CASS
Sentenza 7 maggio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 16489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16489 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza in data 14/05/2025 della CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FA GI, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i fatti non sussistono;
letta la nota dell’Avvocato VINCENZO VINCIPROVA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente, per il tramite di procuratore speciale, impugna la sentenza in data 14/05/2025 della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza del 26/11/2024 del Tribunale di Enna, che lo aveva condannato per il reato continuato di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen. (capo 1) e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ai sensi dell’art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 76 d.P.R. 445/2000 (capo 2). Deduce:
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 1 e 2 dell'imputazione. La difesa deduce che la Corte territoriale ha omesso di esaminare la documentazione prodotta, dalla quale emerge che le condotte addebitate non hanno mai indotto in errore alcun ufficio competente circa i requisiti di ammissione. In particolare: (a) per l'Ufficio Penale Sent. Sez. 2 Num. 16489 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 23/04/2026 Scolastico il requisito di ammissione non era la mera assenza di condanne penali, ma l'assenza di condanne ostative per il tipo di lavoro da svolgere;
(b) la condanna patteggiata dall'imputato non costituiva causa ostativa, in quanto la pena detentiva di sei mesi di reclusione era stata applicata con il beneficio della sospensione condizionale, che — ai sensi dell'art. 166 cod. pen. — si estende di diritto anche alle pene accessorie previste ex lege, ivi compresa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici di cui all'art. 609-nonies, comma secondo, cod. pen.; (c) il certificato del casellario giudiziale rilasciato ai sensi dell'art. 24 d.P.R. 313/2002, prodotto in atti, recava l'attestazione "NULLA", conformemente alla disciplina normativa vigente;
(d) l'art. 25-bis d.P.R. 313/2002 rimette al datore di lavoro, e non al candidato, l'onere di acquisire il c.d. certificato antipedofilia, sicché non è configurabile alcuna condotta mendace a carico dell'imputato in ordine alle condanne ostative. Sul piano soggettivo, la difesa evidenzia che l'imputato era in assoluta buona fede, facendo affidamento sul contenuto del certificato ex art. 24 che riportava "NULLA" e sulla convinzione, confortata dal difensore dell'epoca, che il patteggiamento con sospensione condizionale non costituisse impedimento alla prosecuzione dell'attività lavorativa di bidello.
2.2. Vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. Secondo il ricorrente la Corte territoriale ha erroneamente affermato l'esistenza di "precedenti penali" al plurale, mentre dagli atti risulta un unico precedente del 2018 con sospensione condizionale. Ha inoltre omesso di considerare l'applicazione delle pene sostitutive ex art. 53 Legge 689/1981 e art. 545-bis cod. proc. pen., applicabili per pene detentive inferiori a due anni, in violazione del principio di favor rei. La motivazione è altresì illogica laddove ha negato la sospensione condizionale per un reato sostanzialmente colposo — fondato su un errore sulla portata giuridica della condanna precedente — commesso da soggetto incensurato di fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per entrambi i capi di imputazione, per le ragioni che seguono. Resta assorbito il secondo motivo.
2. Le imputazioni traevano origine dalla partecipazione dell'odierno ricorrente ai concorsi per soli titoli, indetti dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, finalizzati alla formazione delle graduatorie provinciali permanenti per il conferimento di incarichi di collaboratore scolastico. In sede di domanda di partecipazione, compilata tramite la piattaforma telematica Polis, l'imputato aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 445/2000, di non aver riportato condanne penali, laddove era stato invece condannato, con sentenza di patteggiamento ex artt. 444-445 cod. proc. pen. del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta del 2 maggio 2018 (irrevocabile il 18/05/2018), alla pena di mesi sei di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, per il reato di cui all'art. 609-undecies cod. pen.. Grazie all'inserimento nelle graduatorie, l'imputato aveva ottenuto l'assunzione a tempo determinato, rispettivamente, presso l'Istituto Comprensivo Statale "Santa Chiara" di Enna per l'anno scolastico 2020/2021 e presso l'Istituto Comprensivo Statale "Giusti Sinopoli" di IR per l'anno scolastico 2021/2022. 3. La questione centrale posta dal ricorso investe il rapporto tra la dichiarazione sostitutiva resa dall'imputato ai sensi degli artt. 46 e 76 d.P.R. 445/2000 e il contenuto del certificato del casellario giudiziale che tale dichiarazione era destinata a sostituire. Più in particolare, occorre stabilire se l’imputato -sulla base della normativa vigente all’epoca dei fatti- fosse tenuto a dichiarare che, nei suoi confronti, con sentenza passata in giudicato, era stata applicata la pena (sospesa) di sei mesi di reclusione, ai sensi degli art. 444 ss. cod. proc. pen.. Per sciogliere la questione occorre fare riferimento sia alla funzione attribuita dal legislatore alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni, sia al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, che disciplina il casellario giudiziale, articolando il sistema delle certificazioni in funzione del soggetto richiedente e delle finalità perseguite.
