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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 04/02/2026, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1038/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 964/2023 depositato il 17/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.s. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia N. 141 96100 Siracusa SR
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2347/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190006584571000 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 9 giugno 2020 la Ricorrente_1 ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 29820190006584571000 relativa all'IRAP per l'anno 2016, deducendone l'illegittimità sotto vari profili (nullità della notifica effettuata via p.e.c.; difetto di motivazione;
mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
omessa notifica dell'atto prodromico;
erronea applicazione dell'aliquota I.R.A.P. del
4,82% invece del 2,90%).
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva chiamando in causa l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Siracusa, la quale, a sua volta, si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 22 febbraio 2022 n. 2347/06/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali ritenendo insussistenti i vizi denunziati.
La Ricorrente_1 proponeva appello avverso la detta sentenza riproponendo i motivi relativi al difetto di regolare notifica della cartella a mezzo PEC, al difetto di motivazione della cartella medesima, al calcolo degli interessi, all'omessa notifica dell'atto prodromico, oltre che deducendo l'infondatezza nel merito della pretesa.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
Anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
Con istanza in data 17 ottobre 2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa chiedeva la riunione del procedimento con quello iscritto al n. 6005/25 R.G. relativo all'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza n. 648/1/25 del 17/02/2025 con la quale era stato accolto il ricorso della medesima contribuente e, quindi, annullata la cartella di pagamento n. 29820200013178254000 emessa a seguito dello stesso controllo automatizzato della dichiarazione relativa alle imposte per l'anno 2016.
Con memoria depositata in data 21 gennaio 2026 l'appellante insisteva nelle conclusioni già formulate.
All'udienza del 2 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disattendersi l'istanza di riunione col procedimento n. 6005/25 R.G. per la diversità degli atti impugnati e, almeno parzialmente, anche dei motivi di ricorso e tenuto conto, comunque, della contestuale trattazione dei due giudizi alla medesima odierna udienza.
Ciò premesso, il gravame proposto dalla Ricorrente_1 è infondato.
Ed invero, quanto al difetto di regolare notifica della cartella a mezzo PEC, va rilevato che ancora di recente la Corte di Cassazione, con pronunzia del 3 dicembre 2024 n. 30922 che questa Corte condivide, ha ribadito che “la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario”.
D'altra parte rileva, in ogni caso, il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. (cfr., per tutte, da ultimo
Cass. 10 gennaio 2025 n. 677 secondo cui, appunto, “La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, in particolare ove espressamente richiamati nella disciplina tributaria, sicché, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento (nella specie, avvenuta a mezzo posta direttamente da parte dell'agente della riscossione) è applicabile la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., purché non sia intervenuta, medio tempore, la decadenza dal potere di accertamento”).
Ugualmente deve respingersi il motivo di gravame relativo al difetto di motivazione della cartella medesima, trattandosi di atto dal contenuto vincolato che deve essere redatto, così come è avvenuto nella fattispecie, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia.
D'altra parte, nel caso in cui la cartella di pagamento, come nel caso in esame, sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R.
n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può ben essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non
è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (v. Cass. 20 settembre
2017 n. 21804).
Del tutto generico si appalesa la doglianza relativa al calcolo degli interessi, laddove non risulta neppure confutata la considerazione del primo giudice secondo cui “gli interessi risultano essere stati calcolati in applicazione dell'art. 20 del D.P.R. 602/73 e sono conseguenti al recupero dell'imposta non versata”.
Quanto, poi, all'omessa notifica dell'atto prodromico, va rilevato che tale avviso non è dovuto nel caso di richiesta di pagamento conseguente, come nel caso in esame, ad un controllo meramente cartolare effettuato sulla base degli stessi dati forniti dal contribuente.
In ogni caso, a prescindere dalla imprecisa indicazione nella sentenza impugnata, l'appellata ha provato che la comunicazione di irregolarità n. 0022597717151 richiamata nella cartella di pagamento impugnata è stata notificata all'odierna appellante in data 28 maggio 2018 (protocollo telematico n.
T171027095400551070000001 - protocollo di trasmissione 18052817324101836 – file n. PTI1711501.
REL.).
Quanto, infine, al merito della pretesa, deve rilevarsi, innanzitutto, che non risulta allegata la sentenza citata dall'appellante (n. 840/22) dalla quale asseritamente scaturirebbe il credito con la necessaria attestazione di irrevocabilità, che, quindi, come dedotto dalla appellata Agenzia, non risulta alcuna indicazione di tale credito nelle dichiarazioni relative ai tre anni precedenti (2014, 2015 e 2016), che, ancora, per l'anno 2016 non risulta essere stata presentata alcuna dichiarazione integrativa e, infine, che l'aliquota applicata è proprio quella del 2,90 invocata dall'appellante medesimo. A ciò si aggiunga che, ai fini della decisione del presente processo, non può rilevare l'eventuale duplicazione di una cartella emessa successivamente a quella oggetto del presente giudizio.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata rigettando il gravame proposto dalla Ricorrente_1
In aderenza al criterio legale della soccombenza, l'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio che si liquidano, in favore della Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Siracusa, in complessivi E. 1.300,00 ed in favore della Agenzia delle Entrate –
Riscossione in complessivi E. 1.600,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 12, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa e della Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n. 2347/06/2022 resa il giorno 22 febbraio 2022, che conferma, e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate in favore della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, in complessivi E. 1.300,00 ed in favore della Agenzia delle Entrate – Riscossione in complessivi E. 1.600,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 2 febbraio 2026
Il Presidente
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 964/2023 depositato il 17/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.s. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia N. 141 96100 Siracusa SR
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2347/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190006584571000 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 9 giugno 2020 la Ricorrente_1 ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 29820190006584571000 relativa all'IRAP per l'anno 2016, deducendone l'illegittimità sotto vari profili (nullità della notifica effettuata via p.e.c.; difetto di motivazione;
mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
omessa notifica dell'atto prodromico;
erronea applicazione dell'aliquota I.R.A.P. del
4,82% invece del 2,90%).
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva chiamando in causa l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Siracusa, la quale, a sua volta, si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 22 febbraio 2022 n. 2347/06/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali ritenendo insussistenti i vizi denunziati.
La Ricorrente_1 proponeva appello avverso la detta sentenza riproponendo i motivi relativi al difetto di regolare notifica della cartella a mezzo PEC, al difetto di motivazione della cartella medesima, al calcolo degli interessi, all'omessa notifica dell'atto prodromico, oltre che deducendo l'infondatezza nel merito della pretesa.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
Anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
Con istanza in data 17 ottobre 2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa chiedeva la riunione del procedimento con quello iscritto al n. 6005/25 R.G. relativo all'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza n. 648/1/25 del 17/02/2025 con la quale era stato accolto il ricorso della medesima contribuente e, quindi, annullata la cartella di pagamento n. 29820200013178254000 emessa a seguito dello stesso controllo automatizzato della dichiarazione relativa alle imposte per l'anno 2016.
Con memoria depositata in data 21 gennaio 2026 l'appellante insisteva nelle conclusioni già formulate.
All'udienza del 2 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disattendersi l'istanza di riunione col procedimento n. 6005/25 R.G. per la diversità degli atti impugnati e, almeno parzialmente, anche dei motivi di ricorso e tenuto conto, comunque, della contestuale trattazione dei due giudizi alla medesima odierna udienza.
Ciò premesso, il gravame proposto dalla Ricorrente_1 è infondato.
Ed invero, quanto al difetto di regolare notifica della cartella a mezzo PEC, va rilevato che ancora di recente la Corte di Cassazione, con pronunzia del 3 dicembre 2024 n. 30922 che questa Corte condivide, ha ribadito che “la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario”.
D'altra parte rileva, in ogni caso, il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. (cfr., per tutte, da ultimo
Cass. 10 gennaio 2025 n. 677 secondo cui, appunto, “La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, in particolare ove espressamente richiamati nella disciplina tributaria, sicché, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento (nella specie, avvenuta a mezzo posta direttamente da parte dell'agente della riscossione) è applicabile la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., purché non sia intervenuta, medio tempore, la decadenza dal potere di accertamento”).
Ugualmente deve respingersi il motivo di gravame relativo al difetto di motivazione della cartella medesima, trattandosi di atto dal contenuto vincolato che deve essere redatto, così come è avvenuto nella fattispecie, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia.
D'altra parte, nel caso in cui la cartella di pagamento, come nel caso in esame, sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R.
n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può ben essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non
è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (v. Cass. 20 settembre
2017 n. 21804).
Del tutto generico si appalesa la doglianza relativa al calcolo degli interessi, laddove non risulta neppure confutata la considerazione del primo giudice secondo cui “gli interessi risultano essere stati calcolati in applicazione dell'art. 20 del D.P.R. 602/73 e sono conseguenti al recupero dell'imposta non versata”.
Quanto, poi, all'omessa notifica dell'atto prodromico, va rilevato che tale avviso non è dovuto nel caso di richiesta di pagamento conseguente, come nel caso in esame, ad un controllo meramente cartolare effettuato sulla base degli stessi dati forniti dal contribuente.
In ogni caso, a prescindere dalla imprecisa indicazione nella sentenza impugnata, l'appellata ha provato che la comunicazione di irregolarità n. 0022597717151 richiamata nella cartella di pagamento impugnata è stata notificata all'odierna appellante in data 28 maggio 2018 (protocollo telematico n.
T171027095400551070000001 - protocollo di trasmissione 18052817324101836 – file n. PTI1711501.
REL.).
Quanto, infine, al merito della pretesa, deve rilevarsi, innanzitutto, che non risulta allegata la sentenza citata dall'appellante (n. 840/22) dalla quale asseritamente scaturirebbe il credito con la necessaria attestazione di irrevocabilità, che, quindi, come dedotto dalla appellata Agenzia, non risulta alcuna indicazione di tale credito nelle dichiarazioni relative ai tre anni precedenti (2014, 2015 e 2016), che, ancora, per l'anno 2016 non risulta essere stata presentata alcuna dichiarazione integrativa e, infine, che l'aliquota applicata è proprio quella del 2,90 invocata dall'appellante medesimo. A ciò si aggiunga che, ai fini della decisione del presente processo, non può rilevare l'eventuale duplicazione di una cartella emessa successivamente a quella oggetto del presente giudizio.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata rigettando il gravame proposto dalla Ricorrente_1
In aderenza al criterio legale della soccombenza, l'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio che si liquidano, in favore della Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Siracusa, in complessivi E. 1.300,00 ed in favore della Agenzia delle Entrate –
Riscossione in complessivi E. 1.600,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 12, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa e della Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n. 2347/06/2022 resa il giorno 22 febbraio 2022, che conferma, e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate in favore della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, in complessivi E. 1.300,00 ed in favore della Agenzia delle Entrate – Riscossione in complessivi E. 1.600,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 2 febbraio 2026
Il Presidente