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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2025, n. 33733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33733 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2025 del TRIBUNALE di BRESCIA, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FABIO PICUTI, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito l'AVV. LADISLAO MASSARI per il PI, che si è riportato ai motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 21 marzo 2025 il Tribunale di Brescia, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, giudicando sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di PI ON avverso l'ordinanza emessa il 31 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata sostituiva nei confronti del PI la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti donniciliari in relazione al contestato reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen., 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33733 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 24/06/2025 avente ad oggetto una vicenda estorsiva che vedeva quale vittima l'imprenditore AG Alberto e rispetto alla quale il Tribunale escludeva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla ipotizzata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., declinata nella versione del cosiddetto metodo mafioso. 2. Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per cassazione PI ON, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento del fatto quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi di colpevolezza in relazione al reato contestato. Assumeva, in particolare, che, contrariamente a quanto rassegnato nel provvedimento impugnato, il PI, nel corso del procedimento, non aveva reso alcuna dichiarazione spontanea, che il Tribunale non aveva motivato in merito alla ritenuta riconducibilità al ricorrente delle due società menzionate nell'imputazione provvisoria, la RA e la ER AV, che il PI era intervenuto su richiesta della parte offesa AG per fare da mediatore in relazione a una pregressa vicenda estorsiva che vedeva coinvolti altri soggetti in qualità di estorsori e si era limitato a indicare il proprio nipote, IO UM, quale soggetto che avrebbe potuto mediare in relazione alle richieste estorsive avanzate nei confronti del AG, per poi uscire completamente di scena, che non vi era alcuna prova del fatto che la parte offesa avesse versato in favore del PI la somma di euro 60.000,00 considerato che i bonifici erano stati effettuati dal AG in favore delle dette due società ER AV e RA, che, come dedotto, non erano riconducibili al PI, che le minacce che la parte offesa aveva affermato di aver ricevuto dal IO erano riferibili solo a quest'ultimo e non anche all'odierno ricorrente, che l'esclusione, ad opera del Tribunale, della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'aggravante del metodo mafioso era idonea a travolgere l'intera impostazione accusatoria in relazione alla — apodittica secondo l'assunto difensivo — riferibilità al PI delle espressioni minacciose riferite dalla parte offesa come provenienti da altri soggetti, fra i quali il nipote del ricorrente IO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile. 2 Il giudice della cautela, invero ha reso una motivazione immune dai vizi denunciati, richiamando puntualmente le fonti di prova utilizzate per ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del PI in relazione al contestato reato di estorsione e traendo da esse conseguenze del tutto logiche. Ha, in particolare, richiamato il contenuto delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, l'imprenditore AG Alberto, amministratore del "Gruppo AG" che operava nel settore del rame e del nichel, il quale aveva affermato di essere vittima, da alcuni mesi, di un'attività estorsiva posta in essere da tale ED UD, con il quale aveva avuto rapporti commerciali, che gli aveva rivolto minacce e in alcune occasioni, presentandosi al suo cospetto in compagnia di un soggetto di origini calabresi appellato "zio Angelo", era stato minacciato con una pistola e percosso, tanto che era stato costretto a consegnare agli estortori due orologi di ingente valore. Il AG ha proseguito il proprio racconto ricordando che, nella ricerca di una soluzione rispetto alla situazione creatasi, aveva conosciuto l'odierno ricorrente PI ON, che si era proposto "di offrirgli la propria protezione nei confronti del ED, in Cambio di 20.000 euro, poi divenuti 60.000, impegnandosi a far seguire la vicenda del rientro del credito da suo nipote, UM IO" (v. pag. 3 del provvedimento impugnato). Il Tribunale ha anche evidenziato che la parte offesa aveva dichiarato che lo sviluppo della situazione aveva portato esclusivamente a sommare, alle pressioni estorsive esercitate dal ED, quelle del IO, al quale era stato costretto a versare la somma di euro 15.000,00 in contanti, e aveva precisato che il PI era "il soggetto di riferimento degli esecutori materiali delle minacce, ovvero IO e Ferrari, ed il principale creditore delle somme versate dalla persona offesa" (v. pag. 3 dell'ordinanza impugnata). Quanto alla ritenuta attendibilità della persona offesa il Tribunale ha congruamente osservato che "seppure non si intenda negare la ravvisabilità di discrasie tra i diversi e successivi narrati rispetto ad alcuni elementi (riferimenti temporali e cifre), le stesse non sembrano mai coinvolgere gli snodi e i passaggi essenziali e portanti della vicenda, e non risultano pertanto tali da poter insinuare fondati dubbi circa la sostanziale corrispondenza al vero della ricostruzione offertane" (v. pag. 7 dell'ordinanza impugnata). 3 Il giudice della cautela ha anche opportunamente evidenziato che le dichiarazioni accusatorie della parte offesa erano state confermate da altro soggetto, tale RI, che era stato presente all'incontro con il PI (v. pag. 10 del provvedimento impugnato). La motivazione resa dal Tribunale appare, pertanto, immune dai vizi denunciati;
