Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 982
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    Il giudice rileva che l'intimazione di pagamento è intervenuta dopo la notifica delle cartelle e di altri atti interruttivi, e che l'omessa impugnazione degli atti presupposti, divenuti definitivi, preclude la loro contestazione in questa sede. L'intimazione di pagamento è sindacabile solo per vizi propri.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Il giudice rileva che l'eccezione di prescrizione, relativa a vizi anteriori alla notifica dell'intimazione, avrebbe dovuto essere sollevata con l'impugnazione degli atti presupposti. Inoltre, non risulta maturata prescrizione tra la notifica dell'intimazione e l'atto impugnato.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    Il giudice rileva che l'intimazione di pagamento è intervenuta dopo la notifica delle cartelle e di altri atti interruttivi, e che l'omessa impugnazione degli atti presupposti, divenuti definitivi, preclude la loro contestazione in questa sede. L'intimazione di pagamento è sindacabile solo per vizi propri.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Il giudice rileva che l'eccezione di prescrizione, relativa a vizi anteriori alla notifica dell'intimazione, avrebbe dovuto essere sollevata con l'impugnazione degli atti presupposti. Inoltre, non risulta maturata prescrizione tra la notifica dell'intimazione e l'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 982
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 982
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo