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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 2981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2981 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LA, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 12/03/2025 al n. 1211/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio - Cessazione effetti civili promosso da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MONTUORO MICHELINA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente-
e da
nata a [...] il Parte_2
25.05.1963, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. DE VIVO
ANNA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.03.2025, il ricorrente, sig. Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra
[...]
1 in San Giuseppe VE (NA) il 28.08.1982 dalla cui Parte_2
unione nascevano quattro figli, (n. il 01.01.1982), (n. il 18.07.1983), Per_1 Per_2
(n. il 15.03.1985) e (n. il 22.11.1983), ed evidenziato che il Tribunale Per_3 Pt_3
di LA aveva omologato la separazione personale tra i coniugi con decreto n.
552/2011 del 30.05.2011 reso nel procedimento RG. n. 202/2011, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione, segnalando che la figlia era ormai Pt_3
divenuta maggiorenne e, pertanto, nessun mantenimento avrebbe avuto più senso di essere disposto.
La resistente si costituiva regolarmente in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermava quanto dedotto in merito alla figlia e rappresentava di essere addivenuti ad un Pt_3
accordo in merito alla morosità del pagamento delle spese condominiali di responsabilita del sig. . Parte_1
Pertanto, prima dell'udienza presidenziale fissata al 01.10.2025, con deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti chiedevano la trasformazione della presente procedura in divorzio congiunto.
Dunque, il Giudice fissava termine per note, lette le quali, riservava la causa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
2 Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appaiono conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico le seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato Torre Parte_1
Annunziata il 19/05/1957, residente in [...], e , Parte_2
nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...];
2. Ordinare al Comune di San Giuseppe VE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. il sig. si impegna, entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, Parte_1
a trasferire alla moglie la sua quota pari al 50% dell'immobile così descritto: fabbricato in San
Giuseppe VE, via San Leonardo, 30 costituito da appartamento al piano quarto del NCEU del Comune di San Giuseppe VE Catasto p.lla 623 sub 102, Categoria A/2 Classe 5 vani
5.5 R.C. € 582,31, accollandosi, peraltro, le spese notarile del suddetto trasferimento;
4. la sig.ra dichiara contestualmente che per le spese di natura condominiale Parte_2 dell'immobile oggetto di trasferimento in capo al NO e da lei anticipate non ha null'altro a pretendere dal coniuge e che tale sua dichiarazione sarà inserita nell'atto pubblico di trasferimento.”
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli
3 interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il Parte_2
25.05.1963, che hanno contratto matrimonio il giorno 29.08.1982 in San Giuseppe
VE (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto
n.139, Serie A, Parte II, Anno 1982);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso e all'accordo da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda.
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello
Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
4 Così deciso in LA nella Camera di Consiglio del 31.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LA, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 12/03/2025 al n. 1211/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio - Cessazione effetti civili promosso da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MONTUORO MICHELINA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente-
e da
nata a [...] il Parte_2
25.05.1963, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. DE VIVO
ANNA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.03.2025, il ricorrente, sig. Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra
[...]
1 in San Giuseppe VE (NA) il 28.08.1982 dalla cui Parte_2
unione nascevano quattro figli, (n. il 01.01.1982), (n. il 18.07.1983), Per_1 Per_2
(n. il 15.03.1985) e (n. il 22.11.1983), ed evidenziato che il Tribunale Per_3 Pt_3
di LA aveva omologato la separazione personale tra i coniugi con decreto n.
552/2011 del 30.05.2011 reso nel procedimento RG. n. 202/2011, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione, segnalando che la figlia era ormai Pt_3
divenuta maggiorenne e, pertanto, nessun mantenimento avrebbe avuto più senso di essere disposto.
La resistente si costituiva regolarmente in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermava quanto dedotto in merito alla figlia e rappresentava di essere addivenuti ad un Pt_3
accordo in merito alla morosità del pagamento delle spese condominiali di responsabilita del sig. . Parte_1
Pertanto, prima dell'udienza presidenziale fissata al 01.10.2025, con deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti chiedevano la trasformazione della presente procedura in divorzio congiunto.
Dunque, il Giudice fissava termine per note, lette le quali, riservava la causa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
2 Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appaiono conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico le seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato Torre Parte_1
Annunziata il 19/05/1957, residente in [...], e , Parte_2
nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...];
2. Ordinare al Comune di San Giuseppe VE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. il sig. si impegna, entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, Parte_1
a trasferire alla moglie la sua quota pari al 50% dell'immobile così descritto: fabbricato in San
Giuseppe VE, via San Leonardo, 30 costituito da appartamento al piano quarto del NCEU del Comune di San Giuseppe VE Catasto p.lla 623 sub 102, Categoria A/2 Classe 5 vani
5.5 R.C. € 582,31, accollandosi, peraltro, le spese notarile del suddetto trasferimento;
4. la sig.ra dichiara contestualmente che per le spese di natura condominiale Parte_2 dell'immobile oggetto di trasferimento in capo al NO e da lei anticipate non ha null'altro a pretendere dal coniuge e che tale sua dichiarazione sarà inserita nell'atto pubblico di trasferimento.”
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli
3 interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il Parte_2
25.05.1963, che hanno contratto matrimonio il giorno 29.08.1982 in San Giuseppe
VE (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto
n.139, Serie A, Parte II, Anno 1982);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso e all'accordo da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda.
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello
Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
4 Così deciso in LA nella Camera di Consiglio del 31.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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