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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/12/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2739/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssaLuigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2739/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Miglianico alla Via San Giacomo 42 presso lo studio dell'avv. PALLADINETTI DANIELA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato all'indirizzo Controparte_1 C.F._2 pec rappresentato e difeso dall'avv. MOFFA MYRIAM, giusta procura in atti. Email_1
RESISTENTE
nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 05.10.2002 la sig.ra contraeva matrimonio concordatario con il Parte_1 sig. , come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Controparte_1
GN (PE) (atto n. 3, parte II, seria A, anno 2002), dalla cui unione nascevano i figli
(26.05.2004) e (02.07.2007). Per_1 Per_2
2. Con ricorso del 16 settembre 2025 agiva in giudizio nei confronti del Parte_1 coniuge chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi, formulando la seguente domanda: “1. accertare e dichiarata la separazione dei coniugi e Parte_1
; per l'effetto 2. emettere sentenza immediata e non definitiva di separazione dei Controparte_1 coniugi a decorrere dalla data di comparizione delle parti, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di GN (PE) a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione della sentenza non definitiva sui pubblici registri anagrafici, ai sensi di legge;
conseguentemente 3. dichiarare lo scioglimento della comunione legale tra essi coniugi;
4. regolamentare e disporre il contributo al mantenimento mensile ordinario della IA , maggiorenne ma non ancora Per_2 autosufficiente, a carico del sig. nella misura, di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, da versarsi CP_1 entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario;
resta inteso che detto assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo;
5. regolamentare che essi genitori si impegnano a sostenere ed effettuare le spese straordinarie necessarie per la IA , obbligandosi al rimborso reciproco nella misura del 50% cadauno, Per_2
e prendendo a dettaglio quanto previsto dalle Linee guida del CNF del 2017 (doc. 19), decidendo che il mentovato rimborso avverrà entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo, previa esibizione di idonea documentazione;
6. disporre che l'assegno unico universale per la IA sia nella disponibilità della stessa, essendo divenuta maggiorenne, e venga versato sul conto corrente intestato a;
Per_2
7. disporre che il canone di locazione dell'appartamento di proprietà esclusiva della IA e Per_2 sito in TE sia versato sul conto corrente intestato alla stessa;
8. accertare l'autosufficienza economica dell'altro figlio maggiorenne, e conseguentemente 9. dichiarare che nulla è Per_1 dovuto a titolo di mantenimento ordinario al figlio per le ragioni già evidenziate;
10. porre Per_1
a carico del sig. un assegno ordinario di mantenimento per la moglie, sig.ra CP_1 Parte_1
pari a €150,00 (euro centocinquanta/00), da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) del mese
[...] in via anticipata a mezzo bonifico bancario con rivalutazione ISTAT come per legge;
11. disporre la chiusura del conto corrente cointestato ad essi coniugi e acceso presso la Banca BCC Pratola Peligna;
pagina 2 di 5 e per l'effetto 12. disporre l'obbligo in capo ad entrambi i coniugi di incassare e/o rimborsare al 50% le somme depositate e/o anticipate con linee di credito e riferite alle posizioni bancarie e postali cointestate;
13. condannare il sig. al pagamento di tutte le spese, diritti e onorari, oltre CP_1 rimborso generale, IVA e CAP come per legge, del presente giudizio.”
