Sentenza 9 gennaio 2013
Massime • 2
Configura il delitto di evasione e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., l'allontanamento della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dal luogo di detenzione in un orario che si ponga in termini di inconciliabilità con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare. (Fattispecie nella quale l'imputato era stato sorpreso fuori della propria abitazione più di mezz'ora oltre l'orario previsto per farvici rientro).
La trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari determina, ex art. 276, comma primo ter, cod. proc. pen., la revoca obbligatoria degli arresti domiciliari, seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice, una volta accertata la trasgressione, sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari.
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- 1. Art. 385 - Evasionehttps://www.filodiritto.com/
1. Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni (1). 2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite (2). 3. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale (3). 4. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della …
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Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 1.1 Schema reato 2. L'elemento oggettivo. 2.1 La natura giuridica. 2.2 Il presupposto del reato: La privazione della libertà personale. 2.3 Cosa si intende per luogo di detenzione domiciliare? 2.4 Si configura l'evasione se l'allontanamento è di pochi minuti? 2.5 Quando si consuma il reato di evasione? 3. L'elemento soggettivo. 4. Quando non è punibile il reato di evasione? 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di evasione è un delitto previsto dall'art. 385 del codice penale e punisce l'arrestato o il detenuto che evade dal luogo in cui si trova ristretto (carcere o abitazione nel caso di detenzione domiciliare o arresti domiciliari). La pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2013, n. 3744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3744 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 09/01/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 38
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 48149/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN YL, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 07/11/2012 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. LETTIERI Nicola che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 17/08/20112 con il quale la Corte di appello di Roma aveva disposto nei riguardi di YL IN l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in sostituzione di quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 276 c.p.p., comma 1 ter. Rilevava il Tribunale come l'imputato, già sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di importazione di sostanza stupefacente e poi beneficiario della concessione della misura meno gravosa degli arresti domiciliari con autorizzazione ad allontanarsi da casa, per svolgere attività lavorativa tre giorni alla settimana dalle 19,00 alle 23,00, il 12/08/2012 fosse stato trovato dai carabinieri fuori dalla propria alle 23,37, circostanza, questa, idonea ad integrare gli estremi del reato di evasione (per il quale era stato tratto in arresto) ed a rendere obbligatorio il ripristino della misura coercitiva massima.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il IN, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Marco Cavaliere, il quale, formalmente con un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 275 e 276 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione, per avere il Tribunale distrettuale errato tanto nell'aver ritenuto che il comportamento dell'imputato - il quale aveva solo ritardato il rientro a casa, provenendo dal luogo di svolgimento del lavoro - avesse integrato gli estremi di una evasione e non anche quelli di una mera trasgressione delle prescrizioni impostegli con l'applicazione della misura degli arresti domiciliari con autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa;
quanto nell'aver reputato obbligatorio ovvero "automatico" il ripristino della misura della custodia carceraria, laddove l'art. 276 cod. proc. pen. avrebbe imposto al giudice una verifica delle caratteristiche di quella violazione sì da poter affermare che l'originaria esigenze di cautela si fosse aggravata, sì da giustificare l'applicazione di una misura più grave di quella all'epoca In corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
2. Premesso che, in presenza di una denuncia della inosservanza di una norma processuale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), il motivo afferente all'asserita manifesta illogicità ovvero alla contraddittorietà logica della motivazione del provvedimento impugnato, prospettato a mente della lett. e) dello stesso articolo, resta sostanzialmente assorbito nell'esame del primo motivo, rileva il Collegio come i Giudici di merito abbiano fatto, nel caso di specie, corretta applicazione dei principi di diritto in materia desumibili dalla giurisprudenza di legittimità, con una motivazione, comunque, congrua ed esente da vizi di illogicità.
Questa Corte, infatti, ha avuto modo reiteratamente di chiarire che configura il delitto di evasione e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionatale ex art. 276 cod. proc. pen., l'allontanamento della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dal luogo di detenzione in un orario che si ponga in termini di apprezzabile inconciliabilità con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare: e ciò perché, in siffatta ipotesi, l'interessato non si limita a trasgredire ad una prescrizione inerente alle modalità di esecuzione della misura cautelare in atto, bensì una violazione della stessa condizione di efficacia della autorizzazione ad allontanarsi temporaneamente dall'abitazione per esigenze lavorative, dato che il rispetto degli orar di uscita e rientro in casa rappresentano l'essenza di una regola fissata per evitare che l'indagato possa godere di una libertà incontrollata e sottrarsi al controllo da parte delle forze dell'ordine all'uopo delegate (in questo senso Sez. 6, n. 35074 del 05/04/2007, Quattromini, Rv. 237278; Sez. 6, n. 21975 del 12/05/2006, P.M. In proc. Sculli, Rv. 234510; Sez. 6, n. 1752 del 09/12/2002, Meloni M, Rv. 223342, relativo ad un caso di rientro nella propria abitazione con trenta minuti di ritardo rispetto all'orario stabilito nel provvedimento autorizzativo). Tale opzione esegetica, oltre che risultare coerente con la ratio delle disposizioni di riferimento, risponde anche ad una esigenza di interpretazione sistematica, posto che ad uguali conclusioni è pervenuta la giurisprudenza di legittimità nell'applicazione dell'analoga disciplina prevista per la misura alternativa alla detenzione domiciliare, per la quale si è osservato come non sia operante il regime previsto per la semilibertà che prevede un periodo di "assenza tollerata", quantificato in dodici ore, entro il quale la sanzione prevista in caso di ritardato rientro in istituto non è di natura penale ma solo disciplinare (così Sez. 6, n. 48547 del 21/10/2009, Pitorri, Rv. 245533). La qualificazione in termini di evasione e non di mera trasgressione di prescrizioni della condotta di chi, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, non rispetti i limiti di orario fissati nel provvedimento eccezionalmente autorizzativo all'allontanamento dall'abitazione per permettere lo svolgimento di un'attività lavorativa, comporta, dunque, l'applicazione della norma dettata dal comma 1 ter anziché quella prevista dal comma 1 dell'art. 276 cod. proc. pen.. 3. Nè vi sono dubbi sul fatto che, accertata la trasgressione alla prescrizione principale di non allontanarsi dalla propria abitazione ovvero la violazione - come si è visto, alla prima assimilabile - alla prescrizione inerente al rispetto dell'orario, fissato dall'autorità giudiziaria, di uscita dal luogo e di rientro nel luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, ciò comporti un sostanziale automatismo alla sostituzione nei confronti dell'interessato della misura degli arresti domiciliari con quella più grave della misura della custodia cautelare in carcere. A tale risultato esegetico si perviene sulla base non solo della interpretazione letterale e sistematica della norma prevista dall'art. 276 c.p.p., comma 1 ter, atteso che il legislatore ha usato la formula indicativa "dispone la revoca e la sua sostituzione", senza lasciare alcun margine di discrezionalità al giudice della cautela, come si evince anche dall'inciso iniziale del comma 1 ter ("In deroga a quanto previsto dal comma 1") che vale ad escludere la necessità che quel giudice, ai fini del decidere, operi una verifica "dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione"; ma anche sulla base di una interpretazione storica, tenuto conto che, come si evince agevolmente dai lavori parlamentari preparatori, la disposizione in argomento venne introdotta dalla novella del 2000 proprio allo scopo di sanzionare l'indagato che, ponendo in essere una condotta integrante gli estremi di una evasione, avrebbe concretamente dimostrato di non essere meritevole del più blando regime coercitivo connesso all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
Tanto risulta conforme all'indirizzo nettamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari determina, ex art. 276 c.p.p., comma 1 ter, la revoca obbligatoria degli arresti domiciliari,
seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice, una volta accertata la trasgressione, sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari (così, tra le molte, Sez. 5, n. 15053 del 22/02/2012, Nesta, Rv. 252478; Sez. 5, Sentenza n. 1821/12 del 29/09/2011, Algieri, Rv. 251715; Sez. 6, n. 3882 del 14/01/2010, P.G. in proc. Dierna, Rv. 245811; Sez. 5, n. 42017 del 22/09/2009, Della Rocca, Rv. 245381; Sez. 6, Sentenza n. 5690/08 del 19/12/2007, Mastrovito, Rv. 238734; Sez. 6, n. 12313/08 del 27/11/2007, Cucinella, Rv. 239327 Sez. 6, n. 44977 del 18/11/2005, Ruggero, Rv. 233507; Sez. 6, n. 21975 del 12/05/2006, P.M. in proc. Sculli, Rv. 234510; Sez. 5, n. 47643 del 17/11/2004, P.M. in proc. Gregorat, Rv. 230242).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2013