3.1. Quanto alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni, essa costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa introdotto dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Con essa il privato cittadino, sotto la propria responsabilità, attesta fatti, qualità personali e stati soggettivi che sarebbero altrimenti documentati mediante certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni o da gestori di pubblici servizi, senza necessità di produrre il documento originale. La ratio dell'istituto, esplicitata già nell'art. 1 del Testo Unico, risiede nell'esigenza di alleggerire il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione dai costi e dai tempi connessi all'acquisizione e alla trasmissione di documentazione ufficiale. Il legislatore ha dunque riconosciuto che il documento proveniente dall'amministrazione pubblica può essere sostituito dalla dichiarazione resa dal diretto interessato, ogni volta che l'ordinamento preveda tale facoltà, e ciò senza che la pubblica amministrazione ricevente possa pretendere il documento certificativo originale. Il perimetro applicativo della dichiarazione sostitutiva di certificazioni è definito dall'art. 46 del Testo Unico, il quale elenca tassativamente le categorie di fatti, stati e qualità che possono formare oggetto della dichiarazione e, per quello che qui interessa, trova applicazione anche con riferimento al certificato del casellario giudiziale, consentendo all'interessato di attestare, sotto la propria responsabilità, l'assenza di condanne penali ovvero la sussistenza di specifiche situazioni giuridiche che sarebbero altrimenti documentate mediante il certificato rilasciato dagli uffici del casellario giudiziale ai sensi del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. L'art. 46, comma 1, lett. aa), del d.P.R. n. 445 del 2000, infatti, annovera espressamente tra gli stati e le qualità personali suscettibili di autocertificazione quelli relativi all'assenza di condanne penali, comprendendovi altresì il non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale.
3.2. Va necessariamente evidenziato che il d.P.R. n. 445 del 2000 costruisce l'istituto in esame sul presupposto dell'equivalenza funzionale tra dichiarazione e certificato, sicché il dichiarante è tenuto ad attestare tutto quanto risulterebbe dal documento sostituito ove questo fosse stato concretamente rilasciato, senza omissioni e senza selezione discrezionale delle informazioni: la dichiarazione sostitutiva, in altri termini, deve replicare, nella sostanza, il contenuto informativo del certificato che va a sostituire. Dal che discende, in negativo, che il dichiarante non è tenuto ad attestare situazioni e/o informazioni che non sarebbero contenute nel certificato sostituito con la dichiarazione, non potendosi pretendere che questa abbia un contenuto informativo più ampio del certificato che sostituisce, poiché è la corrispondenza tra dichiarazione e documento che legittima l'amministrazione ad accettare la prima in luogo del secondo. 4. La funzione della dichiarazione sostitutiva e i suoi contenuti obbligatori così enucleati vanno coordinati con la disciplina dettata dal d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, la quale definisce il contenuto delle iscrizioni e della certificazione rilasciata dal casellario giudiziale. Il sistema del casellario non è uniforme, in quanto l'ordinamento distingue tra il certificato rilasciato all'interessato ad uso privato — il cui contenuto è delimitato dalla legge — e il certificato rilasciato a richiesta dell'autorità giudiziaria o di determinati enti pubblici. Tale distinzione è rilevante, in quanto non tutte le iscrizioni a registro sono visibili nel certificato rilasciato al diretto interessato. Tale certificato -infatti- non riporta le iscrizioni escluse ex lege dalla sua portata ostensiva, a differenza del certificato rilasciato a richiesta dell'autorità giudiziaria o di determinati enti pubblici, che è invece integrale. Ne consegue che la dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato può logicamente attestare soltanto l'assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale nei termini e nei limiti in cui tali iscrizioni sarebbero visibili nel certificato destinato all'uso privato, non potendo estendersi a fatti che l'ordinamento stesso sottrae alla conoscenza del diretto interessato nell'ambito della certificazione ufficiale Il dichiarante non può né deve attestare ciò che l'ordinamento stesso sottrae alla sua conoscenza legalmente riconosciuta, riservandolo al certificato integrale che è onere dell'amministrazione acquisire d'ufficio ove necessario.
