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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/11/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente
IO RT IC
Valeria Monti IC
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 833/2024 R.G. ex art 473 bis comma 49 cpc, promossa da
, , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA ALLAI, giusta delega in atti;
RICORRENTE contro
, , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PAOLO MORSELLI, giusta delega in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Parte ricorrente: “chiede che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e in Controparte_1 Parte_1 data 07.02.1998 in Casoria (NA) alle medesime condizioni/conclusioni già concordate tra le parti in sede di prima udienza del procedimento per separazione, poi riportate nella sentenza 872/2024 del 17.10.2024 pubblicata il 06.11.2024, non essendo intervenute modifiche della situazione economica delle parti nell'arco degli ultimi sei mesi.
Spese e compensi di causa compensate.
Parte resistente: “- Pronunciare, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 07.02.1998, tra i coniugi ( C.F Controparte_1
) E ( ), visto e C.F._2 Parte_1 C.F._3 considerato che è decorso il periodo di tempo previsto dall'art 3 Legge 1 Dicembre 1070
n. 898, dalla comparizione dei coniugi davanti al IC nella causa di separazione e visto e considerato il previo passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
- Disporre a carico del Sig. , in favore della figlia maggiorenne Controparte_1
, il pagamento di un assegno mensile di € 250,00 sino al Persona_1 raggiungimento della propria indipendenza patrimoniale, ponendo a carico del padre nella misura del 50% le spese straordinarie, conformemente al protocollo famiglia del
Tribunale di Mantova
- Nessuna somma a titolo di mantenimento viene disposta in favore della Signora
Parte_1
Per tale effetto, se del caso pronunciare sentenza anche non definitiva di divorzio rimettendo in istruttoria per quanto riguarda l'an e il quantum dell'assegno divorzile.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/04/2024 la sig.ra chiedeva a Parte_1 questo Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dal sig. CP_1
, con il quale aveva contratto matrimonio in data 07.02.1998 in CASORIA (NA) e
[...]
pagina 2 di 6 dal quale era nata la figlia il 01.07.2004, maggiorenne, non Persona_1 economicamente indipendente.
Alla prima udienza, le parti raggiungevano un accordo, con trasformazione quindi della separazione da contenziosa in consensuale e precisavano congiuntamente le conclusioni.
La causa, dunque, veniva trattenuta in decisione senza la necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria e decisa con la sentenza non definitiva n. 872/24.
Il Tribunale disponeva, inoltre, la prosecuzione del processo con separata ordinanza ai fini della decisione in ordine alla domanda di divorzio presentata dal convenuto
Le parti nelle successive note depositate ex art. 127 ter cpc non precisavano congiuntamente le conclusioni, cosicché, veniva fissata, l'udienza di comparizione in presenza per il giorno 28.10.2025, poi rinviata al 04.11.2025 stante la richiesta formulata dal procuratore di parte convenuta, in quanto impegnato in concomitante udienza fissata in data precedente.
All'udienza, tenutasi in data 04.11.2025, comparivano entrambi i coniugi.
Parte ricorrente insisteva come da note scritte depositate, chiedendo di confermare anche nella sentenza di divorzio le statuizioni economiche già assunte nella sentenza di separazione, dato che la situazione economica delle parti risultava immutata rispetto all'epoca in cui è stata emessa la decisione predetta.
Al contrario parte resistente, nell'udienza sopracitata, riportandosi alla memoria depositata, insisteva affinché fosse rivista, nella sentenza di divorzio, la somma stabilita a favore della ricorrente date le difficoltà economiche del convenuto.
Il Presidente tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
***
1. In merito alla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda principale volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio formulata da entrambe le parti va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Nel caso de quo ricorrono i presupposti di cui all'articolo soprascritto per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, considerata la ininterrotta separazione dei coniugi protrattasi per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge quale condizione di procedibilità della domanda e la volontà in tal senso manifestata dalle parti.
pagina 3 di 6
2. In merito all'assegno a favore di Persona_2
In merito all'assegno a favore della figlia già disposto con la Persona_2 sentenza n. 872/2024 del 17.10.2024, conformemente alle conclusioni rassegnate dalle parti sia in sede di prima udienza di separazione che nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritiene questo IC che il pagamento di un assegno mensile, pari ad euro 250 mensili a carico del padre, e a favore della figlia, sino al raggiungimento dell'autonomia economica di quest'ultima, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, debba essere confermato.
