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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente
ATANASIO CC, OR
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1045/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 203/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11
e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032403692-2023 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032403692-2023 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032403692-2023 IRAP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1592/2025 depositato il
14/07/2025
Richieste delle parti:
Appellante: riformare la sentenza con riferimento ai capi impugnati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari e contestuale pronuncia di distrazione in favore del difensore ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Appellato: chiede il rigetto dell'appello di parte, l'accoglimento dell'appello incidentale, la totale riforma della sentenza emessa dalla CGT I n. 20372025 e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente aveva impugnato tre avvisi di accertamento per maggiori imposte per l'importo di euro 19.217 ai fini Ires, per l'importo di euro 3123 ai fini Irap, per l'importo di euro 122.146 ai fini iva, oltre sanzioni e interessi.
Con gli atti di accertamento l'ufficio aveva ritenuto oggettivamente inesistenti le operazioni passive registrate con detrazione dell'iva nei confronti del fornitore Società_1.
Ha giustificato tale conclusione sulla base delle seguenti presunzioni:
a) l'oggetto sociale delle due società sarebbe parzialmente identico;
b) la descrizione delle prestazioni effettuate sarebbe generica;
c) non sarebbe stato dimostrato il vantaggio economico o commerciale apportato alla ricorrente dal servizio reso dalla Società_1 srl;
d) le due società di capitali sono partecipate dalle stesse persone fisiche;
e) la governance è affidata al Sig.Nominativo_1 per entrambe le società;
f) le due società hanno sede legale nello stesso luogo e condividerebbero gli stessi spazi;
g) non vi è un contratto con data certa anteriore circa la imputazione dei costi in contabilità;
h) dalla analisi delle transazioni avvenute negli anni, dal 2018 al 2021, tra le due società, è emerso che i valori di incidenza dei costi sui ricavi variano dal 100% al 9,20%;
i) le operazioni avvenute tra i due operatori nel periodo suddetto (2018-2021) avrebbero, di fatto, permesso il conseguimento di un vantaggio esclusivamente in capo al cliente (ossia Ricorrente_1) in termini di deduzioni di costi, attesa la criticità in termini di mancato versamento delle imposte da parte del fornitore.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado è pervenuta a conclusioni diverse da quelle rassegnate dall'ufficio, non essendo stata individuata alcuna condotta fraudolenta che sarebbe stata tenuta dalla società fornitrice Società_1; non sarebbe stata omessa l'osservanza di norme dal punto di vista della diligenza in capo a Ricorrente_1; non è stata fornita alcuna prova circa la inesistenza oggettiva delle operazioni, da parte dell'Ufficio.
In particolare, il primo giudice ha spiegato la costante riduzione degli importi fatturati nel periodo di competenza come semplici episodi legati alla contingenza del periodo e perciò con una situazione temporanea. La Corte di Giustizia ha accolto pertanto il ricorso della contribuente condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2300.
La contribuente ha proposto appello lamentando che i primi giudici non avrebbero rispettato la regola della soccombenza: sicuramente ritenuto fondate le ragioni della contribuente, aveva disposto la compensazione delle spese tra le parti.
Dal canto suo Agenzia delle entrate ha contestato la domanda del contribuente tenuto conto che il dispositivo della Corte di giustizia conteneva la condanna dell'ufficio alle spese.
Dal canto suo l'Ufficio ha proposto appello incidentale chiedendo la totale riforma della sentenza con riferimento al merito, richiamando gli elementi presuntivi posti a fondamento dell'accertamento compiuto dall''amministrazione.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte contribuente ha chiaramente errato nel proporre l'appello in quanto ha individuato il motivo di riforma della sentenza nella compensazione delle spese di lite;
ed invece la sentenza – con l'accoglimento del ricorso – ha disposto la condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese sostenute dalla contribuente liquidate in € 2.300 oltre accessori e contributo unificato.
La domanda principale deve pertanto essere respinta.
Non è tuttavia fondato nemmeno l'appello incidentale.
Come chiarito dal primo giudice, gli elementi presuntivi (come indicati nella parte in fatto) addotti a fondamento della pretesa inesistenza delle operazioni commerciali tra le due società Società_1 e Ricorrente_1 sono del tutto irrilevanti ed inconferenti.
Non è infatti dato comprendere come lo stesso oggetto sociale, la medesima sede legale, la partecipazione delle medesime persone ad entrambe le società, la governance affidata allo stesso soggetto, l'incomprensibile vantaggio economico assicurato alla Ricorrente_1 possano essere stati qualificati come presunzioni della inesistenza delle operazioni commerciali.
Né è dato comprendere la rilevanza di tutti gli altri elementi presuntivi.
Pertanto, anche questa domanda deve essere respinta.
