Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00679/2026REG.PROV.COLL.
N. 04234/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4234 del 2023, proposto da
DO AN e SC LO AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Teverola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Crispino e Michele Di Tella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1507/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Teverola;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. VI TE e udito l’avvocato Costanzo Luciano;
Viste le conclusioni di parte appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio in esame ha ad oggetto l’appello avverso la sentenza del T.A.R. Campania, sede di Napoli, sezione VIII n. 1507/2023.
2. Dall’analisi degli atti emerge come l’appellante DO AN abbia impugnato in primo grado l’ordinanza di demolizione n. 11 del 6.6.2018, notificata il 18.6.2018, ed a lui rivolta in qualità di amministratore della società locataria, relativa ad ampliamenti abusivi di un capannone (concesso in locazione) di proprietà della società di cui è amministratore il figlio (SC LO AN), legittimamente realizzato.
3. Con il ricorso per motivi aggiunti, entrambi i signori AN hanno poi impugnato il sopravvenuto provvedimento di diniego di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 (prot. 3750 del 2.7.2021, notificato il 19.7.2021), con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Teverola ha respinto la richiesta di permesso di costruire in sanatoria, presentata in data 17.9.2018 (prat. n. 49/2018), per parte dell’ampliamento abusivo (il progetto, infatti, prevede la demolizione e riduzione di parte degli ampliamenti e la richiesta di accertamento di conformità per tale parte da mantenersi).
4. All’esito del giudizio di primo grado con la sentenza qui appellata il Tar ha respinto il ricorso ritenendo che emergeva dalla documentazione versata in atti e dallo stesso contenuto del ricorso per motivi aggiunti che le parti del capannone oggetto di accertamento di conformità non sono quelle esistenti e realizzate abusivamente, bensì quelle frutto di una futura demolizione parziale con parziale ricostruzione.
5. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello DO AN articolando n. 3 motivi di gravame.
Con il primo motivo ha dedotto “I. – VIOLAZIONE DEGLI 3, 24 E 97 DELLA COST. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 100 E 112 C.P.C. ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE. ERROR IN JUDICANDO.”.
Lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi di ricorso formulati ed avrebbe ritenuto di respingere il ricorso sulla scorta di motivazioni totalmente diverse da quello addotte dall’Amministrazione a sostegno del diniego in quanto questo non farebbe alcun riferimento alla violazione dell’art. 36 del DPR 380/2001.
Con il secondo motivo ha dedotto “VIOLAZIONE DEGLI 3, 24 E 97 DELLA COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10, 22, 31, 33, 34, 36 E 38 DEL D.P.R. 6.6.2001 N. 380. VIOLAZIONE DELL’ART. 26 DELLE NTA DEL PUC. VIOLAZIONE DELL’ART. 9 DEL D.M N. 1444 DEL 1968. VIOLAZIONE DEL PIANO PIP. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. MANIFESTA INGIUSTIZIA. OMESSA PRONUNCIA”.
L’appellante ripropone il primo motivo di ricorso con cui ha lamentato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui il Comune non avrebbe espresso le ragioni posti a sostegno della propria decisione, finendo per tal verso per violare anche il diritto costituzionalmente garantito dei ricorrenti a potersi difendere adeguatamente in giudizio.
Con il terzo motivo di appello ha dedotto: “VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COST. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 10 E 10 BIS DELLA L. N. 241 DEL 1990. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. OMESSA PRONUNCIA”.
L’appellante ripropone il secondo motivo di ricorso con cui ha lamentato che il Responsabile di Settore avrebbe addotto a sostegno della decisione finale ragioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle che erano state comunicate nel preavviso di rigetto.
6. La parte appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
7. All’udienza di smaltimento del 3 dicembre 2025 la causa è passata in decisione
8. L’appello è infondato.
9. In relazione al primo motivo di appello, contrariamente a quanto dedotto, se per un verso il diniego di sanatoria si basa su una pluralità di motivi (tre ordini, concernenti la violazione dell’art. 26 n.t.a., l’assenza di presupposti di deroga dalle distanze ex art. 9 d.m. 1444 del 1968, la mancanza di disegni che dimostrino la trasformazione), per un altro verso la sentenza impugnata ha richiamato e qualificato tali plurimi motivi, evidenziando la conseguente assenza dei presupposti necessari secondo le disposizioni indicate dall’amministrazione nel diniego.
9.1 Infatti, nel cogliere il punto centrale della controversia, correttamente il Tar ha evidenziato come le parti del capannone oggetto di accertamento di conformità non siano quelle esistenti e realizzate abusivamente, bensì quelle frutto di una futura demolizione parziale con parziale ricostruzione. Ciò facendo, il Tar ha qualificato e motivato in ordine alle risultanze agli atti, né ricorre un caso di integrazione in via giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo, posto che il giudice amministrativo si è limitato a fare legittima applicazione dei poteri di valutazione e qualificazione dei fatti e delle domande contenute agli atti di causa.
9.2 In particolare, dall’esame degli atti trova conferma la considerazione per cui il progetto presentato per l’accertamento in sanatoria prevede interventi di previa demolizione parziale e completamento del residuo, incompatibili con le norme di piano e quelle di distanze indicate, risultando parimenti carenti di disegni esplicativi nei sensi predetti.
9.3 Come emerge dalla stessa prospettazione di parte originaria ricorrente, poiché l’area sulla quale insiste l’opificio ha un’estensione di 2700 mq, la superficie realizzabile in virtù del suddetto rapporto di copertura è di 1620 mq. Sottraendo la superficie regolarmente assentita (1431 mq), ne consegue che è possibile edificare ulteriori 189 mq (mq 2700 lotto x 0,60 – 1431 mq esistenti = mq 189). (doc. n. 4).
Sulla base di ciò il progetto presentato al Comune prevedeva la demolizione di 63 mq della parte abusiva realizzata in ampliamento sul lato nord, in maniera tale da lasciare una distanza di 5 m dal ciglio stradale, e la demolizione di circa 98 mq sul lato sud, eliminando le pareti perimetrali e trasformando la copertura in una struttura a sbalzo (in specie: 360 mq abusivi – 63 mq da demolire + 98 mq da demolire = 189 mq).
9.5 In linea di diritto, va ribadito che deve escludersi che il titolo in sanatoria possa contenere alcuna prescrizione, in particolare sub specie di previsione di interventi modificativi dello stato di fatto rilevato al momento dell'accertamento degli abusi, poiché un simile titolo “condizionato” postulerebbe, in contrasto con l'art. 36 d.P.R. n. 380/2001, non già la “doppia conformità” delle opere abusive, ma una sorta di conformità ex post, condizionata all'esecuzione delle prescrizioni e, quindi, non esistente né al momento della realizzazione delle opere, né al tempo della presentazione della domanda di sanatoria, bensì eventualmente solo alla data futura e incerta in cui il ricorrente abbia ottemperato a tali prescrizioni (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, 23/11/2022, n.10317 e sez. II e 17/03/2025, n.2147).
10. In relazione al secondo motivo di appello, a fronte della pacifica abusività delle opere nella parte contestata, va ribadito che secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività. (Ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 07/06/2021, n. 4319, Ad. plen., 17/10/2017, n.9, Sez. II, sentenza del 11/01/2023, n. 360).
10.1 Ne consegue che non è necessario che l’amministrazione individui un interesse pubblico – diverso dalle mere esigenze di rispristino della legalità violata – idonee a giustificare l’ordine di demolizione (Consiglio di Stato sez. VI, 17/10/2022, n.8808: “L'ordine di demolizione di manufatti abusivi non richiede una specifica motivazione sulla ricorrenza del concreto interesse pubblico alla loro rimozione, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato già compiuta, a monte, dal legislatore.”; Consiglio di Stato sez. II, 11/01/2023, n.360: “L'ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione”).
11. Infine, in relazione al terzo motivo di appello, se per un verso trattandosi di procedimento ad istanza di parte non occorre l’adozione di atti partecipativi, ben sapendo il privato della pendenza del relativo iter e delle relative possibili conseguenze, per un altro verso nel caso di specie la comunicazione dei motivi ostativi è stata adottata; inoltre, il diniego finale riprende anche le stesse disposizioni oggetto di preventiva contestazione (art. 26 n.t.a.) nonché analoghe carenze documentali, procedendo poi a sviluppare la motivazione del diniego anche sulla scorta degli elementi forniti in sede di osservazioni, nello spirito dettato dallo stesso art. 10 bis l. 241 del 1990 invocato.
12. L’appello va pertanto respinto.
13. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL Di RL, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
VI TE, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI TE | EL Di RL |
IL SEGRETARIO