3. In merito all'assegno a favore della sig.ra Parte_1
Sul punto relativo all'assegno divorzile, su cui v'è disaccordo delle parti, a carico del sig. e a favore della sig.ra , di € 150,00 mensili, ritiene CP_1 Parte_1 questo Tribunale che non vi siano giustificati motivi per accogliere la tesi di parte convenuta.
Rispetto all'accordo raggiunto tra le parti in sede di separazione, non sono, infatti, ravvisabili fatti nuovi sopravvenuti ovvero modificativi della situazione in relazione alla quale le parti avevano convenuto che il sig. desse un contributo di € 150,00 CP_1 mensili per il mantenimento della sig.ra , che gode di una pensione di 300,00 Parte_1 euro al mese ed è invalida all'80%.
Non può essere considerata quale giusta causa per chiedere la revoca dell'assegno divorzile il fatto che il coniuge, nel frattempo, non abbia reperito un lavoro retribuito, a meno che non siano sopraggiunti fatti concreti che abbiano determinato delle situazioni nuove rispetto a quelle tenute presenti nella sentenza di separazione come, ad esempio, la dimostrazione che il coniuge beneficiario dell'assegno “avesse acquisito professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza…o che ancora avesse comunque potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione” (v. Cassazione civile, 13 gennaio 2017, n. 789; nello stesso senso Cassazione civ., 8 maggio 2008, n.
11488).
Secondo la giurisprudenza di legittimità “l'ipotetica e astratta possibilità lavorativa o di impiego, da parte del coniuge beneficiario, non incide sulla determinazione dell'assegno di divorzio, salvo che il coniuge onerato non fornisca la prova che il
pagina 4 di 6 beneficiario abbia la effettiva e concreta possibilità di esercitare una attività lavorativa confacente alle proprie attitudini” (Cassazione civile, 23 ottobre 2015, n. 21670; ex multis
Cass. civ. 10 aprile 2019, n. 10084; Cass. civ. 22 settembre 2021, n. 25646).
Va considerato anche che uno dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, oltre alla difficoltà di uno dei coniugi di provvedere al proprio mantenimento, è “lo squilibrio economico tra le parti al momento dello scioglimento del matrimonio”
(Cassazione civile, 17 giugno 2024, n. 16691), come nel caso in esame.
Alla luce di tali criteri, in assenza di una modifica della situazione economica e patrimoniale della parte attorea, rebus sic stantibus, risponde a giustizia attribuire alla ricorrente un assegno divorzile di pari importo rispetto all'assegno di mantenimento stabilito con la sentenza di separazione.
Spese compensate come chiesto da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, nel giudizio n. 833/2024 R.G. definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in data 07.02.1998 in Casoria (NA), con atto trascritto nel Registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 1998;
2. dispone a carico del padre sig. in favore della figlia Controparte_1 maggiorenne il pagamento di un assegno mensile, pari ad Persona_1 euro 250 mensili sino al raggiungimento dell'autonomia economica di quest'ultima, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
3. assegna la casa coniugale, sita in Gonzaga (MN) in via G. Giolitti n. 3, alla sig.ra autorizzando la stessa a chiedere la voltura del contratto di Parte_1 locazione già esistente con a proprio favore;
CP_2
4. riconosce alla sig.ra il diritto a percepire un assegno divorzile Parte_1 dell'importo di euro 150 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, che pone a carico del sig.
Controparte_1
pagina 5 di 6 5. pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie accessorie per la figlia, come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Mantova;
6. ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
7. spese compensate.
