Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 2844
TAR
Sentenza breve 30 ottobre 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 9 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Error in procedendo. Violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell'art. 94, comma 6, d. lgs. n. 36/2023; difetto di motivazione.

    Il motivo è infondato. La certificazione prodotta dall'appellante in appello è irrilevante poiché attesta un debito residuo inferiore a euro 5.000 alla data del 27.11.2025, senza fornire informazioni sulla situazione fiscale dalla data di presentazione dell'offerta. Pertanto, non è provata l'effettiva adempimento del concordato preventivo prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. L'esclusione è legittima sulla base dell'attestazione FVOE, che fa fede fino a querela di falso.

  • Rigettato
    In via subordinata: violazione dell’art. 1, co. 2-bis, L. n. 241/1990 e del contraddittorio procedimentale previsto dalla Delibera ANAC n. 464/2022. Eccesso di potere.

    Il motivo è infondato. Le risultanze del certificato FVOE fanno fede fino a querela di falso, vincolando l'attività della stazione appaltante. Spetta all'operatore economico l'onere di verifica della veridicità dei dati e, se del caso, di impugnazione. La Delibera ANAC n. 464/22 non è cogente e, in ogni caso, è stata sostituita dalla Delibera n. 262/23 che esclude l'attivazione del contraddittorio in fattispecie.

  • Rigettato
    Error in iudicando nella valutazione dell'efficacia probatoria del FVOE. Violazione dell'art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.10.

    Il motivo è infondato. L'appellante non ha assolto all'onere della prova relativa all'ininterrotto possesso del requisito di regolarità fiscale. La certificazione prodotta non copre il periodo rilevante. L'Amministrazione non può supplire alle carenze probatorie degli operatori economici. Inoltre, la normativa esclude l'applicabilità delle cause di esclusione automatica solo se gli adempimenti si sono perfezionati prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, prova che non è stata fornita.

  • Rigettato
    Error in iudicando. Violazione dell’art. 94, comma 6, ultimo periodo, in rapporto al principio di continuità dei requisiti.

    Il motivo è assorbito dai precedenti rigetti, in quanto la mancata prova del possesso del requisito di regolarità fiscale per tutto il periodo rilevante rende legittima l'esclusione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 2844
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2844
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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