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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 19/02/2026, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2578/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORNESI DANIELA RITA, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14645/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12124 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12124 TEFA 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8993/2025 depositato il
30/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente “Ricorrente_1 SRL”, con sede in Tivoli (RM), impugna l'avviso di accertamento TA.RI – Anno 2022 – Provvedimento n. 12124 Protocollo n° U24/2090 del 27/03/2024 con il quale la Società_1
SRL contesta il mancato pagamento della TARI relativa all'anno 2022, riguardante 2 utenze site in
IA IO, Indirizzo_1: una per la categoria Uffici e l'altra per la categoria Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
A seguito della suddetta contestazione, l'Ente ha richiesto l'importo complessivo di € 1.019,00, quale imposta, interessi e sanzioni.
Eccepisce la nullità dell'accertamento per i seguenti motivi:
- omessa sottoscrizione;
- difetto di motivazione;
- mancato invito al contraddittorio;
- illegittimo comportamento dell'Ente;
- inapplicabilità della tariffa per mancata produzione di rifiuti.
La società Società_1 S.r.l., Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione e gestione del contenzioso della Tassa Rifiuti nel Comune di IA IO (RM), in persona del legale rappresentante P.T. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza questa Corte in composizione monocratica ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Si premette che la società Società_1 S.r.l., Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione e gestione del contenzioso della Tassa Rifiuti nel Comune di IA IO (RM), in persona del legale rappresentante P.T. ha provveduto a sottoscrivere l'avviso di accertamento per il tramite dell'Amministratore Unico nonché Legale Rappresentante della Società di Riscossione, al quale, in ragione della sua funzione, sono riconosciuti i poteri di funzionario responsabile del procedimento di accertamento e riscossione coattiva.
Ciò chiarito, in relazione al difetto di valida sottoscrizione, si evidenzia che il dettato normativo dell'art. 1 comma 87, della legge 549 del 1995, dispone la possibilità di sostituire la firma autografa del funzionario responsabile, o come nel caso di specie del legale rappresentante, con l'indicazione a stampa del suo nominativo nel caso di atti prodotti da sistemi informativi automatizzati.
Orbene, in calce all'impugnato avviso di accertamento – nella parte dedicata alla firma del funzionario responsabile – ai sensi della richiamata norma di riferimento (art. 1 co. 87 della Legge n. 549/1995), viene espressamente attestato che l'atto è stato prodotto da sistemi informativi automatizzati e che la firma autografa è stata sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. La norma si applica per tutti gli atti emessi in maniera automatizzata e massiva, come lo stesso avviso di accertamento impugnato. Si richiama in proposito altresì l'articolo 15, commi 7 e 8, D.L. 78/2009 secondo cui “La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”.
E' pacifico che tra gli atti di accertamento e riscossione delle entrate degli enti pubblici gestiti dai comuni e dai concessionari iscritti all'albo ministeriale (ex art. 52 d.lgs. 446/97) rientra l'avviso di accertamento.
Alla luce di quanto argomentato, ne deriva, pertanto, l'assoluta legittimità della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile. Si rammenta in proposito che la Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 26176 Anno 2011) si è pronunciata evidenziando che "il motivo è palesemente infondato tenuto conto delle caratteristiche formali dell'avviso, (l'avviso, infatti, reca la indicazione “del legale rappresentante della società concessionaria che è il funzionario responsabile” del servizio e la stampigliatura del “nome di tale soggetto”), ed avuto riguardo al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario dell'atto, con la precisazione che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, come è confermato dall'art.3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39, il quale, prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadisce sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi.
