Art. 16.
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dal seguente:
"Le operazioni a premio di cui all'articolo 44, lettere a) e b), sono soggette ad una tassa di licenza di L. 100.000 quando sono limitate ad una sola provincia, di L. 150.000 quando sono svolte in due o piu' province".
Il secondo comma dell'articolo 56 e' abrogato.
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dal seguente:
"Le operazioni a premio di cui all'articolo 44, lettere a) e b), sono soggette ad una tassa di licenza di L. 100.000 quando sono limitate ad una sola provincia, di L. 150.000 quando sono svolte in due o piu' province".
Il secondo comma dell'articolo 56 e' abrogato.