TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 20/03/2026, n. 5296
TAR
Decreto cautelare 19 febbraio 2026
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TAR
Sentenza breve 20 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 64 bis del Regolamento di Igiene del Comune di Roma

    L'amministrazione ha provato che l'attività prevalente consiste nella frittura di pollo. Il Tribunale ha già chiarito che il regolamento va interpretato nel senso di precludere mezzi tecnici alternativi alla canna fumaria per la frittura.

  • Accolto
    Illegittimità dell'art. 64 bis del Regolamento di Igiene del Comune di Roma

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, annullando parzialmente l'art. 64 bis. L'amministrazione non ha compiuto un'istruttoria tecnica che giustificasse la preferenza sistematica per le canne fumarie rispetto agli impianti alternativi, contravvenendo agli indirizzi della legge regionale che favorisce l'uso di apparati tecnologici innovativi ed ecologicamente all'avanguardia. Il comma 2 dell'art. 64 bis è illegittimo per contrasto con la legge regionale.

  • Accolto
    Illegittimità dell'art. 64 bis del Regolamento di Igiene del Comune di Roma

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, annullando parzialmente l'art. 64 bis. L'amministrazione non ha compiuto un'istruttoria tecnica che giustificasse la preferenza sistematica per le canne fumarie rispetto agli impianti alternativi, contravvenendo agli indirizzi della legge regionale che favorisce l'uso di apparati tecnologici innovativi ed ecologicamente all'avanguardia. Il comma 2 dell'art. 64 bis è illegittimo per contrasto con la legge regionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 20/03/2026, n. 5296
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5296
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo