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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1116/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
ALLIGO SANTI, RE
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7224/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 DE - CF_Difensore_1
dIfensore___2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005085146000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005085146000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035860159000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035860159000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035860159000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035860159000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035860159000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 884/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Società_1 1, in liquidazione e Agenzia delle entrate – SS, Agente della riscossione della prov.di Messina,in persona del legale rappresentante pro tempore avverso
CARTELLA DI PAG. n. 295 2024 0005085146 000 notificata il 27/06/2025 per TASSA RIFIUTI SOLIDI
URBANI – anni di riferimento 2006 – 2007 € 2.258,88;
CARTELLA DI PAG. n. 295 2024 0035860159 000 notificata il 27/06/2025 per TASSA RIFIUTI SOLIDI
URBANI – anni di riferimento 2008-2009-2010-2011-2012 € 5.355,88
TOTALE COMPLESSIVO: € 7.614,76
Il ricorrente ha eccepito la omessa notifica degli atti presupposti alla cartella nonché la intervenuta prescrizione chiedendo l'accoglimento del ricorso con condanna della parte resistente al pagamento delle spese del giudizio con distrazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di SS la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e rilevando che comunque l'onere probatorio sulla regolarità della notifica di atti precedenti alla notifica della cartella grava sull'ATO 1.
Si è costituita l'Ato ME1 eccependo la inammissibilità del ricorso per regolare notifica degli atti presupposti e precisa che per la TIA relativa agli anni 2006 e 2007 ha formulato richiesta di sgravio poiché non vi è evidenza di notifica di atti prodromici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI
Con riferimento alla questione di merito relativa alla iscrizione a ruolo della Associazione_1 da parte dell'ATO va osservato che nel susseguirsi delle varie norme in materia di tariffa per la riscossione sia nei modi che nei termini valgono le norme introdotte dalla c.d. miniriforma dei tributi locali contenuta nei commi 161 e seguenti della legge n. 296 del 2006 ( finanziaria 2007).
Il legislatore con la legge 27-12-2006 n. 296 all'art. 1 commi da 161 a 167 ha ridisciplinato e dettato nuove regole per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali.
Per tutti i tributi è stata prevista una normativa uniforme nel senso che la rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti ,l'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti deve avvenire a mezzo notifica al contribuente da parte dell'ente locale , anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento , un apposito avviso motivato.
Il legislatore ha anche determinato regole tassative sui requisiti dell'avviso ,sui presupposti su cui deve basarsi , sull'obbligo di notificare anche l'atto a cui l'avviso eventualmente si richiama, l'indicazione del responsabile del procedimento e così via .
L'avviso motivato deve essere notificato , a pena di decadenza , entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
nella ipotesi in cui l'accertamento diventi definitivo perché non opposto entro il termine di 60 giorni dalla notifica o perché , se opposto , sia passata in giudicato la sentenza che ha deciso l'eventuale ricorso , il debito di imposta con gli accessori viene iscritto a ruolo diventando titolo esecutivo da notificarsi al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo.
Le disposizioni di legge innovative si applicano dalla entrata in vigore della legge , ossia dall'1-1-2007 ad eccezione dei rapporti di imposta pendenti a questa data ai quali il legislatore ha inteso applicare le norme di cui ai commi da 161 a 170 dell'art. 1 della legge finanziaria.
Per rapporti di imposta pendenti devono intendersi tutti quei rapporti per i quali non sono spirati alla data del 31-12-2006 i termini di decadenza posti dalla vecchia legge nonché tutti i rapporti che si trovano pendenti innanzi alle commissioni tributarie e quindi in pendenza di giudizio.
Ora se le ATO hanno solo il potere di riscuotere la Tariffa determinata dai Consigli Comunali secondo il
Regolamento attuativo per la riscossione della tassa rifiuti , non vi è dubbio che tale delegato e per l'esattezza l'ATO ha il potere di riscuotere anche a mezzo ruoli esattoriali anche perché l'art. 10 del contratto per la gestione non esclude espressamente tale potere. Comunque nell'eventuale contrasto tra la norma privatistica del contratto e quella del regolamento prevale la disposizione del regolamento a cui ha dato piena efficacia la legge 27.02.2009 n. 13 nel consentire ai Comuni che hanno adottato la tari di farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
E' di tutta evidenza che il termine della prescrizione , eccepita nella fattispecie , varia a seconda che si è di fronte alla impugnativa di un titolo esecutivo o di un mero atto di richiesta di pagamento.
Ora il termine di decadenza è triennale come previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163 che afferma che "nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo" ( Cass sent n. 24187 del 29.11.2016) , ritenendosi per definitività
l'inizio dell'anno di competenza della tari applicata senza rettifica dei dati dichiarati dal contribuente anche precedentemente o il trascorrere dei tre anni dalla notifica di un avviso di accertamento modificativo delle precedenti dichiarazioni.
Il termine di decadenza decorre dall'anno di competenza della Associazione_1 quale termine entro cui l'Ente impositore deve far pervenire al contribuente una richiesta di pagamento mentre il termine di prescrizione quinquennale decorre dal giorno in cui è stato notificato un atto di messo in mora.
Parte ricorrente ha sollevato rilievi in merito alla dovutezza della tari nonché di prescrizione che va esaminata in via preliminare.
Orbene, con riferimento alla peculiare “intimazione” emessa dall'ATO, questa Corte reputa che non sia possibile assimilarla agli avvisi di mora ex art. 19 lett. e) d.lgs. 546/92 che sono atti che per legge seguono la notifica della cartella mentre nella fattispecie l'invocato atto di intimazione è un atto emesso dall'ente titolare del credito tributario, preliminare e prodromico all'iscrizione a ruolo.
La Corte di Cassazione (Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024),ha sancito che “l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50,comma 2, del d.P.
R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art.19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n.8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez.5^, 27 novembre 2019, n.
30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno
(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093)”.
La S.C., con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c.2 DPR 602/73 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs. 546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora.
Ciò importa che, qualora, il contribuente non impugni tempestivamente l'intimazione, eccependo l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione di prescrizione diventa inammissibile.
La impossibilità ,pertanto , di assimilare la intimazione dell'ATO ad un atto di messa in mora o intimazione prevista dall'art. 50 comma 2 del DPR 29/9/1973 n.602 come detto sopra comporta che l'atto di intimazione indicato nella cartella è un atto atipico la cui impugnabilità è facoltativa e la non impugnazione del predetto atto implica, tuttavia, che ove la prescrizione, pacificamente quinquennale, sia già maturata all'atto della notifica di tale intimazione , il contribuente , è pur sempre legittimato ad insorgere avverso la cartella, anche per far valere la prescrizione già maturata all'epoca della notifica dell'intimazione, avuto riguardo anche all'epoca di notifica, dalle stesse ( Corte di Giustizia Tributaria di
Messina sentenza n.1758/2025).
Nella fattispecie l'Ato ha prodotto copie delle ricevute delle raccomandate spedite al ricorrente ma dalle stesse non si evince la riferibilità alle fatture;
ma comunque anche se le ricevute dovessero riferirsi alle fatture, tra la data di notifica delle stesse e la data di notifica delle cartelle è maturato il periodo prescrizionale di cinque anni .
Ove l'atto di intimazione , che comunque rappresenta un atto atipico per le ragioni sopra dette , dovesse essere considerato alla stregua di un avviso di accertamento , il relativo titolo esecutivo doveva essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
In conclusione nella ipotesi di iscrizione a ruolo diretta stante che la prima iscrizione a ruolo è avvenuta con la cartella impugnata e notificata del 2025 a distanza di più di cinque anni dagli anni di competenza del tributo la cartella deve essere annullata per intervenuta prescrizione quinquennale.