4.1. Entro tale perimetro, la delimitazione del contenuto dovuto dalla dichiarazione sostitutiva del casellario impone di considerare due disposizioni del d.P.R. n. 313 del 2002. La prima è l'art. 24, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 313 del 2002, il quale esclude che nel certificato rilasciato dal privato siano riportate le iscrizioni contenute nel casellario relative a pene detentive non superiori a due anni applicate con sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Tanto vale a dire che le condanne così definite non compaiono nel certificato spedito a richiesta del privato e, per l'effetto, non rientrano nel contenuto informativo che la dichiarazione sostitutiva è chiamata a replicare. Da ciò discende che il dichiarante non è tenuto a menzionarle, e la loro omissione non integra dichiarazione mendace né determina le conseguenze sanzionatorie previste dal Testo Unico. Tale esclusione, peraltro, è espressamente prevista dall’art. 28, comma 1, d.P.R. n. 313 del 2002, il quale testualmente dispone che «L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui […] all'articolo 24, comma 1», tra le quali è ricompresa quella che qui interessa, ossia l’ipotesi di pene detentive non superiori a due anni applicate con sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Nel caso di specie, infatti, la sentenza di patteggiamento del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta del 2 maggio 2018 irrogava all'odierno ricorrente la pena di mesi sei di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale, senza disporre alcuna sanzione accessoria. A ciò si aggiunga che è incontroverso in atti che il certificato del casellario giudiziale rilasciato ai sensi dell'art. 24 d.P.R. 313/2002 estratto in riferimento all'imputato recasse l'attestazione "NULLA", in coerenza con la normativa fini qui illustrata.
4.2. La seconda disposizione di rilievo è l'art. 25 del d.P.R. n. 313 del 2002, che disciplina il certificato richiesto ai fini dell'accertamento del requisito di non aver riportato condanne per determinati reati in danno di minori — il cosiddetto certificato antipedofilia, introdotto dalla Legge 6 giugno 2012, n. 98 in attuazione della direttiva 2011/93/UE. Tale certificato ha natura e funzione del tutto peculiari: esso è rilasciato non già all'interessato, bensì direttamente al datore di lavoro o al committente che ne faccia richiesta ai fini dell'instaurazione di rapporti professionali o lavorativi che comportino contatti diretti e regolari con minori. La norma pone dunque l'onere dell'acquisizione di tale documento a carico dell'amministrazione o del soggetto richiedente, sottraendolo alla disponibilità dell'interessato medesimo. Ne discende che le iscrizioni rilevanti ai fini del certificato antipedofilia — le quali afferiscono a una sezione del casellario cui il privato non ha accesso diretto nella forma del certificato ad uso proprio — non rientrano nel perimetro della dichiarazione sostitutiva: il dichiarante non è tenuto a dichiararle, né potrebbe farlo in modo completo e verificabile, e la loro menzione o omissione è questione che non incide sulla correttezza della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000. 4.3. Dalla ricostruzione che precede emerge che nella dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto il certificato del casellario giudiziale, il dichiarante è tenuto ad attestare soltanto quanto risulterebbe dal certificato ad uso privato rilasciato ai sensi del d.P.R. n. 313 del 2002, e nulla di più. Non devono essere dichiarate — e la loro omissione non determina falsità della dichiarazione — né le pene patteggiate non superiori a due anni, escluse dall'iscrizione ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto, né le condanne rilevanti ai fini del certificato antipedofilia, la cui acquisizione è rimessa per legge all'iniziativa dell'amministrazione o del datore di lavoro ai sensi dell'art. 25, e non all'autodichiarazione dell'interessato. In tale direzione, questa Corte ha già avuto modo di affermare, con orientamento che il Collegio condivide e intende ribadire, che «non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio - come disciplinata dall'art. 46, comma 1, lett. aa), d.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, nel testo previgente all'ultima modifica - dichiari di non aver riportato condanne penali, ancorché destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta, poiché il dichiarante non è tenuto a riferire nulla di più di quanto risulti dal certificato penale» (Sez. 2, n. 37556 del 30/04/2019, Del Giudice, Rv. 277079 – 01; Sez. 5, n. 838 del 20/10/2020, dep. 2021, Perri, Rv. 280128 - 01). Il parametro di verità della dichiarazione sostitutiva è il documento sostituito, non la realtà materiale sottostante.
