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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/12/2025, n. 4614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4614 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
5498/2025
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 28/11/2025 sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5498/2025 R.G. promosso
DA
nato a [...] il [...] e residente ivi in via Canfora 16, Parte_1
; nata a [...] il [...], ivi residente via Ota C.F._1 Parte_2
55M, c.f. ; , nata a [...] il [...] ivi res. Via C.F._2 Parte_3
AN NI 16 , c.f. ; nato a [...] il C.F._3 Parte_4
30/05/1938, ivi res. Via Canfora 43, c.f. , tutti coeredi di C.F._4 Per_1
, nato a [...] in data [...] e deceduto ivi in data 07/06/2024
[...]
( ), rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Dario Santi Conti come da CodiceFiscale_5 procura in atti di giudizio , domiciliati presso il suo studio in Catania via Androne 34;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. , c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Raimund Bauer e dall'avv. Pier Luigi Tomaselli come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : indebito si assegno sociale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA PRESTAZIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 05/06/2025 parte ricorrente, rappresentata dagli eredi di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 07/06/2024, impugnava Persona_1 i provvedimenti con cui chiedeva a ciascun ricorrente odierno , nella qualità di erede, la CP_1
CP_ restituzione della somma di euro 2000,83 quale quota dell'indebito da rimborsare ad percepito dal dante causa sulla prestazione assistenziale di assegno sociale n. 04029890, in Persona_1 riferimento al periodo intercorso da 01/01 al 31/12/2018, eliminata per decesso del titolare, revocata in via definitiva in quanto prestazione collegata al reddito, ai senso dell'art. 13, comma 6 , lettera c) della legge n. 122/2010. L' dapprima aveva richiesto solamente all'erede CP_2 Parte_1 il recupero della somma complessiva di euro 8.370,83 e successivamente rideterminava in euro CP_ 2000,83 la quota parte dovuta ad quale recupero di indebito da ciascuno dei coeredi, in riferimento all'indebito contestato con provvedimento del 29/11/2024,comunicato a mezzo raccomandata, che ciascuno dei coeredi impugnava chiedendone rispettivamente l'annullamento.
Premettevano in fatto di essere eredi in quanto fratelli e sorelle del dante causa Persona_1 che percepiva l'assegno sociale per un importo mensile di euro 638,32 e non aveva altre fonti di reddito. Gli odierni ricorrenti avevano impugnato in sede amministrativa con separati ricorsi i CP_ provvedimenti di contestazione di indebito e recupero di somme erogate da sull'assegno sociale sopra specificato in riferimento all'annualità 2018. I ricorsi amministrativi venivano tutti rigettati CP_ dall' che sosteneva fosse dovuta nella fattispecie la restituzione delle somme erogate per tutto il
2018 , poiché il loro dante causa per l'anno 2017 non aveva inviato la dichiarazione dei redditi né ad CP_ attraverso il Modello RED né alla Agenzia Entrate attraverso il modello 730,non aveva inviato altresì entro la data del 15/09/2021 alcuna comunicazione relativa alle variazioni di reddito, determinando pertanto la revoca della prestazione, secondo la previsione di legge di cui all'art. 35 comma 10-bis D.L. 217/2008, convertito in legge 14/2009. CP_
, come si evince dal ricorso , sosteneva di avere l'ultima comunicazione reddituale nel 2020 e che nel luglio 2021 aveva convocato il de cuius tuttavia senza esito, lo aveva convocato per fornire le dichiarazioni reddituali richieste risalenti al 2017 senza ricevere risconto, da tale omissione era sorto l'indebito ed il recupero delle somme come previsto dalla legge. La delibera di rigetto di ciascun ricorso amministrativo veniva comunicata a tutti i ricorrenti odierni i quali , per ragioni di economia processuale , onde evitare differenti pronunce , decidevano di agire congiuntamente in giudizio per fare accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di indebito e della richiesta di pagamento CP_ di somme all'
A sostegno del ricorso proposto eccepivano e deducevano l'irripetibilità dell'indebito per legittimo affidamento dell'”accipiens” loro dante causa, evidenziavano l'esenzione dell'obbligo dello dalla presentazione di dichiarazione reddituale , evidenziavano la circostanza che Persona_1 questi viveva di solo assegno sociale e non godeva di altri redditi e non era nemmeno sottoposto ad obbligo di comunicare il Modello RE, come richiesto dall'ente resistente , non essendo titolare di ulteriori redditi che , sebbene non rilevanti ai fini fiscali , erano rilevanti per l'assegno sociale.
Evidenziavano che la sospensione e revoca dell'assegno sociale e la successiva richiesta di recupero di somme indebite erano illegittime in conseguenza della condizione di bisogno in cui viveva il loro fratello dante causa, che non era sposato e non aveva figli , nei cui confronti era stato aperto un procedimento di nomina di Amministratore di sostegno su richiesta del P.M. dott.ssa , Persona_2
a seguito segnalazione dei servizi sociali. Ed invero viveva in condizioni di Persona_1 disagio ed emarginazione sociale fin dalla giovinezza e tali condizioni si erano aggravate negli ultimi anni con l'avanzare dell'età. Pertanto avveniva che la Forza Pubblica lo trovasse di notte per strada in condizioni di agitazione e aggressività, sotto effetto di alcool. Deducevano altresì che il Tribunale di Catania aveva nominato un amministratore di sostegno in data 18/03/2024. Prima della nomina dell'amministratore di NO era stato sottoposto a visita su richiesta del giudice Tutelare , che aveva nominato un C.T.U. per accertare le condizioni psicofisiche di , se fosse Persona_1 in grado di curare se stesso ed i propri interessi. All'esito della visita del medico legale nominato e delle conclusioni formalizzate in relazione, veniva nominato 'Amministratore di NO . Questo aveva anche chiesto l'autorizzazione al giudice tutelare di locare l'immobile ove abitava Per_1
che nel frattempo veniva ricoverato presso la struttura AD PI, non essendo in grado di
[...] curare se stesso e versando in condizioni igienico-sanitarie precarie. L'Amministratore aveva depositato relazione di rendiconto finale ove si specificava che il dante causa degli odierni ricorrenti viveva solo di assegno sociale e non aveva altri redditi , aveva un conto corrente ove le somme CP_ venivano accreditate e che l'amministratore medesimo aveva avviato interlocuzione con per sbloccare l'assegno sociale che veniva sospeso dall'ente.
Al momento della morte del dante causa si erano evidenziati debiti come emerge dal rendiconto finale di cui euro 3.784,05 a favore del Comune di Catania che pagava le spese di ricovero presso la struttura
AD PI in compartecipazione al titolare, il quale dal luglio 2023 non percepiva più l'assegno sociale CP_ sospeso e revocato da Emergevano altresì euro 3.800,00 per spese funerarie e 333,73 euro per spese personali. Dalla dichiarazione che aveva reso la Casa di Riposo” AD PI” si evinceva che il ricorrente era ospitato dal 07/03/2023. I ricorrenti richiamando tali dati che documentavano in atti, CP_ dimostravano lo stato di bisogno del loro dante causa e l'assenza di redditi non conosciuti da che ha disposto la sospensione e revoca del beneficio per l'omissione solo formale dell'omessa comunicazione di dati reddituali e di modelli RE , adempimenti cui il “de cuius” non erano tenuto, rientrando nei casi di esenzione da tali obblighi di comunicazione previsti dalla legge.
I ricorrenti odierni deducevano che non vi era prova in atti di alcuna comunicazione pervenuta allo CP_
in ordine alla sospensione della prestazione, della convocazione presso per Persona_1 fornire i dati reddituali , pertanto la stessa revoca della prestazione assistenziale dell'assegno sociale era senz'altro illegittima. Chiedevano pertanto che fossero dichiarato illegittimo i provvedimento di recupero delle somme corrisposte al dante causa dei ricorrenti odierni, comunicato con provvedimento 29/11/2024 ,spedito a mezzo raccomandata inizialmente indirizzata al solo Parte_1
per euro 8,370,83; chiedevano l'annullamento, in quanto illegittimi, di tutti i provvedimenti
[...] del 30/01/2025, di recupero di indebito per euro 2.00083 , quale quota di pagamento rideterminata per ciascun coerede di , comunicati a mezzo raccomandata a ciascuno dei Persona_1 ricorrenti odierni;
Chiedevano fosse dichiarata irripetibile la somma di euro 8.370,83 e non dovuta dagli eredi né singolarmente né in via solidale;
Chiedevano fosse accertato il diritto del loro dante causa a percepire l'assegno Persona_1 sociale dal 2023 sino al 2024 , alla scomparsa del medesimo titolare, dichiarando illegittimo il provvedimento di sospensione e di revoca della prestazione assistenziale;
CP_ Chiedevano altresì la condanna dell' al pagamento della somma di euro 2.284,92 a ciascuno dei coeredi ricorrenti odierni ( così complessivi euro 9.139,68) con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo quale assegno sociale non corrisposto a dal mese di agosto 2023 al Persona_1 giugno 2024, data del decesso;
Chiedevano la condanna dell'ente al pagamento delle spese di giudizio .
Il Tribunale fissava l'udienza di discussione al 05/11/2025 e successivamente in data 08/10/2025 si costituiva l'Istituto che contestava tutte le eccezioni e le domande proposte dai ricorrenti. Insisteva nella illegittimità del comportamento del ricorrente che non aveva dato risconto alle raccomandate e CP_ comunicazioni inviate dall' pari a n. 11 comunicazioni inesitate . Evidenziava che l'omessa attività di comunicazione dei dati reddituali comportava essa stessa la sospensione e revoca dell'assegno sociale. Contestava l'eccezione di irripetibilità dell'indebito per legittimo affidamento in quanto non pertinente alla fattispecie. Contestava le deduzioni dei ricorrenti sulla sussistenza della condizione reddituale che giustificava la legittimità della percezione dell'assegno sociale in quanto non provate e comunque irrilevanti in materia di omessa comunicazione di dati reddituali. Era CP_ piuttosto vera la circostanza che l' aveva inviato al dante causa degli odierni ricorrenti ben 11 comunicazioni tra le quali anche la sospensione dell'assegno e la revoca.
Contestava la richiesta di pagamento agli eredi della somma di euro 9.139,68 a titolo di ratei non percepiti dal dante causa da agosto 2023 a giugno 2024. Deduceva che nessuna domanda in tale periodo era stata presentata in via amministrativa da per ottenere il pagamento Persona_1 dei ratei non percepiti e pertanto la domanda era improcedibile ed improponibile. Mancava altresì la prova del possesso dei dati reddituale per il 2023 e 2024e nessuna pretesa da parte degli eredi poteva trovare accoglimento. Chiedeva che fosse dichiarata dal Tribunale la legittimità del recupero con rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note scritte autorizzate.
All'esito dell'udienza di discussione questo giudice veniva delegato per discussione e decisione e veniva fissata udienza al 14/11/2025. Successivamente, disposte le modalità cartolari, con termine perentorio per deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, le parti nulla hanno osservato in ordine tale tipologia di trattazione nel termine all'uopo fissato dal legislatore.
Acquisite le note come in atti depositate il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷÷÷
Il ricorso proposto è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione in riferimento alle domande che attengono l'illegittimità del procedimento di recupero e l'irripetibilità delle somme richieste CP_ dall' a ciascuno dei coeredi del titolare dell'assegno sociale AS 04029890, in riferimento al periodo intercorso da 01/01 al 31/12/2018.
Contrariamente a quanto afferma la parte resistente risulta provato in giudizio l'elemento della sussistenza delle condizioni reddituali e la condizione di bisogno che consentivano l'accesso al beneficio dell'assegno sociale integralmente e sussistono le condizioni per ritenere provato il diritto di percepire la prestazione assistenziale da parte di , dante causa degli odierni Persona_1 ricorrenti, fratelli del “de cuius,” che non era sposato e non aveva propri figli.
Risulta provato in atti documentalmente il diritto di percepire la prestazione contestata, risulta soddisfatto l'onere probatorio a carico della parte ricorrente che mira ad ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto illegittimamente percepito. CP_ afferma che il dante causa dei ricorrenti odierni aveva omesso di comunicare attraverso il modello RED l'eventuale variazione della propria condizione reddituale e che era stato sollecitato ad adempiere a tale incombenza con lettera del luglio 2023, in assenza di riscontro l'ente aveva sospeso e poi revocato la prestazione da agosto 2023 al giugno 2024, periodo del decesso del titolare dell'assegno sociale all'esame di giudizio.
Il comma 10-bis dell'art. 35 del D.L. 207/2008 così dispone: “10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della legge 30.12.1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione
Finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti Previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per
l'anno in corso”.
Pertanto, alla luce della disposizione esaminata, la revoca del trattamento presuppone che al pensionato sia stata comunicata l'intervenuta sospensione, da questa infatti decorrono i 60 giorni per la trasmissione dei dati reddituali ed evitare la revoca del beneficio della prestazione assistenziale.
Il beneficiario di questa prestazione e dante causa dei ricorrenti, tuttavia non ha mai ricevuto alcuna comunicazione di sospensione, né in giudizio la parte resistente ha dato prova di avvenuta comunicazione. Dalla documentazione depositata dall'Ente risulta che la sospensione era stata inviata ad indirizzo con numero civico errato ed il titolare dell'assegno sociale risultava sconosciuto.
Il beneficiario dell'assegno all'esame non risulta avere ricevuto la lettera del 02/7/2021 inviata da CP_ ( e documentata al n. 5) ove lo si informava della sospensione dell'assegno sociale risultato CP_ irreperibile all'indirizzo indicato;
non ha ricevuto la lettera del 9 agosto 2022 ( doc. 10 ) con la quale l'ente chiedeva la restituzione di somme percepite a titolo di assegno per l'anno 2018 per l'importo di euro 8.370,03 che risulta inviata ad indirizzo errato dalla medesima documentazione CP_ depositata dall'ente; non ha ricevuto la comunicazione del 06/04/2023 ( doc. 11 ) con la quale lo si invitava in sede per comunicare i redditi del 2017; non ha ricevuto nemmeno la comunicazione del CP_ 06/12/2023 ( doc. 11 con cui gli si chiedeva nuovamente la restituzione delle rate indebitamente percepite , detta comunicazione risulta inviata ad indirizzo errato.
La procedura di revoca dell'assegno sociale prevede che al pensionato siano effettivamente pervenute le comunicazioni, atteso che da queste decorrono legittimamente i 60 giorni per eventuale trasmissione della documentazione o per la revoca . Nella fattispecie pertanto la procedura di revoca risulta illegittima.
Nella fattispecie altresì la parte ricorrente ha documentato che il proprio dante causa non era tenuto ad effettuare dichiarazione dei redditi all'amministrazione finanziaria e non era tenuto a presentare il modello RED per confermare l'assenza di ulteriori redditi rispetto l'assegno sociale conosciuto da CP_
Infatti con documento ( doc. 25 fascicolo parte ricorrente ) viene allegata la dichiarazione dell'Agenzia Entrate con la quale emerge tale condizione reddituale dello dal Persona_1
2016 al 2024. Datale documento emerge altresì che lo nel 2022 aveva percepito solo Per_1
l'assegno sociale, poi illegittimamente sospeso dall'ente che avrebbe potuto verificare le situazioni ostative facendo uso della diligenza richiestagli quale soggetto erogatore dell'unica prestazione erogata e conosciuta nonché unica fonte di reddito per il beneficiario considerato in giudizio ( cfr. in tale senso Cass.11498/1996; Cass. 8731/2019) .