3. Il resistente, costituitosi in giudizio, pur aderendo alla chiesta domanda di separazione, rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertata e dichiarata la separazione dei coniugi e Parte_1
emettere sentenza immediata e non definitiva di separazione dei coniugi a Controparte_1 decorrere dalla data di comparizione delle parti, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
GN (PE) a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione della sentenza non definitiva sui pubblici registri anagrafici, ai sensi di legge;
conseguentemente 2) dichiarare lo scioglimento della comunione legale tra essi coniugi;
3) regolamentare e disporre il contributo al mantenimento mensile ordinario della IA , maggiorenne ma non ancora autosufficiente, a Per_2 carico del sig. nella misura, di € 150,00 (quattrocento/00) mensili, da versarsi entro il giorno 15 CP_1 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario;
resta inteso che detto assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo;
4) regolamentare che essi genitori si impegnano a sostenere ed effettuare le spese straordinarie necessarie per la IA
, obbligandosi al rimborso reciproco nella misura del 50% cadauno, e prendendo a Per_2 dettaglio quanto previsto dalle Linee guida del CNF del 2017 decidendo che il mentovato rimborso avverrà entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo, previa esibizione di idonea documentazione;
5) disporre che l'assegno unico universale per la IA sia nella disponibilità della stessa, essendo divenuta maggiorenne, e venga versato sul conto corrente intestato a , 6) disporre che il Per_2 canone di locazione dell'appartamento di proprietà esclusiva della IA e sito in Per_2
TE sia versato sul conto corrente intestato alla stessa;
7) accertare l'autosufficienza economica dell'altro figlio maggiorenne, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto Per_1
a titolo di mantenimento ordinario al figlio per le ragioni già evidenziate;
8) disporre la Per_1 chiusura del conto corrente cointestato ad essi coniugi e acceso presso la Banca BCC Pratola Peligna;
9) disporre l'obbligo in capo ad entrambi i coniugi di incassare e/o rimborsare al 50% le somme depositate e/o anticipate con linee di credito e riferite alle posizioni bancarie e postali cointestate;
10) disporre la compensazione del pagamento di tutte le spese, diritti e onorari, oltre rimborso generale,
IVA e CAP come per legge, del presente giudizio.”
pagina 3 di 5 4. All'udienza dell'11 dicembre 2025 le parti, dichiarando di non volersi riconciliare, chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status. Il Giudice, attesa l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, tratteneva la causa in decisione quanto allo “status”.
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
6. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza dell'11 dicembre 2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 16 settembre 2025 da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 coniugati in GN in data 05.10.2002 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, p. II, s. A, anno 2002);
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 17 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 5 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssaLuigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2739/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Miglianico alla Via San Giacomo 42 presso lo studio dell'avv. PALLADINETTI DANIELA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato all'indirizzo Controparte_1 C.F._2 pec rappresentato e difeso dall'avv. MOFFA MYRIAM, giusta procura in atti. Email_1
RESISTENTE
nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 05.10.2002 la sig.ra contraeva matrimonio concordatario con il Parte_1 sig. , come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Controparte_1
GN (PE) (atto n. 3, parte II, seria A, anno 2002), dalla cui unione nascevano i figli
(26.05.2004) e (02.07.2007). Per_1 Per_2
2. Con ricorso del 16 settembre 2025 agiva in giudizio nei confronti del Parte_1 coniuge chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi, formulando la seguente domanda: “1. accertare e dichiarata la separazione dei coniugi e Parte_1
; per l'effetto 2. emettere sentenza immediata e non definitiva di separazione dei Controparte_1 coniugi a decorrere dalla data di comparizione delle parti, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di GN (PE) a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione della sentenza non definitiva sui pubblici registri anagrafici, ai sensi di legge;
conseguentemente 3. dichiarare lo scioglimento della comunione legale tra essi coniugi;
4. regolamentare e disporre il contributo al mantenimento mensile ordinario della IA , maggiorenne ma non ancora Per_2 autosufficiente, a carico del sig. nella misura, di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, da versarsi CP_1 entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario;
resta inteso che detto assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo;
