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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 19/06/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2311 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente.
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20/12/2024 da:
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca CARDIN, presso la quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giovanna MORSANUTTO, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Aviano in data 17/6/2006 (registri atti di matrimonio, anno
2006 atto n. 14 reg. 2 parte 2 serie A ), in regime di separazione dei beni.
con i seguenti figli:
- , n. a Udine il 10/05/2007 Persona_1
- , n. a Pordenone il 08/05/2012 Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
FATTO ha proposto ricorso per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge Parte_1 [...] chiedendo in particolare il collocamento prevalente del figlio minorenne presso di sé, CP_1 con regolamentazione degli incontri con il padre, nonché l'imposizione a carico del marito di un duplice obbligo di contributo economico, per il mantenimento proprio e del figlio minorenne.
Si è regolarmente costituita la parte resistente, associandosi alle richieste di controparte relative ai rapporti personali ma contestandone le pretese economiche.
All'esito del tentativo di conciliazione esperito nella prima udienza di comparizione dei coniugi, le parti hanno chiesto un differimento per valutare la soluzione conciliativa prospettata dal giudice e, in sostituzione della successiva udienza, hanno deposito le seguenti conclusioni congiunte di separazione:
1) Accertata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiarare la separazione personale dei coniugi
ed ordinando le conseguenti annotazioni. Parte_1 Controparte_1
2) Assegnare al signor la casa coniugale di sua piena proprietà sita ad Aviano in Controparte_1
Via Santa Barbara 58.
3) Disporre l'affido condiviso del figlio stabilendo che lo stesso abbia la Persona_2 residenza prevalente presso la mamma in Aviano (PN), Via Glera 9.
4) Darsi atto che ha raggiunto la maggiore età e conserverà la residenza presso Persona_1 il padre nella casa coniugale.
5) Il signor trascorrerà con il martedì sera con rientro a dormire nella casa CP_1 Per_2 materna ed il venerdì sera oltre a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica dopo pranzo.
6) Le parti convengono concordemente che il figlio potrà recarsi presso l'abitazione del Per_2 padre ogni volta che lo vorrà, per trascorrere del tempo con lo stesso e con il fratello Per_1
7) Per quanto attiene alle vacanze estive i coniugi concordano che terranno il figlio per due Per_2 settimane anche non continuative comunicando le date possibilmente entro il mese di maggio;
per quanto attiene alle vacanze natalizie, i coniugi concordano che le stesse verranno trascorse dal figlio per metà con la mamma e per metà con il papà, alternando di anno in anno il giorno di Per_2
Natale con quello di capodanno;
per quanto attiene alle vacanze pasquali, i coniugi alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
8) I genitori, si faranno carico del mantenimento ordinario diretto dei figli quando si troveranno presso di loro, e delle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto nel protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati del Foro di Pordenone;
9) L'assegno unico di verrà percepito per intero dalla signora Per_2 CP_1 Parte_1 mentre l'assegno unico di verrà percepito per intero dal signor Persona_1 Controparte_1
10) Il signor beneficerà dei permessi mensili riconosciuti dalla Legge 104 Controparte_1 nell'interesse del figlio Per_1
11) I coniugi si rilasciano sin d'ora l'assenso al rilascio del passaporto e al rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio
12) le detrazioni fiscali verranno divise al 50% tra i genitori mentre per quanto attiene le spese sostenute esse vengono detratte in percentuale.
13) I coniugi dichiarano d'essere economicamente autosufficienti e che nulla è dovuto a titolo di assegno di separazione.
14) Le parti dichiarano di aver definito ogni questione relativa alle pretese vantate dalla sig.
con riferimento alla casa coniugale, con separato accordo di data 9 giugno 2025, Parte_1 resosi necessario e considerato funzionale alla soluzione della crisi coniugale.
15) Le spese legali sono compensate tra le parti, che provvederanno a pagare i rispettivi difensori, i quali rinunciano alla solidarietà ex art.13 legge P.F. comma 8 professionale forense.
16) Le parti, confidano nell'accoglimento della presente soluzione concordata da parte del collegio
e rinunciano alle domande svolte, alle comparse conclusionali e alle memorie di replica. 17) Dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza definitiva di separazione conformemente alle conclusioni raggiunte dalle parti.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Non si deve procedere all'ascolto della prole (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Aviano (PN) in data 17/6/2006
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aviano (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 2006 atto n. 14 reg. 2 parte 2 serie A )
Così deciso in Pordenone, il 18 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente.
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20/12/2024 da:
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca CARDIN, presso la quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giovanna MORSANUTTO, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Aviano in data 17/6/2006 (registri atti di matrimonio, anno
2006 atto n. 14 reg. 2 parte 2 serie A ), in regime di separazione dei beni.
con i seguenti figli:
- , n. a Udine il 10/05/2007 Persona_1
- , n. a Pordenone il 08/05/2012 Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
FATTO ha proposto ricorso per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge Parte_1 [...] chiedendo in particolare il collocamento prevalente del figlio minorenne presso di sé, CP_1 con regolamentazione degli incontri con il padre, nonché l'imposizione a carico del marito di un duplice obbligo di contributo economico, per il mantenimento proprio e del figlio minorenne.
Si è regolarmente costituita la parte resistente, associandosi alle richieste di controparte relative ai rapporti personali ma contestandone le pretese economiche.
All'esito del tentativo di conciliazione esperito nella prima udienza di comparizione dei coniugi, le parti hanno chiesto un differimento per valutare la soluzione conciliativa prospettata dal giudice e, in sostituzione della successiva udienza, hanno deposito le seguenti conclusioni congiunte di separazione:
1) Accertata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiarare la separazione personale dei coniugi
ed ordinando le conseguenti annotazioni. Parte_1 Controparte_1
2) Assegnare al signor la casa coniugale di sua piena proprietà sita ad Aviano in Controparte_1
Via Santa Barbara 58.
3) Disporre l'affido condiviso del figlio stabilendo che lo stesso abbia la Persona_2 residenza prevalente presso la mamma in Aviano (PN), Via Glera 9.
4) Darsi atto che ha raggiunto la maggiore età e conserverà la residenza presso Persona_1 il padre nella casa coniugale.
5) Il signor trascorrerà con il martedì sera con rientro a dormire nella casa CP_1 Per_2 materna ed il venerdì sera oltre a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica dopo pranzo.
6) Le parti convengono concordemente che il figlio potrà recarsi presso l'abitazione del Per_2 padre ogni volta che lo vorrà, per trascorrere del tempo con lo stesso e con il fratello Per_1
7) Per quanto attiene alle vacanze estive i coniugi concordano che terranno il figlio per due Per_2 settimane anche non continuative comunicando le date possibilmente entro il mese di maggio;
per quanto attiene alle vacanze natalizie, i coniugi concordano che le stesse verranno trascorse dal figlio per metà con la mamma e per metà con il papà, alternando di anno in anno il giorno di Per_2
Natale con quello di capodanno;
per quanto attiene alle vacanze pasquali, i coniugi alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
8) I genitori, si faranno carico del mantenimento ordinario diretto dei figli quando si troveranno presso di loro, e delle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto nel protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati del Foro di Pordenone;
9) L'assegno unico di verrà percepito per intero dalla signora Per_2 CP_1 Parte_1 mentre l'assegno unico di verrà percepito per intero dal signor Persona_1 Controparte_1
10) Il signor beneficerà dei permessi mensili riconosciuti dalla Legge 104 Controparte_1 nell'interesse del figlio Per_1
11) I coniugi si rilasciano sin d'ora l'assenso al rilascio del passaporto e al rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio
12) le detrazioni fiscali verranno divise al 50% tra i genitori mentre per quanto attiene le spese sostenute esse vengono detratte in percentuale.
13) I coniugi dichiarano d'essere economicamente autosufficienti e che nulla è dovuto a titolo di assegno di separazione.
14) Le parti dichiarano di aver definito ogni questione relativa alle pretese vantate dalla sig.
con riferimento alla casa coniugale, con separato accordo di data 9 giugno 2025, Parte_1 resosi necessario e considerato funzionale alla soluzione della crisi coniugale.
15) Le spese legali sono compensate tra le parti, che provvederanno a pagare i rispettivi difensori, i quali rinunciano alla solidarietà ex art.13 legge P.F. comma 8 professionale forense.
16) Le parti, confidano nell'accoglimento della presente soluzione concordata da parte del collegio
e rinunciano alle domande svolte, alle comparse conclusionali e alle memorie di replica. 17) Dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza definitiva di separazione conformemente alle conclusioni raggiunte dalle parti.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Non si deve procedere all'ascolto della prole (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Aviano (PN) in data 17/6/2006
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aviano (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 2006 atto n. 14 reg. 2 parte 2 serie A )
Così deciso in Pordenone, il 18 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa