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Sentenza 31 maggio 2021
Sentenza 31 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/05/2021, n. 21491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21491 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SO IO nato a [...] il [...] Avverso la SENTENZA del 27/11/2019 della Corte di Appello di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 21491 Anno 2021 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 29/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato, riqualificando il fatto sub 3), ai sensi del comma 1 dell'art. 497 bis cod. pen., la decisione del Tribunale di La Spezia, che aveva riconosciuto NI NO colpevole dei reati di cui agli artt. 469 cod. pen. (per avere contraffatto l'impronta del marchio identificativo dell'oro su 25 monili), e 497 bis cod. pen. ( per essere stato trovato in possesso di una falsa carta di identità, valida per l'espatrio, così riqualificata l'originaria imputazione), con conseguente rideterminazione della pena. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore, che svolge cinque motivi con i quali denuncia violazione di legge e correlato vizio della motivazione, mancante o illogica sotto i seguenti profili: 2.1. Il primo motivo contesta la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. quanto alla riqualificazione, operata dalla Corte di appello, del fatto sub. 3, alla luce del consolidato canone ermeneutico che da sempre afferma l'autonomia delle due fattispecie, delineate dall'art. 497 bis cod. pen. , donde la diversità del fatto, che avrebbe imposto la trasmissione degli atti al P.M. Tale omissione ha leso, invece, il diritto di difesa. 2.2.Con il secondo e il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 49 co. 2 cod. pen., in relazione a entrambi i fatti ascritti, di cui, erroneamente, non è stata affermata la grossolanità, nonostante le conclusioni del consulente dell'Accusa ( quanto al capo 1), e in presenza di falsificazioni evidenti del documento di identità ( capo 3, in ordine al quale si lamenta, altresì, la mancata allegazione del documento al fascicolo). Sul piano teorico la Difesa persegue la tesi della valutazione ex post ai fini dell'idoneità a trarre in inganno e, quindi, dell'offensività della condotta. 2.3. Con il quarto e il quinto motivo ci si duole dell'immotivato riconoscimento della recidiva ( non essendo stata offerta la dovuta spiegazione sul perché il fatto esprimesse la peculiare inclinazione a delinquere che può giustificare l'aumento per la predetta aggravante), e dell'individuazione della pena base, da parte della Corte di appello, in misura superiore al minimo edittale, valorizzando i precedenti penali, circostanza non presa in considerazione dal primo giudice, così operando in violazione del divieto di reformatio in pejus. 3. Il Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, nella requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 motivi di ricorso sono inammissibilmente prospettati, risultando manifestamente infondate le dedotte violazioni di legge, anche alla luce di costanti orientamenti giurisprudenziali, ai quali i giudici di merito si sono pienamente adeguati;
non è, inoltre, riscontrabile alcun vizio argomentativo. 2.E, dunque, è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, dal momento che il nucleo essenziale del fatto storico relativo al falso è rimasto immutato. Si verte, cioè, in un caso di mera 2 riqualificazione giuridica della fattispecie, nell'esercizio del potere del giudice di applicare la norma di diritto al fatto sottopostogli (narra mihi factum, dabo tibi ius), senza che possa essere ravvisata alcuna compromissione del diritto di difesa. L'insegnamento di questa Corte di vertice è costante nell'affermare che sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; conf. Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012,2013, Rv. 254888; Sez. 2, n. 17565 de/ 15/03/2017, Rv. 269569); l'indagine volta ad accertare la violazione del principio non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619; ). Nel caso di specie, la conformazione strutturale delle previsioni contenute nell'art. 497 bis cod. pen., consente di affermare che la condotta del possesso del documento falso di cui al comma 1 costituisce il presupposto e l'antefatto naturale della condotta di falsificazione o concorso nella stessa di cui al secondo comma (Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013 Rv. 255468), circostanza che consentiva al ricorrente di articolare agevolmente la propria difesa. 