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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2025, n. 23467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23467 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell’interesse di 1. EK TY, nata in [...] il [...] 2. EK MA, nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/03/2025 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova, in funzione di Tribunale del riesame, ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, l’appello proposto dalle terze interessate TY EK e MA EK avverso l’ordinanza in data 7 febbraio 2025 con cui il Tribunale dibattimentale di Genova, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, aveva revocato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca a suo tempo disposto su otto unità immobiliari intestate alle suddette. Penale Sent. Sez. 2 Num. 23467 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 05/06/2025 2 2. TY EK e MA EK ricorrono per cassazione, a mezzo del proprio comune difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui censurano la declaratoria di inammissibilità. L’irrevocabilità della confisca disposta nel procedimento di prevenzione non potrebbe incidere, avuto riguardo alle garanzie riconosciute dall’ordinamento codicistico, sulla qualità di aventi diritto alla restituzione delle odierne ricorrenti, formali proprietarie degli immobili sottoposti a vincolo cautelare in funzione della eventuale successiva confisca per sproporzione nei confronti dell’imputato SE MA D’NN. La decisione dei giudici genovesi risulterebbe incoerente con il sistema processuale che contempla la coesistenza di due distinte misure patrimoniali. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc., previa fissazione dell’udienza camerale, con rituale comunicazione al difensore (espressamente ivi indicato quale destinatario per le parti associate TY EK e MA EK) per via telematica, alle 12:19 del 29 aprile 2025. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti in carenza di interesse. 2. Il soggetto formalmente titolare del bene oggetto di sequestro preventivo può proporre appello cautelare solo se vanta un interesse concreto e attuale all’impugnazione. Questo interesse deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr., Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098-01; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992-01; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Pianes, Rv. 266713-01; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463-01). Nel caso di specie, le ricorrenti non possono vantare alcun diritto alla restituzione dei beni, già definitivamente fuoriusciti dal loro patrimonio, addirittura prima della costituzione quali terze interessate nel giudizio di cognizione, a seguito della confisca di prevenzione disposta con decreto del Tribunale di Genova del 2 ottobre 2019, irrevocabile dal 23 giugno 2022. 3. L’ordinamento prevede, infatti, la totale autonomia dell’azione di prevenzione patrimoniale rispetto all’esercizio dell’azione penale (art. 29, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). A far data dalla sua irrevocabilità, la confisca di 3 prevenzione, ai sensi del precedente art. 24, spoglia definitivamente il precedente formale titolare unitamente a colui che ne aveva la materiale disponibilità. La confisca ha natura di atto di acquisto a titolo originario: una volta esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi (art. 45, d.lgs. n. 159 del 2011). Il trasferimento dei diritti dominicali potrebbe essere caducato, in presenza dei requisiti di legge, soltanto a seguito di accoglimento di una richiesta di revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, ai sensi dell’art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011. Come esemplarmente chiarito nell’ordinanza impugnata, la misura cautelare finalizzata alla futura confisca penale è stata correttamente revocata, su impulso dell’Ufficio requirente, dal momento che la strumentale funzione anticipatoria era oramai venuta meno, a seguito della devoluzione – per altra via – dei medesimi beni al patrimonio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (e, in effetti, secondo l’art. 30, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, onde evitare duplicazioni esecutive, il giudice che successivamente disponesse la confisca in sede penale, dovrebbe semplicemente dichiarare la misura ablatoria già eseguita in sede di prevenzione). Le ricorrenti erano, sin dalla irrevocabilità della confisca di prevenzione, ormai del tutto prive di qualsiasi diritto reale sulle res e affatto estranee a situazioni giuridiche tutelate dall’ordinamento, idonee a fondare una richiesta di restituzione. 4. I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili e le ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condannate al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova, in funzione di Tribunale del riesame, ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, l’appello proposto dalle terze interessate TY EK e MA EK avverso l’ordinanza in data 7 febbraio 2025 con cui il Tribunale dibattimentale di Genova, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, aveva revocato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca a suo tempo disposto su otto unità immobiliari intestate alle suddette. Penale Sent. Sez. 2 Num. 23467 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 05/06/2025 2 2. TY EK e MA EK ricorrono per cassazione, a mezzo del proprio comune difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui censurano la declaratoria di inammissibilità. L’irrevocabilità della confisca disposta nel procedimento di prevenzione non potrebbe incidere, avuto riguardo alle garanzie riconosciute dall’ordinamento codicistico, sulla qualità di aventi diritto alla restituzione delle odierne ricorrenti, formali proprietarie degli immobili sottoposti a vincolo cautelare in funzione della eventuale successiva confisca per sproporzione nei confronti dell’imputato SE MA D’NN. La decisione dei giudici genovesi risulterebbe incoerente con il sistema processuale che contempla la coesistenza di due distinte misure patrimoniali. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc., previa fissazione dell’udienza camerale, con rituale comunicazione al difensore (espressamente ivi indicato quale destinatario per le parti associate TY EK e MA EK) per via telematica, alle 12:19 del 29 aprile 2025. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti in carenza di interesse. 2. Il soggetto formalmente titolare del bene oggetto di sequestro preventivo può proporre appello cautelare solo se vanta un interesse concreto e attuale all’impugnazione. Questo interesse deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr., Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098-01; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992-01; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Pianes, Rv. 266713-01; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463-01). Nel caso di specie, le ricorrenti non possono vantare alcun diritto alla restituzione dei beni, già definitivamente fuoriusciti dal loro patrimonio, addirittura prima della costituzione quali terze interessate nel giudizio di cognizione, a seguito della confisca di prevenzione disposta con decreto del Tribunale di Genova del 2 ottobre 2019, irrevocabile dal 23 giugno 2022. 3. L’ordinamento prevede, infatti, la totale autonomia dell’azione di prevenzione patrimoniale rispetto all’esercizio dell’azione penale (art. 29, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). A far data dalla sua irrevocabilità, la confisca di 3 prevenzione, ai sensi del precedente art. 24, spoglia definitivamente il precedente formale titolare unitamente a colui che ne aveva la materiale disponibilità. La confisca ha natura di atto di acquisto a titolo originario: una volta esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi (art. 45, d.lgs. n. 159 del 2011). Il trasferimento dei diritti dominicali potrebbe essere caducato, in presenza dei requisiti di legge, soltanto a seguito di accoglimento di una richiesta di revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, ai sensi dell’art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011. Come esemplarmente chiarito nell’ordinanza impugnata, la misura cautelare finalizzata alla futura confisca penale è stata correttamente revocata, su impulso dell’Ufficio requirente, dal momento che la strumentale funzione anticipatoria era oramai venuta meno, a seguito della devoluzione – per altra via – dei medesimi beni al patrimonio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (e, in effetti, secondo l’art. 30, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, onde evitare duplicazioni esecutive, il giudice che successivamente disponesse la confisca in sede penale, dovrebbe semplicemente dichiarare la misura ablatoria già eseguita in sede di prevenzione). Le ricorrenti erano, sin dalla irrevocabilità della confisca di prevenzione, ormai del tutto prive di qualsiasi diritto reale sulle res e affatto estranee a situazioni giuridiche tutelate dall’ordinamento, idonee a fondare una richiesta di restituzione. 4. I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili e le ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condannate al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2025.