Mantova, 20 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Massimo De Luca
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente
IO RT IC
Valeria Monti IC
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 833/2024 R.G. ex art 473 bis comma 49 cpc, promossa da
, , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA ALLAI, giusta delega in atti;
RICORRENTE contro
, , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PAOLO MORSELLI, giusta delega in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Parte ricorrente: “chiede che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e in Controparte_1 Parte_1 data 07.02.1998 in Casoria (NA) alle medesime condizioni/conclusioni già concordate tra le parti in sede di prima udienza del procedimento per separazione, poi riportate nella sentenza 872/2024 del 17.10.2024 pubblicata il 06.11.2024, non essendo intervenute modifiche della situazione economica delle parti nell'arco degli ultimi sei mesi.
Spese e compensi di causa compensate.
Parte resistente: “- Pronunciare, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 07.02.1998, tra i coniugi ( C.F Controparte_1
) E ( ), visto e C.F._2 Parte_1 C.F._3 considerato che è decorso il periodo di tempo previsto dall'art 3 Legge 1 Dicembre 1070
n. 898, dalla comparizione dei coniugi davanti al IC nella causa di separazione e visto e considerato il previo passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
- Disporre a carico del Sig. , in favore della figlia maggiorenne Controparte_1
, il pagamento di un assegno mensile di € 250,00 sino al Persona_1 raggiungimento della propria indipendenza patrimoniale, ponendo a carico del padre nella misura del 50% le spese straordinarie, conformemente al protocollo famiglia del
Tribunale di Mantova
- Nessuna somma a titolo di mantenimento viene disposta in favore della Signora
Parte_1
Per tale effetto, se del caso pronunciare sentenza anche non definitiva di divorzio rimettendo in istruttoria per quanto riguarda l'an e il quantum dell'assegno divorzile.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/04/2024 la sig.ra chiedeva a Parte_1 questo Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dal sig. CP_1
, con il quale aveva contratto matrimonio in data 07.02.1998 in CASORIA (NA) e
[...]
pagina 2 di 6 dal quale era nata la figlia il 01.07.2004, maggiorenne, non Persona_1 economicamente indipendente.
Alla prima udienza, le parti raggiungevano un accordo, con trasformazione quindi della separazione da contenziosa in consensuale e precisavano congiuntamente le conclusioni.
La causa, dunque, veniva trattenuta in decisione senza la necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria e decisa con la sentenza non definitiva n. 872/24.
Il Tribunale disponeva, inoltre, la prosecuzione del processo con separata ordinanza ai fini della decisione in ordine alla domanda di divorzio presentata dal convenuto
Le parti nelle successive note depositate ex art. 127 ter cpc non precisavano congiuntamente le conclusioni, cosicché, veniva fissata, l'udienza di comparizione in presenza per il giorno 28.10.2025, poi rinviata al 04.11.2025 stante la richiesta formulata dal procuratore di parte convenuta, in quanto impegnato in concomitante udienza fissata in data precedente.
All'udienza, tenutasi in data 04.11.2025, comparivano entrambi i coniugi.
Parte ricorrente insisteva come da note scritte depositate, chiedendo di confermare anche nella sentenza di divorzio le statuizioni economiche già assunte nella sentenza di separazione, dato che la situazione economica delle parti risultava immutata rispetto all'epoca in cui è stata emessa la decisione predetta.
Al contrario parte resistente, nell'udienza sopracitata, riportandosi alla memoria depositata, insisteva affinché fosse rivista, nella sentenza di divorzio, la somma stabilita a favore della ricorrente date le difficoltà economiche del convenuto.
Il Presidente tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
***
1. In merito alla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda principale volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio formulata da entrambe le parti va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Nel caso de quo ricorrono i presupposti di cui all'articolo soprascritto per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, considerata la ininterrotta separazione dei coniugi protrattasi per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge quale condizione di procedibilità della domanda e la volontà in tal senso manifestata dalle parti.
pagina 3 di 6
2. In merito all'assegno a favore di Persona_2
In merito all'assegno a favore della figlia già disposto con la Persona_2 sentenza n. 872/2024 del 17.10.2024, conformemente alle conclusioni rassegnate dalle parti sia in sede di prima udienza di separazione che nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritiene questo IC che il pagamento di un assegno mensile, pari ad euro 250 mensili a carico del padre, e a favore della figlia, sino al raggiungimento dell'autonomia economica di quest'ultima, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, debba essere confermato.