Il ricorso va accolto e le spese ,che seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell'Ato Me1 a favore del ricorrente ed a favore dell' Agenzia delle Entrate di SS
.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla tassa rifiuti degli 2006 e 2007 per intervenuto sgravio;
per il resto accoglie il ricorso e annulla le cartelle ed i ruoli opposti e condanna l'ATO
Me1 in liquidazione al pagamento delle spese del procedimento a favore di parte ricorrente che liquida in euro 400,00 oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto con distrazione a favore del difensore che ha reso la dichiarazione di legge e di euro 400,00 a favore della Agenzia delle Entrate
SS Messina.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
ALLIGO SANTI, RE
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7224/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 DE - CF_Difensore_1
dIfensore___2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005085146000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240005085146000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035860159000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035860159000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035860159000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035860159000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035860159000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 884/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Società_1 1, in liquidazione e Agenzia delle entrate – SS, Agente della riscossione della prov.di Messina,in persona del legale rappresentante pro tempore avverso
CARTELLA DI PAG. n. 295 2024 0005085146 000 notificata il 27/06/2025 per TASSA RIFIUTI SOLIDI
URBANI – anni di riferimento 2006 – 2007 € 2.258,88;
CARTELLA DI PAG. n. 295 2024 0035860159 000 notificata il 27/06/2025 per TASSA RIFIUTI SOLIDI
URBANI – anni di riferimento 2008-2009-2010-2011-2012 € 5.355,88
TOTALE COMPLESSIVO: € 7.614,76
Il ricorrente ha eccepito la omessa notifica degli atti presupposti alla cartella nonché la intervenuta prescrizione chiedendo l'accoglimento del ricorso con condanna della parte resistente al pagamento delle spese del giudizio con distrazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di SS la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e rilevando che comunque l'onere probatorio sulla regolarità della notifica di atti precedenti alla notifica della cartella grava sull'ATO 1.
Si è costituita l'Ato ME1 eccependo la inammissibilità del ricorso per regolare notifica degli atti presupposti e precisa che per la TIA relativa agli anni 2006 e 2007 ha formulato richiesta di sgravio poiché non vi è evidenza di notifica di atti prodromici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI
Con riferimento alla questione di merito relativa alla iscrizione a ruolo della Associazione_1 da parte dell'ATO va osservato che nel susseguirsi delle varie norme in materia di tariffa per la riscossione sia nei modi che nei termini valgono le norme introdotte dalla c.d. miniriforma dei tributi locali contenuta nei commi 161 e seguenti della legge n. 296 del 2006 ( finanziaria 2007).
Il legislatore con la legge 27-12-2006 n. 296 all'art. 1 commi da 161 a 167 ha ridisciplinato e dettato nuove regole per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali.
Per tutti i tributi è stata prevista una normativa uniforme nel senso che la rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti ,l'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti deve avvenire a mezzo notifica al contribuente da parte dell'ente locale , anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento , un apposito avviso motivato.
Il legislatore ha anche determinato regole tassative sui requisiti dell'avviso ,sui presupposti su cui deve basarsi , sull'obbligo di notificare anche l'atto a cui l'avviso eventualmente si richiama, l'indicazione del responsabile del procedimento e così via .
L'avviso motivato deve essere notificato , a pena di decadenza , entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
nella ipotesi in cui l'accertamento diventi definitivo perché non opposto entro il termine di 60 giorni dalla notifica o perché , se opposto , sia passata in giudicato la sentenza che ha deciso l'eventuale ricorso , il debito di imposta con gli accessori viene iscritto a ruolo diventando titolo esecutivo da notificarsi al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo.
Le disposizioni di legge innovative si applicano dalla entrata in vigore della legge , ossia dall'1-1-2007 ad eccezione dei rapporti di imposta pendenti a questa data ai quali il legislatore ha inteso applicare le norme di cui ai commi da 161 a 170 dell'art. 1 della legge finanziaria.
Per rapporti di imposta pendenti devono intendersi tutti quei rapporti per i quali non sono spirati alla data del 31-12-2006 i termini di decadenza posti dalla vecchia legge nonché tutti i rapporti che si trovano pendenti innanzi alle commissioni tributarie e quindi in pendenza di giudizio.
Ora se le ATO hanno solo il potere di riscuotere la Tariffa determinata dai Consigli Comunali secondo il
Regolamento attuativo per la riscossione della tassa rifiuti , non vi è dubbio che tale delegato e per l'esattezza l'ATO ha il potere di riscuotere anche a mezzo ruoli esattoriali anche perché l'art. 10 del contratto per la gestione non esclude espressamente tale potere. Comunque nell'eventuale contrasto tra la norma privatistica del contratto e quella del regolamento prevale la disposizione del regolamento a cui ha dato piena efficacia la legge 27.02.2009 n. 13 nel consentire ai Comuni che hanno adottato la tari di farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
E' di tutta evidenza che il termine della prescrizione , eccepita nella fattispecie , varia a seconda che si è di fronte alla impugnativa di un titolo esecutivo o di un mero atto di richiesta di pagamento.
