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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/12/2025, n. 3425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3425 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3430/2023
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Mariarosaria Stanzione considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 18 dicembre 2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Mariarosaria Stanzione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3430/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 850/23, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Lecce, Parte_1
Email_1
Opponente
E
, in persona degli Controparte_1 amministratori giudiziari pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Visone,
Email_2
Opposta
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE L'amministrazione Giudiziaria dei beni di ha proposto ricorso per ottenere il Controparte_1 decreto ingiuntivo nei confronti di , quale conduttore del box auto sito in Acerra alla Parte_1 via De Gasperi n. 5, concesso in locazione dall'amministrazione giudiziaria con contratto del
2/3/2018, con canone mensile di euro 45,00, per il mancato pagamento dei canoni a partire da ottobre
2021 a marzo 2022, oltre maggio 2022, evidenziando che l'immobile è stato restituito il 16/6/2022, senza il pagamento dei canoni arretrati.
Il Tribunale di Nola con decreto del 5 maggio 2023 ha ingiunto a il pagamento di Parte_1 euro 315,00, oltre interessi e spese.
Avverso il decreto ha proposto opposizione , affermando di aver sempre pagato i Parte_1 canoni dedotti in giudizio ed evidenziando che ogni responsabilità circa i dedotti mancati pagamenti era da ascriversi alla errata contabilità tenuta dall'amministrazione giudiziaria.
Si è costituita l'amministrazione giudiziaria di precisando le diverse imputazioni Controparte_1 dei pagamenti, fatte con riferimento ai diversi canoni non corrisposti e riducendo la propria pretesa ad euro 270,00, avendo riscontrato il pagamento di un altro canone.
Con ordinanza del 8/1/2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nei limiti di euro 270,00.
Subentrato questo giudice nel ruolo, la causa, istruita documentalmente, è stata fissata per il 18 dicembre 2025 per la decisione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e decisa come in epigrafe descritto.
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda, avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale negativo del 7 marzo 2024).
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura tra le parti un giudizio a cognizione piena, in cui la posizione delle stesse risulta invertita (l'attore formale del giudizio di opposizione è il convenuto sostanziale del procedimento di ingiunzione;
viceversa, il convenuto formale - creditore opposto è
l'attore sostanziale). Si tratta, tuttavia, di un'inversione solo formale, perché non comporta l'inversione dell'onere della prova, che andrà comunque ripartito tenendo conto del disposto dell'art. 2697 c.c.. Ciò significa che grava sul creditore opposto l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre spetta all'opponente fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui diritto.
La locatrice ha prodotto il contratto di locazione e ha allegato l'inadempimento del conduttore rispetto al pagamento di vari canoni di locazione da ottobre 2021 a marzo 2022, oltre quello di maggio dello stesso anno.
Il ha affermato di aver pagato tutti i canoni richiesti e ha allegato una schermata della lista di Pt_1 movimenti del proprio corrente, che, per quel che interessa in questa sede, contiene i pagamenti di
46,00 euro effettuati in favore dell'amministrazione giudiziaria, eseguiti il 3/6/22, il 22/4/22 e il
7/3/22. Questa la scarna documentazione prodotta.
Ora, va detto che in materia di pagamento dei canoni di locazione non trova applicazione la regola posta dall'art. 1193 c.c., che “presuppone per sua stessa natura la preesistenza di una pluralità di rapporti obbligatori tra le parti stesse, ed assolve alla funzione di individuare il debito, tra i più, cui
l'adempimento si riferisce. Per cui, in assenza di tale pluralità di rapporti, la relativa disciplina non può essere utilizzata” (Cass. n. 23341/2013; ancora Cass. 22693/13 “la disposizione dell'art. 1193
c.c. presuppone una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e ha lo scopo di eliminare
l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione, sicché tale disposizione non è applicabile, e la questione dell'imputazione del pagamento non è proponibile, quando tra le parti sussista un unico debito”).
Nella vicenda in esame, però, non vi è alcuna imputazione dei pagamenti da parte del conduttore.
Dalla documentazione prodotta, a prescindere dall'imputazione dei pagamenti eseguiti il 3/6/22, il
22/4/22 e il 7/3/22, si evince il mancato pagamento da parte del conduttore di sei mensilità di canone, con la conseguenza che, revocato il decreto ingiuntivo, deve essere condannato a Parte_1 pagare la somma di euro 270,00 in favore dell'amministrazione giudiziaria dei beni di
[...]
oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. CP_1
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, rapportata anche alla semplicità ed esiguità delle difese svolte, che fanno ritenere equo attenersi ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, sulla opposizione proposta dalla amministrazione giudiziaria dei beni di nei confronti di , avverso il decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo 850/2023 del Tribunale di Nola, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 859/2023;
2) condanna al pagamento in favore dell'amministrazione giudiziaria dei beni Parte_1 di della somma di euro 270,00, oltre interessi nella misura legale dalle Controparte_1 singole scadenze al saldo;
3) condanna al pagamento in favore dell'amministrazione giudiziaria dei beni Parte_1 di delle spese di lite, liquidandole in euro 45,00 per spese ed euro 460,00 a Controparte_1 titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
C.P.A. come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Nola il 18/12/2025.
Il giudice
dott.ssa Mariarosaria Stanzione
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Mariarosaria Stanzione considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 18 dicembre 2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Mariarosaria Stanzione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3430/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 850/23, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Lecce, Parte_1
Email_1
Opponente
E
, in persona degli Controparte_1 amministratori giudiziari pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Visone,
Email_2
Opposta
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE L'amministrazione Giudiziaria dei beni di ha proposto ricorso per ottenere il Controparte_1 decreto ingiuntivo nei confronti di , quale conduttore del box auto sito in Acerra alla Parte_1 via De Gasperi n. 5, concesso in locazione dall'amministrazione giudiziaria con contratto del
2/3/2018, con canone mensile di euro 45,00, per il mancato pagamento dei canoni a partire da ottobre
2021 a marzo 2022, oltre maggio 2022, evidenziando che l'immobile è stato restituito il 16/6/2022, senza il pagamento dei canoni arretrati.
Il Tribunale di Nola con decreto del 5 maggio 2023 ha ingiunto a il pagamento di Parte_1 euro 315,00, oltre interessi e spese.
Avverso il decreto ha proposto opposizione , affermando di aver sempre pagato i Parte_1 canoni dedotti in giudizio ed evidenziando che ogni responsabilità circa i dedotti mancati pagamenti era da ascriversi alla errata contabilità tenuta dall'amministrazione giudiziaria.
Si è costituita l'amministrazione giudiziaria di precisando le diverse imputazioni Controparte_1 dei pagamenti, fatte con riferimento ai diversi canoni non corrisposti e riducendo la propria pretesa ad euro 270,00, avendo riscontrato il pagamento di un altro canone.
Con ordinanza del 8/1/2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nei limiti di euro 270,00.
Subentrato questo giudice nel ruolo, la causa, istruita documentalmente, è stata fissata per il 18 dicembre 2025 per la decisione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e decisa come in epigrafe descritto.
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda, avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale negativo del 7 marzo 2024).
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura tra le parti un giudizio a cognizione piena, in cui la posizione delle stesse risulta invertita (l'attore formale del giudizio di opposizione è il convenuto sostanziale del procedimento di ingiunzione;
viceversa, il convenuto formale - creditore opposto è
l'attore sostanziale). Si tratta, tuttavia, di un'inversione solo formale, perché non comporta l'inversione dell'onere della prova, che andrà comunque ripartito tenendo conto del disposto dell'art. 2697 c.c.. Ciò significa che grava sul creditore opposto l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre spetta all'opponente fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui diritto.
La locatrice ha prodotto il contratto di locazione e ha allegato l'inadempimento del conduttore rispetto al pagamento di vari canoni di locazione da ottobre 2021 a marzo 2022, oltre quello di maggio dello stesso anno.
Il ha affermato di aver pagato tutti i canoni richiesti e ha allegato una schermata della lista di Pt_1 movimenti del proprio corrente, che, per quel che interessa in questa sede, contiene i pagamenti di
46,00 euro effettuati in favore dell'amministrazione giudiziaria, eseguiti il 3/6/22, il 22/4/22 e il
7/3/22. Questa la scarna documentazione prodotta.
Ora, va detto che in materia di pagamento dei canoni di locazione non trova applicazione la regola posta dall'art. 1193 c.c., che “presuppone per sua stessa natura la preesistenza di una pluralità di rapporti obbligatori tra le parti stesse, ed assolve alla funzione di individuare il debito, tra i più, cui
l'adempimento si riferisce. Per cui, in assenza di tale pluralità di rapporti, la relativa disciplina non può essere utilizzata” (Cass. n. 23341/2013; ancora Cass. 22693/13 “la disposizione dell'art. 1193
c.c. presuppone una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e ha lo scopo di eliminare
l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione, sicché tale disposizione non è applicabile, e la questione dell'imputazione del pagamento non è proponibile, quando tra le parti sussista un unico debito”).
Nella vicenda in esame, però, non vi è alcuna imputazione dei pagamenti da parte del conduttore.
Dalla documentazione prodotta, a prescindere dall'imputazione dei pagamenti eseguiti il 3/6/22, il
22/4/22 e il 7/3/22, si evince il mancato pagamento da parte del conduttore di sei mensilità di canone, con la conseguenza che, revocato il decreto ingiuntivo, deve essere condannato a Parte_1 pagare la somma di euro 270,00 in favore dell'amministrazione giudiziaria dei beni di
[...]
oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. CP_1
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, rapportata anche alla semplicità ed esiguità delle difese svolte, che fanno ritenere equo attenersi ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, sulla opposizione proposta dalla amministrazione giudiziaria dei beni di nei confronti di , avverso il decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo 850/2023 del Tribunale di Nola, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 859/2023;
2) condanna al pagamento in favore dell'amministrazione giudiziaria dei beni Parte_1 di della somma di euro 270,00, oltre interessi nella misura legale dalle Controparte_1 singole scadenze al saldo;
3) condanna al pagamento in favore dell'amministrazione giudiziaria dei beni Parte_1 di delle spese di lite, liquidandole in euro 45,00 per spese ed euro 460,00 a Controparte_1 titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
C.P.A. come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Nola il 18/12/2025.
Il giudice
dott.ssa Mariarosaria Stanzione