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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 982/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5812/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001096163000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001096163000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 288/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata notificata il 19.06.2025 relativamente alle seguenti cartelle:
n. 09420130018594747000 per tassa auto anno 2007 e n. 09420130027146909000 per tassa auto anno
2008.
A sostegno del ricorso ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
Si è costituito l'agente della riscossione che ha resistito al ricorso, deducendo la regolare notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi.
All'udienza del 27.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Risulta dalla documentazione prodotta dall'agente di riscossione la regolare notifica delle cartelle, nonché in data 12.05.2023 (mediante consegna a familiare convivente e spedizione della CAN) dell'intimazione di pagamento n. 09420229000952270000.
Nella giurisprudenza della Suprema Corte è fermo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo, ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante Cass., Sez. 5^,
29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005;
Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^,
13 dicembre 2023, n. 34902). Si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 e Cass. 5 agosto 2024 n. 22108 che ha precisato che l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658;
Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093).
Ne consegue che l'atto della riscossione che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico, che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo nella progressione della sequenza procedimentale.
Poiché dunque gli atti precedenti l'intimazione n. 09420229000952270000 non sono stati impugnati dal contribuente, lo stesso non può più proporre, a seguito del ricevimento della notifica del successivo atto di riscossione, questioni che riguardavano i vizi di notifica degli atti prodromici, poichè le suddette eventuali ragioni di censura avrebbero dovuto essere proposte al momento del ricevimento del primo atto successivo notificato al contribuente.
Le medesime considerazioni vanno svolte con riguardo all'eccezione di prescrizione alla data di notifica dei precedenti atti, che avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione degli stessi.
Avuto riguardo poi alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229000952270000
(12.05.2023) ed a quella dell'atto impugnato, nessuna prescrizione è maturata. Per tutte le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €100,00. Reggio Calabria, 27.01.2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5812/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001096163000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001096163000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 288/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata notificata il 19.06.2025 relativamente alle seguenti cartelle:
n. 09420130018594747000 per tassa auto anno 2007 e n. 09420130027146909000 per tassa auto anno
2008.
A sostegno del ricorso ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
Si è costituito l'agente della riscossione che ha resistito al ricorso, deducendo la regolare notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi.
All'udienza del 27.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Risulta dalla documentazione prodotta dall'agente di riscossione la regolare notifica delle cartelle, nonché in data 12.05.2023 (mediante consegna a familiare convivente e spedizione della CAN) dell'intimazione di pagamento n. 09420229000952270000.
Nella giurisprudenza della Suprema Corte è fermo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo, ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante Cass., Sez. 5^,
29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005;
Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^,
13 dicembre 2023, n. 34902). Si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 e Cass. 5 agosto 2024 n. 22108 che ha precisato che l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658;
Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093).
Ne consegue che l'atto della riscossione che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico, che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo nella progressione della sequenza procedimentale.
Poiché dunque gli atti precedenti l'intimazione n. 09420229000952270000 non sono stati impugnati dal contribuente, lo stesso non può più proporre, a seguito del ricevimento della notifica del successivo atto di riscossione, questioni che riguardavano i vizi di notifica degli atti prodromici, poichè le suddette eventuali ragioni di censura avrebbero dovuto essere proposte al momento del ricevimento del primo atto successivo notificato al contribuente.
Le medesime considerazioni vanno svolte con riguardo all'eccezione di prescrizione alla data di notifica dei precedenti atti, che avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione degli stessi.
Avuto riguardo poi alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229000952270000
(12.05.2023) ed a quella dell'atto impugnato, nessuna prescrizione è maturata. Per tutte le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €100,00. Reggio Calabria, 27.01.2026