Art. 8.
Con apposito regolamento saranno stabilite le modalita' relative al conferimento dei diplomi. Nel frattempo rimane in vigore, in quanto compatibile con la presente legge, il regolamento approvato con regio decreto 15 febbraio 1940, n. 133 .
Con apposito regolamento saranno stabilite le modalita' relative al conferimento dei diplomi. Nel frattempo rimane in vigore, in quanto compatibile con la presente legge, il regolamento approvato con regio decreto 15 febbraio 1940, n. 133 .