4.4. Nel caso in esame, il certificato del casellario giudiziale che l'imputato aveva il diritto di ottenere ai sensi dell'art. 24 d.P.R. 313/2002 recava l'attestazione "NULLA" in ordine a condanne penali, in conformità con il disposto dell'art. 28 del medesimo decreto, che esclude dall'iscrizione certificativa le condanne a pena sospesa inferiore a due anni in assenza di ordine di menzione. La dichiarazione resa dall'imputato di "non aver riportato condanne penali" corrispondeva pertanto esattamente al contenuto del documento che essa sostituiva. Non è ravvisabile, pertanto, alcuna falsità ideologica, né — in via logicamente preliminare — alcuna falsa rappresentazione della realtà idonea a integrare il presupposto dell'artificio rilevante per la truffa. 5. Oltre che per i rilievi che precedono —già di per sé risolutivi — il ricorso è fondato anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, con particolare riferimento al reato di truffa aggravata. La Corte di Appello ha affermato la sussistenza del dolo sul rilievo che l'imputato era "personalmente a conoscenza" del procedimento e della condanna, avendo egli stesso scelto di patteggiare. Tale argomento, però, non considera che -alla luce di quanto esposto- la consapevolezza dell'esistenza di un procedimento penale e di una condanna non equivale alla consapevolezza che quella condanna costituisca fatto ostativo alla partecipazione alla selezione e alla successiva assunzione. Il dolo del reato di truffa richiede la rappresentazione e la volizione dell'inganno come mezzo di conseguimento dell'ingiusto profitto e implica che l'agente sia consapevole di dichiarare il falso al fine di trarre in errore l'ufficio. In tale prospettiva, va rilevato che l'imputato aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale nel 2018 e che, come questa Corte ha avuto modo di precisare (Sez. 3, n. Sez. 3, n. 763 del 28/10/2009, dep. 2010, M., Rv. 245898 – 01; Sez. 3, n. 27113 del 19/02/2015, M., Rv. 264019 - 01), la sospensione condizionale della pena principale si estende di diritto alle pene accessorie previste ex lege per i reati in materia sessuale ai sensi dell'art. 166 cod. pen., sicché nessuna interdizione risultava applicata all'imputato all'epoca dei fatti. Questi, inoltre, aveva verificato il proprio certificato del casellario, che attestava "NULLA", ed era stato rassicurato dal difensore dell'epoca circa la compatibilità del patteggiamento con la prosecuzione dell'attività lavorativa di collaboratore scolastico. Emerge altresì dagli atti istruttori che la modulistica della piattaforma Polis non prevedeva la possibilità di indicare una condanna con sospensione condizionale della pena, offrendo al candidato solo le opzioni binarie "presenza" o "assenza" di condanne. In tale contesto, l'affermazione della sussistenza del dolo in capo all'imputato si rivela priva di adeguato sostegno logico-argomentativo e privo di confronto con le emergenze processuali. Deve peraltro aggiungersi, quanto al capo 2, che la dichiarazione sostitutiva incriminata — sottoscritta all'atto della stipula del contratto di assunzione del 14 settembre 2021 — aveva ad oggetto l'assenza di "sentenze di condanna che comportino interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici" e l'assenza di procedimenti penali in corso. Tanto porta a considerare che la Corte territoriale non ha adeguatamente considerato che l'interdizione dai pubblici uffici non era stata irrogata né in via principale né in via accessoria, con la conseguenza che la dichiarazione dell’imputato, anche sotto tale ulteriore profilo, corrispondeva al vero.
6. Alla luce di quanto esposto e in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste in ordine a entrambi i reati ascritti all'imputato. Il fatto addebitato al capo 1 non è penalmente rilevante, difettando sia l'elemento oggettivo della condotta ingannatoria — in quanto la dichiarazione resa corrispondeva al contenuto del documento che essa sostituiva e l'onere di acquisire il certificato antipedofilia gravava sul datore di lavoro — sia l'elemento soggettivo del dolo, non essendo configurabile la consapevole volontà di trarre in errore l'ufficio in capo a chi si è uniformato al contenuto di un documento ufficiale attestante "NULLA". Identiche considerazioni valgono per il capo 2, nel quale il difetto di falsità è ancora più evidente alla luce del tenore letterale della dichiarazione sostitutiva e della sua corrispondenza al certificato ex art. 24 d.P.R. 313/2002. Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: «Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ai sensi dell'art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000, né quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto il certificato del casellario giudiziale, dichiari di non aver riportato condanne penali, ove la condanna in concreto riportata sia stata applicata con sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per una pena detentiva non superiore a due anni, atteso che tale condanna non compare nel certificato rilasciato all'interessato per effetto dell'esclusione prevista dall'art. 24, comma 1, lett. e), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, e il dichiarante — anche ai sensi dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto — non è tenuto ad attestare più di quanto risulterebbe dal documento sostituito, costituendo quest'ultimo e non la realtà materiale sottostante il parametro di verità della dichiarazione». 7. Il secondo motivo resta assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 8
