Sentenza 26 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/04/2001, n. 6080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6080 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
ce 1778 E 6 8 N 9 A O 5 1 I I / . Z REPUBBLICA ITALIANA R 4 N / A 608 0/0 1 6 A - R 2 T T B . S U SU R I . . NOME DEL POPOLO ITALI B L P G TE . I L E D A OR R R . L T B E A C D A D Oggetto T I S R Ę 1 N E 3 T E 1 S SEZIONE TRIBUTARIA T Tributaria N . I E IVA fociete aposti A A S N E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Enrico PAPA R.G.N. 6093/99 Dott. Giulio' Consigliere GRAZIADEI - 8472/99 Consigliere Cron. 13229 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU Rep. - Consigliere Ud. 30/01/01 Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da UFF IVA PISTOIA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso · 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente 2001 CORTE SUPPRIM BI CASSAZIONE 151
contro
CAMPIONE CIVILE N. 63778 -1- UL NA;
intimata e sul 2° ricorso n° 08472/99 proposto da: UL NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell'Avvocato MOSCATO PIETRO, che la rappresenta e difende unitamente NATALI LM LO, giusta procura inall'Avvocato calce;
controricorrente e ricorrente incidentale · nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, UFF IVA PISTOIA;
intimati avverso la sentenza n. 2/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 27/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato CAPUTI AMBRENGHI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente, l'Avvocato MOSCATO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale;
il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore -2- Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, il rigetto del secondo motivo del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio IVA di Pistoia ha determinato induttivamente, nei confronti del Club sportivo "Sport e Salute" il volume d'affari per il 1992 e per il 1993 (con violazione dei relativi obblighi contabili e di dichiarazione dei redditi), collegato alla presunzione dell'esistenza di una società di fatto fra i membri del parallela Direttivo del Club, fra cui la Consiglio contribuente, la quale ha invece contestato di essere stata una semplice frequentatrice della palestra, anche se era stata ipotizzata la sua candidatura ad una carica sociale. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza 27 gennaio 1997, ha confermato la decisione di primo grado, la quale aveva escluso ogni fine di lucro nell'attività svolta dal circolo sportivo in questione, affiliato ad organizzazioni dopolavoristiche, a' sensi della Legge 16 dicembre 1991 n. 398. A supporto di tale convinzione i giudici tributari hanno richiamato analoga conclusione raggiunta, a seguito di indagini, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze sulla base di due motivi. RI LU resiste con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, debbono essere riuniti a' sensi dell'art. 335 c.p.c. adducendo la Col primo motivo di ricorso, violazione degli artt. 37 del DPR 600 del 1973, 4 e 233 del DPR 633 del 1972, nonché vizio di motivazione, il ricorrente censura la decisione impugnata per essersi esclusivamente richiamata alla legislazione relativa alle associazioni costituite senza fini di lucro, omettendo di motivare in ordine alla contestazione mossa alla contribuente, consistente nella individuazione di un soggetto giuridico autonomo (rispetto áll'associazione non riconosciuta), formato dai componenti il Consiglio Direttivo, che costituiva il soggetto interposto idoneo a consentire la fruizione delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive, culturali, religiose, ecc. In particolare, l'esistenza di una società di fatto fra alcuni soci stata dedotta dalla presenza di due categorie di soci, quelli fondatori e quelli ordinari, i quali ultimi, di numero indeterminato, erano sostanzialmente "clienti" della palestra, per la quale era altresì prevista una categoria di "soci istruttori", mentre il controllo economico dell'Associazione era accentrato nelle mani del Presidente. Da tali circostanze era agevole evincere un rapporto societario dissimulato fra i soggetti componenti il Consiglio Direttivo del Club sportivo, con esercizio di attività economica a scopo di lucro, ciò che rendeva pienamente legittima la contestazione relativa alla violazione dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili, della registrazione dei corrispettivi e delle dichiarazioni a' fini IRPEF ed IVA. Col secondo motivo di ricorso, adducendo la violazione dell'art. 654 c.p.p., nonché dell'art. 277 disp. att. e dell'art. 37 del DPR 600 del 1973, il ricorrente censura il riferimento della sentenza impugnata all'efficacia di una decisione penale, che non aveva coinvolto l'Amministrazione Finanziaria, e che si limitava fra l'altro, ad una richiesta di archiviazione formulata dal P.M. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la contribuente censura la sentenza impugnata per non aver chiaramente escluso la propria partecipazione al Consiglio Direttivo del Club. Il primo motivo del ricorso principale è fondato e deve essere accolto. Infatti la Commissione Regionale, 'pic ki nel fondare la propria decisione esclusivamente sul richiamo alle norme di legge regolatrici del regime fiscale riguardante gli Enti senza fini di lucro, fra cui sono comprese le associazioni sportive non ha minimamente affrontato T la problematica proposta dall'Ufficio con l'atto di accertamento, e sempre ribadita in corso di causa, secondo cui sarebbe stato utilizzato uno schema associativo esente quale schermo di un'attività economica svolta in forma associata, come potrebbe evincersi dalla creazione di varie categorie di soci, dei quali soltanto alcuni abilitati alla gestione del patrimonio sociale. Su tali circostanze, illustrate dai verbalizzanti, i giudici tributari hanno dunque omesso la doverosa pronuncia, non esaminando l'effettiva natura del Club, come risultante dai documenti contabili e associativi, e così sostanzialmente ignorando 7 sostanzialmente la portata delle contestazioni dell'Ufficio. E' invece infondato, e va rigettato il secondo motivo di ricorso, non avendo la Commissione Regionale richiamato pedissequamente, a sostegno delle proprie ragioni, un giudicato penale, ma essendosi limitata ad ampliare il semplice riferimento, contenuto in motivazione, al disposto normativo della L. 16 dicembre 1991 n. 398, con la menzione di attività istruttorie svolte dal P.M., eventualmente rilevanti in ambito tributario, quali elementi di supporto alla libera valutazione del giudicante, soltanto se autonomamente rimeditati in tale sede (Cass. 12577/2000). Il ricorso incidentale dovrà essere dichiarato assorbito, poiché la doglianza con esso avanzata dalla ricorrente è subordinata all'accertamento da parte del giudice di rinvio circa la effettiva all'interno del Club sportivo, di una presenza, società di fatto fra i membri del Consiglio Direttivo. Cassata pertanto la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto, gli atti vanno rimessi, per un nuovo esame, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che 8 deciderà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo motivo, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le Commissione spese, ad altra Sezione della Tributaria Regionale della Toscana. Roma, 30 gennaio 2001. Il Presidente Il Relatore Luis IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 26 APR. 2001 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 7 A I R A 5 6 E 8 T . 9 N N U 1 / - O B I 4 I / B Z R 6 . A 2 T L R . L T R . A S P I . . B G D A A E I L T R E R D 1 E 3 A I T 1 S D N A . E E N S M T I N A E S E