Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 16489
CASS
Sentenza 7 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 1 dell'imputazione

    La Corte ha ritenuto che la dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto il certificato del casellario giudiziale, il dichiarante è tenuto ad attestare soltanto quanto risulterebbe dal certificato ad uso privato rilasciato ai sensi del d.P.R. n. 313/2002, e nulla di più. Non devono essere dichiarate — e la loro omissione non determina falsità della dichiarazione — né le pene patteggiate non superiori a due anni, escluse dall'iscrizione ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto, né le condanne rilevanti ai fini del certificato antipedofilia, la cui acquisizione è rimessa per legge all'iniziativa dell'amministrazione o del datore di lavoro ai sensi dell'art. 25, e non all'autodichiarazione dell'interessato.

  • Altro
    Vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio

    Il secondo motivo resta assorbito.

  • Accolto
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 2 dell'imputazione

    La Corte ha ritenuto che la dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto il certificato del casellario giudiziale, il dichiarante è tenuto ad attestare soltanto quanto risulterebbe dal certificato ad uso privato rilasciato ai sensi del d.P.R. n. 313/2002, e nulla di più. Non devono essere dichiarate — e la loro omissione non determina falsità della dichiarazione — né le pene patteggiate non superiori a due anni, escluse dall'iscrizione ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto, né le condanne rilevanti ai fini del certificato antipedofilia, la cui acquisizione è rimessa per legge all'iniziativa dell'amministrazione o del datore di lavoro ai sensi dell'art. 25, e non all'autodichiarazione dell'interessato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 16489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16489
    Data del deposito : 7 maggio 2026

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