Con specifico riferimento alla materia tributaria, con consolidato ed unanime orientamento si è affermato che la nullità degli atti emessi dal concessionario deve essere esclusa anche in mancanza di sottoscrizione del funzionario competente se gli altri elementi formali consentono inequivocabilmente di riferire l'atto all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Cass. Sent. 4757/2009). Infine, a comprova della legittimità dell'atto impositivo de quo si la Cassazione (cfr. ord. N. 29820/2021) ha stabilito che il potere di firma dell'avviso di accertamento spetta all'Amministratore Unico della Società concessionaria ed è evidente che non è necessario alcun provvedimento dell'Amministratore Unico che indichi esso stesso come responsabile dell'emanazione dell'ingiunzione. Ai sensi dell'art. 1 comma 87, della legge 549 del 1995 “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
Dal tenore della norma si comprende chiaramente come il provvedimento di livello dirigenziale è richiesto quando gli avvisi di accertamento siano prodotti direttamente dagli enti locali;
in questo caso infatti non vi
è un soggetto che per legge ha il potere di sottoscrivere gli atti, ma tale funzione discende, in uno con le altre funzioni delegate, da un provvedimento dirigenziale (o anche del Sindaco). Pertanto tale indicazione si rivela indispensabile negli enti locali in quanto, in mancanza della formale investitura, non vi è un soggetto che possa, automaticamente in virtù della carica rivestita, sottoscrivere validamente gli atti, ma tale figura deve essere istituita attraverso, appunto, la nomina di livello dirigenziale (richiesta dalla norma). Nel caso di specie invece, considerato che l'avviso opposto è stato emesso dal Concessionario della riscossione, e che la Società_1 ha nella struttura societaria un Amministratore Unico legale rappresentante, è evidente che, per legge e per contratto di affidamento è solo quest'ultimo ad avere il potere di sottoscrivere l'atto; il provvedimento di nomina sarà dunque necessario solo nell'ipotesi in cui l'Amministratore voglia conferire il potere di firma ad un altro e diverso soggetto. Del resto il contribuente, in virtù dei contratti di affidamento correttamente richiamati nell'avviso impugnato conosciuti e conoscibili,
è stato messo in condizioni di comprendere in maniera semplice ed immediata quale sia il soggetto che ha la responsabilità dell'emanazione degli atti e dunque dell'avviso opposto.
Quanto alla asserita illegittimità per mancata attivazione del contraddittorio preventivo si evidenzia che trattasi di strumento eccezionale che trova applicazione obbligatoria (quale condizione di validità del provvedimento) solo quando prescritto da norme puntuali.
Più precisamente, si rileva che per “armonizzazione fiscale” si intende, nell'ambito della Comunità europea, quel procedimento attraverso il quale si rendono affini le discipline normative di alcuni tributi di ciascuno Stato membro, al fine di eliminare le distorsioni di origine fiscale che ostacolano la libera concorrenza nel mercato unico e di non discriminare merci, persone, servizi e capitali in base alla nazionalità.
Tale processo di armonizzazione ha riguardato e riguarda esclusivamente i c.d. “tributi indiretti” ovvero quelli che colpiscono i trasferimenti di ricchezza (es. Imposta di Registro) ed i consumi (es. IVA), mentre nel diritto europeo manca qualsivoglia intervento di armonizzazione in merito ai c.d. “tributi diretti”, ovvero quelli (come ad es. TA.R.S.U./TA.R.E.S./TA.RI. – I.C.I./I.M.U.), che colpiscono direttamente la ricchezza nel momento in cui essa viene prodotta, come il reddito o i beni posseduti dai singoli, la cui disciplina è lasciata alla esclusiva potestà regolamentare dei singoli Stati membri.
E' evidente, quindi, l'inapplicabilità ai tributi locali della normativa comunitaria in tema di obbligo del contraddittorio preventivo.
Peraltro, va precisato che, nell'ambito dell'attività accertativa, si distinguono gli accertamenti effettuati a seguito delle c.d. “verifiche a tavolino” - così denominate perché effettuate presso la sede dell'ufficio finanziario sulla base di notizie acquisite da altre Pubbliche Amministrazioni, da terzi o da controlli incrociati (fattispecie in esame), dagli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche.
Orbene, il principio di diritto di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 è circoscritto alle sole ipotesi di “accesso”, “ispezione” o “verifica” nei “locali destinati all'esercizio dell'attività” del contribuente, escludendo di conseguenza, dall'applicazione del predetto articolo 12, gli accertamenti effettuati a seguito delle c.d. “verifiche a tavolino”.
Più specificatamente in relazione all'applicazione del citato articolo dello Statuto del Contribuente la predetta impostazione della Cassazione (sentenza n. 18184/13), trova vasta rispondenza nella giurisprudenza di legittimità - Sezione tributaria, (sentenza n. 26316/10) che rileva come, anche dopo l'entrata in vigore dello Statuto del contribuente, non è possibile ritenere esistente un principio generale di contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa fiscale.
Ed invero, dal confronto tra diritto nazionale e comunitario emerge che, in tema di tributi “non armonizzati”
(tributi diretti), l'instaurazione del contraddittorio costituisce un obbligo solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla legge.
Anche l'analisi dei principi costituzionali, ossia gli artt. 24 e 97 della Cost., conduce alla conclusione che non esiste un obbligo generalizzato dell'Amministrazione al contraddittorio endoprocedimentale in campo tributario. Le garanzie di cui all'art. 24 della Cost., infatti, attengono, testualmente, all'ambito giudiziale non riconducibile, pertanto, all'attività amministrativo/tributaria.
Ad ulteriore conferma di quanto esposto le pronunce rese dalla Suprema Corte hanno stabilito che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione Finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi c.d. "armonizzati" di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre per quelli "non armonizzati" non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, per cui il predetto obbligo non sussiste nel caso in esame.
In ordine all'eccepito difetto di motivazione si osserva che la Concessionaria della Riscossione, all'esito delle verifiche in ordine agli omessi versamenti ai fini TASI in ordine ai ruoli del Comune di IA
IO, riscontrava in capo alla contribuente il parziale tardivo versamento in ordine al tributo in oggetto, procedendo così all'emissione dell'avviso di accertamento de quo il quale, nella forma e nei contenuti, assolve pienamente all'obbligo di esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste alla base dell'atto stesso. Ed altrettanto analiticamente sono stati allegati, richiamandoli, gli atti normativi, regolamentari e deliberativi a fondamento della pretesa impositiva.
Nel merito si evidenzia anzitutto che la legge n. 147/2013 istitutiva della IUC all'art. 1 comma 642 prescrive “La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.”
Parimenti, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del Regolamento del Comune di IA sulla IUC (Imposta
Unica Comunale), rubricato come “Presupposto del tributo” “…Presupposto per l'applicazione della TARI
è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati …”;
Il successivo art. 24 comma 1 del predetto Regolamento rubricato “Soggetti passivi” stabilisce che “Il tributo Tari è dovuto da coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, uso, altro) possiedono, occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui al successivo art. 25 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.” Il successivo art. 26 “Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e comunque non occupati, sempre che ne sia fatta regolare denuncia”. Ed ancora, con particolare riferimento ai rifiuti speciali, l'art. 27 del predetto Regolamento al comma 2 prescrive chiaramente “L'esenzione di cui al comma precedente (ovvero la non soggezione al tributo in caso di produzione di rifiuti speciali) viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a dichiarare e ad indicare, annualmente, le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi…. ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti …”. Il comma 5 ancora prescrive “Per fruire delle esclusioni …… gli interessati devono a) indicare nella denuncia originaria o di variazione …..le superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo , indicandone la tipologia del rifiuto distinte per codice CER ed allegando idonea documentazione attestante lo smaltimento a proprie spese ….Pertanto le esclusioni o le riduzioni non potranno avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione”.
Dunque, ai fini dell'invocata esenzione dal tributo, il contribuente ha l'onere di denunciare le circostanze idonee a configurare un'ipotesi di esenzione dal versamento del tributo e di comprovare ed attestare annualmente l'avvenuto corretto smaltimento dei rifiuti speciali prodotti.
Pertanto la contribuente avrebbe dovuto non solo allegare in sede di dichiarazione originaria gli elementi atti a beneficiare dell'esenzione, ma anche annualmente all'Ufficio Tributi del Comune, e per esso alla
Società_1 s.r.l., tutta la documentazione necessaria al fine di ottenere l'eventuale esenzione di alcune aree dall'imposizione tributaria in oggetto.
Né può a ciò supplire la mera produzione allegata al presente ricorso della documentazione attestante lo smaltimento. Trattasi infatti di mero contratto di smaltimento senza allegazione alcuna dei formulari comprovanti l'effettivo avvenuto costante smaltimento;
documentazione del tutto incompleta, comunque inidonea rispetto alla normativa stringente citata ed esaminata. Inoltre agli atti dell'Ufficio Tributi dell'Ente,
e per esso della Concessionaria non risulta presentata annualmente alcuna documentazione comprovante ed attestante il regolare smaltimento dei rifiuti prodotti né il permanere delle eventuali circostanze esimenti per come rigidamente e chiaramente prescritto e richiesto dal Regolamento IUC emanato dal Comune di IA IO, per ciò che concerne le specifiche disposizioni in tema
Tassa Rifiuti. Le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere infatti dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, che dimostrino non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti.
Gli eventuali esoneri non sono, peraltro, automatici, giacché la normativa in subiecta materia, ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area – dispone che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità devono essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione (Cass.
n.7616/2016)”.
Dunque grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale
(Cass. 13 settembre 2017, n. 21250; 4 aprile 2012, n. 5377). Infatti, secondo Cass. 14 settembre 2016, n.
18054 la TARSU è dovuta, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti”.
L'art. 62 comma 1 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa alla produzione di rifiuti, sicché ai fini dell'esenzione dalla tassazione prevista dal comma 2 del citato art. 62 per le aree che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni.
Ed ancora, costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, tra cui la sentenza n. 10812/16, supportata dalla dottrina maggioritaria, è unanime nel richiedere che la prova di cui sopra deve essere fornita attraverso la presentazione di M.U.D., registri di carico e scarico, ma anche contratti e relative fatture che dimostrino l'effettivo smaltimento dei rifiuti speciali presso ditte specializzate. Tali documenti, idonei a dimostrare l'effettiva produzione di rifiuti speciali ed il conseguente smaltimento presso ditte specializzate, hanno, per loro natura e caratteristiche intrinseche, un'efficacia temporale limitata. Logica conseguenza di tale circostanza è che gli stessi documenti debbano essere ripresentati con cadenza annuale (o comunque in relazione ai periodi di efficacia degli stessi) in quanto solo in tale maniera potrà essere fornita adeguata prova relativa non solo all'effettiva produzione, ma anche al corretto trattamento e smaltimento dei c.d. rifiuti speciali, circostanze, queste, determinanti ai fini dell'esenzione.
Orbene nella fattispecie in esame la società contribuente ha disatteso i predetti oneri probatori sulla medesima incombenti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 190,00, oltre accessori di legge.
Roma 25 settembre 2025 Il Giudice Monocratico
EL IT ES
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORNESI DANIELA RITA, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14645/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12124 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12124 TEFA 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8993/2025 depositato il
30/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente “Ricorrente_1 SRL”, con sede in Tivoli (RM), impugna l'avviso di accertamento TA.RI – Anno 2022 – Provvedimento n. 12124 Protocollo n° U24/2090 del 27/03/2024 con il quale la Società_1
SRL contesta il mancato pagamento della TARI relativa all'anno 2022, riguardante 2 utenze site in
IA IO, Indirizzo_1: una per la categoria Uffici e l'altra per la categoria Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
A seguito della suddetta contestazione, l'Ente ha richiesto l'importo complessivo di € 1.019,00, quale imposta, interessi e sanzioni.
Eccepisce la nullità dell'accertamento per i seguenti motivi:
- omessa sottoscrizione;
- difetto di motivazione;
- mancato invito al contraddittorio;
- illegittimo comportamento dell'Ente;
- inapplicabilità della tariffa per mancata produzione di rifiuti.
La società Società_1 S.r.l., Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione e gestione del contenzioso della Tassa Rifiuti nel Comune di IA IO (RM), in persona del legale rappresentante P.T. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza questa Corte in composizione monocratica ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Si premette che la società Società_1 S.r.l., Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione e gestione del contenzioso della Tassa Rifiuti nel Comune di IA IO (RM), in persona del legale rappresentante P.T. ha provveduto a sottoscrivere l'avviso di accertamento per il tramite dell'Amministratore Unico nonché Legale Rappresentante della Società di Riscossione, al quale, in ragione della sua funzione, sono riconosciuti i poteri di funzionario responsabile del procedimento di accertamento e riscossione coattiva.
Ciò chiarito, in relazione al difetto di valida sottoscrizione, si evidenzia che il dettato normativo dell'art. 1 comma 87, della legge 549 del 1995, dispone la possibilità di sostituire la firma autografa del funzionario responsabile, o come nel caso di specie del legale rappresentante, con l'indicazione a stampa del suo nominativo nel caso di atti prodotti da sistemi informativi automatizzati.
Orbene, in calce all'impugnato avviso di accertamento – nella parte dedicata alla firma del funzionario responsabile – ai sensi della richiamata norma di riferimento (art. 1 co. 87 della Legge n. 549/1995), viene espressamente attestato che l'atto è stato prodotto da sistemi informativi automatizzati e che la firma autografa è stata sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. La norma si applica per tutti gli atti emessi in maniera automatizzata e massiva, come lo stesso avviso di accertamento impugnato. Si richiama in proposito altresì l'articolo 15, commi 7 e 8, D.L. 78/2009 secondo cui “La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”.
E' pacifico che tra gli atti di accertamento e riscossione delle entrate degli enti pubblici gestiti dai comuni e dai concessionari iscritti all'albo ministeriale (ex art. 52 d.lgs. 446/97) rientra l'avviso di accertamento.
Alla luce di quanto argomentato, ne deriva, pertanto, l'assoluta legittimità della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile. Si rammenta in proposito che la Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 26176 Anno 2011) si è pronunciata evidenziando che "il motivo è palesemente infondato tenuto conto delle caratteristiche formali dell'avviso, (l'avviso, infatti, reca la indicazione “del legale rappresentante della società concessionaria che è il funzionario responsabile” del servizio e la stampigliatura del “nome di tale soggetto”), ed avuto riguardo al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario dell'atto, con la precisazione che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, come è confermato dall'art.3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39, il quale, prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadisce sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi.
Con specifico riferimento alla materia tributaria, con consolidato ed unanime orientamento si è affermato che la nullità degli atti emessi dal concessionario deve essere esclusa anche in mancanza di sottoscrizione del funzionario competente se gli altri elementi formali consentono inequivocabilmente di riferire l'atto all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Cass. Sent. 4757/2009). Infine, a comprova della legittimità dell'atto impositivo de quo si la Cassazione (cfr. ord. N. 29820/2021) ha stabilito che il potere di firma dell'avviso di accertamento spetta all'Amministratore Unico della Società concessionaria ed è evidente che non è necessario alcun provvedimento dell'Amministratore Unico che indichi esso stesso come responsabile dell'emanazione dell'ingiunzione. Ai sensi dell'art. 1 comma 87, della legge 549 del 1995 “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
Dal tenore della norma si comprende chiaramente come il provvedimento di livello dirigenziale è richiesto quando gli avvisi di accertamento siano prodotti direttamente dagli enti locali;
in questo caso infatti non vi
è un soggetto che per legge ha il potere di sottoscrivere gli atti, ma tale funzione discende, in uno con le altre funzioni delegate, da un provvedimento dirigenziale (o anche del Sindaco). Pertanto tale indicazione si rivela indispensabile negli enti locali in quanto, in mancanza della formale investitura, non vi è un soggetto che possa, automaticamente in virtù della carica rivestita, sottoscrivere validamente gli atti, ma tale figura deve essere istituita attraverso, appunto, la nomina di livello dirigenziale (richiesta dalla norma). Nel caso di specie invece, considerato che l'avviso opposto è stato emesso dal Concessionario della riscossione, e che la Società_1 ha nella struttura societaria un Amministratore Unico legale rappresentante, è evidente che, per legge e per contratto di affidamento è solo quest'ultimo ad avere il potere di sottoscrivere l'atto; il provvedimento di nomina sarà dunque necessario solo nell'ipotesi in cui l'Amministratore voglia conferire il potere di firma ad un altro e diverso soggetto. Del resto il contribuente, in virtù dei contratti di affidamento correttamente richiamati nell'avviso impugnato conosciuti e conoscibili,
è stato messo in condizioni di comprendere in maniera semplice ed immediata quale sia il soggetto che ha la responsabilità dell'emanazione degli atti e dunque dell'avviso opposto.
Quanto alla asserita illegittimità per mancata attivazione del contraddittorio preventivo si evidenzia che trattasi di strumento eccezionale che trova applicazione obbligatoria (quale condizione di validità del provvedimento) solo quando prescritto da norme puntuali.
Più precisamente, si rileva che per “armonizzazione fiscale” si intende, nell'ambito della Comunità europea, quel procedimento attraverso il quale si rendono affini le discipline normative di alcuni tributi di ciascuno Stato membro, al fine di eliminare le distorsioni di origine fiscale che ostacolano la libera concorrenza nel mercato unico e di non discriminare merci, persone, servizi e capitali in base alla nazionalità.
Tale processo di armonizzazione ha riguardato e riguarda esclusivamente i c.d. “tributi indiretti” ovvero quelli che colpiscono i trasferimenti di ricchezza (es. Imposta di Registro) ed i consumi (es. IVA), mentre nel diritto europeo manca qualsivoglia intervento di armonizzazione in merito ai c.d. “tributi diretti”, ovvero quelli (come ad es. TA.R.S.U./TA.R.E.S./TA.RI. – I.C.I./I.M.U.), che colpiscono direttamente la ricchezza nel momento in cui essa viene prodotta, come il reddito o i beni posseduti dai singoli, la cui disciplina è lasciata alla esclusiva potestà regolamentare dei singoli Stati membri.
E' evidente, quindi, l'inapplicabilità ai tributi locali della normativa comunitaria in tema di obbligo del contraddittorio preventivo.
Peraltro, va precisato che, nell'ambito dell'attività accertativa, si distinguono gli accertamenti effettuati a seguito delle c.d. “verifiche a tavolino” - così denominate perché effettuate presso la sede dell'ufficio finanziario sulla base di notizie acquisite da altre Pubbliche Amministrazioni, da terzi o da controlli incrociati (fattispecie in esame), dagli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche.
Orbene, il principio di diritto di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 è circoscritto alle sole ipotesi di “accesso”, “ispezione” o “verifica” nei “locali destinati all'esercizio dell'attività” del contribuente, escludendo di conseguenza, dall'applicazione del predetto articolo 12, gli accertamenti effettuati a seguito delle c.d. “verifiche a tavolino”.
Più specificatamente in relazione all'applicazione del citato articolo dello Statuto del Contribuente la predetta impostazione della Cassazione (sentenza n. 18184/13), trova vasta rispondenza nella giurisprudenza di legittimità - Sezione tributaria, (sentenza n. 26316/10) che rileva come, anche dopo l'entrata in vigore dello Statuto del contribuente, non è possibile ritenere esistente un principio generale di contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa fiscale.
Ed invero, dal confronto tra diritto nazionale e comunitario emerge che, in tema di tributi “non armonizzati”
(tributi diretti), l'instaurazione del contraddittorio costituisce un obbligo solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla legge.
Anche l'analisi dei principi costituzionali, ossia gli artt. 24 e 97 della Cost., conduce alla conclusione che non esiste un obbligo generalizzato dell'Amministrazione al contraddittorio endoprocedimentale in campo tributario. Le garanzie di cui all'art. 24 della Cost., infatti, attengono, testualmente, all'ambito giudiziale non riconducibile, pertanto, all'attività amministrativo/tributaria.
Ad ulteriore conferma di quanto esposto le pronunce rese dalla Suprema Corte hanno stabilito che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione Finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi c.d. "armonizzati" di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre per quelli "non armonizzati" non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, per cui il predetto obbligo non sussiste nel caso in esame.
In ordine all'eccepito difetto di motivazione si osserva che la Concessionaria della Riscossione, all'esito delle verifiche in ordine agli omessi versamenti ai fini TASI in ordine ai ruoli del Comune di IA
IO, riscontrava in capo alla contribuente il parziale tardivo versamento in ordine al tributo in oggetto, procedendo così all'emissione dell'avviso di accertamento de quo il quale, nella forma e nei contenuti, assolve pienamente all'obbligo di esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste alla base dell'atto stesso. Ed altrettanto analiticamente sono stati allegati, richiamandoli, gli atti normativi, regolamentari e deliberativi a fondamento della pretesa impositiva.
Nel merito si evidenzia anzitutto che la legge n. 147/2013 istitutiva della IUC all'art. 1 comma 642 prescrive “La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.”
Parimenti, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del Regolamento del Comune di IA sulla IUC (Imposta
Unica Comunale), rubricato come “Presupposto del tributo” “…Presupposto per l'applicazione della TARI
è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati …”;
Il successivo art. 24 comma 1 del predetto Regolamento rubricato “Soggetti passivi” stabilisce che “Il tributo Tari è dovuto da coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, uso, altro) possiedono, occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui al successivo art. 25 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.” Il successivo art. 26 “Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e comunque non occupati, sempre che ne sia fatta regolare denuncia”. Ed ancora, con particolare riferimento ai rifiuti speciali, l'art. 27 del predetto Regolamento al comma 2 prescrive chiaramente “L'esenzione di cui al comma precedente (ovvero la non soggezione al tributo in caso di produzione di rifiuti speciali) viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a dichiarare e ad indicare, annualmente, le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi…. ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti …”. Il comma 5 ancora prescrive “Per fruire delle esclusioni …… gli interessati devono a) indicare nella denuncia originaria o di variazione …..le superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo , indicandone la tipologia del rifiuto distinte per codice CER ed allegando idonea documentazione attestante lo smaltimento a proprie spese ….Pertanto le esclusioni o le riduzioni non potranno avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione”.
Dunque, ai fini dell'invocata esenzione dal tributo, il contribuente ha l'onere di denunciare le circostanze idonee a configurare un'ipotesi di esenzione dal versamento del tributo e di comprovare ed attestare annualmente l'avvenuto corretto smaltimento dei rifiuti speciali prodotti.
Pertanto la contribuente avrebbe dovuto non solo allegare in sede di dichiarazione originaria gli elementi atti a beneficiare dell'esenzione, ma anche annualmente all'Ufficio Tributi del Comune, e per esso alla
Società_1 s.r.l., tutta la documentazione necessaria al fine di ottenere l'eventuale esenzione di alcune aree dall'imposizione tributaria in oggetto.
Né può a ciò supplire la mera produzione allegata al presente ricorso della documentazione attestante lo smaltimento. Trattasi infatti di mero contratto di smaltimento senza allegazione alcuna dei formulari comprovanti l'effettivo avvenuto costante smaltimento;
documentazione del tutto incompleta, comunque inidonea rispetto alla normativa stringente citata ed esaminata. Inoltre agli atti dell'Ufficio Tributi dell'Ente,
e per esso della Concessionaria non risulta presentata annualmente alcuna documentazione comprovante ed attestante il regolare smaltimento dei rifiuti prodotti né il permanere delle eventuali circostanze esimenti per come rigidamente e chiaramente prescritto e richiesto dal Regolamento IUC emanato dal Comune di IA IO, per ciò che concerne le specifiche disposizioni in tema
Tassa Rifiuti. Le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere infatti dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, che dimostrino non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti.
Gli eventuali esoneri non sono, peraltro, automatici, giacché la normativa in subiecta materia, ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area – dispone che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità devono essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione (Cass.
n.7616/2016)”.
Dunque grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale
(Cass. 13 settembre 2017, n. 21250; 4 aprile 2012, n. 5377). Infatti, secondo Cass. 14 settembre 2016, n.
18054 la TARSU è dovuta, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti”.
L'art. 62 comma 1 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa alla produzione di rifiuti, sicché ai fini dell'esenzione dalla tassazione prevista dal comma 2 del citato art. 62 per le aree che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni.
Ed ancora, costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, tra cui la sentenza n. 10812/16, supportata dalla dottrina maggioritaria, è unanime nel richiedere che la prova di cui sopra deve essere fornita attraverso la presentazione di M.U.D., registri di carico e scarico, ma anche contratti e relative fatture che dimostrino l'effettivo smaltimento dei rifiuti speciali presso ditte specializzate. Tali documenti, idonei a dimostrare l'effettiva produzione di rifiuti speciali ed il conseguente smaltimento presso ditte specializzate, hanno, per loro natura e caratteristiche intrinseche, un'efficacia temporale limitata. Logica conseguenza di tale circostanza è che gli stessi documenti debbano essere ripresentati con cadenza annuale (o comunque in relazione ai periodi di efficacia degli stessi) in quanto solo in tale maniera potrà essere fornita adeguata prova relativa non solo all'effettiva produzione, ma anche al corretto trattamento e smaltimento dei c.d. rifiuti speciali, circostanze, queste, determinanti ai fini dell'esenzione.
Orbene nella fattispecie in esame la società contribuente ha disatteso i predetti oneri probatori sulla medesima incombenti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 190,00, oltre accessori di legge.
Roma 25 settembre 2025 Il Giudice Monocratico
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