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FA GI, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i fatti non sussistono;
letta la nota dell’Avvocato VINCENZO VINCIPROVA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente, per il tramite di procuratore speciale, impugna la sentenza in data 14/05/2025 della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza del 26/11/2024 del Tribunale di Enna, che lo aveva condannato per il reato continuato di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen. (capo 1) e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ai sensi dell’art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 76 d.P.R. 445/2000 (capo 2). Deduce:
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 1 e 2 dell'imputazione. La difesa deduce che la Corte territoriale ha omesso di esaminare la documentazione prodotta, dalla quale emerge che le condotte addebitate non hanno mai indotto in errore alcun ufficio competente circa i requisiti di ammissione. In particolare: (a) per l'Ufficio Penale Sent. Sez. 2 Num. 16489 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 23/04/2026 Scolastico il requisito di ammissione non era la mera assenza di condanne penali, ma l'assenza di condanne ostative per il tipo di lavoro da svolgere;
(b) la condanna patteggiata dall'imputato non costituiva causa ostativa, in quanto la pena detentiva di sei mesi di reclusione era stata applicata con il beneficio della sospensione condizionale, che — ai sensi dell'art. 166 cod. pen. — si estende di diritto anche alle pene accessorie previste ex lege, ivi compresa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici di cui all'art. 609-nonies, comma secondo, cod. pen.; (c) il certificato del casellario giudiziale rilasciato ai sensi dell'art. 24 d.P.R. 313/2002, prodotto in atti, recava l'attestazione "NULLA", conformemente alla disciplina normativa vigente;
(d) l'art. 25-bis d.P.R. 313/2002 rimette al datore di lavoro, e non al candidato, l'onere di acquisire il c.d. certificato antipedofilia, sicché non è configurabile alcuna condotta mendace a carico dell'imputato in ordine alle condanne ostative. Sul piano soggettivo, la difesa evidenzia che l'imputato era in assoluta buona fede, facendo affidamento sul contenuto del certificato ex art. 24 che riportava "NULLA" e sulla convinzione, confortata dal difensore dell'epoca, che il patteggiamento con sospensione condizionale non costituisse impedimento alla prosecuzione dell'attività lavorativa di bidello.
2.2. Vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. Secondo il ricorrente la Corte territoriale ha erroneamente affermato l'esistenza di "precedenti penali" al plurale, mentre dagli atti risulta un unico precedente del 2018 con sospensione condizionale. Ha inoltre omesso di considerare l'applicazione delle pene sostitutive ex art. 53 Legge 689/1981 e art. 545-bis cod. proc. pen., applicabili per pene detentive inferiori a due anni, in violazione del principio di favor rei. La motivazione è altresì illogica laddove ha negato la sospensione condizionale per un reato sostanzialmente colposo — fondato su un errore sulla portata giuridica della condanna precedente — commesso da soggetto incensurato di fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per entrambi i capi di imputazione, per le ragioni che seguono. Resta assorbito il secondo motivo.
2. Le imputazioni traevano origine dalla partecipazione dell'odierno ricorrente ai concorsi per soli titoli, indetti dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, finalizzati alla formazione delle graduatorie provinciali permanenti per il conferimento di incarichi di collaboratore scolastico. In sede di domanda di partecipazione, compilata tramite la piattaforma telematica Polis, l'imputato aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 445/2000, di non aver riportato condanne penali, laddove era stato invece condannato, con sentenza di patteggiamento ex artt. 444-445 cod. proc. pen. del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta del 2 maggio 2018 (irrevocabile il 18/05/2018), alla pena di mesi sei di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, per il reato di cui all'art. 609-undecies cod. pen.. Grazie all'inserimento nelle graduatorie, l'imputato aveva ottenuto l'assunzione a tempo determinato, rispettivamente, presso l'Istituto Comprensivo Statale "Santa Chiara" di Enna per l'anno scolastico 2020/2021 e presso l'Istituto Comprensivo Statale "Giusti Sinopoli" di IR per l'anno scolastico 2021/2022. 3. La questione centrale posta dal ricorso investe il rapporto tra la dichiarazione sostitutiva resa dall'imputato ai sensi degli artt. 46 e 76 d.P.R. 445/2000 e il contenuto del certificato del casellario giudiziale che tale dichiarazione era destinata a sostituire. Più in particolare, occorre stabilire se l’imputato -sulla base della normativa vigente all’epoca dei fatti- fosse tenuto a dichiarare che, nei suoi confronti, con sentenza passata in giudicato, era stata applicata la pena (sospesa) di sei mesi di reclusione, ai sensi degli art. 444 ss. cod. proc. pen.. Per sciogliere la questione occorre fare riferimento sia alla funzione attribuita dal legislatore alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni, sia al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, che disciplina il casellario giudiziale, articolando il sistema delle certificazioni in funzione del soggetto richiedente e delle finalità perseguite.