5. regolamentare che essi genitori si impegnano a sostenere ed effettuare le spese straordinarie necessarie per la IA , obbligandosi al rimborso reciproco nella misura del 50% cadauno, Per_2
e prendendo a dettaglio quanto previsto dalle Linee guida del CNF del 2017 (doc. 19), decidendo che il mentovato rimborso avverrà entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo, previa esibizione di idonea documentazione;
6. disporre che l'assegno unico universale per la IA sia nella disponibilità della stessa, essendo divenuta maggiorenne, e venga versato sul conto corrente intestato a;
Per_2
7. disporre che il canone di locazione dell'appartamento di proprietà esclusiva della IA e Per_2 sito in TE sia versato sul conto corrente intestato alla stessa;
8. accertare l'autosufficienza economica dell'altro figlio maggiorenne, e conseguentemente 9. dichiarare che nulla è Per_1 dovuto a titolo di mantenimento ordinario al figlio per le ragioni già evidenziate;
10. porre Per_1
a carico del sig. un assegno ordinario di mantenimento per la moglie, sig.ra CP_1 Parte_1
pari a €150,00 (euro centocinquanta/00), da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) del mese
[...] in via anticipata a mezzo bonifico bancario con rivalutazione ISTAT come per legge;
11. disporre la chiusura del conto corrente cointestato ad essi coniugi e acceso presso la Banca BCC Pratola Peligna;
pagina 2 di 5 e per l'effetto 12. disporre l'obbligo in capo ad entrambi i coniugi di incassare e/o rimborsare al 50% le somme depositate e/o anticipate con linee di credito e riferite alle posizioni bancarie e postali cointestate;
13. condannare il sig. al pagamento di tutte le spese, diritti e onorari, oltre CP_1 rimborso generale, IVA e CAP come per legge, del presente giudizio.”
3. Il resistente, costituitosi in giudizio, pur aderendo alla chiesta domanda di separazione, rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertata e dichiarata la separazione dei coniugi e Parte_1
emettere sentenza immediata e non definitiva di separazione dei coniugi a Controparte_1 decorrere dalla data di comparizione delle parti, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
GN (PE) a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione della sentenza non definitiva sui pubblici registri anagrafici, ai sensi di legge;
conseguentemente 2) dichiarare lo scioglimento della comunione legale tra essi coniugi;
3) regolamentare e disporre il contributo al mantenimento mensile ordinario della IA , maggiorenne ma non ancora autosufficiente, a Per_2 carico del sig. nella misura, di € 150,00 (quattrocento/00) mensili, da versarsi entro il giorno 15 CP_1 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario;
resta inteso che detto assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo;
4) regolamentare che essi genitori si impegnano a sostenere ed effettuare le spese straordinarie necessarie per la IA
, obbligandosi al rimborso reciproco nella misura del 50% cadauno, e prendendo a Per_2 dettaglio quanto previsto dalle Linee guida del CNF del 2017 decidendo che il mentovato rimborso avverrà entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo, previa esibizione di idonea documentazione;
5) disporre che l'assegno unico universale per la IA sia nella disponibilità della stessa, essendo divenuta maggiorenne, e venga versato sul conto corrente intestato a , 6) disporre che il Per_2 canone di locazione dell'appartamento di proprietà esclusiva della IA e sito in Per_2
TE sia versato sul conto corrente intestato alla stessa;
7) accertare l'autosufficienza economica dell'altro figlio maggiorenne, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto Per_1
a titolo di mantenimento ordinario al figlio per le ragioni già evidenziate;
8) disporre la Per_1 chiusura del conto corrente cointestato ad essi coniugi e acceso presso la Banca BCC Pratola Peligna;
9) disporre l'obbligo in capo ad entrambi i coniugi di incassare e/o rimborsare al 50% le somme depositate e/o anticipate con linee di credito e riferite alle posizioni bancarie e postali cointestate;
10) disporre la compensazione del pagamento di tutte le spese, diritti e onorari, oltre rimborso generale,
IVA e CAP come per legge, del presente giudizio.”
pagina 3 di 5 4. All'udienza dell'11 dicembre 2025 le parti, dichiarando di non volersi riconciliare, chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status. Il Giudice, attesa l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, tratteneva la causa in decisione quanto allo “status”.
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
6. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza dell'11 dicembre 2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 16 settembre 2025 da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 coniugati in GN in data 05.10.2002 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, p. II, s. A, anno 2002);
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 17 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 5 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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