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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/12/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa
Fedora Cavalcanti quale giudice del lavoro, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2546/2025 RGL
VERTENTE TRA
Parte_1 (C.F. P.IVA 1 P. IVA P.IVA_2 ), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Gilda Avena (C.F. C.F. 1
E ove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni), e PEC Email_1
ER RR (C.F.
- PEC Email_3 t) C.F._2
giusta procura generale alle liti per notar Persona_1 di Roma del 22/03/2024 n. 37875 di repertorio, elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, a Cosenza, Piazza Loreto 22/a presso l'ufficio legale dell' Pt_1 .
Ricorrente
Contro
residente in [...] ed elettivamente CP_1 C.F. C.F. 3
domiciliato in Cosenza alla Via Pasquale Rossi n. 87, presso lo studio dell'Avv. Emilia De Simone
وdalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato rilasciato in (C.F. C.F._4
calce all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio
Resistente
Avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c. 6 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma 1 c.p.c., CP_1 proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa sottesa
(pensione di inabilità, legge n. 118/71) nonché ulteriore istanza per l'accertamento dello status ex art. 3 comma 3 L. n. 104/92) denegati in sede amministrativa (domanda amministrativa del 4-8-
2023).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' Pt_1 chiedendo la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.
Disposta la riunione dei due ricorsi introdotti dal ricorrente, ammessa e disposta CTU medico legale, terminate le operazioni di consulenza, il giudice designato fissava termine perentorio di giorni 15 decorrenti dalla comunicazione del decreto - ai sensi dell'art. 445 bis comma 4 c.p.c. (e, pertanto, termine perentorio sino al 19 maggio 2025); in data 14 maggio 2025 1' Pt_1 depositava atto di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis comma 4 c.p.c..
Con ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato in data 14 giugno 2025 e ritualmente notificato, l' Pt_1 introduceva l'odierno giudizio al fine di contestare le conclusioni medico legali rassegnate dal ctu (che ha ritenuto sussistere i requisiti sanitari per il godimento della pensione di inabilità nonché le condizioni ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 con decorrenza dal luglio
2024) instando per la rinnovazione della consulenza per le ragioni esposte.
Si costituiva tempestivamente CP_1 eccependo l'inammissibilità per tardività ovvero l'infondatezza del ricorso.
Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza (sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta) come da dispositivo in calce unitamente alla presente contestuale motivazione.
***
In via preliminare ed assorbente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni qui di seguito esposte.
E' opportuno premettere in diritto, alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte (sez. L, sent. n.
6085/2014 e succ. conf. nn. 8878/2015, 22721/2016, 20847/2019) che con l'art. 445 bis c.p.c.,
(introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38convertito in L. n. 111 del 2011) il legislatore ha inteso introdurre una scissione, in due diverse fasi, delle controversie intese al conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità. Mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari.
La nuova disposizione "impone", per tutte le controversie in cui si intenda far valere il diritto a prestazioni assistenziali e previdenziali (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno
1984, n. 222), che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" (ATP) delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta.
L'espletamento di questo accertamento tecnico preventivo è condizione di procedibilità della domanda diretta al riconoscimento delle prestazioni, prova ne sia il fatto che, ove non compiuto o non completato, il giudice è tenuto ad assegnare termine per il suo compimento o completamento.
Si apre quindi in via preventiva un procedimento, obbligatorio, inteso esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie, che segue le regole di cui all'art. 696 bis c.p.c. ed al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6 bis convertito inL. n. 248 del 2005.
Nella istanza di ATP il ricorrente deve quindi indicare esclusivamente la prestazione previdenziale o assistenziale richiesta e le sue condizioni di salute, questi sono infatti gli unici dati rilevanti in questa fase di verifica della invalidità. Indi, secondo le ordinarie regole processuali, viene dato incarico ad un consulente medico, le cui conclusioni sono comunicate alle parti, con l'invito a dichiarare, entro un certo termine, se intendono muovere contestazioni. A questo punto si aprono, in via alternativa, i seguenti casi: o la definitività del parere espresso dal CTU o l'apertura di un procedimento contenzioso concernente ancora esclusivamente il requisito sanitario.
La prima: ove nessuna delle parti muova contestazioni, il giudice "omologa" l'accertamento del requisito sanitario, emettendo un decreto "non impugnabile ne' modificabile". La sussistenza del requisito sanitario nei termini espressi dal CTU ovvero la sua inesistenza, se non vengono proposte contestazioni, diventa quindi intangibile.
In questa fase la decisione è rimessa esclusivamente al consulente medico, senza possibilità per il giudice di discostarsi dal suo parere. Unica facoltà che al giudice residua è quella di cui all'art. 196 cod. proc. civ. di disporre la rinnovazione delle indagini o di sostituire il consulente, di talché l'accertamento delle condizioni sanitarie, in questa fase, è integralmente sottratto all'apprezzamento del giudice che è astretto al parere dell'esperto. Avverso il decreto di omologa (che segue appunto automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni), non vi sono rimedi, giacché questo è espressamente dichiarato "non impugnabile", quindi non soggetto ad appello, ne' al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., giacché il rimedio concesso a chi intenda contestare le conclusioni del CTU c'è, ma si colloca esclusivamente in un momento anteriore, ossia "prima" della omologa e nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza. In assenza di contestazioni si chiude quindi definitivamente la fase dell'accertamento sanitario, giacché le conclusioni del CTU sono ormai definitive. Il che si spiega considerando che sarebbe evidentemente illogico attribuire qualunque rimedio impugnatorio avverso l'omologa alla parte che, nel momento anteriore ad essa, quando le era concesso di farlo, non ha contestato le conclusioni del
CTU su cui la medesima omologa si fonda.
Se invece una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui,
a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione alle conclusioni del perito.
Si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). In questa fase contenziosa si rimettono quindi in discussione le conclusioni cui il CTU era pervenuto nella fase anteriore ed il giudice può disporre ulteriori accertamenti, nonché apprezzare direttamente anche le questioni sanitarie, secondo il ruolo classico di peritus peritorum.
Questa fase contenziosa (appunto successiva ed eventuale, che si apre solo al cospetto di contestazioni all'ATP) si chiude con una sentenza, la quale non è appellabile. La non appellabilità è stata sancita dalla L. n. 183 del 2011, art. 27, comma 1, lett. f) che ha aggiunto il comma 7 all'art. 445 bis c.p.c.. Ne consegue che non dovrebbero più discutersi in appello questioni concernenti lo stato di invalidità perché o, in assenza di contestazioni, vi è stata la omologa, non impugnabile ne' modificabile, oppure secondo caso la contestazione vi è stata e si è aperto il procedimento
-
contenzioso terminato con sentenza la quale non è soggetta ad appello. Quanto finora detto si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, ma non riguarda la fase successiva, relativa al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale richiesta.
Si comprende che quando il procedimento relativo alla verifica delle condizioni sanitarie (omologa,
o conclusione del giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni) si concluda con la verifica della inesistenza della invalidità, il giudizio si chiude, non essendovi più nulla da accertare, essendo evidente che la prestazione richiesta non compete. Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento.
La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire (ad es. limiti reddituali).
Ne deriva ancora che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato
(essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Il relativo giudizio, si concluderà, con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità (cfr. Cass. sez. L n. 6084/2014 e succ. conf.).
Operate queste premesse in punto di diritto alla luce degli insegnamenti della SC ed in applicazione dei su esposti principi al caso che occupa, si osserva che parte ricorrente è incorsa in decadenza avendo introdotto il presente giudizio senza il rispetto del termine che l'art. 445 bis c.6 espressamente qualifica come perentorio. Invero, pur avendo l' Pt_1 formulato espressa dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4
c.p.c., ha di poi introdotto il giudizio ex art. 445 bis c.6 c.p.c. oltre il termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
Invero, parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. mediante deposito del ricorso in data 14 giugno 2025 e, pertanto, oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso in data 14.5.2025 (che scadeva il 13 giugno 2025
- venerdì-).
Pertanto, rilevato che il termine per l'introduzione del giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso è espressamente qualificato come perentorio, il ricorso siccome depositato tardivamente deve essere dichiarato inammissibile.
A tali rilievi consegue che, in aderenza alle conclusioni del CTU nel procedimento per ATPO, deve dichiararsi che il resistente versa nelle condizioni sanitarie per beneficiare della pensione di inabilità ex art. 12 della legge n. 118/71 nonché in quelle di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 con decorrenza dal luglio 2024. Al contempo, deve essere disattesa la richiesta del convenuto di accertamento del diritto all'erogazione della pensione alla luce del consolidato orientamento della SC: In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Le spese di lite, considerata la decorrenza del requisito sanitario posteriore alla data di presentazione della domanda amministrativa e all'introduzione del giudizio per ATPO sono integralmente compensate. Ed invero, l'art. 149 att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. c.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza. Soccombenza che, nel suo corretto significato, non va ravvisata nell'obsoleto principio "victus victori", ma in un'applicazione di quello di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. n. 16821/05; Cass.
n.19343/04; Cass. n. 7716/03). Su tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n.
16821/05, "... il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è 66
riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sè (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”. In modo ancora più specifico, la Suprema Corte ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: "Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la
"soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale" (Cass. n. 7307/2011 conforme a Cass.