3. Neppure può trovare spazio il motivo relativo alla grossolanità del falso ex art. 469 c.p., con il quale il ricorrente propone una opzione ermeneutica dissonante con la consolidata linea interpretativa, alla quale i giudici di merito si sono attenuti, secondo cui l'offensività correlata alla idoneità ad ingannare deve essere commisurata a persone di comune discernimento. La pluriennale elaborazione della giurisprudenza di questa Corte è, infatti, attestata nel senso che la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia riconoscibile "ictu ocu/i", ovvero dalla mera disamina dell'atto, da qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza e non debba far riferimento né alle particolari cognizioni o competenze specifiche di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono essere dotate ( Sez. 2 n. 5687 del 06/12/2012 , Rv. 255680; Sez. 5 n. 3672 del 07/02/1992, , Bossa, Rv. Sez. 5 n. 4254 del 09703/1999, Rv. 213094; ), e che, ai fini della esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione, occorre che la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno (Sez. 5 n. 3711 del 01/12/2011- dep. 30/01/2012, Rv. 252946), nel senso che la grossolanità dell'atto sia tale da escludere non solo la probabilità ma la stessa possibilità dell'inganno ( Sez. 2 n. 122 del 22/01/1969, Lucerti, Rv. 112165; Sez. 5 n. 336 del 26/01/2000, Dame, Rv. 215583 in cui si è affermato che la contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile ictu ocu/i, senza necessità di particolari indagini, e che si concreta in una imitazione così ostentata e macroscopica, per il grado di incompiutezza, da non potere ingannare nessuno). All'evidenza, nel caso in scrutinio, tale palmare grossolanità è mancata, e la Corte ne ha dato una valutazione 3 che, in quanto immune da cedimenti logici e da manifesta contraddittorietà, si sottrae alle censure del giudizio di legittimità. 4. Considerazioni utili, quelle appena espresse, anche per confutare il motivo sulla grossolanità del falso riguardante la carta d'identità, in ordine al quale deve solo aggiungersi che neppure la vaga rassomiglianza con l'imputato della foto apposta sul documento rende il falso grossolano, piuttosto, essa costituendo la ragione della riqualificazione operata dalla Corte di appello. 5. Inammissibile anche il motivo relativo alla recidiva, perché omette di confrontarsi con la specifica motivazione svolta dalla Corte di appello, che ha fondato la Cellaipeculiare inclinazione a delinquere del ricorrente dai precedenti specifici ( falso nunnmario e truffa) dai quali è gravato, commessi anche in epoca prossima ai fatti per cui si procede. 6. Infondato anche il quinto motivo, perchè il Tribunale ha considerato una pena base di anni due ( rispetto a quella ante riforma del 2015 dell'art. 497 bis), decisamente superiore al minimo, mentre la Corte di appello, nel rideterminarla, ha previsto, dopo la riqualificazione ai sensi del primo comma, una pena base di anni uno mesi tre, che è appena superiore al minimo. 6.1. Quanto alla dedotta violazione del divieto di reformatio in pejus, deve osservarsi che detto principio, di portata generale (Sez. 1, n. 1805 del 27/04/1993 , Rv. 195647), riguarda, tuttavia, il fatto e le sue conseguenze sanzionatorie, non la valutazione probatoria o comparativa che resta prerogativa del giudice di merito (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660), in ragione della "innegabile autonomia e discrezionalità de/giudizio di comparazione, che non sempre conduce ad attribuire un peso quantitativamente apprezzabile ad ogni elemento considerato, sicché un'alterazione dei termini in comparazione non comporta necessariamente una alterazione altresì del giudizio precedentemente espresso, non potendo trovare applicazione una logica rigidamente ed esclusivamente matematica"; pertanto, "non può trovare spazio una «presunzione assoluta» della necessità di modifica del precedente giudizio implicante un'obbligatoria formulaZione di . un giudizio più favorevole da parte del giudice d'appello" (Sez. III, 12 giugno 2013 n. 38015; Sez. 5 n. 15130 del 03/03/2020, Rv. 279086). Nel caso di specie, la Corte di appello, operata la riqualificazione in meljus del fatto, non solo ha effettuato il calcolo della pena senza valicare, nella individuazione della pena base, i confini delimitati dal giudice di primo grado, anzi considerando una pena proporzionalmente inferiore, altresì, esponendo specifica giustificazione dell'allontanamento dal minimo edittale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 29 aprile 2021 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 21491 Anno 2021 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 29/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato, riqualificando il fatto sub 3), ai sensi del comma 1 dell'art. 497 bis cod. pen., la decisione del Tribunale di La Spezia, che aveva riconosciuto NI NO colpevole dei reati di cui agli artt. 469 cod. pen. (per avere contraffatto l'impronta del marchio identificativo dell'oro su 25 monili), e 497 bis cod. pen. ( per essere stato trovato in possesso di una falsa carta di identità, valida per l'espatrio, così riqualificata l'originaria imputazione), con conseguente rideterminazione della pena. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore, che svolge cinque motivi con i quali denuncia violazione di legge e correlato vizio della motivazione, mancante o illogica sotto i seguenti profili: 2.1. Il primo motivo contesta la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. quanto alla riqualificazione, operata dalla Corte di appello, del fatto sub. 3, alla luce del consolidato canone ermeneutico che da sempre afferma l'autonomia delle due fattispecie, delineate dall'art. 497 bis cod. pen. , donde la diversità del fatto, che avrebbe imposto la trasmissione degli atti al P.M. Tale omissione ha leso, invece, il diritto di difesa. 2.2.Con il secondo e il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 49 co. 2 cod. pen., in relazione a entrambi i fatti ascritti, di cui, erroneamente, non è stata affermata la grossolanità, nonostante le conclusioni del consulente dell'Accusa ( quanto al capo 1), e in presenza di falsificazioni evidenti del documento di identità ( capo 3, in ordine al quale si lamenta, altresì, la mancata allegazione del documento al fascicolo). Sul piano teorico la Difesa persegue la tesi della valutazione ex post ai fini dell'idoneità a trarre in inganno e, quindi, dell'offensività della condotta. 2.3. Con il quarto e il quinto motivo ci si duole dell'immotivato riconoscimento della recidiva ( non essendo stata offerta la dovuta spiegazione sul perché il fatto esprimesse la peculiare inclinazione a delinquere che può giustificare l'aumento per la predetta aggravante), e dell'individuazione della pena base, da parte della Corte di appello, in misura superiore al minimo edittale, valorizzando i precedenti penali, circostanza non presa in considerazione dal primo giudice, così operando in violazione del divieto di reformatio in pejus. 3. Il Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, nella requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 motivi di ricorso sono inammissibilmente prospettati, risultando manifestamente infondate le dedotte violazioni di legge, anche alla luce di costanti orientamenti giurisprudenziali, ai quali i giudici di merito si sono pienamente adeguati;
non è, inoltre, riscontrabile alcun vizio argomentativo. 2.E, dunque, è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, dal momento che il nucleo essenziale del fatto storico relativo al falso è rimasto immutato. Si verte, cioè, in un caso di mera 2 riqualificazione giuridica della fattispecie, nell'esercizio del potere del giudice di applicare la norma di diritto al fatto sottopostogli (narra mihi factum, dabo tibi ius), senza che possa essere ravvisata alcuna compromissione del diritto di difesa. L'insegnamento di questa Corte di vertice è costante nell'affermare che sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; conf. Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012,2013, Rv. 254888; Sez. 2, n. 17565 de/ 15/03/2017, Rv. 269569); l'indagine volta ad accertare la violazione del principio non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619; ). Nel caso di specie, la conformazione strutturale delle previsioni contenute nell'art. 497 bis cod. pen., consente di affermare che la condotta del possesso del documento falso di cui al comma 1 costituisce il presupposto e l'antefatto naturale della condotta di falsificazione o concorso nella stessa di cui al secondo comma (Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013 Rv. 255468), circostanza che consentiva al ricorrente di articolare agevolmente la propria difesa. 