A prova di tale condizione sussiste altresì il documento afferente il conto corrente bancario, in atti depositato dai ricorrenti odierni ( doc. 16) relativo all'anno 2017, per cui era sorto l'indebito , in cui alla voce entrate emerge solo l'assegno sociale.
Inoltre dal rendiconto finale dell'amministratore di sostegno nominato dal Tribunale di Catania si evince che l'assegno era stato erogato sino al luglio 2023 e che il medesimo amministratore aveva avviato un procedimento con l'ente per sbloccare l'assegno sociale ( doc. 22 fascicolo parte ricorrente). CP_ L'omessa conoscenza delle comunicazioni e la situazione dello , che viveva Persona_1 in stato di disagio crescente con l'avanzare dell'età , consentono di ritenere che si era creata una situazione di affidamento del beneficiario circa la sussistenza del proprio diritto a percepire l'assegno sociale legittimamente. Lo stato di disagio materiale e psico fisico viene ampiamente documentato in atti di giudizio. Ed invero ( doc. 17) i ricorrenti documentano il ricorso del P.M. per chiedere al
Tribunale la nomina di Amministratore di sostegno, da cui si evince che il beneficiario della prestazione assistenziale non era in grado di mantenere una vita indipendente, svolgere comuni attività quotidiane, provvedere autonomamente alla cura di se stesso. Si legge altresì che le condizioni
“ di vita e di salute mentali di sono gravemente pregiudizievoli e cagionano nel Persona_1 predetto, anche per l'avanzata età, una impossibilità di provvedere ai propri bisogni”. Tali condizioni vengono altresì accertate dal Consulente Tecnico d'Ufficio nominato da Giudice Tutelare nel procedimento per la nomina di Amministratore di NO ( doc. 19 di parte ricorrente ).
Sussistono provate le condizioni di bisogno e la sussistenza in capo alla , dante Persona_1 causa dei ricorrenti, per godere direttamente del beneficio dell'assegno sociale previsto dalla legge alla luce della impossidenza di altre fonti di reddito oltre l'assegno e delle condizioni di disagio di CP_ vita come documentate. L'assoluta mancanza di conoscenza delle richieste inviate presso un recapito errato, con civico non corrispondente e con esito “ sconosciuto” presso i recapiti cui le comunicazioni erano indirizzate, consente di escludere il dolo in capo al beneficiario .
Il procedimento di revoca e sospensione alla luce della documentazione in atti versata risulta illegittimo.
Quanto all'obbligo di comunicazione del modello RED la cui sola omissione sarebbe rilevante ai fini CP_ della revoca della prestazione, diviene oggetto di regolamentazione nella stessa Circolare n. 195 del 2015, laddove stabilisce che i pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1, sono obbligati a fare conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella del coniuge o dei CP_2 familiari laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto dai pensionati che possiedono altri redditi oltre quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione ( cioè tutte le prestazioni conosciute dall' CP_2 in quanto presenti nel Casellario centrale dei pensionati). Si sottolinea che ciascun pensionato è tenuto a dichiarare le sole tipologie reddituali incidenti sulle prestazioni in godimento ( c.d. redditi obbligatori). non possedeva redditi rientranti nella tipologia richiamata dalal Persona_1
Circolare ed essendo celibe non aveva redditi del coniuge o di altro familiare che potevano incidere sul diritto o sulla misura della prestazione. CP_ Pertanto nella fattispecie il recupero di indebito richiesto da agli aventi causa del beneficiario dell'assegno sociale n. 04029890 appare illegittimo, risulta provato in giudizio, in capo al dante causa, la sussistenza dei requisiti di legge per potere beneficiare direttamente dell'assegno sociale in quanto il diritto in capo allo risulta sussistente dal 2023 al 2024. Persona_1
CP_ La domanda di condanna dell' al pagamento in favore dei ricorrenti odierni delle somme e dei ratei dell'assegno non percepiti dal loro dante causa dal mese di agosto 2023 al giugno 2024 non può trovare accoglimento in mancanza della condizione legale di procedibilità cha attiene alla previa domanda in via amministrativa, che nella fattispecie non aveva presentato a Persona_1 seguito della revoca dell'assegno, pur mai conosciuta e regolarmente comunicata ( come e merge dalla documentazione in atti). CP_ Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' e sono liquidate tenendo conto del valore di giudizio , come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 5498/2025 R.G. disattesa ogni contraria eccezione e domanda così provvede :
Accoglie il ricorso;
Dichiara illegittimo il provvedimento di recupero di indebito del 29/11/2024 comunicato a CP_4 con racc. 665125101150;
[...]
Dichiara illegittimi i provvedimenti recanti data 30/01/2025 per il recupero della somma di euro
2.000, 83 notificato a ciascuno dei ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e ;
[...] Parte_4
Dichiara pertanto irripetibile la somma complessiva di euro 8.370,83 e non dovuta dagli eredi né in via solidale né in via parziaria;
Dichiara illegittimo il provvedimento di sospensione e di revoca dell'assegno sociale AS 04029890
e che per l'anno intercorso da 2023 al 2024 il dante causa degli odierni ricorrenti Per_1
aveva diritto di percepire l'assegno sociale;
[...]
Rigetta ogni altra domanda;
Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle spese di giudizio in CP_1 favore della parte ricorrente che liquida in euro 1863,5 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e cpa come per legge .
Catania 27/11/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 28/11/2025 sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5498/2025 R.G. promosso
DA
nato a [...] il [...] e residente ivi in via Canfora 16, Parte_1
; nata a [...] il [...], ivi residente via Ota C.F._1 Parte_2
55M, c.f. ; , nata a [...] il [...] ivi res. Via C.F._2 Parte_3
AN NI 16 , c.f. ; nato a [...] il C.F._3 Parte_4
30/05/1938, ivi res. Via Canfora 43, c.f. , tutti coeredi di C.F._4 Per_1
, nato a [...] in data [...] e deceduto ivi in data 07/06/2024
[...]
( ), rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Dario Santi Conti come da CodiceFiscale_5 procura in atti di giudizio , domiciliati presso il suo studio in Catania via Androne 34;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. , c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Raimund Bauer e dall'avv. Pier Luigi Tomaselli come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : indebito si assegno sociale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA PRESTAZIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 05/06/2025 parte ricorrente, rappresentata dagli eredi di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 07/06/2024, impugnava Persona_1 i provvedimenti con cui chiedeva a ciascun ricorrente odierno , nella qualità di erede, la CP_1
CP_ restituzione della somma di euro 2000,83 quale quota dell'indebito da rimborsare ad percepito dal dante causa sulla prestazione assistenziale di assegno sociale n. 04029890, in Persona_1 riferimento al periodo intercorso da 01/01 al 31/12/2018, eliminata per decesso del titolare, revocata in via definitiva in quanto prestazione collegata al reddito, ai senso dell'art. 13, comma 6 , lettera c) della legge n. 122/2010. L' dapprima aveva richiesto solamente all'erede CP_2 Parte_1 il recupero della somma complessiva di euro 8.370,83 e successivamente rideterminava in euro CP_ 2000,83 la quota parte dovuta ad quale recupero di indebito da ciascuno dei coeredi, in riferimento all'indebito contestato con provvedimento del 29/11/2024,comunicato a mezzo raccomandata, che ciascuno dei coeredi impugnava chiedendone rispettivamente l'annullamento.
Premettevano in fatto di essere eredi in quanto fratelli e sorelle del dante causa Persona_1 che percepiva l'assegno sociale per un importo mensile di euro 638,32 e non aveva altre fonti di reddito. Gli odierni ricorrenti avevano impugnato in sede amministrativa con separati ricorsi i CP_ provvedimenti di contestazione di indebito e recupero di somme erogate da sull'assegno sociale sopra specificato in riferimento all'annualità 2018. I ricorsi amministrativi venivano tutti rigettati CP_ dall' che sosteneva fosse dovuta nella fattispecie la restituzione delle somme erogate per tutto il
2018 , poiché il loro dante causa per l'anno 2017 non aveva inviato la dichiarazione dei redditi né ad CP_ attraverso il Modello RED né alla Agenzia Entrate attraverso il modello 730,non aveva inviato altresì entro la data del 15/09/2021 alcuna comunicazione relativa alle variazioni di reddito, determinando pertanto la revoca della prestazione, secondo la previsione di legge di cui all'art. 35 comma 10-bis D.L. 217/2008, convertito in legge 14/2009. CP_
, come si evince dal ricorso , sosteneva di avere l'ultima comunicazione reddituale nel 2020 e che nel luglio 2021 aveva convocato il de cuius tuttavia senza esito, lo aveva convocato per fornire le dichiarazioni reddituali richieste risalenti al 2017 senza ricevere risconto, da tale omissione era sorto l'indebito ed il recupero delle somme come previsto dalla legge. La delibera di rigetto di ciascun ricorso amministrativo veniva comunicata a tutti i ricorrenti odierni i quali , per ragioni di economia processuale , onde evitare differenti pronunce , decidevano di agire congiuntamente in giudizio per fare accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di indebito e della richiesta di pagamento CP_ di somme all'
A sostegno del ricorso proposto eccepivano e deducevano l'irripetibilità dell'indebito per legittimo affidamento dell'”accipiens” loro dante causa, evidenziavano l'esenzione dell'obbligo dello dalla presentazione di dichiarazione reddituale , evidenziavano la circostanza che Persona_1 questi viveva di solo assegno sociale e non godeva di altri redditi e non era nemmeno sottoposto ad obbligo di comunicare il Modello RE, come richiesto dall'ente resistente , non essendo titolare di ulteriori redditi che , sebbene non rilevanti ai fini fiscali , erano rilevanti per l'assegno sociale.
Evidenziavano che la sospensione e revoca dell'assegno sociale e la successiva richiesta di recupero di somme indebite erano illegittime in conseguenza della condizione di bisogno in cui viveva il loro fratello dante causa, che non era sposato e non aveva figli , nei cui confronti era stato aperto un procedimento di nomina di Amministratore di sostegno su richiesta del P.M. dott.ssa , Persona_2
a seguito segnalazione dei servizi sociali. Ed invero viveva in condizioni di Persona_1 disagio ed emarginazione sociale fin dalla giovinezza e tali condizioni si erano aggravate negli ultimi anni con l'avanzare dell'età. Pertanto avveniva che la Forza Pubblica lo trovasse di notte per strada in condizioni di agitazione e aggressività, sotto effetto di alcool. Deducevano altresì che il Tribunale di Catania aveva nominato un amministratore di sostegno in data 18/03/2024. Prima della nomina dell'amministratore di NO era stato sottoposto a visita su richiesta del giudice Tutelare , che aveva nominato un C.T.U. per accertare le condizioni psicofisiche di , se fosse Persona_1 in grado di curare se stesso ed i propri interessi. All'esito della visita del medico legale nominato e delle conclusioni formalizzate in relazione, veniva nominato 'Amministratore di NO . Questo aveva anche chiesto l'autorizzazione al giudice tutelare di locare l'immobile ove abitava Per_1
che nel frattempo veniva ricoverato presso la struttura AD PI, non essendo in grado di
[...] curare se stesso e versando in condizioni igienico-sanitarie precarie. L'Amministratore aveva depositato relazione di rendiconto finale ove si specificava che il dante causa degli odierni ricorrenti viveva solo di assegno sociale e non aveva altri redditi , aveva un conto corrente ove le somme CP_ venivano accreditate e che l'amministratore medesimo aveva avviato interlocuzione con per sbloccare l'assegno sociale che veniva sospeso dall'ente.
Al momento della morte del dante causa si erano evidenziati debiti come emerge dal rendiconto finale di cui euro 3.784,05 a favore del Comune di Catania che pagava le spese di ricovero presso la struttura
AD PI in compartecipazione al titolare, il quale dal luglio 2023 non percepiva più l'assegno sociale CP_ sospeso e revocato da Emergevano altresì euro 3.800,00 per spese funerarie e 333,73 euro per spese personali. Dalla dichiarazione che aveva reso la Casa di Riposo” AD PI” si evinceva che il ricorrente era ospitato dal 07/03/2023. I ricorrenti richiamando tali dati che documentavano in atti, CP_ dimostravano lo stato di bisogno del loro dante causa e l'assenza di redditi non conosciuti da che ha disposto la sospensione e revoca del beneficio per l'omissione solo formale dell'omessa comunicazione di dati reddituali e di modelli RE , adempimenti cui il “de cuius” non erano tenuto, rientrando nei casi di esenzione da tali obblighi di comunicazione previsti dalla legge.
I ricorrenti odierni deducevano che non vi era prova in atti di alcuna comunicazione pervenuta allo CP_
in ordine alla sospensione della prestazione, della convocazione presso per Persona_1 fornire i dati reddituali , pertanto la stessa revoca della prestazione assistenziale dell'assegno sociale era senz'altro illegittima. Chiedevano pertanto che fossero dichiarato illegittimo i provvedimento di recupero delle somme corrisposte al dante causa dei ricorrenti odierni, comunicato con provvedimento 29/11/2024 ,spedito a mezzo raccomandata inizialmente indirizzata al solo Parte_1
per euro 8,370,83; chiedevano l'annullamento, in quanto illegittimi, di tutti i provvedimenti
[...] del 30/01/2025, di recupero di indebito per euro 2.00083 , quale quota di pagamento rideterminata per ciascun coerede di , comunicati a mezzo raccomandata a ciascuno dei Persona_1 ricorrenti odierni;
Chiedevano fosse dichiarata irripetibile la somma di euro 8.370,83 e non dovuta dagli eredi né singolarmente né in via solidale;
Chiedevano fosse accertato il diritto del loro dante causa a percepire l'assegno Persona_1 sociale dal 2023 sino al 2024 , alla scomparsa del medesimo titolare, dichiarando illegittimo il provvedimento di sospensione e di revoca della prestazione assistenziale;
CP_ Chiedevano altresì la condanna dell' al pagamento della somma di euro 2.284,92 a ciascuno dei coeredi ricorrenti odierni ( così complessivi euro 9.139,68) con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo quale assegno sociale non corrisposto a dal mese di agosto 2023 al Persona_1 giugno 2024, data del decesso;
Chiedevano la condanna dell'ente al pagamento delle spese di giudizio .
Il Tribunale fissava l'udienza di discussione al 05/11/2025 e successivamente in data 08/10/2025 si costituiva l'Istituto che contestava tutte le eccezioni e le domande proposte dai ricorrenti. Insisteva nella illegittimità del comportamento del ricorrente che non aveva dato risconto alle raccomandate e CP_ comunicazioni inviate dall' pari a n. 11 comunicazioni inesitate . Evidenziava che l'omessa attività di comunicazione dei dati reddituali comportava essa stessa la sospensione e revoca dell'assegno sociale. Contestava l'eccezione di irripetibilità dell'indebito per legittimo affidamento in quanto non pertinente alla fattispecie. Contestava le deduzioni dei ricorrenti sulla sussistenza della condizione reddituale che giustificava la legittimità della percezione dell'assegno sociale in quanto non provate e comunque irrilevanti in materia di omessa comunicazione di dati reddituali. Era CP_ piuttosto vera la circostanza che l' aveva inviato al dante causa degli odierni ricorrenti ben 11 comunicazioni tra le quali anche la sospensione dell'assegno e la revoca.
Contestava la richiesta di pagamento agli eredi della somma di euro 9.139,68 a titolo di ratei non percepiti dal dante causa da agosto 2023 a giugno 2024. Deduceva che nessuna domanda in tale periodo era stata presentata in via amministrativa da per ottenere il pagamento Persona_1 dei ratei non percepiti e pertanto la domanda era improcedibile ed improponibile. Mancava altresì la prova del possesso dei dati reddituale per il 2023 e 2024e nessuna pretesa da parte degli eredi poteva trovare accoglimento. Chiedeva che fosse dichiarata dal Tribunale la legittimità del recupero con rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note scritte autorizzate.
All'esito dell'udienza di discussione questo giudice veniva delegato per discussione e decisione e veniva fissata udienza al 14/11/2025. Successivamente, disposte le modalità cartolari, con termine perentorio per deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, le parti nulla hanno osservato in ordine tale tipologia di trattazione nel termine all'uopo fissato dal legislatore.
Acquisite le note come in atti depositate il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
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Il ricorso proposto è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione in riferimento alle domande che attengono l'illegittimità del procedimento di recupero e l'irripetibilità delle somme richieste CP_ dall' a ciascuno dei coeredi del titolare dell'assegno sociale AS 04029890, in riferimento al periodo intercorso da 01/01 al 31/12/2018.
Contrariamente a quanto afferma la parte resistente risulta provato in giudizio l'elemento della sussistenza delle condizioni reddituali e la condizione di bisogno che consentivano l'accesso al beneficio dell'assegno sociale integralmente e sussistono le condizioni per ritenere provato il diritto di percepire la prestazione assistenziale da parte di , dante causa degli odierni Persona_1 ricorrenti, fratelli del “de cuius,” che non era sposato e non aveva propri figli.
Risulta provato in atti documentalmente il diritto di percepire la prestazione contestata, risulta soddisfatto l'onere probatorio a carico della parte ricorrente che mira ad ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto illegittimamente percepito. CP_ afferma che il dante causa dei ricorrenti odierni aveva omesso di comunicare attraverso il modello RED l'eventuale variazione della propria condizione reddituale e che era stato sollecitato ad adempiere a tale incombenza con lettera del luglio 2023, in assenza di riscontro l'ente aveva sospeso e poi revocato la prestazione da agosto 2023 al giugno 2024, periodo del decesso del titolare dell'assegno sociale all'esame di giudizio.
Il comma 10-bis dell'art. 35 del D.L. 207/2008 così dispone: “10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della legge 30.12.1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione
Finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti Previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per
l'anno in corso”.
Pertanto, alla luce della disposizione esaminata, la revoca del trattamento presuppone che al pensionato sia stata comunicata l'intervenuta sospensione, da questa infatti decorrono i 60 giorni per la trasmissione dei dati reddituali ed evitare la revoca del beneficio della prestazione assistenziale.
Il beneficiario di questa prestazione e dante causa dei ricorrenti, tuttavia non ha mai ricevuto alcuna comunicazione di sospensione, né in giudizio la parte resistente ha dato prova di avvenuta comunicazione. Dalla documentazione depositata dall'Ente risulta che la sospensione era stata inviata ad indirizzo con numero civico errato ed il titolare dell'assegno sociale risultava sconosciuto.
Il beneficiario dell'assegno all'esame non risulta avere ricevuto la lettera del 02/7/2021 inviata da CP_ ( e documentata al n. 5) ove lo si informava della sospensione dell'assegno sociale risultato CP_ irreperibile all'indirizzo indicato;
non ha ricevuto la lettera del 9 agosto 2022 ( doc. 10 ) con la quale l'ente chiedeva la restituzione di somme percepite a titolo di assegno per l'anno 2018 per l'importo di euro 8.370,03 che risulta inviata ad indirizzo errato dalla medesima documentazione CP_ depositata dall'ente; non ha ricevuto la comunicazione del 06/04/2023 ( doc. 11 ) con la quale lo si invitava in sede per comunicare i redditi del 2017; non ha ricevuto nemmeno la comunicazione del CP_ 06/12/2023 ( doc. 11 con cui gli si chiedeva nuovamente la restituzione delle rate indebitamente percepite , detta comunicazione risulta inviata ad indirizzo errato.
La procedura di revoca dell'assegno sociale prevede che al pensionato siano effettivamente pervenute le comunicazioni, atteso che da queste decorrono legittimamente i 60 giorni per eventuale trasmissione della documentazione o per la revoca . Nella fattispecie pertanto la procedura di revoca risulta illegittima.
Nella fattispecie altresì la parte ricorrente ha documentato che il proprio dante causa non era tenuto ad effettuare dichiarazione dei redditi all'amministrazione finanziaria e non era tenuto a presentare il modello RED per confermare l'assenza di ulteriori redditi rispetto l'assegno sociale conosciuto da CP_
Infatti con documento ( doc. 25 fascicolo parte ricorrente ) viene allegata la dichiarazione dell'Agenzia Entrate con la quale emerge tale condizione reddituale dello dal Persona_1
2016 al 2024. Datale documento emerge altresì che lo nel 2022 aveva percepito solo Per_1
l'assegno sociale, poi illegittimamente sospeso dall'ente che avrebbe potuto verificare le situazioni ostative facendo uso della diligenza richiestagli quale soggetto erogatore dell'unica prestazione erogata e conosciuta nonché unica fonte di reddito per il beneficiario considerato in giudizio ( cfr. in tale senso Cass.11498/1996; Cass. 8731/2019) .