13422/2011, 13169/2011. 9080/2009).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa:
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- CP_1Accerta e dichiara che versa nelle condizioni sanitarie utili per fruire della pensione di inabilità ex legge n. 118/71 nonché in quelle di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 con decorrenza dal luglio del 2024;
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa
Fedora Cavalcanti quale giudice del lavoro, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2546/2025 RGL
VERTENTE TRA
Parte_1 (C.F. P.IVA 1 P. IVA P.IVA_2 ), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Gilda Avena (C.F. C.F. 1
E ove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni), e PEC Email_1
ER RR (C.F.
- PEC Email_3 t) C.F._2
giusta procura generale alle liti per notar Persona_1 di Roma del 22/03/2024 n. 37875 di repertorio, elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, a Cosenza, Piazza Loreto 22/a presso l'ufficio legale dell' Pt_1 .
Ricorrente
Contro
residente in [...] ed elettivamente CP_1 C.F. C.F. 3
domiciliato in Cosenza alla Via Pasquale Rossi n. 87, presso lo studio dell'Avv. Emilia De Simone
وdalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato rilasciato in (C.F. C.F._4
calce all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio
Resistente
Avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c. 6 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma 1 c.p.c., CP_1 proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa sottesa
(pensione di inabilità, legge n. 118/71) nonché ulteriore istanza per l'accertamento dello status ex art. 3 comma 3 L. n. 104/92) denegati in sede amministrativa (domanda amministrativa del 4-8-
2023).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' Pt_1 chiedendo la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.
Disposta la riunione dei due ricorsi introdotti dal ricorrente, ammessa e disposta CTU medico legale, terminate le operazioni di consulenza, il giudice designato fissava termine perentorio di giorni 15 decorrenti dalla comunicazione del decreto - ai sensi dell'art. 445 bis comma 4 c.p.c. (e, pertanto, termine perentorio sino al 19 maggio 2025); in data 14 maggio 2025 1' Pt_1 depositava atto di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis comma 4 c.p.c..
Con ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato in data 14 giugno 2025 e ritualmente notificato, l' Pt_1 introduceva l'odierno giudizio al fine di contestare le conclusioni medico legali rassegnate dal ctu (che ha ritenuto sussistere i requisiti sanitari per il godimento della pensione di inabilità nonché le condizioni ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 con decorrenza dal luglio
2024) instando per la rinnovazione della consulenza per le ragioni esposte.
Si costituiva tempestivamente CP_1 eccependo l'inammissibilità per tardività ovvero l'infondatezza del ricorso.
Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza (sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta) come da dispositivo in calce unitamente alla presente contestuale motivazione.
***
In via preliminare ed assorbente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni qui di seguito esposte.
E' opportuno premettere in diritto, alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte (sez. L, sent. n.
6085/2014 e succ. conf. nn. 8878/2015, 22721/2016, 20847/2019) che con l'art. 445 bis c.p.c.,
(introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38convertito in L. n. 111 del 2011) il legislatore ha inteso introdurre una scissione, in due diverse fasi, delle controversie intese al conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità. Mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari.
La nuova disposizione "impone", per tutte le controversie in cui si intenda far valere il diritto a prestazioni assistenziali e previdenziali (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno
1984, n. 222), che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" (ATP) delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta.
L'espletamento di questo accertamento tecnico preventivo è condizione di procedibilità della domanda diretta al riconoscimento delle prestazioni, prova ne sia il fatto che, ove non compiuto o non completato, il giudice è tenuto ad assegnare termine per il suo compimento o completamento.
Si apre quindi in via preventiva un procedimento, obbligatorio, inteso esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie, che segue le regole di cui all'art. 696 bis c.p.c. ed al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6 bis convertito inL. n. 248 del 2005.
Nella istanza di ATP il ricorrente deve quindi indicare esclusivamente la prestazione previdenziale o assistenziale richiesta e le sue condizioni di salute, questi sono infatti gli unici dati rilevanti in questa fase di verifica della invalidità. Indi, secondo le ordinarie regole processuali, viene dato incarico ad un consulente medico, le cui conclusioni sono comunicate alle parti, con l'invito a dichiarare, entro un certo termine, se intendono muovere contestazioni. A questo punto si aprono, in via alternativa, i seguenti casi: o la definitività del parere espresso dal CTU o l'apertura di un procedimento contenzioso concernente ancora esclusivamente il requisito sanitario.
La prima: ove nessuna delle parti muova contestazioni, il giudice "omologa" l'accertamento del requisito sanitario, emettendo un decreto "non impugnabile ne' modificabile". La sussistenza del requisito sanitario nei termini espressi dal CTU ovvero la sua inesistenza, se non vengono proposte contestazioni, diventa quindi intangibile.
In questa fase la decisione è rimessa esclusivamente al consulente medico, senza possibilità per il giudice di discostarsi dal suo parere. Unica facoltà che al giudice residua è quella di cui all'art. 196 cod. proc. civ. di disporre la rinnovazione delle indagini o di sostituire il consulente, di talché l'accertamento delle condizioni sanitarie, in questa fase, è integralmente sottratto all'apprezzamento del giudice che è astretto al parere dell'esperto. Avverso il decreto di omologa (che segue appunto automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni), non vi sono rimedi, giacché questo è espressamente dichiarato "non impugnabile", quindi non soggetto ad appello, ne' al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., giacché il rimedio concesso a chi intenda contestare le conclusioni del CTU c'è, ma si colloca esclusivamente in un momento anteriore, ossia "prima" della omologa e nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza. In assenza di contestazioni si chiude quindi definitivamente la fase dell'accertamento sanitario, giacché le conclusioni del CTU sono ormai definitive. Il che si spiega considerando che sarebbe evidentemente illogico attribuire qualunque rimedio impugnatorio avverso l'omologa alla parte che, nel momento anteriore ad essa, quando le era concesso di farlo, non ha contestato le conclusioni del
CTU su cui la medesima omologa si fonda.
Se invece una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui,
a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione alle conclusioni del perito.
Si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). In questa fase contenziosa si rimettono quindi in discussione le conclusioni cui il CTU era pervenuto nella fase anteriore ed il giudice può disporre ulteriori accertamenti, nonché apprezzare direttamente anche le questioni sanitarie, secondo il ruolo classico di peritus peritorum.
Questa fase contenziosa (appunto successiva ed eventuale, che si apre solo al cospetto di contestazioni all'ATP) si chiude con una sentenza, la quale non è appellabile. La non appellabilità è stata sancita dalla L. n. 183 del 2011, art. 27, comma 1, lett. f) che ha aggiunto il comma 7 all'art. 445 bis c.p.c.. Ne consegue che non dovrebbero più discutersi in appello questioni concernenti lo stato di invalidità perché o, in assenza di contestazioni, vi è stata la omologa, non impugnabile ne' modificabile, oppure secondo caso la contestazione vi è stata e si è aperto il procedimento
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contenzioso terminato con sentenza la quale non è soggetta ad appello. Quanto finora detto si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, ma non riguarda la fase successiva, relativa al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale richiesta.
Si comprende che quando il procedimento relativo alla verifica delle condizioni sanitarie (omologa,
o conclusione del giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni) si concluda con la verifica della inesistenza della invalidità, il giudizio si chiude, non essendovi più nulla da accertare, essendo evidente che la prestazione richiesta non compete. Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento.
La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire (ad es. limiti reddituali).
Ne deriva ancora che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato
(essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Il relativo giudizio, si concluderà, con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità (cfr. Cass. sez. L n. 6084/2014 e succ. conf.).
Operate queste premesse in punto di diritto alla luce degli insegnamenti della SC ed in applicazione dei su esposti principi al caso che occupa, si osserva che parte ricorrente è incorsa in decadenza avendo introdotto il presente giudizio senza il rispetto del termine che l'art. 445 bis c.6 espressamente qualifica come perentorio. Invero, pur avendo l' Pt_1 formulato espressa dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4
c.p.c., ha di poi introdotto il giudizio ex art. 445 bis c.6 c.p.c. oltre il termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
Invero, parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. mediante deposito del ricorso in data 14 giugno 2025 e, pertanto, oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso in data 14.5.2025 (che scadeva il 13 giugno 2025
- venerdì-).
Pertanto, rilevato che il termine per l'introduzione del giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso è espressamente qualificato come perentorio, il ricorso siccome depositato tardivamente deve essere dichiarato inammissibile.
A tali rilievi consegue che, in aderenza alle conclusioni del CTU nel procedimento per ATPO, deve dichiararsi che il resistente versa nelle condizioni sanitarie per beneficiare della pensione di inabilità ex art. 12 della legge n. 118/71 nonché in quelle di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 con decorrenza dal luglio 2024. Al contempo, deve essere disattesa la richiesta del convenuto di accertamento del diritto all'erogazione della pensione alla luce del consolidato orientamento della SC: In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Le spese di lite, considerata la decorrenza del requisito sanitario posteriore alla data di presentazione della domanda amministrativa e all'introduzione del giudizio per ATPO sono integralmente compensate. Ed invero, l'art. 149 att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. c.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza. Soccombenza che, nel suo corretto significato, non va ravvisata nell'obsoleto principio "victus victori", ma in un'applicazione di quello di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. n. 16821/05; Cass.
n.19343/04; Cass. n. 7716/03). Su tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n.
16821/05, "... il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è 66
riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sè (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”. In modo ancora più specifico, la Suprema Corte ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: "Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la
"soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale" (Cass. n. 7307/2011 conforme a Cass.
13422/2011, 13169/2011. 9080/2009).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa:
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- CP_1Accerta e dichiara che versa nelle condizioni sanitarie utili per fruire della pensione di inabilità ex legge n. 118/71 nonché in quelle di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 con decorrenza dal luglio del 2024;
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti