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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3407/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente
Dott.ssa Federica BEvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da rappresentata e difesa dall'Avv. DE ANGELI CINZIA, presso la stessa Parte_1 elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e rappresentato e difeso dall'Avv. TRAMAROLLO FEDERICA, presso Parte_2 lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio
All'udienza del 25.11.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“La sig.ra si riporta al contenuto del ricorso congiunto per lo scioglimento Parte_1 del matrimonio depositato il 28 luglio 2025 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate
Il sig. i riporta al contenuto del ricorso congiunto per lo scioglimento Parte_2 del matrimonio depositato il 28 luglio 2025 e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.”
Per il P.M. intervenuto
“parere favorevole all'accoglimento del ricorso”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.7.2025 i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 23.4.2011 contratto matrimonio a BE NE (Tunisia), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 18, Parte II, Serie C bis, anno 2016, del Comune di Venezia, e che da tale unione nascevano i figli minori il 17.10.2012 ed il Persona_1 Persona_2
23.10.2015; che gli stessi ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in
AR (VE) Piazza Sant'Antonio n. 22 int. 4 che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale definita con sentenza n. 1516/2024, pubblicata il 23.5.2024, del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia e contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata con decreto del 18.9.2025 per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti rispettivamente in data 24.10.2025 e 10.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il giudice con decreto del 25.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento giudiziale definito con sentenza n. 1516/2024 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
In particolare, le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dei minori stessi.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge. Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.04.2011 da e Parte_1
trascritto nel registro atti di matrimonio (alla parte II, serie C bis, n. 18, Parte_2 dell'anno 2011) del Comune di Venezia.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
“1) Affida in modo condiviso i figli minori nato a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...] con residenza prevalente presso la madre Persona_2 in AR (VE) Piazza Sant'Antonio n. 22 int. 4;
Il padre vedrà i figli ogni sabato dalla mattina (in orario da determinarsi tra le parti) fino alla domenica prima di cena con pernotto e riaccompagnamento a casa della madre salvo diversi accordi tra i genitori dovuti ad impegni od esigenze dei figli.
In caso di impossibilità del padre di stare con i figli nel giorno di sabato, egli provvederà
a comunicare con congruo anticipo alla sig.ra un altro giorno durante la settimana Pt_1 per recuperare la visita dei figli. Nell'ipotesi in cui il padre sia impossibilitato a stare con i figli in un sabato in cui anche la signora abbia a sua volta il proprio corso di Pt_1 formazione lavorativo da dover obbligatoriamente seguire, provvederà il padre ad organizzare a sua cura e spese la gestione dei figli nella suddetta giornata.
Il padre sentirà i figli nei giorni in cui non li tiene con sé tramite videochiamata in orario serale, pre cena.
Poiché il sig. è impossibilitato per questioni di lavoro e di residenza ad Pt_2 accompagnare i figli a scuola vi provvederà una baby sitter già individuata dai genitori.
Fino all'arrivo della baby sitter, in caso di necessità della sig.ra di allontanarsi da Pt_1 casa la mattina presto per impegni lavorativi, interverrà una signora di fiducia che abita nello stesso stabile della sig.ra al piano superiore e che attenderà l'arrivo della baby Pt_1 Per_ sitter rimanendo in compagnia di ed Per_2
Durante le vacanze Natalizie il padre starà 7 giorni con i figli, da concordarsi tra i genitori, a Pasqua starà tre giorni, da concordarsi tra i genitori. Diversamente, in caso di impegni lavorativi del sig. durante le vacanze natalizie e pasquali il padre starà Pt_2 con i figli una settimana in inverno in concomitanza con il suo periodo di riposo e/o con i suoi turni da lavoro, da concordare preventivamente (almeno un mese prima) con la sig.ra e comunque facendo in modo che non coincidano con il periodo di frequenza Pt_1 scolastica dei figli. Durante l'estate i sigg.ri ed sono d'accordo che i figli siano ospiti dei nonni Pt_1 Pt_2 materni in Tunisia nei mesi di luglio – agosto per godersi le vacanze di mare.
In ogni caso il padre starà con i figli almeno 10 giorni di vacanza da concordare entro il
30 maggio di ogni anno.
2) Assegna la casa coniugale con gli arredi ivi esistenti sita in AR (VE) Piazza Per_ Sant'Antonio n. 22 alla sig.ra che vi vivrà coi figli ed in Parte_1 Per_2 collocazione prevalente. Il sig. si assume l'obbligo di continuare a versare le rate Pt_2 di mutuo ipotecario gravanti sulla casa coniugale di sua proprietà fino all'estinzione dello stesso. A carico della sig.ra saranno invece le spese condominiali ordinarie, le utenze, Pt_1 gli allacciamenti internet o sky.
3) Pone a carico del sig. l'obbligo di versare entro il giorno 15 di ogni mese alla Pt_2 sig.ra un assegno mensile di euro 700,00 per ciascun figlio e così Parte_1 complessivamente euro 1.400,00 mensili da rivalutarsi annualmente agli indici ISTAT a partire dal corrente mese di luglio 2025 che verrà preso come riferimento di partenza per la rivalutazione.
Le spese straordinarie verranno suddivise nel modo seguente.
Spese scolastiche di ambo i figli al 70 % a carico del sig. che verserà direttamente Pt_2 la sua quota alla scuola privata e al 30 % a carico della sig.ra . Pt_1
Spese mediche, sportive e del tempo libero di ambo i figli al 50 % tra i genitori.
Il sig. anticiperà a mezzo bonifico ricorrente o ordine permanente alla sig.ra Pt_2 Pt_1 in due tranches nei mesi di settembre e gennaio di ogni anno la quota per il pagamento dello sport per ciascuno dei figli, previo dettaglio complessivo delle spese che dovranno essere versate e che verrà inviato anticipatamente dalla sig.ra al sig. Pt_1 Pt_2
Per la tipologia di spesa le parti si riferiranno al Protocollo di famiglia adottato dal
Tribunale di Venezia.
La spesa per la baby sitter del mattino, per accompagnare i figli a scuola, sarà a carico del sig. al 100 % e verrà corrisposta nella misura di euro 200,00 mensili (50,00 Pt_2 euro a settimana) in via anticipata ogni mese a mezzo bonifico ricorrente o ordine permanente salvo conguaglio da regolarsi col mese successivo, in caso di diversa ed effettiva presenza della baby sitter.
Il sig. corrisponderà altresì il 50 % della spesa di una baby sitter del pomeriggio, Pt_2 in caso di lavoro pomeridiano della sig.ra , nel limite di tre volte a settimana. Pt_1
Il sig. contribuirà al 50 % delle spese di un viaggio aereo all'anno per consentire Pt_2 ai figli di andare a trovare i nonni materni in Tunisia.
L'assegno Unico INPS verrà erogato alla sig.ra al 100%, le detrazioni fiscali per le Pt_1 spese dei figli verranno suddivise al 50 % tra i genitori.
4) La sig.ra s'impegna ad attivarsi per liberare il sig. dall'obbligo Parte_1 Pt_2 fideiussorio assunto con contratto di mutuo di credito fondiario del 24.1.2023 stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena spa coltivando la vendita a terzi del bene stesso in quanto soluzione meno dispendiosa.
5) Le parti si scambiano reciprocamente il consenso al rilascio e /o al rinnovo del passaporto dei figli minori ed Persona_1 Persona_2
6) Le parti concordano di darsi reciproco avviso ogniqualvolta i figli vengono portati in viaggio da uno dei due genitori o in caso di spostamenti che comprendano il pernotto fuori città.
7) Le parti dichiarano di aver regolato ogni altro aspetto patrimoniale tra coniugi e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione e titolo”.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 16.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente
Dott.ssa Federica BEvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da rappresentata e difesa dall'Avv. DE ANGELI CINZIA, presso la stessa Parte_1 elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e rappresentato e difeso dall'Avv. TRAMAROLLO FEDERICA, presso Parte_2 lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio
All'udienza del 25.11.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“La sig.ra si riporta al contenuto del ricorso congiunto per lo scioglimento Parte_1 del matrimonio depositato il 28 luglio 2025 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate
Il sig. i riporta al contenuto del ricorso congiunto per lo scioglimento Parte_2 del matrimonio depositato il 28 luglio 2025 e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.”
Per il P.M. intervenuto
“parere favorevole all'accoglimento del ricorso”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.7.2025 i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 23.4.2011 contratto matrimonio a BE NE (Tunisia), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 18, Parte II, Serie C bis, anno 2016, del Comune di Venezia, e che da tale unione nascevano i figli minori il 17.10.2012 ed il Persona_1 Persona_2
23.10.2015; che gli stessi ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in
AR (VE) Piazza Sant'Antonio n. 22 int. 4 che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale definita con sentenza n. 1516/2024, pubblicata il 23.5.2024, del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia e contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata con decreto del 18.9.2025 per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti rispettivamente in data 24.10.2025 e 10.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il giudice con decreto del 25.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento giudiziale definito con sentenza n. 1516/2024 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
In particolare, le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dei minori stessi.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge. Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.04.2011 da e Parte_1
trascritto nel registro atti di matrimonio (alla parte II, serie C bis, n. 18, Parte_2 dell'anno 2011) del Comune di Venezia.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
“1) Affida in modo condiviso i figli minori nato a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...] con residenza prevalente presso la madre Persona_2 in AR (VE) Piazza Sant'Antonio n. 22 int. 4;
Il padre vedrà i figli ogni sabato dalla mattina (in orario da determinarsi tra le parti) fino alla domenica prima di cena con pernotto e riaccompagnamento a casa della madre salvo diversi accordi tra i genitori dovuti ad impegni od esigenze dei figli.
In caso di impossibilità del padre di stare con i figli nel giorno di sabato, egli provvederà
a comunicare con congruo anticipo alla sig.ra un altro giorno durante la settimana Pt_1 per recuperare la visita dei figli. Nell'ipotesi in cui il padre sia impossibilitato a stare con i figli in un sabato in cui anche la signora abbia a sua volta il proprio corso di Pt_1 formazione lavorativo da dover obbligatoriamente seguire, provvederà il padre ad organizzare a sua cura e spese la gestione dei figli nella suddetta giornata.
Il padre sentirà i figli nei giorni in cui non li tiene con sé tramite videochiamata in orario serale, pre cena.
Poiché il sig. è impossibilitato per questioni di lavoro e di residenza ad Pt_2 accompagnare i figli a scuola vi provvederà una baby sitter già individuata dai genitori.
Fino all'arrivo della baby sitter, in caso di necessità della sig.ra di allontanarsi da Pt_1 casa la mattina presto per impegni lavorativi, interverrà una signora di fiducia che abita nello stesso stabile della sig.ra al piano superiore e che attenderà l'arrivo della baby Pt_1 Per_ sitter rimanendo in compagnia di ed Per_2
Durante le vacanze Natalizie il padre starà 7 giorni con i figli, da concordarsi tra i genitori, a Pasqua starà tre giorni, da concordarsi tra i genitori. Diversamente, in caso di impegni lavorativi del sig. durante le vacanze natalizie e pasquali il padre starà Pt_2 con i figli una settimana in inverno in concomitanza con il suo periodo di riposo e/o con i suoi turni da lavoro, da concordare preventivamente (almeno un mese prima) con la sig.ra e comunque facendo in modo che non coincidano con il periodo di frequenza Pt_1 scolastica dei figli. Durante l'estate i sigg.ri ed sono d'accordo che i figli siano ospiti dei nonni Pt_1 Pt_2 materni in Tunisia nei mesi di luglio – agosto per godersi le vacanze di mare.