3.1. Quanto alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni, essa costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa introdotto dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Con essa il privato cittadino, sotto la propria responsabilità, attesta fatti, qualità personali e stati soggettivi che sarebbero altrimenti documentati mediante certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni o da gestori di pubblici servizi, senza necessità di produrre il documento originale. La ratio dell'istituto, esplicitata già nell'art. 1 del Testo Unico, risiede nell'esigenza di alleggerire il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione dai costi e dai tempi connessi all'acquisizione e alla trasmissione di documentazione ufficiale. Il legislatore ha dunque riconosciuto che il documento proveniente dall'amministrazione pubblica può essere sostituito dalla dichiarazione resa dal diretto interessato, ogni volta che l'ordinamento preveda tale facoltà, e ciò senza che la pubblica amministrazione ricevente possa pretendere il documento certificativo originale. Il perimetro applicativo della dichiarazione sostitutiva di certificazioni è definito dall'art. 46 del Testo Unico, il quale elenca tassativamente le categorie di fatti, stati e qualità che possono formare oggetto della dichiarazione e, per quello che qui interessa, trova applicazione anche con riferimento al certificato del casellario giudiziale, consentendo all'interessato di attestare, sotto la propria responsabilità, l'assenza di condanne penali ovvero la sussistenza di specifiche situazioni giuridiche che sarebbero altrimenti documentate mediante il certificato rilasciato dagli uffici del casellario giudiziale ai sensi del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. L'art. 46, comma 1, lett. aa), del d.P.R. n. 445 del 2000, infatti, annovera espressamente tra gli stati e le qualità personali suscettibili di autocertificazione quelli relativi all'assenza di condanne penali, comprendendovi altresì il non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale.
3.2. Va necessariamente evidenziato che il d.P.R. n. 445 del 2000 costruisce l'istituto in esame sul presupposto dell'equivalenza funzionale tra dichiarazione e certificato, sicché il dichiarante è tenuto ad attestare tutto quanto risulterebbe dal documento sostituito ove questo fosse stato concretamente rilasciato, senza omissioni e senza selezione discrezionale delle informazioni: la dichiarazione sostitutiva, in altri termini, deve replicare, nella sostanza, il contenuto informativo del certificato che va a sostituire. Dal che discende, in negativo, che il dichiarante non è tenuto ad attestare situazioni e/o informazioni che non sarebbero contenute nel certificato sostituito con la dichiarazione, non potendosi pretendere che questa abbia un contenuto informativo più ampio del certificato che sostituisce, poiché è la corrispondenza tra dichiarazione e documento che legittima l'amministrazione ad accettare la prima in luogo del secondo. 4. La funzione della dichiarazione sostitutiva e i suoi contenuti obbligatori così enucleati vanno coordinati con la disciplina dettata dal d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, la quale definisce il contenuto delle iscrizioni e della certificazione rilasciata dal casellario giudiziale. Il sistema del casellario non è uniforme, in quanto l'ordinamento distingue tra il certificato rilasciato all'interessato ad uso privato — il cui contenuto è delimitato dalla legge — e il certificato rilasciato a richiesta dell'autorità giudiziaria o di determinati enti pubblici. Tale distinzione è rilevante, in quanto non tutte le iscrizioni a registro sono visibili nel certificato rilasciato al diretto interessato. Tale certificato -infatti- non riporta le iscrizioni escluse ex lege dalla sua portata ostensiva, a differenza del certificato rilasciato a richiesta dell'autorità giudiziaria o di determinati enti pubblici, che è invece integrale. Ne consegue che la dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato può logicamente attestare soltanto l'assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale nei termini e nei limiti in cui tali iscrizioni sarebbero visibili nel certificato destinato all'uso privato, non potendo estendersi a fatti che l'ordinamento stesso sottrae alla conoscenza del diretto interessato nell'ambito della certificazione ufficiale Il dichiarante non può né deve attestare ciò che l'ordinamento stesso sottrae alla sua conoscenza legalmente riconosciuta, riservandolo al certificato integrale che è onere dell'amministrazione acquisire d'ufficio ove necessario.
