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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/11/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI RT Presidente
Valeria Monti IC Relatrice
IS LI IC
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.3159/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 12/06/2025
DA
) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Valeria Barone
E
( ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Silvia Angelicchio
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) …… Le parti chiedono all'Ill.Mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti condizioni: 1) Previa pronuncia di scioglimento del matrimonio civile tra e Controparte_1
Disporre l'affido condiviso dei figli minori ed Controparte_2 Per_1
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza Per_2 anagrafica presso la madre in Correggioverde di Dosolo Via Matteotti n. 16; il padre potrà vedere e frequentare liberamente i figli,
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concordando direttamente con gli stessi tempi e modalità, attesa la loro età; I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni ed alle scelte più importanti della vita dei minori, decisioni che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di
Per_1
ed . Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori Per_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei figli presso di loro;
2) La signora rinuncia all'assegnazione della casa Parte_1 coniugale e provvederà a consegnare le chiavi dell'immobile al signor o ad suo delegato, che si dichiara essere stato Controparte_1 autorizzato dai proprietari al ritiro, entro il 24.06.2025;
3) corrisponderà, quale contributo al mantenimento Controparte_1 indiretto dei figli, la somma mensile di € 275,00 per ogni figlio (e quindi 550,00 Euro mensili totali) da corrispondere a partire da agosto 2025 ed entro il 15 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. L'Assegno Unico Universale, attualmente di Euro 402,00, verrà percepito integralmente dalla signora Parte_1
4) I genitori provvederanno a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli come indicate e regolamentate nel Protocollo adottato da Codesto Tribunale il 27 maggio 2024 che si allega al presente ricorso;
5) Le parti danno atto che la signora ha già provveduto Parte_1 ad asportare dalla casa coniugale alcuni arredi;
inoltre, le parti concordano che la signora possa asportare dalla casa Parte_1 coniugale anche i seguenti arredi ivi presenti: tutti gli arredi presenti in camera da letto matrimoniale, comodino in legno scuro presente nel corridoio tra camera da letto e bagno, armadio in legno scuro a due ante presente nella sala, comò bianco presente nell'ingresso, comò bianco presente in sala, due specchi grandi collocati nei due corridoi tra le camere da letto entro il 24.06.2025, data in cui provvederà alla consegna delle chiavi;
6) Il signor , contestualmente alla riconsegna delle Controparte_1 chiavi della casa coniugale, corrisponderà, con assegno circolare, la somma una tantum di Euro 1.000,00 alla signora per tutti Parte_1 gli arredi ed elettrodomestici usati che rimarrannodefinitivamente al signor e che si trovano nella ex casa coniugale;
Controparte_1
7) Il signor conferma di aver verificato in data Controparte_1 11.06.2025 le condizioni della casa coniugale e di averla trovata in buono e corretto stato manutentivo;
8) Con l'esecuzione di quanto contenuto nel presente atto, le parti dichiarano di aver definito tutti i rapporti economici e patrimoniali tra di
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loro esistenti, derivati e derivanti dal matrimonio e di non avere reciprocamente più nulla a che pretendere l'una dall'altra, dando altresì atto che ogni questione economica, anche riguardante la prole minore, è stata regolarizzata e definita e le parti non hanno nulla da chiedere o pretendere l'uno dall'altra;
9) Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti ed i rispettivi difensori sottoscrivono anche per la rinuncia alla solidarietà professionale.
… (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in DOSOLO il 14.05.2006 ed ivi trascritto al numero 1,parte 1, anno 2006;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DOSOLO (MN)di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3 4
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 21/11/2025
Il IC relatore
Valeria Monti Il Presidente
GI RT
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI RT Presidente
Valeria Monti IC Relatrice
IS LI IC
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.3159/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 12/06/2025
DA
) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Valeria Barone
E
( ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Silvia Angelicchio
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) …… Le parti chiedono all'Ill.Mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti condizioni: 1) Previa pronuncia di scioglimento del matrimonio civile tra e Controparte_1
Disporre l'affido condiviso dei figli minori ed Controparte_2 Per_1
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza Per_2 anagrafica presso la madre in Correggioverde di Dosolo Via Matteotti n. 16; il padre potrà vedere e frequentare liberamente i figli,
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concordando direttamente con gli stessi tempi e modalità, attesa la loro età; I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni ed alle scelte più importanti della vita dei minori, decisioni che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di
Per_1
ed . Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori Per_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei figli presso di loro;
2) La signora rinuncia all'assegnazione della casa Parte_1 coniugale e provvederà a consegnare le chiavi dell'immobile al signor o ad suo delegato, che si dichiara essere stato Controparte_1 autorizzato dai proprietari al ritiro, entro il 24.06.2025;
3) corrisponderà, quale contributo al mantenimento Controparte_1 indiretto dei figli, la somma mensile di € 275,00 per ogni figlio (e quindi 550,00 Euro mensili totali) da corrispondere a partire da agosto 2025 ed entro il 15 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. L'Assegno Unico Universale, attualmente di Euro 402,00, verrà percepito integralmente dalla signora Parte_1
4) I genitori provvederanno a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli come indicate e regolamentate nel Protocollo adottato da Codesto Tribunale il 27 maggio 2024 che si allega al presente ricorso;
5) Le parti danno atto che la signora ha già provveduto Parte_1 ad asportare dalla casa coniugale alcuni arredi;
inoltre, le parti concordano che la signora possa asportare dalla casa Parte_1 coniugale anche i seguenti arredi ivi presenti: tutti gli arredi presenti in camera da letto matrimoniale, comodino in legno scuro presente nel corridoio tra camera da letto e bagno, armadio in legno scuro a due ante presente nella sala, comò bianco presente nell'ingresso, comò bianco presente in sala, due specchi grandi collocati nei due corridoi tra le camere da letto entro il 24.06.2025, data in cui provvederà alla consegna delle chiavi;
6) Il signor , contestualmente alla riconsegna delle Controparte_1 chiavi della casa coniugale, corrisponderà, con assegno circolare, la somma una tantum di Euro 1.000,00 alla signora per tutti Parte_1 gli arredi ed elettrodomestici usati che rimarrannodefinitivamente al signor e che si trovano nella ex casa coniugale;
Controparte_1
7) Il signor conferma di aver verificato in data Controparte_1 11.06.2025 le condizioni della casa coniugale e di averla trovata in buono e corretto stato manutentivo;
8) Con l'esecuzione di quanto contenuto nel presente atto, le parti dichiarano di aver definito tutti i rapporti economici e patrimoniali tra di
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loro esistenti, derivati e derivanti dal matrimonio e di non avere reciprocamente più nulla a che pretendere l'una dall'altra, dando altresì atto che ogni questione economica, anche riguardante la prole minore, è stata regolarizzata e definita e le parti non hanno nulla da chiedere o pretendere l'uno dall'altra;
9) Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti ed i rispettivi difensori sottoscrivono anche per la rinuncia alla solidarietà professionale.
… (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in DOSOLO il 14.05.2006 ed ivi trascritto al numero 1,parte 1, anno 2006;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DOSOLO (MN)di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3 4
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 21/11/2025
Il IC relatore
Valeria Monti Il Presidente
GI RT
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