Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 679
CS
Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3, 24, 97 Cost., artt. 100, 112 c.p.c. Eccesso di potere giurisdizionale. Error in judicando.

    Il diniego di sanatoria si basa su una pluralità di motivi, che la sentenza impugnata ha correttamente richiamato e qualificato. Il giudice amministrativo si è limitato a fare legittima applicazione dei poteri di valutazione e qualificazione dei fatti e delle domande contenute agli atti di causa.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3, 24, 97 Cost., artt. 10, 22, 31, 33, 34, 36, 38 D.P.R. n. 380/2001, art. 26 NTA PUC, art. 9 D.M. 1444/1968, Piano PIP, art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia, omessa pronuncia.

    Le parti del capannone oggetto di accertamento di conformità non sono quelle esistenti e realizzate abusivamente, bensì quelle frutto di una futura demolizione parziale con parziale ricostruzione. Il progetto presentato per l'accertamento in sanatoria prevede interventi di previa demolizione parziale e completamento del residuo, incompatibili con le norme di piano e quelle di distanze indicate, risultando parimenti carenti di disegni esplicativi. Il titolo in sanatoria non può contenere prescrizioni relative a interventi modificativi dello stato di fatto.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 97 Cost., artt. 7, 10, 10 bis L. n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento. Omessa pronuncia.

    La comunicazione dei motivi ostativi è stata adottata. Il diniego finale riprende anche le stesse disposizioni oggetto di preventiva contestazione e analoghe carenze documentali, procedendo a sviluppare la motivazione del diniego anche sulla scorta degli elementi forniti in sede di osservazioni, nello spirito dettato dall'art. 10 bis L. 241 del 1990.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3, 24, 97 Cost., artt. 10, 22, 31, 33, 34, 36, 38 D.P.R. n. 380/2001, art. 26 NTA PUC, art. 9 D.M. 1444/1968, Piano PIP, art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia, omessa pronuncia.

    Le parti del capannone oggetto di accertamento di conformità non sono quelle esistenti e realizzate abusivamente, bensì quelle frutto di una futura demolizione parziale con parziale ricostruzione. Il progetto presentato per l'accertamento in sanatoria prevede interventi di previa demolizione parziale e completamento del residuo, incompatibili con le norme di piano e quelle di distanze indicate, risultando parimenti carenti di disegni esplicativi. Il titolo in sanatoria non può contenere prescrizioni relative a interventi modificativi dello stato di fatto.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 97 Cost., artt. 7, 10, 10 bis L. n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento. Omessa pronuncia.

    La comunicazione dei motivi ostativi è stata adottata. Il diniego finale riprende anche le stesse disposizioni oggetto di preventiva contestazione e analoghe carenze documentali, procedendo a sviluppare la motivazione del diniego anche sulla scorta degli elementi forniti in sede di osservazioni, nello spirito dettato dall'art. 10 bis L. 241 del 1990.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 679
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 679
    Data del deposito : 27 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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