3. Neppure può trovare spazio il motivo relativo alla grossolanità del falso ex art. 469 c.p., con il quale il ricorrente propone una opzione ermeneutica dissonante con la consolidata linea interpretativa, alla quale i giudici di merito si sono attenuti, secondo cui l'offensività correlata alla idoneità ad ingannare deve essere commisurata a persone di comune discernimento. La pluriennale elaborazione della giurisprudenza di questa Corte è, infatti, attestata nel senso che la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia riconoscibile "ictu ocu/i", ovvero dalla mera disamina dell'atto, da qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza e non debba far riferimento né alle particolari cognizioni o competenze specifiche di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono essere dotate ( Sez. 2 n. 5687 del 06/12/2012 , Rv. 255680; Sez. 5 n. 3672 del 07/02/1992, , Bossa, Rv. Sez. 5 n. 4254 del 09703/1999, Rv. 213094; ), e che, ai fini della esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione, occorre che la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno (Sez. 5 n. 3711 del 01/12/2011- dep. 30/01/2012, Rv. 252946), nel senso che la grossolanità dell'atto sia tale da escludere non solo la probabilità ma la stessa possibilità dell'inganno ( Sez. 2 n. 122 del 22/01/1969, Lucerti, Rv. 112165; Sez. 5 n. 336 del 26/01/2000, Dame, Rv. 215583 in cui si è affermato che la contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile ictu ocu/i, senza necessità di particolari indagini, e che si concreta in una imitazione così ostentata e macroscopica, per il grado di incompiutezza, da non potere ingannare nessuno). All'evidenza, nel caso in scrutinio, tale palmare grossolanità è mancata, e la Corte ne ha dato una valutazione 3 che, in quanto immune da cedimenti logici e da manifesta contraddittorietà, si sottrae alle censure del giudizio di legittimità. 4. Considerazioni utili, quelle appena espresse, anche per confutare il motivo sulla grossolanità del falso riguardante la carta d'identità, in ordine al quale deve solo aggiungersi che neppure la vaga rassomiglianza con l'imputato della foto apposta sul documento rende il falso grossolano, piuttosto, essa costituendo la ragione della riqualificazione operata dalla Corte di appello. 5. Inammissibile anche il motivo relativo alla recidiva, perché omette di confrontarsi con la specifica motivazione svolta dalla Corte di appello, che ha fondato la Cellaipeculiare inclinazione a delinquere del ricorrente dai precedenti specifici ( falso nunnmario e truffa) dai quali è gravato, commessi anche in epoca prossima ai fatti per cui si procede. 6. Infondato anche il quinto motivo, perchè il Tribunale ha considerato una pena base di anni due ( rispetto a quella ante riforma del 2015 dell'art. 497 bis), decisamente superiore al minimo, mentre la Corte di appello, nel rideterminarla, ha previsto, dopo la riqualificazione ai sensi del primo comma, una pena base di anni uno mesi tre, che è appena superiore al minimo. 6.1. Quanto alla dedotta violazione del divieto di reformatio in pejus, deve osservarsi che detto principio, di portata generale (Sez. 1, n. 1805 del 27/04/1993 , Rv. 195647), riguarda, tuttavia, il fatto e le sue conseguenze sanzionatorie, non la valutazione probatoria o comparativa che resta prerogativa del giudice di merito (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660), in ragione della "innegabile autonomia e discrezionalità de/giudizio di comparazione, che non sempre conduce ad attribuire un peso quantitativamente apprezzabile ad ogni elemento considerato, sicché un'alterazione dei termini in comparazione non comporta necessariamente una alterazione altresì del giudizio precedentemente espresso, non potendo trovare applicazione una logica rigidamente ed esclusivamente matematica"; pertanto, "non può trovare spazio una «presunzione assoluta» della necessità di modifica del precedente giudizio implicante un'obbligatoria formulaZione di . un giudizio più favorevole da parte del giudice d'appello" (Sez. III, 12 giugno 2013 n. 38015; Sez. 5 n. 15130 del 03/03/2020, Rv. 279086). Nel caso di specie, la Corte di appello, operata la riqualificazione in meljus del fatto, non solo ha effettuato il calcolo della pena senza valicare, nella individuazione della pena base, i confini delimitati dal giudice di primo grado, anzi considerando una pena proporzionalmente inferiore, altresì, esponendo specifica giustificazione dell'allontanamento dal minimo edittale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 29 aprile 2021 Il Consigliere estensore