Articolo 4 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 maggio 1966
Art. 4.
E' autorizzata per l'anno finanziario 1966 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 11 maggio 1966