4.1. Entro tale perimetro, la delimitazione del contenuto dovuto dalla dichiarazione sostitutiva del casellario impone di considerare due disposizioni del d.P.R. n. 313 del 2002. La prima è l'art. 24, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 313 del 2002, il quale esclude che nel certificato rilasciato dal privato siano riportate le iscrizioni contenute nel casellario relative a pene detentive non superiori a due anni applicate con sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Tanto vale a dire che le condanne così definite non compaiono nel certificato spedito a richiesta del privato e, per l'effetto, non rientrano nel contenuto informativo che la dichiarazione sostitutiva è chiamata a replicare. Da ciò discende che il dichiarante non è tenuto a menzionarle, e la loro omissione non integra dichiarazione mendace né determina le conseguenze sanzionatorie previste dal Testo Unico. Tale esclusione, peraltro, è espressamente prevista dall’art. 28, comma 1, d.P.R. n. 313 del 2002, il quale testualmente dispone che «L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui […] all'articolo 24, comma 1», tra le quali è ricompresa quella che qui interessa, ossia l’ipotesi di pene detentive non superiori a due anni applicate con sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Nel caso di specie, infatti, la sentenza di patteggiamento del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta del 2 maggio 2018 irrogava all'odierno ricorrente la pena di mesi sei di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale, senza disporre alcuna sanzione accessoria. A ciò si aggiunga che è incontroverso in atti che il certificato del casellario giudiziale rilasciato ai sensi dell'art. 24 d.P.R. 313/2002 estratto in riferimento all'imputato recasse l'attestazione "NULLA", in coerenza con la normativa fini qui illustrata.
4.2. La seconda disposizione di rilievo è l'art. 25 del d.P.R. n. 313 del 2002, che disciplina il certificato richiesto ai fini dell'accertamento del requisito di non aver riportato condanne per determinati reati in danno di minori — il cosiddetto certificato antipedofilia, introdotto dalla Legge 6 giugno 2012, n. 98 in attuazione della direttiva 2011/93/UE. Tale certificato ha natura e funzione del tutto peculiari: esso è rilasciato non già all'interessato, bensì direttamente al datore di lavoro o al committente che ne faccia richiesta ai fini dell'instaurazione di rapporti professionali o lavorativi che comportino contatti diretti e regolari con minori. La norma pone dunque l'onere dell'acquisizione di tale documento a carico dell'amministrazione o del soggetto richiedente, sottraendolo alla disponibilità dell'interessato medesimo. Ne discende che le iscrizioni rilevanti ai fini del certificato antipedofilia — le quali afferiscono a una sezione del casellario cui il privato non ha accesso diretto nella forma del certificato ad uso proprio — non rientrano nel perimetro della dichiarazione sostitutiva: il dichiarante non è tenuto a dichiararle, né potrebbe farlo in modo completo e verificabile, e la loro menzione o omissione è questione che non incide sulla correttezza della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000. 4.3. Dalla ricostruzione che precede emerge che nella dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto il certificato del casellario giudiziale, il dichiarante è tenuto ad attestare soltanto quanto risulterebbe dal certificato ad uso privato rilasciato ai sensi del d.P.R. n. 313 del 2002, e nulla di più. Non devono essere dichiarate — e la loro omissione non determina falsità della dichiarazione — né le pene patteggiate non superiori a due anni, escluse dall'iscrizione ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto, né le condanne rilevanti ai fini del certificato antipedofilia, la cui acquisizione è rimessa per legge all'iniziativa dell'amministrazione o del datore di lavoro ai sensi dell'art. 25, e non all'autodichiarazione dell'interessato. In tale direzione, questa Corte ha già avuto modo di affermare, con orientamento che il Collegio condivide e intende ribadire, che «non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio - come disciplinata dall'art. 46, comma 1, lett. aa), d.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, nel testo previgente all'ultima modifica - dichiari di non aver riportato condanne penali, ancorché destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta, poiché il dichiarante non è tenuto a riferire nulla di più di quanto risulti dal certificato penale» (Sez. 2, n. 37556 del 30/04/2019, Del Giudice, Rv. 277079 – 01; Sez. 5, n. 838 del 20/10/2020, dep. 2021, Perri, Rv. 280128 - 01). Il parametro di verità della dichiarazione sostitutiva è il documento sostituito, non la realtà materiale sottostante.
4.4. Nel caso in esame, il certificato del casellario giudiziale che l'imputato aveva il diritto di ottenere ai sensi dell'art. 24 d.P.R. 313/2002 recava l'attestazione "NULLA" in ordine a condanne penali, in conformità con il disposto dell'art. 28 del medesimo decreto, che esclude dall'iscrizione certificativa le condanne a pena sospesa inferiore a due anni in assenza di ordine di menzione. La dichiarazione resa dall'imputato di "non aver riportato condanne penali" corrispondeva pertanto esattamente al contenuto del documento che essa sostituiva. Non è ravvisabile, pertanto, alcuna falsità ideologica, né — in via logicamente preliminare — alcuna falsa rappresentazione della realtà idonea a integrare il presupposto dell'artificio rilevante per la truffa. 5. Oltre che per i rilievi che precedono —già di per sé risolutivi — il ricorso è fondato anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, con particolare riferimento al reato di truffa aggravata. La Corte di Appello ha affermato la sussistenza del dolo sul rilievo che l'imputato era "personalmente a conoscenza" del procedimento e della condanna, avendo egli stesso scelto di patteggiare. Tale argomento, però, non considera che -alla luce di quanto esposto- la consapevolezza dell'esistenza di un procedimento penale e di una condanna non equivale alla consapevolezza che quella condanna costituisca fatto ostativo alla partecipazione alla selezione e alla successiva assunzione. Il dolo del reato di truffa richiede la rappresentazione e la volizione dell'inganno come mezzo di conseguimento dell'ingiusto profitto e implica che l'agente sia consapevole di dichiarare il falso al fine di trarre in errore l'ufficio. In tale prospettiva, va rilevato che l'imputato aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale nel 2018 e che, come questa Corte ha avuto modo di precisare (Sez. 3, n. Sez. 3, n. 763 del 28/10/2009, dep. 2010, M., Rv. 245898 – 01; Sez. 3, n. 27113 del 19/02/2015, M., Rv. 264019 - 01), la sospensione condizionale della pena principale si estende di diritto alle pene accessorie previste ex lege per i reati in materia sessuale ai sensi dell'art. 166 cod. pen., sicché nessuna interdizione risultava applicata all'imputato all'epoca dei fatti. Questi, inoltre, aveva verificato il proprio certificato del casellario, che attestava "NULLA", ed era stato rassicurato dal difensore dell'epoca circa la compatibilità del patteggiamento con la prosecuzione dell'attività lavorativa di collaboratore scolastico. Emerge altresì dagli atti istruttori che la modulistica della piattaforma Polis non prevedeva la possibilità di indicare una condanna con sospensione condizionale della pena, offrendo al candidato solo le opzioni binarie "presenza" o "assenza" di condanne. In tale contesto, l'affermazione della sussistenza del dolo in capo all'imputato si rivela priva di adeguato sostegno logico-argomentativo e privo di confronto con le emergenze processuali. Deve peraltro aggiungersi, quanto al capo 2, che la dichiarazione sostitutiva incriminata — sottoscritta all'atto della stipula del contratto di assunzione del 14 settembre 2021 — aveva ad oggetto l'assenza di "sentenze di condanna che comportino interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici" e l'assenza di procedimenti penali in corso. Tanto porta a considerare che la Corte territoriale non ha adeguatamente considerato che l'interdizione dai pubblici uffici non era stata irrogata né in via principale né in via accessoria, con la conseguenza che la dichiarazione dell’imputato, anche sotto tale ulteriore profilo, corrispondeva al vero.
6. Alla luce di quanto esposto e in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste in ordine a entrambi i reati ascritti all'imputato. Il fatto addebitato al capo 1 non è penalmente rilevante, difettando sia l'elemento oggettivo della condotta ingannatoria — in quanto la dichiarazione resa corrispondeva al contenuto del documento che essa sostituiva e l'onere di acquisire il certificato antipedofilia gravava sul datore di lavoro — sia l'elemento soggettivo del dolo, non essendo configurabile la consapevole volontà di trarre in errore l'ufficio in capo a chi si è uniformato al contenuto di un documento ufficiale attestante "NULLA". Identiche considerazioni valgono per il capo 2, nel quale il difetto di falsità è ancora più evidente alla luce del tenore letterale della dichiarazione sostitutiva e della sua corrispondenza al certificato ex art. 24 d.P.R. 313/2002. Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: «Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ai sensi dell'art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000, né quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto il certificato del casellario giudiziale, dichiari di non aver riportato condanne penali, ove la condanna in concreto riportata sia stata applicata con sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per una pena detentiva non superiore a due anni, atteso che tale condanna non compare nel certificato rilasciato all'interessato per effetto dell'esclusione prevista dall'art. 24, comma 1, lett. e), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, e il dichiarante — anche ai sensi dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto — non è tenuto ad attestare più di quanto risulterebbe dal documento sostituito, costituendo quest'ultimo e non la realtà materiale sottostante il parametro di verità della dichiarazione». 7. Il secondo motivo resta assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 8