CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2610/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SC CLAUDIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12238/2025 depositato il 26/06/2025
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500015412000 BOLLO 2025
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Regione Campania
Difeso da
Nominativo_3 - CF_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240029734430000 BOLLO AUTO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240130086480000 BOLLO AUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1862/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Le richieste principali sono l'annullamento totale degli atti impugnati e, in subordine, la riduzione del debito, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Resistente/Appellato:
ADER: Chiede il rigetto del ricorso, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni di merito e invoca la sospensione dei termini legata all'emergenza Covid-19 per contrastare l'eccezione di prescrizione.
Regione Campania: Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, eccependo, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva per le doglianze relative all'attività di riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso si fonda principalmente sui seguenti vizi procedurali e sostanziali:
• Omessa Notifica delle Cartelle di Pagamento: Il ricorrente afferma di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento che costituiscono il fondamento del preavviso di fermo. Questo vizio, se provato, inficia l'intera procedura di riscossione.
• Prescrizione del Credito: Viene eccepita l'estinzione del diritto di credito per decorso del termine di prescrizione triennale applicabile alla tassa automobilistica.
• Decadenza: Si contesta il mancato rispetto dei termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo e la notifica.
• Vizi di Motivazione e Omessa Notifica di Atti Prodromici: Il ricorso lamenta anche la carenza di motivazione e la mancata notifica degli avvisi bonari.
L'Agenzia delle Entrate – IS (ADER): Sostiene di aver notificato regolarmente le cartelle via
PEC e che la mancata impugnazione di tali atti ha reso la pretesa definitiva (cristallizzazione del credito).
La Regione Campania: Eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento, che sostiene essere stati regolarmente notificati e che hanno reso il credito definitivo.
Afferma che la notifica degli avvisi di accertamento ha interrotto la prescrizione e che, in ogni caso, il termine triennale è stato rispettato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il punto dirimente è la mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento.
L'analisi comparata degli atti evidenzia diversi punti a favore del ricorrente:
1 Difetto di Notifica delle Cartelle: Questo è il punto cruciale. Sebbene l'ADER affermi di aver notificato le cartelle via PEC, il ricorrente nega la ricezione. L'onere della prova della regolare notifica grava sull'ente esattore. In assenza di una prova certa e inoppugnabile (come le ricevute di accettazione e consegna della PEC), si accoglie l'eccezione del ricorrente. La mancata notifica delle cartelle rende nullo il successivo preavviso di fermo, in quanto atto consequenziale.
2 Prescrizione: La pretesa creditoria per la tassa automobilistica si prescrive in tre anni. Per
l'annualità 2017, il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 31 dicembre 2021. Per l'annualità 2018, il 31 dicembre 2022. La Regione Campania sostiene di aver notificato gli avvisi di accertamento nel 2020 e
2021, interrompendo così la prescrizione. Tuttavia, anche in questo caso, la prova della notifica è fondamentale. Se il ricorrente non ha mai ricevuto tali avvisi, la prescrizione è maturata. Le sospensioni dei termini per il Covid-19, invocate dall'ADER, sono nel caso ininfluenti in quanto la questione della notifica resta prioritaria.
3 Legittimazione Passiva: Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate da entrambi i convenuti sono una tattica difensiva comune. Tuttavia, il contribuente ha correttamente evocato in giudizio sia l'ente impositore (Regione) sia l'agente della riscossione (ADER), in quanto entrambi coinvolti nel procedimento che ha portato all'atto impugnato. Aver citato entrambi i soggetti è proceduralmente corretto.
In sintesi, la mancata prova della notifica degli atti presupposti (cartelle e avvisi di accertamento) è
l'elemento più forte a sostegno della posizione del ricorrente e porta inevitabilmente all'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna in solido parti resistenti alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 300,00 oltre oneri e rimborso del CUT.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SC CLAUDIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12238/2025 depositato il 26/06/2025
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500015412000 BOLLO 2025
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Regione Campania
Difeso da
Nominativo_3 - CF_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240029734430000 BOLLO AUTO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240130086480000 BOLLO AUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1862/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Le richieste principali sono l'annullamento totale degli atti impugnati e, in subordine, la riduzione del debito, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Resistente/Appellato:
ADER: Chiede il rigetto del ricorso, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni di merito e invoca la sospensione dei termini legata all'emergenza Covid-19 per contrastare l'eccezione di prescrizione.
Regione Campania: Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, eccependo, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva per le doglianze relative all'attività di riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso si fonda principalmente sui seguenti vizi procedurali e sostanziali:
• Omessa Notifica delle Cartelle di Pagamento: Il ricorrente afferma di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento che costituiscono il fondamento del preavviso di fermo. Questo vizio, se provato, inficia l'intera procedura di riscossione.
• Prescrizione del Credito: Viene eccepita l'estinzione del diritto di credito per decorso del termine di prescrizione triennale applicabile alla tassa automobilistica.
• Decadenza: Si contesta il mancato rispetto dei termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo e la notifica.
• Vizi di Motivazione e Omessa Notifica di Atti Prodromici: Il ricorso lamenta anche la carenza di motivazione e la mancata notifica degli avvisi bonari.
L'Agenzia delle Entrate – IS (ADER): Sostiene di aver notificato regolarmente le cartelle via
PEC e che la mancata impugnazione di tali atti ha reso la pretesa definitiva (cristallizzazione del credito).
La Regione Campania: Eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento, che sostiene essere stati regolarmente notificati e che hanno reso il credito definitivo.
Afferma che la notifica degli avvisi di accertamento ha interrotto la prescrizione e che, in ogni caso, il termine triennale è stato rispettato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il punto dirimente è la mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento.
L'analisi comparata degli atti evidenzia diversi punti a favore del ricorrente:
1 Difetto di Notifica delle Cartelle: Questo è il punto cruciale. Sebbene l'ADER affermi di aver notificato le cartelle via PEC, il ricorrente nega la ricezione. L'onere della prova della regolare notifica grava sull'ente esattore. In assenza di una prova certa e inoppugnabile (come le ricevute di accettazione e consegna della PEC), si accoglie l'eccezione del ricorrente. La mancata notifica delle cartelle rende nullo il successivo preavviso di fermo, in quanto atto consequenziale.
2 Prescrizione: La pretesa creditoria per la tassa automobilistica si prescrive in tre anni. Per
l'annualità 2017, il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 31 dicembre 2021. Per l'annualità 2018, il 31 dicembre 2022. La Regione Campania sostiene di aver notificato gli avvisi di accertamento nel 2020 e
2021, interrompendo così la prescrizione. Tuttavia, anche in questo caso, la prova della notifica è fondamentale. Se il ricorrente non ha mai ricevuto tali avvisi, la prescrizione è maturata. Le sospensioni dei termini per il Covid-19, invocate dall'ADER, sono nel caso ininfluenti in quanto la questione della notifica resta prioritaria.
3 Legittimazione Passiva: Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate da entrambi i convenuti sono una tattica difensiva comune. Tuttavia, il contribuente ha correttamente evocato in giudizio sia l'ente impositore (Regione) sia l'agente della riscossione (ADER), in quanto entrambi coinvolti nel procedimento che ha portato all'atto impugnato. Aver citato entrambi i soggetti è proceduralmente corretto.
In sintesi, la mancata prova della notifica degli atti presupposti (cartelle e avvisi di accertamento) è
l'elemento più forte a sostegno della posizione del ricorrente e porta inevitabilmente all'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna in solido parti resistenti alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 300,00 oltre oneri e rimborso del CUT.