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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/11/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
RG 680 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 680-1/2025 avente ad oggetto la domanda di l'apertura della liquidazione giudiziale proposta con ricorso depositato in data 6.11.2025 da
(codice fiscale ), con sede legale a Torino (TO), via Morghen n 34, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Chiapino
- RICORRENTE in proprio-
***
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (codice Parte_1 fiscale ), con sede legale a Torino (TO), via Morghen n 34, depositato in P.IVA_1 proprio in data 6.11.2025; ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
esaminati i documenti allegati al ricorso;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società ricorrente ha la sede legale nel circondario del medesimo Ufficio ed in particolare a Torino (TO), in via Morghen n 34, come risulta dalla visura camerale del 17.11.2025 in atti;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, trattandosi di società a responsabilità limitata avente quale oggetto sociale Il commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari (cfr. visura camerale del 17.11.2025 in atti) ed a cui può ritenersi applicabile la disciplina della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
dall'esame delle dichiarazioni della parte e della documentazione prodotta in giudizio emerga la sussistenza dei presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente, in particolare la qualifica di impresa non minore e lo stato di insolvenza. In particolare, dal bilancino al 30.9.2025 (doc. 5) risultano debiti per
1.797.722 e nel ricorso si dà atto dell'impossibilità di proseguire l'attività sociale e della chiusura nel settembre 2025 del punto vendita sito a Giaveno (TO) e della consistenza dell'attivo in misura di molto inferiore alla situazione debitoria maturata); ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 49 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (codice fiscale Parte_1
), con sede legale a Torino (TO), via Morghen n 34; P.IVA_1 nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta Persona_1 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
2 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 13 marzo 2026 alle ore 10.30 nell'aula 12510 del Tribunale (ingresso 13, piano primo), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala
3 al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica nonché agli amministratori o liquidatori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17.11.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 680-1/2025 avente ad oggetto la domanda di l'apertura della liquidazione giudiziale proposta con ricorso depositato in data 6.11.2025 da
(codice fiscale ), con sede legale a Torino (TO), via Morghen n 34, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Chiapino
- RICORRENTE in proprio-
***
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (codice Parte_1 fiscale ), con sede legale a Torino (TO), via Morghen n 34, depositato in P.IVA_1 proprio in data 6.11.2025; ascoltato il Giudice relatore in camera di consiglio;
esaminati i documenti allegati al ricorso;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società ricorrente ha la sede legale nel circondario del medesimo Ufficio ed in particolare a Torino (TO), in via Morghen n 34, come risulta dalla visura camerale del 17.11.2025 in atti;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, trattandosi di società a responsabilità limitata avente quale oggetto sociale Il commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari (cfr. visura camerale del 17.11.2025 in atti) ed a cui può ritenersi applicabile la disciplina della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
dall'esame delle dichiarazioni della parte e della documentazione prodotta in giudizio emerga la sussistenza dei presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente, in particolare la qualifica di impresa non minore e lo stato di insolvenza. In particolare, dal bilancino al 30.9.2025 (doc. 5) risultano debiti per
1.797.722 e nel ricorso si dà atto dell'impossibilità di proseguire l'attività sociale e della chiusura nel settembre 2025 del punto vendita sito a Giaveno (TO) e della consistenza dell'attivo in misura di molto inferiore alla situazione debitoria maturata); ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 49 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (codice fiscale Parte_1
), con sede legale a Torino (TO), via Morghen n 34; P.IVA_1 nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta Persona_1 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
2 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 13 marzo 2026 alle ore 10.30 nell'aula 12510 del Tribunale (ingresso 13, piano primo), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala
3 al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica nonché agli amministratori o liquidatori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17.11.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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