A prova di tale condizione sussiste altresì il documento afferente il conto corrente bancario, in atti depositato dai ricorrenti odierni ( doc. 16) relativo all'anno 2017, per cui era sorto l'indebito , in cui alla voce entrate emerge solo l'assegno sociale.
Inoltre dal rendiconto finale dell'amministratore di sostegno nominato dal Tribunale di Catania si evince che l'assegno era stato erogato sino al luglio 2023 e che il medesimo amministratore aveva avviato un procedimento con l'ente per sbloccare l'assegno sociale ( doc. 22 fascicolo parte ricorrente). CP_ L'omessa conoscenza delle comunicazioni e la situazione dello , che viveva Persona_1 in stato di disagio crescente con l'avanzare dell'età , consentono di ritenere che si era creata una situazione di affidamento del beneficiario circa la sussistenza del proprio diritto a percepire l'assegno sociale legittimamente. Lo stato di disagio materiale e psico fisico viene ampiamente documentato in atti di giudizio. Ed invero ( doc. 17) i ricorrenti documentano il ricorso del P.M. per chiedere al
Tribunale la nomina di Amministratore di sostegno, da cui si evince che il beneficiario della prestazione assistenziale non era in grado di mantenere una vita indipendente, svolgere comuni attività quotidiane, provvedere autonomamente alla cura di se stesso. Si legge altresì che le condizioni
“ di vita e di salute mentali di sono gravemente pregiudizievoli e cagionano nel Persona_1 predetto, anche per l'avanzata età, una impossibilità di provvedere ai propri bisogni”. Tali condizioni vengono altresì accertate dal Consulente Tecnico d'Ufficio nominato da Giudice Tutelare nel procedimento per la nomina di Amministratore di NO ( doc. 19 di parte ricorrente ).
Sussistono provate le condizioni di bisogno e la sussistenza in capo alla , dante Persona_1 causa dei ricorrenti, per godere direttamente del beneficio dell'assegno sociale previsto dalla legge alla luce della impossidenza di altre fonti di reddito oltre l'assegno e delle condizioni di disagio di CP_ vita come documentate. L'assoluta mancanza di conoscenza delle richieste inviate presso un recapito errato, con civico non corrispondente e con esito “ sconosciuto” presso i recapiti cui le comunicazioni erano indirizzate, consente di escludere il dolo in capo al beneficiario .
Il procedimento di revoca e sospensione alla luce della documentazione in atti versata risulta illegittimo.
Quanto all'obbligo di comunicazione del modello RED la cui sola omissione sarebbe rilevante ai fini CP_ della revoca della prestazione, diviene oggetto di regolamentazione nella stessa Circolare n. 195 del 2015, laddove stabilisce che i pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1, sono obbligati a fare conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella del coniuge o dei CP_2 familiari laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto dai pensionati che possiedono altri redditi oltre quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione ( cioè tutte le prestazioni conosciute dall' CP_2 in quanto presenti nel Casellario centrale dei pensionati). Si sottolinea che ciascun pensionato è tenuto a dichiarare le sole tipologie reddituali incidenti sulle prestazioni in godimento ( c.d. redditi obbligatori). non possedeva redditi rientranti nella tipologia richiamata dalal Persona_1
Circolare ed essendo celibe non aveva redditi del coniuge o di altro familiare che potevano incidere sul diritto o sulla misura della prestazione. CP_ Pertanto nella fattispecie il recupero di indebito richiesto da agli aventi causa del beneficiario dell'assegno sociale n. 04029890 appare illegittimo, risulta provato in giudizio, in capo al dante causa, la sussistenza dei requisiti di legge per potere beneficiare direttamente dell'assegno sociale in quanto il diritto in capo allo risulta sussistente dal 2023 al 2024. Persona_1
CP_ La domanda di condanna dell' al pagamento in favore dei ricorrenti odierni delle somme e dei ratei dell'assegno non percepiti dal loro dante causa dal mese di agosto 2023 al giugno 2024 non può trovare accoglimento in mancanza della condizione legale di procedibilità cha attiene alla previa domanda in via amministrativa, che nella fattispecie non aveva presentato a Persona_1 seguito della revoca dell'assegno, pur mai conosciuta e regolarmente comunicata ( come e merge dalla documentazione in atti). CP_ Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' e sono liquidate tenendo conto del valore di giudizio , come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 5498/2025 R.G. disattesa ogni contraria eccezione e domanda così provvede :
Accoglie il ricorso;
Dichiara illegittimo il provvedimento di recupero di indebito del 29/11/2024 comunicato a CP_4 con racc. 665125101150;
[...]
Dichiara illegittimi i provvedimenti recanti data 30/01/2025 per il recupero della somma di euro
2.000, 83 notificato a ciascuno dei ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e ;
[...] Parte_4
Dichiara pertanto irripetibile la somma complessiva di euro 8.370,83 e non dovuta dagli eredi né in via solidale né in via parziaria;
Dichiara illegittimo il provvedimento di sospensione e di revoca dell'assegno sociale AS 04029890
e che per l'anno intercorso da 2023 al 2024 il dante causa degli odierni ricorrenti Per_1
aveva diritto di percepire l'assegno sociale;
[...]
Rigetta ogni altra domanda;
Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle spese di giudizio in CP_1 favore della parte ricorrente che liquida in euro 1863,5 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e cpa come per legge .
Catania 27/11/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo