo fiduciario (per cui il bene viene detenuto, gestito o amministrato dall'interposto seguendo le direttive dell'interponente), o particolari rapporti in atto fra il terzo titolare e l'indagato, dai quali si desuma un intento elusivo dell'applicazione di norme imperative (ex art. 1344 cod. civ.), con un'intesa indirettamente orientata a un risultato illecito distorcendo la funzione tipica del negozio prescelto dall'acquirente. Pertanto il provvedimento impugnato va annullato per un nuovo esame secondo i principii stabiliti da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria - Sezione per il Riesame. Così deciso il 7/02/2018 Il Consiglie