Compensata tra le parti la metà delle spese di lite, in considerazione della reciproca parziale soccombenza, la società appellante va condannata a rimborsare all'Ufficio l'altra metà delle spese che si determinano in € 1.500 oltre accessori.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e quello incidentale;
conferma integralmente la sentenza di primo grado;
compensata la metà delle spese di lite, condanna la società contribuente a rimborsare l'altra metà delle spese che liquida in € 1.500 oltre accessori
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente
ATANASIO CC, OR
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1045/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 203/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11
e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032403692-2023 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032403692-2023 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B032403692-2023 IRAP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1592/2025 depositato il
14/07/2025
Richieste delle parti:
Appellante: riformare la sentenza con riferimento ai capi impugnati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari e contestuale pronuncia di distrazione in favore del difensore ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Appellato: chiede il rigetto dell'appello di parte, l'accoglimento dell'appello incidentale, la totale riforma della sentenza emessa dalla CGT I n. 20372025 e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente aveva impugnato tre avvisi di accertamento per maggiori imposte per l'importo di euro 19.217 ai fini Ires, per l'importo di euro 3123 ai fini Irap, per l'importo di euro 122.146 ai fini iva, oltre sanzioni e interessi.
Con gli atti di accertamento l'ufficio aveva ritenuto oggettivamente inesistenti le operazioni passive registrate con detrazione dell'iva nei confronti del fornitore Società_1.
Ha giustificato tale conclusione sulla base delle seguenti presunzioni:
a) l'oggetto sociale delle due società sarebbe parzialmente identico;
b) la descrizione delle prestazioni effettuate sarebbe generica;
c) non sarebbe stato dimostrato il vantaggio economico o commerciale apportato alla ricorrente dal servizio reso dalla Società_1 srl;
d) le due società di capitali sono partecipate dalle stesse persone fisiche;
e) la governance è affidata al Sig.Nominativo_1 per entrambe le società;
f) le due società hanno sede legale nello stesso luogo e condividerebbero gli stessi spazi;
g) non vi è un contratto con data certa anteriore circa la imputazione dei costi in contabilità;
h) dalla analisi delle transazioni avvenute negli anni, dal 2018 al 2021, tra le due società, è emerso che i valori di incidenza dei costi sui ricavi variano dal 100% al 9,20%;
i) le operazioni avvenute tra i due operatori nel periodo suddetto (2018-2021) avrebbero, di fatto, permesso il conseguimento di un vantaggio esclusivamente in capo al cliente (ossia Ricorrente_1) in termini di deduzioni di costi, attesa la criticità in termini di mancato versamento delle imposte da parte del fornitore.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado è pervenuta a conclusioni diverse da quelle rassegnate dall'ufficio, non essendo stata individuata alcuna condotta fraudolenta che sarebbe stata tenuta dalla società fornitrice Società_1; non sarebbe stata omessa l'osservanza di norme dal punto di vista della diligenza in capo a Ricorrente_1; non è stata fornita alcuna prova circa la inesistenza oggettiva delle operazioni, da parte dell'Ufficio.
In particolare, il primo giudice ha spiegato la costante riduzione degli importi fatturati nel periodo di competenza come semplici episodi legati alla contingenza del periodo e perciò con una situazione temporanea. La Corte di Giustizia ha accolto pertanto il ricorso della contribuente condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2300.
La contribuente ha proposto appello lamentando che i primi giudici non avrebbero rispettato la regola della soccombenza: sicuramente ritenuto fondate le ragioni della contribuente, aveva disposto la compensazione delle spese tra le parti.
Dal canto suo Agenzia delle entrate ha contestato la domanda del contribuente tenuto conto che il dispositivo della Corte di giustizia conteneva la condanna dell'ufficio alle spese.
Dal canto suo l'Ufficio ha proposto appello incidentale chiedendo la totale riforma della sentenza con riferimento al merito, richiamando gli elementi presuntivi posti a fondamento dell'accertamento compiuto dall''amministrazione.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte contribuente ha chiaramente errato nel proporre l'appello in quanto ha individuato il motivo di riforma della sentenza nella compensazione delle spese di lite;
ed invece la sentenza – con l'accoglimento del ricorso – ha disposto la condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese sostenute dalla contribuente liquidate in € 2.300 oltre accessori e contributo unificato.
La domanda principale deve pertanto essere respinta.
Non è tuttavia fondato nemmeno l'appello incidentale.
Come chiarito dal primo giudice, gli elementi presuntivi (come indicati nella parte in fatto) addotti a fondamento della pretesa inesistenza delle operazioni commerciali tra le due società Società_1 e Ricorrente_1 sono del tutto irrilevanti ed inconferenti.
Non è infatti dato comprendere come lo stesso oggetto sociale, la medesima sede legale, la partecipazione delle medesime persone ad entrambe le società, la governance affidata allo stesso soggetto, l'incomprensibile vantaggio economico assicurato alla Ricorrente_1 possano essere stati qualificati come presunzioni della inesistenza delle operazioni commerciali.
Né è dato comprendere la rilevanza di tutti gli altri elementi presuntivi.
Pertanto, anche questa domanda deve essere respinta.
Compensata tra le parti la metà delle spese di lite, in considerazione della reciproca parziale soccombenza, la società appellante va condannata a rimborsare all'Ufficio l'altra metà delle spese che si determinano in € 1.500 oltre accessori.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e quello incidentale;
conferma integralmente la sentenza di primo grado;
compensata la metà delle spese di lite, condanna la società contribuente a rimborsare l'altra metà delle spese che liquida in € 1.500 oltre accessori