Ora il termine di decadenza è triennale come previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163 che afferma che "nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo" ( Cass sent n. 24187 del 29.11.2016) , ritenendosi per definitività
l'inizio dell'anno di competenza della tari applicata senza rettifica dei dati dichiarati dal contribuente anche precedentemente o il trascorrere dei tre anni dalla notifica di un avviso di accertamento modificativo delle precedenti dichiarazioni.
Il termine di decadenza decorre dall'anno di competenza della Associazione_1 quale termine entro cui l'Ente impositore deve far pervenire al contribuente una richiesta di pagamento mentre il termine di prescrizione quinquennale decorre dal giorno in cui è stato notificato un atto di messo in mora.
Parte ricorrente ha sollevato rilievi in merito alla dovutezza della tari nonché di prescrizione che va esaminata in via preliminare.
Orbene, con riferimento alla peculiare “intimazione” emessa dall'ATO, questa Corte reputa che non sia possibile assimilarla agli avvisi di mora ex art. 19 lett. e) d.lgs. 546/92 che sono atti che per legge seguono la notifica della cartella mentre nella fattispecie l'invocato atto di intimazione è un atto emesso dall'ente titolare del credito tributario, preliminare e prodromico all'iscrizione a ruolo.
La Corte di Cassazione (Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024),ha sancito che “l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50,comma 2, del d.P.
R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art.19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n.8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez.5^, 27 novembre 2019, n.
30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno
(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093)”.
La S.C., con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c.2 DPR 602/73 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs. 546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora.
Ciò importa che, qualora, il contribuente non impugni tempestivamente l'intimazione, eccependo l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione di prescrizione diventa inammissibile.
La impossibilità ,pertanto , di assimilare la intimazione dell'ATO ad un atto di messa in mora o intimazione prevista dall'art. 50 comma 2 del DPR 29/9/1973 n.602 come detto sopra comporta che l'atto di intimazione indicato nella cartella è un atto atipico la cui impugnabilità è facoltativa e la non impugnazione del predetto atto implica, tuttavia, che ove la prescrizione, pacificamente quinquennale, sia già maturata all'atto della notifica di tale intimazione , il contribuente , è pur sempre legittimato ad insorgere avverso la cartella, anche per far valere la prescrizione già maturata all'epoca della notifica dell'intimazione, avuto riguardo anche all'epoca di notifica, dalle stesse ( Corte di Giustizia Tributaria di
Messina sentenza n.1758/2025).
Nella fattispecie l'Ato ha prodotto copie delle ricevute delle raccomandate spedite al ricorrente ma dalle stesse non si evince la riferibilità alle fatture;
ma comunque anche se le ricevute dovessero riferirsi alle fatture, tra la data di notifica delle stesse e la data di notifica delle cartelle è maturato il periodo prescrizionale di cinque anni .
Ove l'atto di intimazione , che comunque rappresenta un atto atipico per le ragioni sopra dette , dovesse essere considerato alla stregua di un avviso di accertamento , il relativo titolo esecutivo doveva essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
In conclusione nella ipotesi di iscrizione a ruolo diretta stante che la prima iscrizione a ruolo è avvenuta con la cartella impugnata e notificata del 2025 a distanza di più di cinque anni dagli anni di competenza del tributo la cartella deve essere annullata per intervenuta prescrizione quinquennale.
Il ricorso va accolto e le spese ,che seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell'Ato Me1 a favore del ricorrente ed a favore dell' Agenzia delle Entrate di SS
.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla tassa rifiuti degli 2006 e 2007 per intervenuto sgravio;
per il resto accoglie il ricorso e annulla le cartelle ed i ruoli opposti e condanna l'ATO
Me1 in liquidazione al pagamento delle spese del procedimento a favore di parte ricorrente che liquida in euro 400,00 oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto con distrazione a favore del difensore che ha reso la dichiarazione di legge e di euro 400,00 a favore della Agenzia delle Entrate
SS Messina.