CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 17/07/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARCHITELLI MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 17/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1336/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVPCOI100522 2024 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1259/2025 depositato il
18/07/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai loro rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17/05/2024 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto ed in data 31/05/2024 depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Taranto (contrassegnato con il n.1336/2024 R.G.R.), Ricorrente_1 , come in atti epigrafata e quale socio accomandante della società Società_1 stret sas , impugnava l'atto di contestazione n. TVPCOI100522 2024 , emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto a carico della soc. Società_1 stret sas e notificato alla ricorrente per irrogazione sanzioni ai sensi dell'art., dell'art.39 DPR 600/1973 per sensi degli art. 1 comma 1, 5 comma 3 e 9 comma 1 D. lgs 471/97.
Con detto avviso, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto, rilevate le violazioni commesse dalla suddetta società consistenti in omessa istituzione e tenuta dei registri obbligatori ai fini
Iva, della omessa tenuta delle scritture contabili con violazione del disposto di cui all'articolo 14 e 22 del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell'articolo 39 del d.P.R.n. 633 del 1972 e relativamente agli anni d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022; omessa presentazione della dichiarazione ai fini IRES violando il disposto di cui all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 600/ 1973, la dichiarazione ai fini Iva violando il disposto di cui all'articolo 8, comma 1, del d.P.R. n. 322/del 1998, la dichiarazione ai fini Irap, violando il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; tanto premesso irrogava le sanzioni di cui all'atto impugnato.
Parte ricorrente, nelle motivazioni del ricorso impugnava l'atto di contestazione in oggetto sulla base della seguente censura:
1) difetto di legittimazione attiva e passiva della ricorrente in quanto socio accomandante,
In data 24/07/2024, si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto che ribadiva la legittimità dell'operato dell'Ufficio e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
All'udienza di trattazione del merito la Corte in composizione monocratica , instaurato il contraddittorio , pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti di causa si evince 1) la particolare composizione societaria della società Società_1 stret sas intestataria dell'atto di contestazione in oggetto costituita dalla presenza del solo socio accomandante sig.ra Nominativo_1 a seguito del decesso del socio accomandatario Nominativo_2, 2) la mancata ricostituzione della compagine societaria o 3) il mancato scioglimento.
Tuttavia trattandosi di società in accomandita semplice, l'inerzia del socio accomandante nella mancata determinazione del come e se continuare la vita societaria a seguito del decesso del socio accomandatario, non può trasformarne la figura cui per legge è impedita ogni e qualsiasi operazione inerente la gestione societaria e limitandone la responsabilità del pagamento dei debiti solo limitatamente alla quota di capitale conferita,
Né può condividersi la tesi dell'Ufficio basantesi sulla funzione di controllo spettante al socio accomandante in quanto ai sensi dell'art. 2320, comma 3, c.c. i soci accomandanti ''hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società''; di contro la presentazione di modelli reddituali prevede a monte operazioni di gestione societaria, operazione questa inibita al socio accomandante.
Deve pertanto concludersi per la mancanza di legittimazione attiva e passiva della ricorrente quale socio accomandante rispetto alle obbligazioni tributarie come già osservato dalla S.C, con sentenza n.
13565/2021.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso . spese compensate
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 17/07/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARCHITELLI MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 17/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1336/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVPCOI100522 2024 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1259/2025 depositato il
18/07/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai loro rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17/05/2024 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto ed in data 31/05/2024 depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Taranto (contrassegnato con il n.1336/2024 R.G.R.), Ricorrente_1 , come in atti epigrafata e quale socio accomandante della società Società_1 stret sas , impugnava l'atto di contestazione n. TVPCOI100522 2024 , emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto a carico della soc. Società_1 stret sas e notificato alla ricorrente per irrogazione sanzioni ai sensi dell'art., dell'art.39 DPR 600/1973 per sensi degli art. 1 comma 1, 5 comma 3 e 9 comma 1 D. lgs 471/97.
Con detto avviso, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto, rilevate le violazioni commesse dalla suddetta società consistenti in omessa istituzione e tenuta dei registri obbligatori ai fini
Iva, della omessa tenuta delle scritture contabili con violazione del disposto di cui all'articolo 14 e 22 del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell'articolo 39 del d.P.R.n. 633 del 1972 e relativamente agli anni d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022; omessa presentazione della dichiarazione ai fini IRES violando il disposto di cui all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 600/ 1973, la dichiarazione ai fini Iva violando il disposto di cui all'articolo 8, comma 1, del d.P.R. n. 322/del 1998, la dichiarazione ai fini Irap, violando il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; tanto premesso irrogava le sanzioni di cui all'atto impugnato.
Parte ricorrente, nelle motivazioni del ricorso impugnava l'atto di contestazione in oggetto sulla base della seguente censura:
1) difetto di legittimazione attiva e passiva della ricorrente in quanto socio accomandante,
In data 24/07/2024, si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto che ribadiva la legittimità dell'operato dell'Ufficio e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
All'udienza di trattazione del merito la Corte in composizione monocratica , instaurato il contraddittorio , pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti di causa si evince 1) la particolare composizione societaria della società Società_1 stret sas intestataria dell'atto di contestazione in oggetto costituita dalla presenza del solo socio accomandante sig.ra Nominativo_1 a seguito del decesso del socio accomandatario Nominativo_2, 2) la mancata ricostituzione della compagine societaria o 3) il mancato scioglimento.
Tuttavia trattandosi di società in accomandita semplice, l'inerzia del socio accomandante nella mancata determinazione del come e se continuare la vita societaria a seguito del decesso del socio accomandatario, non può trasformarne la figura cui per legge è impedita ogni e qualsiasi operazione inerente la gestione societaria e limitandone la responsabilità del pagamento dei debiti solo limitatamente alla quota di capitale conferita,
Né può condividersi la tesi dell'Ufficio basantesi sulla funzione di controllo spettante al socio accomandante in quanto ai sensi dell'art. 2320, comma 3, c.c. i soci accomandanti ''hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società''; di contro la presentazione di modelli reddituali prevede a monte operazioni di gestione societaria, operazione questa inibita al socio accomandante.
Deve pertanto concludersi per la mancanza di legittimazione attiva e passiva della ricorrente quale socio accomandante rispetto alle obbligazioni tributarie come già osservato dalla S.C, con sentenza n.
13565/2021.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso . spese compensate