a fronte di ciò il ricorrente propone una diversa lettura nel merito degli elementi considerati dal Tribunale della cautela, inammissibile nella presente sede. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/06/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FABIO PICUTI, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito l'AVV. LADISLAO MASSARI per il PI, che si è riportato ai motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 21 marzo 2025 il Tribunale di Brescia, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, giudicando sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di PI ON avverso l'ordinanza emessa il 31 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata sostituiva nei confronti del PI la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti donniciliari in relazione al contestato reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen., 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33733 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 24/06/2025 avente ad oggetto una vicenda estorsiva che vedeva quale vittima l'imprenditore AG Alberto e rispetto alla quale il Tribunale escludeva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla ipotizzata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., declinata nella versione del cosiddetto metodo mafioso. 2. Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per cassazione PI ON, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento del fatto quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi di colpevolezza in relazione al reato contestato. Assumeva, in particolare, che, contrariamente a quanto rassegnato nel provvedimento impugnato, il PI, nel corso del procedimento, non aveva reso alcuna dichiarazione spontanea, che il Tribunale non aveva motivato in merito alla ritenuta riconducibilità al ricorrente delle due società menzionate nell'imputazione provvisoria, la RA e la ER AV, che il PI era intervenuto su richiesta della parte offesa AG per fare da mediatore in relazione a una pregressa vicenda estorsiva che vedeva coinvolti altri soggetti in qualità di estorsori e si era limitato a indicare il proprio nipote, IO UM, quale soggetto che avrebbe potuto mediare in relazione alle richieste estorsive avanzate nei confronti del AG, per poi uscire completamente di scena, che non vi era alcuna prova del fatto che la parte offesa avesse versato in favore del PI la somma di euro 60.000,00 considerato che i bonifici erano stati effettuati dal AG in favore delle dette due società ER AV e RA, che, come dedotto, non erano riconducibili al PI, che le minacce che la parte offesa aveva affermato di aver ricevuto dal IO erano riferibili solo a quest'ultimo e non anche all'odierno ricorrente, che l'esclusione, ad opera del Tribunale, della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'aggravante del metodo mafioso era idonea a travolgere l'intera impostazione accusatoria in relazione alla — apodittica secondo l'assunto difensivo — riferibilità al PI delle espressioni minacciose riferite dalla parte offesa come provenienti da altri soggetti, fra i quali il nipote del ricorrente IO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile. 2 Il giudice della cautela, invero ha reso una motivazione immune dai vizi denunciati, richiamando puntualmente le fonti di prova utilizzate per ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del PI in relazione al contestato reato di estorsione e traendo da esse conseguenze del tutto logiche. Ha, in particolare, richiamato il contenuto delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, l'imprenditore AG Alberto, amministratore del "Gruppo AG" che operava nel settore del rame e del nichel, il quale aveva affermato di essere vittima, da alcuni mesi, di un'attività estorsiva posta in essere da tale ED UD, con il quale aveva avuto rapporti commerciali, che gli aveva rivolto minacce e in alcune occasioni, presentandosi al suo cospetto in compagnia di un soggetto di origini calabresi appellato "zio Angelo", era stato minacciato con una pistola e percosso, tanto che era stato costretto a consegnare agli estortori due orologi di ingente valore. Il AG ha proseguito il proprio racconto ricordando che, nella ricerca di una soluzione rispetto alla situazione creatasi, aveva conosciuto l'odierno ricorrente PI ON, che si era proposto "di offrirgli la propria protezione nei confronti del ED, in Cambio di 20.000 euro, poi divenuti 60.000, impegnandosi a far seguire la vicenda del rientro del credito da suo nipote, UM IO" (v. pag. 3 del provvedimento impugnato). Il Tribunale ha anche evidenziato che la parte offesa aveva dichiarato che lo sviluppo della situazione aveva portato esclusivamente a sommare, alle pressioni estorsive esercitate dal ED, quelle del IO, al quale era stato costretto a versare la somma di euro 15.000,00 in contanti, e aveva precisato che il PI era "il soggetto di riferimento degli esecutori materiali delle minacce, ovvero IO e Ferrari, ed il principale creditore delle somme versate dalla persona offesa" (v. pag. 3 dell'ordinanza impugnata). Quanto alla ritenuta attendibilità della persona offesa il Tribunale ha congruamente osservato che "seppure non si intenda negare la ravvisabilità di discrasie tra i diversi e successivi narrati rispetto ad alcuni elementi (riferimenti temporali e cifre), le stesse non sembrano mai coinvolgere gli snodi e i passaggi essenziali e portanti della vicenda, e non risultano pertanto tali da poter insinuare fondati dubbi circa la sostanziale corrispondenza al vero della ricostruzione offertane" (v. pag. 7 dell'ordinanza impugnata). 3 Il giudice della cautela ha anche opportunamente evidenziato che le dichiarazioni accusatorie della parte offesa erano state confermate da altro soggetto, tale RI, che era stato presente all'incontro con il PI (v. pag. 10 del provvedimento impugnato). La motivazione resa dal Tribunale appare, pertanto, immune dai vizi denunciati;
a fronte di ciò il ricorrente propone una diversa lettura nel merito degli elementi considerati dal Tribunale della cautela, inammissibile nella presente sede. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/06/2024