In ogni caso il padre starà con i figli almeno 10 giorni di vacanza da concordare entro il
30 maggio di ogni anno.
2) Assegna la casa coniugale con gli arredi ivi esistenti sita in AR (VE) Piazza Per_ Sant'Antonio n. 22 alla sig.ra che vi vivrà coi figli ed in Parte_1 Per_2 collocazione prevalente. Il sig. si assume l'obbligo di continuare a versare le rate Pt_2 di mutuo ipotecario gravanti sulla casa coniugale di sua proprietà fino all'estinzione dello stesso. A carico della sig.ra saranno invece le spese condominiali ordinarie, le utenze, Pt_1 gli allacciamenti internet o sky.
3) Pone a carico del sig. l'obbligo di versare entro il giorno 15 di ogni mese alla Pt_2 sig.ra un assegno mensile di euro 700,00 per ciascun figlio e così Parte_1 complessivamente euro 1.400,00 mensili da rivalutarsi annualmente agli indici ISTAT a partire dal corrente mese di luglio 2025 che verrà preso come riferimento di partenza per la rivalutazione.
Le spese straordinarie verranno suddivise nel modo seguente.
Spese scolastiche di ambo i figli al 70 % a carico del sig. che verserà direttamente Pt_2 la sua quota alla scuola privata e al 30 % a carico della sig.ra . Pt_1
Spese mediche, sportive e del tempo libero di ambo i figli al 50 % tra i genitori.
Il sig. anticiperà a mezzo bonifico ricorrente o ordine permanente alla sig.ra Pt_2 Pt_1 in due tranches nei mesi di settembre e gennaio di ogni anno la quota per il pagamento dello sport per ciascuno dei figli, previo dettaglio complessivo delle spese che dovranno essere versate e che verrà inviato anticipatamente dalla sig.ra al sig. Pt_1 Pt_2
Per la tipologia di spesa le parti si riferiranno al Protocollo di famiglia adottato dal
Tribunale di Venezia.
La spesa per la baby sitter del mattino, per accompagnare i figli a scuola, sarà a carico del sig. al 100 % e verrà corrisposta nella misura di euro 200,00 mensili (50,00 Pt_2 euro a settimana) in via anticipata ogni mese a mezzo bonifico ricorrente o ordine permanente salvo conguaglio da regolarsi col mese successivo, in caso di diversa ed effettiva presenza della baby sitter.
Il sig. corrisponderà altresì il 50 % della spesa di una baby sitter del pomeriggio, Pt_2 in caso di lavoro pomeridiano della sig.ra , nel limite di tre volte a settimana. Pt_1
Il sig. contribuirà al 50 % delle spese di un viaggio aereo all'anno per consentire Pt_2 ai figli di andare a trovare i nonni materni in Tunisia.
L'assegno Unico INPS verrà erogato alla sig.ra al 100%, le detrazioni fiscali per le Pt_1 spese dei figli verranno suddivise al 50 % tra i genitori.
4) La sig.ra s'impegna ad attivarsi per liberare il sig. dall'obbligo Parte_1 Pt_2 fideiussorio assunto con contratto di mutuo di credito fondiario del 24.1.2023 stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena spa coltivando la vendita a terzi del bene stesso in quanto soluzione meno dispendiosa.
5) Le parti si scambiano reciprocamente il consenso al rilascio e /o al rinnovo del passaporto dei figli minori ed Persona_1 Persona_2
6) Le parti concordano di darsi reciproco avviso ogniqualvolta i figli vengono portati in viaggio da uno dei due genitori o in caso di spostamenti che comprendano il pernotto fuori città.
7) Le parti dichiarano di aver regolato ogni altro aspetto patrimoniale tra coniugi e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione e titolo”.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 16.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Alessandro Cabianca