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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 12/01/2026, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 455/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OL MAURIZIO, Presidente MARRONE NICOLA, Relatore D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11598/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Santolo Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Ottaviano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55572500000082 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21723/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe a lui notificata in data 19.03.2025 da Publiservizi
s.r.l. per conto del Comune di Ottaviano relativa al mancato pagamento dell'Imu per l'anno 2016 come da avviso di pagamento asseritamente notificato in data
23.03.2022 per l'importo complessivo di € 7.499,75.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica dell'atto presupposto e la conseguente prescrizione del credito tributario nonché nel merito la infondatezza della pretesa risultando l'immobile oggetto del tributo di proprietà di tale Nominativo_1 ed ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituito il Comune di Ottaviano ed ha dedotto la fondatezza della propria pretesa producendo copia di visura catastale e sotto il profilo procedurale di aver regolarmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 23.02.2022 l'avviso di pagamento prodromico all'atto impugnato con successiva spedizione della raccomandata informativa.
Si è costituita in giudizio la Publiservizi s.r.l. ed ha anch'essa dedotto la infondatezza del ricorso risultando regolarmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 23.02.2022 l'avviso di pagamento prodromico all'atto impugnato con successiva spedizione della raccomandata informativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
In applicazione del criterio della ragione più liquida si osserva quanto segue: l'ente impositore ha dedotto di aver regolarmente notificato in data 23.02.2022 l'avviso di pagamento esecutivo presupposto dell'atto impugnato ma ha prodotto soltanto la copia della cartolina relativa alla raccomandata informativa anch'essa non ricevuta e non anche la documentazione attestante il tentativo di notifica infruttuoso per la irreperibilità temporanea del contribuente. Non vi è, quindi, prova in giudizio dell'avvenuta regolare notifica al ricorrente dell'atto presupposto con conseguente nullità dell'atto impugnato e prescrizione quinquennale del diritto di credito
Si ritiene equo in ragione delle motivazioni poste a fondamento della decisione, compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OL MAURIZIO, Presidente MARRONE NICOLA, Relatore D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11598/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Santolo Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Ottaviano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55572500000082 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21723/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe a lui notificata in data 19.03.2025 da Publiservizi
s.r.l. per conto del Comune di Ottaviano relativa al mancato pagamento dell'Imu per l'anno 2016 come da avviso di pagamento asseritamente notificato in data
23.03.2022 per l'importo complessivo di € 7.499,75.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica dell'atto presupposto e la conseguente prescrizione del credito tributario nonché nel merito la infondatezza della pretesa risultando l'immobile oggetto del tributo di proprietà di tale Nominativo_1 ed ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituito il Comune di Ottaviano ed ha dedotto la fondatezza della propria pretesa producendo copia di visura catastale e sotto il profilo procedurale di aver regolarmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 23.02.2022 l'avviso di pagamento prodromico all'atto impugnato con successiva spedizione della raccomandata informativa.
Si è costituita in giudizio la Publiservizi s.r.l. ed ha anch'essa dedotto la infondatezza del ricorso risultando regolarmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 23.02.2022 l'avviso di pagamento prodromico all'atto impugnato con successiva spedizione della raccomandata informativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
In applicazione del criterio della ragione più liquida si osserva quanto segue: l'ente impositore ha dedotto di aver regolarmente notificato in data 23.02.2022 l'avviso di pagamento esecutivo presupposto dell'atto impugnato ma ha prodotto soltanto la copia della cartolina relativa alla raccomandata informativa anch'essa non ricevuta e non anche la documentazione attestante il tentativo di notifica infruttuoso per la irreperibilità temporanea del contribuente. Non vi è, quindi, prova in giudizio dell'avvenuta regolare notifica al ricorrente dell'atto presupposto con conseguente nullità dell'atto impugnato e prescrizione quinquennale del diritto di credito
Si ritiene equo in ragione delle motivazioni poste a fondamento della decisione, compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.