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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IA UC, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 272/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - ON
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 117266K ENTRATE MINIST. 2012
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) In via preliminare, ordinare la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo impugnato, atteso i gravi ed irreparabili danni che sono derivati e che deriveranno dal provvedimento medesimo, come sopra indicato, stante anche l'utilizzo del mezzo a cui è stato disposto il mezzo su indicati, oltre alla circostanza che il provvedimento di fermo amministrativo è stato preso in virtù di cartella esattoriale
MAI notificate ed oltremodo prescritte.
Disporre tutti quei provvedimenti che riterrà più opportuni e necessari per la tutela dei diritti di parte ricorrente e disapplicare e rigettare il provvedimento di fermo di beni mobili registrati relativo al veicolo di cui in premessa.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
Agenzia delle Entrate OS: “(…) 1. Ritenere e dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso promosso da parte ricorrente nei confronti della Agenzia delle Entrate OS, per i motivi sopra esposti e/o con qualsivoglia diversa motivazione;
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1.1. Con ricorso notificato e depositato in data 8 aprile 2025, Ricorrente_2 ha impugnato il provvedimento di fermo amministrativo disposto ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, deducendone l'illegittimità per asserita mancata notifica delle cartelle presupposte, del preavviso di fermo, nonché per intervenuta prescrizione dei crediti.
1.2. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate OS, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, atteso che il preavviso di fermo amministrativo era stato ritualmente notificato alla contribuente in data 18 dicembre 2023, senza che lo stesso fosse stato tempestivamente impugnato, ed evidenziando, comunque, l'infondatezza nel merito delle doglianze svolte.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione
2. Il ricorso è inammissibile per tardività.
Dalla documentazione in atti risulta che il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 co. 2 d.P.R. n. 602 del 1973 – secondo cui “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione” - è stato ritualmente notificato alla ricorrente in data 18 dicembre 2023 mediante raccomandata
AR.
Avverso tale atto, la contribuente non ha proposto ricorso nel termine decadenziale previsto dall'art. 21 del
D.lgs. n. 546/1992, lasciando così consolidare definitivamente la pretesa e la legittimità della procedura di riscossione.
Vale rammentare che il preavviso di fermo amministrativo può essere notificato, da parte del concessionario, mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione, stante l'identità di
“ratio”, della disciplina stabilita dall'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, per la notifica della cartella di pagamento, che, nella seconda parte, contempla tale modalità di notificazione, affidata al concessionario ed all'ufficio postale, alternativa a quella prevista nella prima parte della stessa disposizione e rimessa ai soggetti ivi indicati: ne deriva che detta notifica si perfeziona con la ricezione dell'atto alla data risultante dall'avviso di ricevimento, nel quale l'Banca_1 ne garantisce l'esecuzione su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell'atto, senza che sia pertanto necessaria un'apposita relata. (Cass. civ. 3 aprile 2018 n. 8086). Inoltre, nell'ipotesi in cui sia utilizzato tale sistema semplificato, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario e “non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. Cass. 10131/2020).
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La peculiarità della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ON, Sezione Seconda, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Spese compensate.
Così deciso in ON nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
IL GIUDICE
UC IA
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IA UC, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 272/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - ON
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 117266K ENTRATE MINIST. 2012
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) In via preliminare, ordinare la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo impugnato, atteso i gravi ed irreparabili danni che sono derivati e che deriveranno dal provvedimento medesimo, come sopra indicato, stante anche l'utilizzo del mezzo a cui è stato disposto il mezzo su indicati, oltre alla circostanza che il provvedimento di fermo amministrativo è stato preso in virtù di cartella esattoriale
MAI notificate ed oltremodo prescritte.
Disporre tutti quei provvedimenti che riterrà più opportuni e necessari per la tutela dei diritti di parte ricorrente e disapplicare e rigettare il provvedimento di fermo di beni mobili registrati relativo al veicolo di cui in premessa.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
Agenzia delle Entrate OS: “(…) 1. Ritenere e dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso promosso da parte ricorrente nei confronti della Agenzia delle Entrate OS, per i motivi sopra esposti e/o con qualsivoglia diversa motivazione;
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1.1. Con ricorso notificato e depositato in data 8 aprile 2025, Ricorrente_2 ha impugnato il provvedimento di fermo amministrativo disposto ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, deducendone l'illegittimità per asserita mancata notifica delle cartelle presupposte, del preavviso di fermo, nonché per intervenuta prescrizione dei crediti.
1.2. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate OS, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, atteso che il preavviso di fermo amministrativo era stato ritualmente notificato alla contribuente in data 18 dicembre 2023, senza che lo stesso fosse stato tempestivamente impugnato, ed evidenziando, comunque, l'infondatezza nel merito delle doglianze svolte.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione
2. Il ricorso è inammissibile per tardività.
Dalla documentazione in atti risulta che il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 co. 2 d.P.R. n. 602 del 1973 – secondo cui “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione” - è stato ritualmente notificato alla ricorrente in data 18 dicembre 2023 mediante raccomandata
AR.
Avverso tale atto, la contribuente non ha proposto ricorso nel termine decadenziale previsto dall'art. 21 del
D.lgs. n. 546/1992, lasciando così consolidare definitivamente la pretesa e la legittimità della procedura di riscossione.
Vale rammentare che il preavviso di fermo amministrativo può essere notificato, da parte del concessionario, mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione, stante l'identità di
“ratio”, della disciplina stabilita dall'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, per la notifica della cartella di pagamento, che, nella seconda parte, contempla tale modalità di notificazione, affidata al concessionario ed all'ufficio postale, alternativa a quella prevista nella prima parte della stessa disposizione e rimessa ai soggetti ivi indicati: ne deriva che detta notifica si perfeziona con la ricezione dell'atto alla data risultante dall'avviso di ricevimento, nel quale l'Banca_1 ne garantisce l'esecuzione su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell'atto, senza che sia pertanto necessaria un'apposita relata. (Cass. civ. 3 aprile 2018 n. 8086). Inoltre, nell'ipotesi in cui sia utilizzato tale sistema semplificato, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario e “non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. Cass. 10131/2020).
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La peculiarità della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ON, Sezione Seconda, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Spese compensate.
Così deciso in ON nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
IL GIUDICE
UC IA