3. In merito all'assegno a favore della sig.ra Parte_1
Sul punto relativo all'assegno divorzile, su cui v'è disaccordo delle parti, a carico del sig. e a favore della sig.ra , di € 150,00 mensili, ritiene CP_1 Parte_1 questo Tribunale che non vi siano giustificati motivi per accogliere la tesi di parte convenuta.
Rispetto all'accordo raggiunto tra le parti in sede di separazione, non sono, infatti, ravvisabili fatti nuovi sopravvenuti ovvero modificativi della situazione in relazione alla quale le parti avevano convenuto che il sig. desse un contributo di € 150,00 CP_1 mensili per il mantenimento della sig.ra , che gode di una pensione di 300,00 Parte_1 euro al mese ed è invalida all'80%.
Non può essere considerata quale giusta causa per chiedere la revoca dell'assegno divorzile il fatto che il coniuge, nel frattempo, non abbia reperito un lavoro retribuito, a meno che non siano sopraggiunti fatti concreti che abbiano determinato delle situazioni nuove rispetto a quelle tenute presenti nella sentenza di separazione come, ad esempio, la dimostrazione che il coniuge beneficiario dell'assegno “avesse acquisito professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza…o che ancora avesse comunque potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione” (v. Cassazione civile, 13 gennaio 2017, n. 789; nello stesso senso Cassazione civ., 8 maggio 2008, n.
11488).
Secondo la giurisprudenza di legittimità “l'ipotetica e astratta possibilità lavorativa o di impiego, da parte del coniuge beneficiario, non incide sulla determinazione dell'assegno di divorzio, salvo che il coniuge onerato non fornisca la prova che il
pagina 4 di 6 beneficiario abbia la effettiva e concreta possibilità di esercitare una attività lavorativa confacente alle proprie attitudini” (Cassazione civile, 23 ottobre 2015, n. 21670; ex multis
Cass. civ. 10 aprile 2019, n. 10084; Cass. civ. 22 settembre 2021, n. 25646).
Va considerato anche che uno dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, oltre alla difficoltà di uno dei coniugi di provvedere al proprio mantenimento, è “lo squilibrio economico tra le parti al momento dello scioglimento del matrimonio”
(Cassazione civile, 17 giugno 2024, n. 16691), come nel caso in esame.
Alla luce di tali criteri, in assenza di una modifica della situazione economica e patrimoniale della parte attorea, rebus sic stantibus, risponde a giustizia attribuire alla ricorrente un assegno divorzile di pari importo rispetto all'assegno di mantenimento stabilito con la sentenza di separazione.
Spese compensate come chiesto da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, nel giudizio n. 833/2024 R.G. definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in data 07.02.1998 in Casoria (NA), con atto trascritto nel Registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 1998;
2. dispone a carico del padre sig. in favore della figlia Controparte_1 maggiorenne il pagamento di un assegno mensile, pari ad Persona_1 euro 250 mensili sino al raggiungimento dell'autonomia economica di quest'ultima, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
3. assegna la casa coniugale, sita in Gonzaga (MN) in via G. Giolitti n. 3, alla sig.ra autorizzando la stessa a chiedere la voltura del contratto di Parte_1 locazione già esistente con a proprio favore;
CP_2
4. riconosce alla sig.ra il diritto a percepire un assegno divorzile Parte_1 dell'importo di euro 150 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, che pone a carico del sig.
Controparte_1
pagina 5 di 6 5. pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie accessorie per la figlia, come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Mantova;
6. ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
7. spese compensate.
Mantova, 20 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Massimo De Luca
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